New AI application after limited-term pension must be examined

32.2005.128Altro tribunale12 apr 2006Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured had previously received a time-limited disability pension and later filed a new AI application. The AI office refused to enter into the matter under Art. 87 IVV, but the insured argued that this provision did not apply because the earlier benefit had been granted, not refused. The cantonal court agreed, held that the office had to reassess entitlement on the merits, annulled the opposition decision, and remanded the file to the AI office. No court fee was charged, and the insured received party compensation.

Massima Omnilex

Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; nuova domanda di prestazioni AI dopo il riconoscimento precedente di una rendita limitata nel tempo: la disciplina della nuova richiesta vale solo dopo un precedente rifiuto di prestazioni, non quando una rendita sia stata già concessa e poi limitata nel tempo. In tal caso l’amministrazione deve riesaminare ex novo i presupposti del diritto, senza esigere la dimostrazione di una rilevante modifica del grado d’invalidità (consid. 3-4). La decisione di non entrata nel merito fondata sull’art. 87 cpv. 4 OAI è pertanto infondata e dev’essere annullata con rinvio all’autorità amministrativa per statuire nel merito.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2005.128

Data decisione, Autorità: 12.04.2006, TCA

Titolo: Assicurato inoltra una domanda di prestazioni AI dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita limitata nel tempo. L'amministrazione deve entrare nel merito della domanda non essendo applicabile in questo caso l'art. 87 cpv. 4 OAI.

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.128

FS

Lugano 12 aprile 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato, in fatto e in diritto

che - con domanda 18 febbraio 2004, completata tramite l’invio di un rapporto 19 aprile 2004 del Dr. __________, FMH in neurologia e Primario della Clinica __________, e dalla valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2004 rilasciata dallo stesso istituto (doc. AI 91), RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 84). Con decisione 26 marzo 1998 l’Ufficio AI aveva infatti riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74);

  • con decisione su opposizione 17 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato la decisione 27 gennaio 2005 con la quale non era entrato nel merito della nuova richiesta e ha respinto l’opposizione inoltrata dall’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1 (doc. AI 107, 114 e 116);

  • con il ricorso in oggetto, sempre assistito da suddetto legale, l’assicurato contesta la decisione di non entrata nel merito e – con particolare riferimento al certificato medico 18 gennaio 2005 con cui il suo curante, il dr. __________, FMH in medicina interna, attesta un’inabilità al lavoro al 50% dal 1° gennaio 2005 per una durata indeterminata nella sua abituale attività di cameriere e una abilità al 70% in un lavoro adatto (semplice e ripetitivo) (doc. H) e al reperto 19 aprile 2004 della Clinica __________ nel quale il Dr. __________ dichiara che “(…) ho forti dubbi che il paziente possa rendere come cameriere al 70%, anche in condizioni abbastanza ideali (…)” (doc. AI 91) – chiede un riesame del caso da parte dell’Ufficio AI;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma della decisione impugnata, facendo notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni e produce la medesima documentazione già acquisita in sede di opposizione (doc. IV);

  • la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…) nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [ndr. nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverweige-rung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen, aber befristet wurde. (…)“;

  • nel caso in esame, con decisione 26 marzo 1998 - fondandosi sul rapporto peritale 13 marzo 1998 del __________ (doc. AI 71) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74). Il 18 febbraio 2004 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;

  • ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché si pronunci sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

invalidity insurancenew applicationlimited-term pensionnon-entry decisionremandprocedural admissibilityreassessmentparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether Art. 87 paras. 3-4 IVV applies to a new AI application after a prior time-limited pension award.

Decisione estratta

The AI office had to examine the new application on the merits; Art. 87 paras. 3-4 IVV did not apply because the earlier benefit had been granted, albeit for a limited period.

Motivazione estratta

The case-law on new requests under Art. 87 IVV concerns prior refusals of benefits. Where a pension was previously granted for a limited period, the office must reassess entitlement anew rather than require proof of a relevant change in invalidity.

Questione giuridica chiave

Challenge to the non-entry decision and request for remand to the AI office.

Decisione estratta

The non-entry decision was annulled and the file remanded so the office could decide on the merits of the new application.

Motivazione estratta

Since the refusal to enter into the matter was based on an inapplicable legal basis, the contested decision could not stand.

Questione giuridica chiave

Court costs and party compensation.

Decisione estratta

No court fee was charged; costs were borne by the State; the AI office had to pay CHF 1,000 in party compensation to the insured.

Motivazione estratta

The appeal succeeded, so the usual cost consequences were waived and compensation was awarded.

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