AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.104
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00104
MA/tf
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2000
di
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In occasione
della procedura di revisione a cui vengono periodicamente sottoposte le
prestazioni complementari assegnate agli assicurati, con decisione 24 novembre
2000, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha soppresso la
prestazione complementare mensile precedentemente erogata a __________ con
effetto dal 1° dicembre 2000 (doc. _). La modifica della prestazione è
riconducibile al computo di frs. 89'650.— a titolo di proprietà fondiaria al
valore commerciale (doc. _, Pos. 44.02).
1.2. Con
tempestivo ricorso 6 dicembre 2000 (doc. _) l’assicurata ha impugnato la
decisione amministrativa adducendo le seguenti motivazioni:
"
Le motivazioni che m'inducono a tale intendimento
sono principalmente due, e più precisamente:
● Secondo la tabella di calcolo PC (vedi allegato) la
sostanza fondiaria al valore commerciale è stata valutata in Fr. 89'650.00.
Questa cifra mi sembra assolutamente esorbitante. Pur
considerando tutti gli averi (terreni e immobili), mi risulta difficilmente
comprensibile il raggiungimento del valore sopra menzionato.
Reputo che, in questo caso, si sia verificato un errore di
valutazione o di computo.
● Faccio inoltre notare che ancora nell'anno 1998 avevo fatto
espresso desiderio, presso lo Spettabile Studio d'Ing. __________, responsabile
del Raggruppamento Terreni nel Comune di __________, della
"desiderata" di voler donare a mio nipote __________ la mia proprietà
in località __________, e più precisamente la particella no. __________del RFP
di __________. Quest'eventuale donazione era dovuta, tra l'altro, anche al
fatto che personalmente non riuscivo più ad occuparmi della manutenzione del
suddetto terreno.
Purtroppo, non per mia responsabilità, la pubblicazione del
nuovo riparto non ha ancora avuto luogo e, di conseguenza, il fondo risulta
ancora di mia proprietà.
In caso di vostro interesse sarà mia premura farvi pervenire la
documentazione in merito."
1.3. Nella sua
risposta del 22 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il
ricorso, osservando:
"
Dalla documentazione agli atti rileviamo che la
ricorrente è proprietaria di diverse particelle site tutte in territorio del
comune di __________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza
immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
"La sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente".
Nel caso specifico si verifica quanto previsto
dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche atte
a stabilire il valore corrente delle sostanze immobiliari possedute
tralasciando, ovviamente, la particella adibita ad abitazione primaria (part.
No. __________).
Per questa valutazione è stato dato mandato
all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di
stabilire un valore corrente complessivo della sostanza immobiliare di fr.
89'650.-- (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC). Questo valore preclude
purtroppo la prestazione complementare della ricorrente.
Circa i parametri utilizzati per valutare la
sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato
in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A tal proposito
giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben
considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata."
1.4. Il 23
gennaio 2001 questo Tribunale ha notificato all’assicurata copia della perizia,
assegnandole un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni
scritte (doc. _).
La
ricorrente è tuttavia rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC, tra l’altro, le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi determinanti (cpv. 1)."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a
titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti
per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 25 luglio 2000.
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi,
per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di
sua proprietà ai fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato.
Per
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I capoversi
2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni
commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con
valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli
secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la
sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che
venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul
mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari
di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei
proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.8. Nella
presente fattispecie gli immobili dell'assicurata, oggetto del contendere, non
le servono da abitazione primaria, in quanto ella risiede nell’abitazione
ubicata nel nucleo di __________ (cfr. mappale no. __________del Comune di
__________). Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ha computato il
valore venale degli immobili di sua proprietà.
In
proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione
del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.9. L’Ufficio
stima, con perizia immobiliare del 17 novembre 2000, ha stabilito in fr.
89'650.-- il valore venale complessivo delle proprietà immobiliari
dell'assicurata.
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è
completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami
approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella
presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.10. Con il
ricorso l’assicurata sostiene che l’importo computato dalla Cassa a titolo di
sostanza fondiaria al valore commerciale è “assolutamente esorbitante” e frutto
di un errore di valutazione (doc. _, consid. 1.2.).
A mente
del TCA, chiamato ora a pronunciarsi, dagli atti formanti l’incarto non si
evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza della perizia.
Essa si fonda, infatti, su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti
nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo
ambito.
Inoltre,
il referto ha tenuto in debita considerazione tutte le caratteristiche e le
peculiarità della concreta fattispecie, giungendo a conclusioni logiche e
conformi a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Dal canto
suo, l'assicurata, limitatandosi a contestare in modo generico il valore venale
degli immobili di sua proprietà, non ha in alcun modo dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR
1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a;
RAMI 1994 p. 210/211), che i valori immobiliari sarebbero inferiori a quelli
stabiliti dai periti.
Va
peraltro segnalato che __________ non ha contestato la perizia (cfr. consid.
1.5.) e dunque nemmeno ha invocato argomenti attendibili per censurare
l’operato e le conclusioni a cui sono giunti i periti.
Per
questi motivi, il TCA non ha dunque motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano pienamente affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in
re S.S consid. 2b).
2.11. In
conclusione, posto che i redditi determinanti dell’assicurata eccedono il suo
fabbisogno vitale, questa Corte non può che confermare, in quanto corretta, la
decisione dell’amministrazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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