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Numero d'incarto:
33.2000.23
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2000.00023
Rif. costo n.
161.318.05
MA
Lugano
13 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Statuendo sui ricorsi del 5 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 13 marzo 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ed ora sull’istanza
6 settembre 2001 tendente alla tassazione della nota d’onorario
richiamati - la
domanda di assistenza giudiziaria 2 maggio 2000 interposta dall’avv. __________
contestualmente ai ricorsi testé citati;
-
il
preavviso 10 gennaio 2000 dell’autorità comunale per la concessione del
gratuito patrocinio;
-
l'ordinanza
10 novembre 2000 del Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con
la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
-
la
sentenza 17 aprile 2001 del TCA con la quale sono state parzialmente accolte le
impugnative di __________;
vista - la
lettera 6 settembre 2001 dell'avvocato ______ con la quale chiede che venga
tassata la nota professionale per un importo di fr. 2'261.10, spese ed IVA
incluse;
considerato che: - L’art. 7 cpv. 1 LPC dispone che
contro le decisioni concernenti le prestazioni complementari può essere
interposto ricorso;
A norma delI’art. 85 LAVS, applicabile per
analogia in materia di prestazioni complementari in virtù dell’art. 7 cpv. 2
LPC, i Cantoni designano un’autorità di ricorso indipendente
dall’amministrazione e regolano la procedura di ricorso, la quale, tra l’altro,
deve garantire il diritto di farsi patrocinare.
Giusta l’art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS “ove sia
giustificato, al ricorrente è concessa un’anticipazione sulle spese o
l’assistenza giudiziaria. Inoltre, il ricorrente che vince la causa ha diritto,
nella misura stabilita dal giudice, al rimborso delle spese processuali e dei
disborsi, come anche delle spese di patrocinio”.
-
Per
quanto concerne le assicurazioni sociali federali, la regolamentazione
concernente la commisurazione dell'indennità per gratuito patrocinio spetta al
diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag.
279 consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen
betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand
im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p.
114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).
-
La
legge di procedura per le cause davanti al TCA non stabilisce i criteri per la
fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio.
Tuttavia,
in tal caso, l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati per la
fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di diverso
tenore (cfr. SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V 362-365 consid. 3b).
L'art.
22 cpv. 2 dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione
alla fattispecie ed alle difficoltà del processo, senza tener conto del
valore litigioso.
Per
inciso va rilevato che questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61
cpv. 1 lett. g della Legge federale sulla parte generale del diritto della
assicurazioni sociali - LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320,
adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore), la
quale si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale. Essa prevede infatti che l'importo delle ripetibili è determinato
senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e
della complessità.
In una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. __________ e pubblicata nel
Rep 1998 pag. 315 e sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre
1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della
Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA). Tale norma, che
stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle assicurazioni
sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa stessa che
prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.
Nella
citata sentenza il Consiglio di moderazione ha anche precisato che
" in
sintesi la retribuzione del patrocinatore d’ufficio va determinata
esclusivamente, o per diritto federale (LAINF; LAM, LAMal) o - nella misura in
cui il diritto federale lascia ancora spazio al diritto cantonale - per l’art.
22 cpv. 2 della legge di procedura per le cause davanti al
TCA, in base ai seguenti criteri
non sono criteri pertinenti invece:
Per quanto riguarda l’ammontare concreto dell’indennità, in una sentenza
pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr.
2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura
davanti al TFA all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi
complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997
p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità
per ripetibili di fr. 2’500).
- Per
quel che concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle
assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).
Gli
elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia
all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti
preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del
ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117
Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).
- Nel
caso concreto dalla nota professionale del 6 settembre 2001 risulta che l'avv.
__________ ha quantificato in complessive 14 ore lavorative l'attività di
patrocinio relativa alla presente vertenza, fatturando un importo di fr. 503.—
a titolo di spese. Inoltre, va evidenziato che dall’ammontare totale della nota
professionale il legale ha rettamente dedotto l’importo di fr. 600.—,
versatogli dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di ripetibili.
Nel
caso di specie, non di semplice trattazione anche per un avvocato versato nelle
assicurazioni sociali, il legale ha steso un ricorso di 3 pagine, ha redatto la
domanda di assistenza giudiziaria unitamente al certificato municipale di
preavviso ed ha dovuto sostenere parecchi atti istruttori.
Non
da ultimo, l'avv. __________ ha intrattenuto un fitto scambio di corrispondenza
sia con l’amministrazione cantonale sia con la ricorrente.
Per
questi motivi, richiamata la giurisprudenza federale citata, tenuto conto anche
del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni sociali, che solleva il
lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid. 4b), appare giustificato
riconoscere all’avv. __________ la totalità dell’onorario, (corrispondente a 14
ore) per un importo di fr. 2'156.--, a cui vanno aggiunte le spese pari a fr.
503.--.
Per
quanto riguarda l'IVA, va osservato che il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore
la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 2 settembre
1999. L'art. 36 cpv. 3 prevede che dal 1° gennaio 2001 l'aliquota applicabile
ai servizi forniti da un avvocato è pari al 7,6%.
Tuttavia
le Disposizioni finali della modificazione del 23 dicembre 1999 sanciscono che
le aliquote previgenti si applicano alle operazioni effettuate prima del 1°
gennaio 2001, per quanto fatturate entro il 31 marzo 2001. Le nuove aliquote si
applicano alle operazioni e parti di operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2001.
Nell'evenienza
concreta, poiché l'attività del patrocinatore dell'assicurata relativa alla
presente vertenza giudiziaria è stata svolta a cavallo tra l’anno 2000 e 2001
ma fatturata soltanto in data 6 settembre 2001, va applicata l'aliquota del
7.6% vigente a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per questi motivi
decreta
1.- La nota
professionale 6 settembre 2001 dell'avv. __________ è tassata in fr. 2'261.10,
spese ed IVA inclusa.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Contro
l'ammontare dell'onorario il patrocinatore ed il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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