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33.2000.40 ΓÇó Appeal struck out as moot after reconsideration
33.2000.40Altro tribunale15 gen 2001Withdrawn
The appellant challenged a 2000-04-13 decision of the canton compensation fund concerning supplementary benefits. Before the respondent filed its response, it reconsidered the matter and issued two new decisions on 2000-11-24 that fully granted the appeal. The appellant then withdrew the appeal on 2000-12-08. The cantonal insurance court held that the case had become moot and ordered the appeal struck from the docket, with no fees or costs.
Art. 3/a cpv. 1 of the cantonal procedure law for social insurance appeals; reconsideration by the administrative authority before transmission of the answer and mootness of the appeal: the authority may revisit the challenged decision until its response is sent. If, in consequence of such reconsideration, the impugned decision is replaced by new decisions fully satisfying the appellant and the appeal is withdrawn, the contentious matter loses its object and the proceedings are to be struck from the roll; no court costs are levied absent a live dispute.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.40
Data decisione, Autorità: 15.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00040
dc/fz
Lugano 15 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 10 maggio 2000 interposto da
contro
la decisione del 13.4.2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 24.11.2000 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata
(doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che, comunque, anche la ricorrente con scritto 8.12.2000, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo quindi alle nuove decisioni della cassa (doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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