AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.4
Data decisione, Autorità:
30.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.4
ZA/RG/tf
Lugano
30 giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 4 dicembre 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell'agosto
1998, RI1, nato nel 1966, di professione giardiniere, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di provvedimenti
di reintegrazione professionale, in quanto affetto da sindrome lombo-vertebrale
con turbe statiche, discopatia L4-L5/L5-S1 e spondilartrosi (doc. AI 1, 3).
L'assicurato
è stato posto a beneficio di misure d'integrazione, tra le quali una riformazione
quale impiegato d'ufficio presso il Centro d'informatica __________ di __________
(doc. AI 36, 40, 41, 42, 45). A seguito di un peggioramento del proprio stato
di salute psichico, l'assicurato ha dovuto interrompere il tirocinio federale
(doc. AI 57, 58).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psicologica eseguita
nell'ottobre 2002 (doc. AI 59), per decisione 28 maggio 2003 l'Ufficio
assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni, argomentando:
" In
caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di
almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera
(art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello
ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione
dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado
d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale
del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI).
Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il
fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.
Esito degli accertamenti:
• Dalla
documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto si evince l'inabilità
lavorativa nella precedente attività, così come in tutti i lavori pesanti, data
dai disturbi fisico-funzionali che permettono però lo svolgimento in misura
completa di attività generiche rispecchianti le indicazioni mediche e che non
richiedono qualifiche professionali specifiche. I disturbi psichici, come
descritto nella perizia del Dr. __________, non limitano lo svolgimento di
un'attività lucrativa.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado
d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 52'520.00
con invalidità CHF 33'502.00
Perdita di guadagno CHF 19'018.00 = Grado d'invalidità 36%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non esiste.
• Sono stati
intrapresi due tentativi per applicare provvedimenti professionali atti a
riformarla in un'attività più adatta al danno alla salute, il primo, quale operatore
socio-assistenziale, è fallito per mancato superamento degli esami d'ammissione
mentre il secondo, quale impiegato d'ufficio, è stato accantonato sia per le
difficoltà scolastiche che per il conseguente stato di disagio psichico. Dalle
esperienze appena citate si ritiene che non sia possibile prevedere un percorso
di riqualifica professionale di base seguendo un qualsivoglia tirocinio e/o
scuola a tempo pieno. II nostro ufficio si tiene a disposizione qualora
trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo in un'attività adatta alle
sue condizioni, previo un periodo d'introduzione al lavoro quale "mini
riqualifica pratica ad hoc", che può essere sovvenzionato dall'AI purché
atto ad incrementare la capacità di guadagno in modo rilevante rispetto al
reddito sopra indicato (Fr. 33'502.-).
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (doc. AI 77)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________
__________ (doc. AI 81), con la quale postula l'assegnazione di una mezza
rendita d'invalidità e la fissazione al 62% del grado d'invalidità, con
decisione su opposizione 4 dicembre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la propria precedente decisione, motivando:
" Nel
caso specifico, giova innanzitutto osservare che l'amministrazione è pervenuta
alla decisione negativa del 28.05.2003 dopo aver comunque attentamente
vagliato, concordato con l'assicurato e messo in atto un piano reintegrativo
inizialmente rispondente alle attitudini dell'interessato e mirato
all'ottenimento di un attestato federale di capacità. Purtroppo, questa
formazione non ha potuto essere completata a seguito di una manifestazione di
disturbi nervosi che hanno condotto l'assicurato, d'intesa con il datore di lavoro
e la Divisione della formazione professionale, a porre termine anzitempo alla
riqualificazione professionale.
Con l'atto di opposizione, il legate Avv. __________ solleva
aspetti che meritano una corretta presa di posizione.
Per quanto attiene alla diminuita capacità di lavoro, ai disturbi
psichici e alla richiesta di ulteriori esami medici, occorre precisare che gli
atti medici specialistici acquisiti all'incarto appaiono del tutto chiari e
indiscutibili e non lasciano spazio ad interpretazioni diverse, motivo per cui
non sussistono ragioni oggettive per scostarsi da questi referti, in primo
luogo dal rapporto peritale allestito dal Dr. __________, dai quali si evince
come l'abilità lavorativa dell'assicurato sia da considerare totale per quanto
concerne l'esercizio di attività rispecchiante le indicazioni e
controindicazioni mediche. Di conseguenza va nuovamente sottolineato e
confermato che le patologie nervose messe in luce in ambito peritale non
possono essere causa di una dichiarata diminuita capacità al lavoro.
Per quanto attiene invece ai redditi, bisogna mettere in risalto
che il salario annuo di fr. 52'520.- è un dato economico professionale di categoria,
dal quale non ci si può scostare, essendo d'altronde stato fornito
direttamente dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece il
reddito ipotetico da invalido, stabilito in fr. 33'502.annui, occorre tener
conto delle seguenti riflessioni. In base ad una consolidata giurisprudenza,
nel caso in cui l'assicurato non esercita alcuna attività lucrativa, il reddito
teorico da invalido può essere stabilito sulla base dei dati che emergono dalle
statistiche salariali federali. Tali salari possono poi essere ridotti nella
misura massima del 25%, alfine di considerare quei fattori che nel caso concreto
sono suscettibili di influenzare la capacità di guadagno. Nello specifico,
tenendo conto delle necessarie riduzioni applicabili a causa del danno alla
salute e di altre contingenze particolari, calcolate in un massimo del 25%, si
ottiene così un reddito da invalido di fr. 33'502.- (statistiche federali FISS
- Sentenza TFA 09.05.2001 in re S.D.), il quale raffrontato al reddito di fr. 52'520.-
che l'assicurato avrebbe normalmente conseguito senza danno alla salute,
origina un grado di invalidità o di incapacità al guadagno del 36%, dunque
misura insufficiente per giustificare un diritto a rendita.
Tenuto conto delle argomentazioni esposte, la decisione impugnata
del 28 maggio 2003 merita piena conferma." (doc. AI 85)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. __________
__________, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, chiedendo
esplicitamente l'esecuzione di un nuovo esame medico:
" L'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona,
respinge l'opposizione inoltrata dal ricorrente in buona sostanza per due
ragioni principali. In primo luogo poiché il dato di fr. 52'520.--,
corrispondente al salario annuale ottenibile dal ricorrente secondo il ramo
professionale di categoria, non può essere modificato essendo stato fornito
direttamente dal datore di lavoro.
Secondariamente il reddito ipotetico da invalido stabilito in fr. 33'502.-annui
corrisponde ad un reddito teorico emergente delle statistiche salariali
federali e perciò dato per acquisito.
Come già esposto in sede di opposizione dette censure non si
rilevano calzanti per i motivi che seguono.
Negli ultimi due anni, durante i quali il ricorrente ha espletato
attività lucrativa presso la __________ ha conseguito una media di fr. 50'797.--,
ben inferiore quindi al dato sopra riportato. A mente del ricorrente non è
il dato teorico a contare ma quello effettivo.
Anche il reddito ipotetico da invalido che il ricorrente può
conseguire é molto
minore per rapporto a quello riportato dall'Ufficio incaricato. Nella decisione
impugnata l'Ufficio assicurazione invalidità non
riporta esattamente le statistiche
salariali federali a sostegno della sua pronuncia e neanche si diffonde in
quale ramo esse vigono. In ogni caso bisogna tenere conto del fatto che il
ricorrente attualmente non potrebbe realizzare un guadagno maggiore a fr. 20'000.--
annui e che nell'ultimo anno è rimasto senza alcuna attività lucrativa e
completamente incapace al lavoro. In seguito la riduzione massima prospettata
nella misura del 25% non è stata effettuata correttamente.
Infatti così, senza tale riduzione, si otterrebbe un reddito
ipotetico da invalido di ben fr. 46'632.--, solo fr. 5'888.-- sotto l'importo
che il ricorrente avrebbe potuto ottenere prima dell'infermità invalidante.
Tale cifra è completamente sbagliata e di conseguenza bisogna in realtà
desumere che non è stata messa in atto alcuna riduzione del 25% del reddito
ipotetico da invalido, così come preteso dall'Ufficio.
Sulla scorta di quanto precede si chiede che il reddito che
l'assicurato avrebbe normalmente conseguito senza danno alla salute venga
convenientemente ridotto come richiesto, e che contestualmente venga pure
emendato il valore di fr. 33'502.-- rappresentante il reddito ipotetico da
invalido, apportandovi una riduzione del 25% da considerare nei casi in cui
sussistono fattori capaci di influenzare la capacità di guadagno, come nel caso
che ci occupa.
Le misure di riformazione professionale intraprese a beneficio del
ricorrente non sono purtroppo andate a buon fine.
Tale circostanza è determinante per il calcolo del reddito
ipotetico da invalido. In realtà non si è minimamente tenuto conto di tale
fattore, pure da conglobare nella valutazione aritmetica del caso.
Come neppure si è tenuto conto del peggioramento del suo stato
psichico e delle patologie ad esso correlate. La situazione si evolve
regolarmente, e pertanto la richiesta del ricorrente volta ad effettuare
accertamenti medici e specialistici più precisi deve trovare totale
accoglimento da parte di questo Tribunale. La perizia del dott. med. __________
è di oltre un anno fa e pertanto si rileva assolutamente imprescindibile
compiere altri esami atti ad accertare quanto sopra riportato.
La presenza di problemi fisici con l'acuirsi di problematiche
psichiche oggigiorno impedisce al ricorrente l'esecuzione di un'attività
lucrativa al 100%.
Negando tale evidenza l'autorità di prime cure ha disatteso gli
attuali principi vigenti in materia e rischia di creare un caso sociale senza
alternativa alcuna.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha
statuito che il ricorrente è inabile al lavoro nella misura del 36%. Questo
dato costituisce oltre un terzo della sua capacità lavorativa. Gli difetta
unicamente un 4% per ottenere almeno una rendita di invalidità nella misura di
un quarto.
Viste le piccole differenze di calcolazione riscontrate e le
differenti interpretazioni sul suo reddito ipotetico e reddito normalmente
conseguibile senza danno alla salute, ci sembra che l'autorità cantonale abbia
unicamente ripreso i valori che a lei fanno più comodo per determinare
un'incapacità lavorativa appena al di sotto del 40%.
A fronte di quanto sopra enunciato, si chiede espressamente
l'esecuzione di un nuovo esame atto ad avvalorare le tesi espresse dal
ricorrente. Nel contempo si chiede che i parametri applicati vengano
debitamente ridimensionati e rapportati agli effettivi e reali importi
richiesti dal ricorrente, e non solo teorici o supposti."
(Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l'Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto
della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso,
precisando:
" Con
riferimento all'allegato di ricorso appare comunque opportuno puntualizzare
alcuni punti.
Per quel che concerne il reddito conseguibile dall'assicurato
qualora lavorasse ancora presso la __________, l'interessato rileva che è stato
adottato un salario eccessivamente elevato. A torto. In effetti
l'amministrazione è tenuta a stabilire quale sarebbe il reddito che un
assicurato potrebbe ancora conseguire se avesse continuato a lavorare, e se non
fosse insorto alcun danno alla salute. In tal senso la dichiarazione più
attendibile è quella emessa dal datore di lavoro medesimo. Se quest'ultimo
attesta un certo salario, verosimile, mal si ravvede per quale ragione
l'amministrazione lo dovrebbe mettere in discussione.
Per quanto attiene invece al reddito da invalido, stabilito in via
teorica, l'Ufficio assicurazione invalidità si è
fondato sui salari statistici editi dall'Ufficio federale di statistica, valore
mediano, anno 2002. Considerato che la consulente in integrazione professionale
ha già operato la riduzione massima consentita sul salario di base (25%),
ulteriori riduzioni sono escluse a priori.
Per quel che concerne infine la questione medica, e meglio la
critica in base alla quale l'amministrazione avrebbe basato il proprio giudizio
su di una perizia oramai non più attuale, si premette innanzitutto che una
valutazione peritale non costituisce l'ultimo tassello della procedura
amministrativa, ragione per la quale fra valutazione medica e decisione finale
intercorre forzatamente un certo lasso di tempo.
Oltre a ciò non si deve dimenticare che se da un lato la procedura
è retta dal principio inquisitorio, in base al quale spetta all'amministrazione
delucidare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del giudizio, tale principio è
d'altro lato temperato dall'obbligo che incombe all'assicurato di collaborare
attivamente. In particolare, se lo stato valetudinario del medesimo subisce
peggioramenti in corso di procedura, questi è tenuto a segnalarlo e a fornire
le necessarie prove.
In concreto l'assicurato non ha fornito alcun valido elemento atto
a far ritenere che il giudizio del dottor __________ non sarebbe più
attuale." (doc. III)
1.5. In data 16 e
17 febbraio 2004, il legale del ricorrente ha trasmesso i rapporti medici del
dr. __________ (doc. V e allegato) e del dr. __________ (doc. VII e allegato).
1.6. In data 27
febbraio 2004, l'Ufficio assicurazione invalidità si è riconfermato nella
propria decisione trasmettendo un rapporto del medico AI datato 26 febbraio
2004 (doc. IX e IX bis).
1.7. Con scritto
12 marzo 2004, il ricorrente ha osservato:
" In
ossequio al termine assegnato in data 3/4 marzo 2004, formulo mie brevi
osservazioni in merito agli scritti 26 febbraio 2004 del dott. med. __________
e 27 febbraio 2004 dell'Ufficio assicurazione invalidità
di Bellinzona.
Di rilievo in questa sede risultano essere le annotazioni del
predetto medico, le quali lasciano emergere interessanti valutazioni a sostegno
delle tesi propugnate dal ricorrente.
In primo luogo risulta che fisicamente al ricorrente e possibile
espletare attività lavorativa limitatamente al 50%. Addirittura per attività
abbastanza pesanti é nulla.
Ma i problemi del suddetto non si riconducono solo a problemi
fisici gravi, ma sussistono particolari problematiche psicologiche tali da
annullare quasi totalmente la ridotta capacità lavorativa del signor RI1.
Si ribadisce in questa sede che a fronte della produzione di nuovi
certificati medici da parte dello stesso ricorrente e delle odierne
considerazioni del dott. med. __________, si impone coattivamente esperire
nuovi certamente medici, contrariamente all'opinione espressa dall'Ufficio assicurazione invalidità di Bellinzona.
Tale imperiosa necessità si
fonda propriamente sulle considerazioni del precitato medico.
In particolare si rileva
completamente abusiva l'adduzione del predetto mediante cui afferma che le
comprovate alterazioni del quadro globale fisico e psichico relativo al RI1 non
configurino un peggioramento della nota situazione.
Nell'indicato senso la
conclusione del predetto dottore secondo cui la soluzione dei problemi potrebbe
incontestabilmente giovare allo stato psicofisico del RI1, si rileva assurda
poiché in verità sono proprio le problematiche presenti attualmente - e differenti
da quelle precedenti - a contribuire in maniera determinante al peggioramento
della sua salute, con conseguente aumento duraturo della sua incapacità
lavorativa.
In forza di quanto precede e in
virtù delle annotazioni mediche gettanti nuova luce sulla fattispecie, si
postulano nuovamente accertamenti medici più approfonditi volti a determinare
in maniera precisa lo stato fisico e psichico del ricorrente, in assenza di cui
ogni pronuncia sostanziale si appaleserebbe essere del tutto carente poiché non
riferita alla vera e attuale situazione.
Con l'invito a prendere nota di
queste considerazioni e riflessioni e contestualmente esperire pure le
richieste probatorie contenute in atti poiché assolutamente necessarie e
indispensabili a formare un quadro d'insieme della fattispecie, con l'occasione
porgo cordiali e distinti ossequi." (doc. XI)
In data
22 aprile 2004, il legale del ricorrente ha trasmesso al TCA un ulteriore
rapporto medico del dr. __________ (doc. XIII e XIII bis).
Preso
nota del rapporto del dr. __________, con osservazioni 27 aprile 2004 l'Ufficio
assicurazione invalidità si è riconfermato nella propria decisione (doc. XV).
In data 6
maggio 2004, il ricorrente ha nuovamente chiesto di essere sottoposto ad un
nuovo esame medico (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in
particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado
d'invalidità del 62%.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,
pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,
op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Con rapporto
medico 14 settembre 1998, il dr. __________, internista, ha certificato una
totale incapacità lavorativa dal 24 giugno 1998, evidenziando:
" Il
signor RI1 ha già presentato nel corso di questi ultimi anni ripetuti episodi
dolorosi in sede lombare e a volte in sede cervicale nel quadro essenzialmente
di una sindrome lombo-vertebrale e cervico-vertebrale su turbe statiche, discopatie
L4-L5, L5-S1 e delle iniziali lesioni artrosiche.
Per tali patologie il paziente è già stato sottoposto a delle cure
medicamentose e fisioterapiche così come delle cure chiropratiche senza
ottenere però un miglioramento sostanziale e soprattutto duraturo. In queste
condizioni ritengo che il paziente dovrebbe essere riqualificato in un'attività
lavorativa leggera o medio-pesante."
(doc. AI 3)
In data 16
settembre 1998, il dr. __________, reumatologo, ha rilevato:
"
Le dichiarazioni del paziente
sono sostanzialmente coerenti e riflettono quanto constatato clinicamente,
anche se si ha l'impressione che il signor RI1 sopravvaluti l'impatto reale delle
sue condizioni di salute sulla capacità lavorativa in generale e su
quella specifica nella professione svolta. Il
quadro corrisponde ad un disturbo funzionale del rachide nel
contesto di alterazioni statiche da attribuire ad uno stato da morbo di Scheuermann
con ora iniziali alterazioni anche degenerative come documentate radiologicamente.
Mancano segni per sospettare una patologia discale maggiore (compressione
midollare e/o radicolare; instabilità segmentale).
Nella luce delle mie constatazioni cliniche e considerando le
alterazioni morfologiche documentate radiologicamente ritengo il paziente abile
al lavoro nella misura del 50% per il lavoro svolto (presenza normale sul
lavoro, effettuando le mansioni fisicamente particolarmente pesanti ad un ritmo
ridotto, eventualmente con l'aiuto di terzi).
Questa valutazione è sostanzialmente teorica visto che il paziente
ha già avviato la procedura per una riformazione professionale, chiedendo
prestazioni da parte dell'AI.
Per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediamente pesante
permettendo al paziente di evitare movimenti ripetitivi di flessione lombare
con carico (alzare pesi dal suolo di oltre 10 kg circa) e senza l'obbligo di
lavorare in continuazione con le braccia sopra l'altezza della testa (iperestensione
lombare), il paziente può essere ritenuto abile in maniera normale. Egli stesso
vorrebbe un'occupazione nel settore sociale (educatore o simile)." (allegato doc. AI 9)
In data
21 marzo 2002, il dr. __________ ha ancora osservato:
"
Come discusso telefonicamente le confermo che il signor RI1 ha
ripreso la sua attività lavorativa nella misura del 50% a partire dal
4.03.2002. Ribadisco tuttavia, come segnalato nella mia lettera del 6.03.2002,
l'opportunità di una valutazione psichiatrica specialistica onde valutare se il
paziente è veramente idoneo a proseguire questa formazione." (doc. AI 48)
Il perito
incaricato dall'Ufficio assicurazione invalidità, dr. __________, psichiatra,
in data 14 novembre 2002 ha rilevato:
" 4.
Diagnosi
Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità a carattere reattivo
(ICD 10 F 41.2).
Sindrome somatoforme indifferenziata (F 45.1).
Disturbo di personalità misto ansioso-dipendente (F 60.6 e F
60.7). Sospetto ritardo mentale lieve (F 70).
Queste diagnosi, da un punto di vista psichiatrico, non comportano
attualmente delle conseguenze sulle capacità di lavoro.
- Valutazione e prognosi
Si tratta di un paziente sposato con un figlio a carico che da
molti anni lamenta una sindrome lombo-vertebrale con discopatia e spondilartrosi.
Ha lavorato per quasi 10 anni fino al mese di giugno del 1998 come
venditore/magazziniere presso il reparto frutta e poi in quello di
giardinaggio, presso la __________ di __________. È stato licenziato a causa di
ripetute assenze per problemi alla schiena. Lo specialista reumatologo l'ha
ritenuto abile al lavoro precedentemente svolto nella misura del 50% e in
maniera normale per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediamente
pesante.
Da un punto di vista psichiatrico il paziente non è mai stato in
cura prima del suo licenziamento. Pensa di essere stato un bambino iperattivo
anche se non ci sono dei dati oggettivi al riguardo o anamnesi da terzi. In
ogni modo non è mai stato visto, quando era bambino, da un Servizio
specializzato.
Nel contesto di una riformazione professionale che gli è stata
proposta dopo il licenziamento, egli dapprima ha tentato di fare l'aiuto
educatore, ma per evidenti limiti intellettivi non è riuscito a superare
l'esame d'ammissione alla Scuola di __________ __________. Anche un successivo
tentativo di riformazione professionale nell'ambito di un lavoro d'ufficio,
malgrado non ci fossero difficoltà a livello di interazione sociale, ha dovuto
essere abbandonato per insufficienza
di rendimento scolastico. In
questo contesto è insorta una sintomatologia ansioso-depressiva con vaghi
pensieri suicidali, sentimento di insufficienza, percezione di sé come incapace
di far fronte agli impegni scolastici, il tutto accompagnato da un corteo sintomatologico
di disturbi funzionali (formicolii ecc.) ciò che depone per la diagnosi di
sindrome somatoforme indifferenziata anche per l'assenza della modalità
energica e drammatica delle lamentazioni. All'esame clinico attuale e dal
racconto del paziente si può constatare inoltre una lieve forma di disturbo
ansioso, ma appare altrettanto evidente un disagio più diffuso legato ai suoi
limiti intellettivi e alle difficoltà di far fronte agli impegni scolastici,
considerati ostacoli insormontabili, con conseguente senso di impotenza e
perdita di fiducia in sé stesso.
Le difficoltà riguardano in
particolare la matematica e le lingue ed in generale l'espressione verbale.
C'è anche una certa immaturità
emotiva e sociale (soprattutto per quanto concerne la consapevolezza e la
gestione dei conflitti interpersonali) relativamente ben compensata da un
atteggiamento di dipendenza soprattutto nei confronti della moglie, che sembra
abbia assunto un ruolo trainante nella coppia. Questa "immaturità
emotiva" non è tuttavia, con grande probabilità, una causa sufficiente per
le difficoltà scolastiche riscontrate.
In conclusione, considerato i
tratti personologici e le limitazioni reumatologiche/ortopediche, visto anche i
risultati dei precedenti tentativi di riformazione professionale, riteniamo (in
considerazione della giovane età) utile proporre una riformazione professionale
in un lavoro che richieda capacità pratiche piuttosto che teoriche.
Da un punto di vista
strettamente psichiatrico, entra in considerazione anche il lavoro
precedentemente svolto come venditore-consulente in un reparto di giardinaggio
(considerato che i problemi alla schiena sono insorti dopo il trasferimento dal
negozio in magazzino).
Sottolineiamo inoltre che il
paziente è motivato a riprendere un'attività come sopra indicato
rispettivamente a intraprendere una formazione professionale di tipo pratico.
Egli può pertanto essere ritenuto abile al lavoro nella misura del
100% da un punto di vista psichiatrico e questa condizione, a nostro avviso, è
sempre stata data. Qualora dovessero essere riconsiderate altre misure di
riformazione professionale necessarie da un punto di vista reumatologico, (come
quelle proposte dal dr. __________ - attività nel settore della sicurezza,
sorveglianza, guardia notturna o simile) un accompagnamento medico-psicologico
appare indicato per permettergli di affrontare con maggiore tranquillità
situazioni nuove e potenzialmente ansiogene. In questo senso l'attuale
psicoterapia di sostegno instaurata con lo psicologo __________ __________ ci
sembra opportuna.
Come risorse sono infine da citare una situazione familiare
soddisfacente e in generale la capacità di mantenere dei buoni rapporti con
colleghi e superiori. Non ci sono inoltre segni di ritiro sociale ed esiste
tuttora un'ampia gamma di interessi al di fuori dell'ambito lavorativo.
B) Conseguenze sulla capacità di lavoro
Le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi
constatati consistono nel lieve ritardo mentale, associato ad un disturbo di
personalità ansioso-dipendente accompagnato da un disturbo somatoforme
indifferenziato. Questi disturbi non hanno delle conseguenze sull'attività di
venditore consulente svolta prima del trasferimento in magazzino.
C'è una capacità volitiva e motivazionale intatta, per cui sono
possibili, da un punto di vista psichiatrico, delle prestazioni normali al
100%. Andranno naturalmente considerate le limitazioni a livello fisico, come
menzionate dal dr. __________.
A livello di risorse il paziente può contare su una situazione
familiare e coniugale stabile e soddisfacente, come pure sul sostegno di amici
e conoscenti. Non abbiamo inoltre notato delle tendenze regressive o
alterazioni delle funzioni cognitive che possano in qualche modo compromettere
la prestazione sul lavoro.
C) Conseguenze sulla capacità
di integrazione
Il paziente è motivato ad
intraprendere eventuali altri percorsi formativi che dovessero risultare
necessari per motivi ortopedici-reumatologici.
Essi, per i motivi sopracitati,
dovrebbero essere di carattere più "pratico" e non
"scolastico".
Da un punto di vista
psichiatrico non ci sono delle controindicazioni.
In questo caso riterremmo
tuttavia indicato, per migliorare le possibilità di successo, associare un
eventuale nuovo tentativo di reinserimento professionale con una psicoterapia
di sostegno finalizzata ad aumentare I'autostima e soprattutto la capacità di
gestire l'ansia di fronte a nuove esigenze di apprendimento." (doc. AI 59)
Nella
"proposta medico" del 21 gennaio 2003, la dr.ssa __________ ha
osservato:
"
Alla luce delle conclusioni della perizia del Dr __________ si
ritiene I'A. totalmente abile, nell'ambito psichiatrico, in qualsiasi ambito
lavorativo." (doc. AI 64)
In data
26 marzo 2003 il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha osservato:
" ho
visto ambulatoriamente il paziente a margine che Tu già ben conosci sul piano anamnestico.
Si tratta di un paziente che presenta una sintomatologia poco
coerente con un'affezione somatica.
Dalle mie osservazioni cliniche posso concludere per un disturbo
di somatizzazione che, sul piano psichiatrico, possono essere affrontate
mediante una psicofarmacoterapia ansiolitica.
II problema principale risiede però nel suo inserimento socioprofessionale,
come già ben descritto nel Rapporto redatto il 14.11.2002 dal Dr. med. __________
__________, medico direttore __________ __________ __________.
Si tratta di una persona che non chiede altro di essere
riqualificata in un àmbito lavorativo che sia in grado di tener conto sia dei
suoi problemi somatici, sia del suo problema psichico che è principalmente
legato ad una scarsa capacità intellettiva e cognitiva.
Ritengo che il paziente debba poter seguire una formazione pratica
che si adatti alle sue capacità psicointellettive, già vagliate durante i
periodi d'esperienze di riformazione professionale." (allegato
doc. AI 69)
Il dr. __________,
specialista FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia, in data 25 aprile
2003, ha certificato un'incapacità lavorativa del 50% a far tempo dal 23
febbraio 2002 ed ha espresso una prognosi sfavorevole in quanto trattasi di
malattia cronica. Egli ha tuttavia precisato che in lavori leggeri con
possibilità di cambiare la posizione del corpo, senza dover stare seduto o in
piedi per periodi prolungati e senza movimenti ripetitivi di lunga durata con
le braccia alzate o in posizione inclinata, l'assicurato sarebbe abile al
lavoro nella misura del 70% (doc. AI 72 e 73).
Pendente
causa il legale dell'assicurato ha trasmesso al TCA un certificato datato 13
febbraio 2004 del dr. __________ del seguente tenore:
" Si
attesta che il paziente sopraccitato è in cura dal 1988 per i disturbi
sopraelencati.
L'esito negativo della riqualifica professionale come pure della
decisione dell'AI del maggio 2003 in merito ad una rendita hanno inciso
negativamente sullo stato psico-fisico del signor RI1.
Nonostante le cure medicamentose e fisioterapiche si sono
accentuati i disturbi alla spalla sx, al rachide (nuca, dorso e tratto lombare)
con conseguente notevole rigidità della colonna vertebrale associati a
parestesie e disestesie degli arti superiori ed inferiori.
La capacità lavorativa attuale e degli ultimi sei mesi è da
ritenersi ridotta di almeno il 50 dal punto di vista reumatologico.
II signor RI1 è inabile in maniera completa per attività
lavorative fisicamente impegnative. Potrebbe fare solo lavori leggeri evitando
posizioni ergonomiche sfavorevoli, flessioni ripetute dei tronco, lavori
ripetitivi con le braccia e carichi superiori ai 10 Kg circa. Da notare che il
signor RI1 si è sempre attenuto alle prescrizioni mediche ed ha seguito un
trattamento psicoterapico." (allegato C doc. V)
In data
17 febbraio 2004, il legale dell'assicurato ha trasmesso un rapporto medico del
dr. __________, psicoterapeuta, del seguente tenore:
" Le
invio questo breve rapporto per segnalarle la mia preoccupazione in merito allo
stato di salute psico-fisica del paziente a margine.
Come lei sicuramente sa, il tribunale d'appello delle
assicurazioni ha recentemente respinto il ricorso del Signor RI1 contro la
decisione dell'assicurazione invalidità del 05.12.2003.
Egli si trova nell'impossibilità di percepire una rendita AI e
deve pertanto cercare a breve termine una occupazione consona al suo stato di
salute.
A mio modo di vedere egli non è al momento in grado di svolgere
attività alcuna,
Dal profilo psichico, l'incertezza professionale alla quale il
paziente ha dovuto fare fronte in questi mesi
(egli non lavora dall'inizio 2002) ed il progressivo aggravamento delle sue condizioni finanziarie (da circa
due anni non beneficia di nessuna entrata) hanno prodotto una notevole
esacerbazione delle componenti ansio-depressive.
A più riprese ho segnalato al Signor RI1 la necessità di un
potenziamento del sostegno psicologico e psichiatrico proponendo anche cure
semi stazionarie o ricoveri in ambito psichiatrico.
Egli non ha tuttavia dato seguito alle mie proposte anche in virtù
della particolare struttura di
personalità che lo porta a vivere il disagio psichico su un piano
essenzialmente somatico (vedi miei
precedenti rapporti del 29.08.2002 e 23.06.2003 oltre che l'esame psicologico
del 27.08.2002).
Pertanto, in questo momento di
oggettiva e grave crisi socio-professionale non c'è da stupirsi se le sue
condizioni di salute fisica (penso in particolare ai dolori di schiena)
appaiano notevolmente peggiorate.
Come le avevo già segnalato precedentemente, è mia opinione che i
dolori fisici del paziente debbano essere considerati come una somma fra le
conseguenze di lesioni organiche chiaramente oggettivabili e i derivati
psicosomatici che lo portano a vivere sul corpo delle tensioni emotive che egli
non riesce ad elaborare altrimenti.
Ritengo che questi aspetti
psicosomatici, siano da tenere in debita considerazione per valutare
adeguatamente lo stato di salute del paziente e la sua reale abilità
professionale.
Il Signor RI1 mi ha comunicato
di avere l'intenzione di inoltrare un ulteriore ricorso in vista
dell'ottenimento di una rendita AI.
Qualora lo stesso dovesse
venire rifiutato c'è da attendersi un ulteriore peggioramento dei suo stato di
salute, il che renderà necessario un potenziamento delle cure psichiatriche nel
senso prospettato sopra." (allegato D doc. VIII)
Il medico
AI del SMR, dr. __________, in data 26 febbraio 2004 giugno ha infine
osservato:
" La
valutazione del diritto a prestazioni è stata basata su atti medici di curanti
e specialisti.
I disturbi del paziente erano imputati a
- sindrome cervico- e lombovertebrale cronica su disturbi statici
e lievi
alterazioni degenerative dopo M. Scheuermann (disturbo
osteo/vertebrale tipico dell'età adolescenziale)
La prima diagnosi provocava dei limiti di carico, per cui si era
ammessa la bontà di un progetto integrativo (i limiti erano ben descritti dal
Dr. __________).
Per quanto riguarda la componente psichica si era richiesta
valutazione al dr. __________ che concludeva con l'assenza di un danno alla
salute limitante la CL, malgrado la presenza delle patologie descritte
(severità non sufficiente per ridurre la CL).
In sede d'opposizione non si era prodotto alcun documento che
facesse sospettare la presenza di ulteriori limitazioni funzionali, sia dal
lato fisico che psichico.
Ora, in fase di ricorso, si producono due certificati.
Il primo, del Dr. __________, reumatologo, con il quale si attesta
che la CL per attività pesanti è nulla e in genere esiste ancora una CL del
50%.
Descrive poi i limiti funzionali che corrispondono a quanto già
attestato dal Dr. __________. Non è poi descritto lo stato.
II secondo è del Signor __________ __________, psicologo. Manca un
certificato/rapporto di uno psichiatra (al proposito appare come il curante
abbia a più riprese sollecitato I'AI per una valutazione psichiatrica, anche se
la necessità di cura specialistica dovrebbe essere di competenza dei curanti e
non dell'AI).
Il rapporto dello psicologo segnala come la valutazione dello
stato di salute debba essere considerato globalmente e, riferendo delle
alterazioni somatiche chiaramente oggettivabili con le manifestazioni psicosomatiche
portano a una cattiva qualità di vita.
Va osservato che le alterazioni somatiche sono di quelle a lenta
evoluzione, quindi, ammessi i limiti funzionali dettati dai reumatologi, non si
può ammettere che vi sia un peggioramento dello stato di salute fisico tale da
modificare i limiti noti (accertati inoltre da specialisti).
Per quanto riguarda la valutazione psichica il Dr. __________ ha
posto delle diagnosi precise, e non una vaga descrizione di "disturbi
psicosomatici" e ne ha valutato l'entità. II fatto poi che tali disturbi
siano di tipo reattivo (fattori socio - economici
aggravamento della situazione finanziaria) dimostrano come le
soluzioni dei problemi permettano di riprendere uno stato d'equilibrio.
I due documenti citati, per le osservazioni appena riportate, non
mi permettono di valutare differentemente la fattispecie." (doc. IX bis)
Da ultimo
il dr. __________, in data 7 aprile 2004, ha certificato:
" Questo paziente è affetto da un disturbo depressivo con
importanti somatizzazioni.
Egli da considerare inabile al lavoro al 100% per i periodi
indicati dal suo medico curante, il Dr. med. __________ a __________.
Egli segue un trattamento semi stazionario che però finora non ha
dato un miglioramento sostanziale della sua sintomatologia.
Il periodo terapeutico è stato finora troppo breve (terapia semi
stazionaria dal 22.03.2004) .
Per ora il paziente resta inabile al lavoro al 100% per suoi
problemi psichiatrici e di somatizzazione.
Egli segue pure una cura psicoterapeutica con lo psicologo
psicoterapeuta __________ a __________." (doc. XIII bis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6.1. Per quanto
concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________
psichiatra e psicoterapeuta.
In
concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute
dell'assicurato, nel referto 14 novembre 2002 - cui va senz'altro attribuito
pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
- il perito, sulla base di tre consultazioni con l'assicurato, di un colloquio
telefonico con il dr. __________, dall'esame degli atti medici a sua
disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare,
personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi
risultati) dei dati soggettivi e delle costatazioni obiettive (status
psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo
prognostico, ha quindi concluso che l'assicurato, affetto da disturbi
riferibili ad un lieve ritardo mentale associato ad un disturbo della
personalità ansioso-dipendente accompagnato da un disturbo somatoforme
indifferenziato, presenta, dal punto di vista psichiatrico, una piena capacità
lavorativa, evidenziando inoltre che, se dovessero essere prese delle misure
d'integrazione (di formazione) esse dovrebbero essere di carattere più
"pratico" e non "scolastico". Sulla stessa linea si
inserisce anche il rapporto 26 marzo 2003 del dr. Frei, il quale sottolinea che
il problema psichico è principalmente legato ad una scarsa capacità
intellettiva e cognitiva dell'assicurato (doc. AI 69).
Per
contro, a distanza di un anno, quest'ultimo specialista lo considera inabile al
lavoro in misura totale per problemi psichiatrici e di somatizzazione senza
tuttavia minimamente indicare quali sarebbero stati i motivi di un eventuale
peggioramento intervenuto rispetto alla situazione precedentemente accertata
(doc. XIII bis).
Di stesso
parere è il dr. __________, il quale associa la grave crisi socio-professionale
dell'assicurato con i problemi alla schiena (allegato D doc. VII).
Questi
due ultimi parei medici non possono tuttavia essere presi in considerazione ai
fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non
conformi pertanto ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.4 e 2.5).
Per quanto attiene soprattutto
ai referti medici del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, seppur
emanati per l'appunto da uno specialista del ramo, non sono parificabili
all'esame peritale del dr. __________, approfondito e
dettagliato in ogni suo aspetto.
A
proposito di questi due ultimi rapporti medici prodotti agli atti in corso di
causa (rapporto dr. __________ del 7 aprile 2004 e rapporto del dr. __________
del 16 febbraio 2004, doc. XIII bis e allegato D doc. VII), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si
ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che i succitati atti medici non possono essere presi in
considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore alla
decisione contestata del 28 maggio 2003.
Ciononostante,
ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente
il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla
decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,
1970 pag. 582 consid. 3).
In
casu, il rapporti medici in discussione non sono
tuttavia sufficienti per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale
natura invalidante dei problemi psichici e somatici accusati dal ricorrente.
Spetta al
ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la
pertinente nonché completa documentazione relativa al peggioramento del suo
stato di salute psichico e, come vedremo qui di seguito, fisico (consid.
2.6.2).
2.6.2. Per
quanto attiene al problema neurologico e reumatologico,
questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ nel suo referto del settembre
1998 (allegato doc. AI 9).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è
portatore, ha compiutamente valutato il danno
alla salute (dal punto di vista reumatologico) lamentato dall’assicurato sulla
base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente
professione di magazziniere ed alla totale capacità lavorativa in attività
consone ai limiti funzionali esposti nel rapporto di controllo del 16 settembre
1998, ossia in attività fisicamente leggere o mediamente pesanti, che non
costringono l'assicurato a movimenti ripetitivi di flessione lombare con carico
(alzare pesi dal suolo di oltre 10 kg) e che non lo obbligano a lavorare in
continuazione con le braccia sopra l'altezza della testa (iperestensione
lombare). Lo stesso specialista ha anche proposto alcune attività confacenti
allo stato di salute del ricorrente, ossia in attività nel settore della
consulenza, della vendita o della sicurezza (sorveglianza, guardia notturna o
simile).
Tale stato di salute
dell'assicurato è stato poi in seguito confermato dal medico curante, dr. __________,
in data 3 aprile 2003 (doc. AI 69).
Nell'aprile del 2003, lo
specialista dr. __________, reumatologo, ha confermato sostanzialmente quanto
rilevato dal dr. __________ nel settembre del 1998, ossia che l'assicurato è in
grado di lavorare per 7-8 ore il giorno in lavori leggeri consoni ai limiti
funzionali indicati dal dr. __________ (ripresi dallo stesso specialista __________;
doc. AI 72-73).
Solo in
corso di causa, ossia il 13 febbraio 2004, lo specialista dr. __________ ha dal
canto suo certificato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente,
attestando al 50% la capacità lavorativa in attività leggere compatibili con le
limitazioni sopra accennate (allegato C doc. V).
Le stesse
considerazioni fatte per i rapporti medici allestiti in ambito psichiatrico e
psicologico e trasmessi dopo l'introduzione della causa, valgono anche per la
situazione reumatologica certificata dal dr. __________, per cui si rimanda al
riguardo a quanto precisato al consid. 2.6.1.
A
proposito di quest'ultimo referto medico va comunque osservato quanto segue.
Se da una
parte il referto specialistico del dr. __________ cui l'amministrazione fa
riferimento risale al settembre 1998, dall'altra va comunque rilevato che il
dr. __________ nel mese di aprile del 2003 concordava con quanto certificato
dal dr. __________ (doc. AI 9, 72-73). Sino al momento della decisione su
opposizione (4 dicembre 2003), quindi, l'Ufficio assicurazione invalidità era
legittimato a pensare che la situazione dal punto di vista reumatologico fosse
stabile. Solo nel corso di causa lo specialista dr. __________ certifica un
peggioramento dal punto di vista reumatologico (referto 13 febbraio 2004,
allegato C doc. V). Ora, se da una parte il TCA intravede la possibilità di un
reale peggioramento dello stato di salute (proprio perché certificato da uno
specialista), dall'altra non può tuttavia considerare il referto medico in
parola sufficientemente approfondito per ordinare una perizia medica (cfr. consid.
2.6.1). Del resto, anche il medico responsabile AI, dr. __________, valutando
dettagliatamente i referti medici sia dal punto di vista reumatologico che
psicologico, concorda con quanto deciso dall'Ufficio assicurazione invalidità
(doc. IX bis).
Spetta al
ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la
pertinente nonché completa documentazione relativa al ventilato peggioramento
del suo stato di salute, ritenuto che l'Ufficio assicurazione invalidità sino
all'emanazione della decisione su opposizione del 4 dicembre 2003 ha
correttamente valutato dal punto di vista medico il caso di specie.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima
attività svolta dall'interessato.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.
2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato
è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte
dallo specialista dr. __________ (reumatologo), confermate nell'aprile del 2003
dal dr. __________ (reumatologo), e dal perito dr. __________ (psichiatra).
2.7. L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la
valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale __________
(in seguito: consulente).
Basandosi sulle succitate perizie, con rapporto finale 16 maggio 2003 la consulente
ha osservato:
" Consulenza
e discussione
La nostra consulenza finalizzata alla reintegrazione nella vita
attiva di questo assicurato, ha. previsto e quindi messo in atto
diversi tentativi di formazione professionale di base; seguendo i desideri e gli
interessi dell'assicurato un primo progetto di formazione a carico dell'AI si
rivolgeva al settore sociale e con questo al conseguimento dell'attestato
federale di capacità di Operatore socio-assistenziale (tirocinio della durata
di due anni presso la __________); fallito questo tentativo, per mancato
superamento degli esami di ammissione, l'assicurato è stato riorientato verso
una professione impiegatizia; tramite il centro informatica __________ è stato
stipulato un contratto di tirocinio quale Impiegato d'Ufficio (apprendistato
della durata di due anni), purtroppo anche in questo caso si sono verificate
difficoltà scolastiche ed il progetto ha dovuto essere accantonato, in
concomitanza alle difficoltà scolastiche si è sviluppato uno stato di disagio psichico.
L'assicurato ha alle spalle un diploma di giardiniere ed
esperienze lavorative quale venditore di reparto giardinaggio e poi di
magazziniere presso la società __________ __________; le attività di
giardiniere e di magazziniere, non sono più esigibili a causa dei disturbi alla
schiena; l'attività di venditore se si trattasse di merceologia leggera
potrebbe ancora essere esigibile.
Con questo assicurato non è possibile prevedere un percorso di
riqualifica professionale di base seguendo qualsivoglia tirocinio e/o scuola a
tempo pieno; lo stesso è capace al lavoro in attività generiche di carico
leggero senza "passare attraverso" provvedimenti professionali di
base 'finanziati dall'assicurazione invalidità; il sostegno psicologico
attualmente in corso dovrebbe aiutare il signor RI1 a riprendere fiducia nelle
proprie capacità e quindi attivarsi sul mercato del lavoro nella ricerca di
attività lavorative pratico-manuali.
Le attività confacenti allo stato di salute, stando ai soli limiti
fisico-funzionali, sono numerose, per i dettagli rimando alla documentazione
allegata al presente rapporto.
Da parte nostra si può restare a disposizione per finanziare un
periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc"
della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un
concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale
provvedimento potesse consentire un sensibile incremento della capacità di
guadagno (rispetto a quanto riportato dalle statistiche federali inerenti ai
salari in attività generiche semplici ripetitive di carico leggero).
Conclusioni
La pratica può essere definita da un punto di vista prettamente
teorico; nello specifico, la determinazione dei reddito ipotetico d'invalido
non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il soggetto non è
professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo della capacità di
guadagno residua si può anche far capo ai dati forniti dalle statistiche
salariali RSS.
Calcolo
R2
• 2002 = fr. 33'502.- Inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari,
attività non qualificate semplici
ripetitive e leggere, da svolgere in misura completa
R1
• 2003 = fr. 52'520.-
attività di Magazziniere presso __________
Capacità di guadagno
residua: 63,79%
(doc. AI 75)
2.8. In
merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
dettagliato ed esaustivo rapporto 16 maggio 2003 la consulente, tendendo conto
delle risultanze peritali e specialistiche e dei precedenti tentativi di
riformazione professionale (doc. AI 13, 17, 20, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 57), ha
evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per
l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero della
capacità di guadagno, e ciò a causa delle limitate capacità cognitive e delle
limitate conoscenze scolastiche di base. L'assicurato, sarebbe idoneo al lavoro
in attività generiche di carico leggero senza "passare attraverso"
provvedimenti professionali finanziati dall'AI, quali lavori pratico-manuali.
Del resto, la consulente precisa che le attività confacenti allo stato di
salute fisico-funzionale dell'assicurato sono numerose. Va comunque anche qui
sottolineato che la consulente ha precisato che "da parte nostra si può
restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro
"mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi"
(doc. AI 75).
D'altra
parte, come visto, in relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (cfr.
consid. 2.6.2.).
Ora,
tutte le circostanze d’ordine personale dell’assicurato (scarse capacità
intellettive) di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.3),
ma sono piuttosto rilevanti per la fissazione, se del caso, del reddito
ipotetico da invalido. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino
a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella fattispecie non può
essere ignorato quanto evidenziato dal perito (dr. __________), ossia come
l’assicurato possa essere normalmente integrato in attività leggere, non
qualificate e consone ai limiti funzionali esposti in sede specialistica dal
dr. __________.
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali che il danno alla
salute di cui RI1 è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano
realistiche possibilità di miglioramento - non provocano nessuna incapacità al
lavoro in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate
in sede medica (cfr. rapporto dr. __________, allegato doc. AI 9; anche
allegato C doc. V).
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle
attività ritenute proponibili.
2.9. Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale magazziniere
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.3), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione
della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
partirebbe dal 1° giugno 1999 (inabilità lavorativa al 50% dal 24 giugno 1998, cfr.
doc. AI 3), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 16
maggio 2003 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr.
52'520 (fr. 4'040.-- x 13 mensilità) quale salario conseguibile nel 2003
(doc. AI 75).
Nel 1998 il datore di lavoro ha attestato (nel caso di attività al 100%)
un reddito di fr. 48'880.--. Considerando un adeguamento in base all'evoluzione
dei salari in termini nominali (La vie économique
5/2004, tabella B10.2), per il 1999 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 49'027.-- (48'880: 100 x 0.3 + 48'880), nel 2000 in fr. 49'664.-- (49'027: 100
x 1.3 + 49'027), nel 2001 in fr. 50'906.-- (49'664 : 100 x 2.5 +
49'664), nel 2002 in fr. 51'822.-- (50'906: 100 x 1.8 + 50'906).
2.9.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid.
3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc;
Pratique VSI 2002 p. 64).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse
sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel
1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid.
3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in
re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa
K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la
questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli
nazionali).
In
casu per calcolare il reddito da
invalido si deve quindi partire da un salario di fr. 45'390.-- riferito
al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato”, RAMI 2001 p. 348).
Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF
126 V 81 consid. 7a) questo importo, riportato su 41,8 ore (La vie économique 5/2004,
Tabella B9.2, pag. 94) ed adeguato in base
all’indice dei salari nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.3, p.
95), ammonta nel 1999 a fr. 45'356.--
([45'390 : 41.9 x 41.8] x 1835 : 1832).
Ora, pur considerando una riduzione di rendimento
del 25%, ciò che comporta la
determinazione di un salario da invalido di fr. 34'017.--, dal raffronto di
tale reddito con quello da valido, nel 1999, di fr. 49'027.--, risulta un’incapacità al guadagno del 30.61% (49'027 – 34'017 x 100 : 49'027), valore che deve essere
arrotondato al 31% (secondo la più recente giurisprudenza federale
pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera
secondo le regole matematiche).
Anche per
il 2000 la situazione non cambia.
In applicazione dei succitati criteri, secondo
costante giurisprudenza di questo Tribunale, conformemente ai dati statistici
salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000
conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata
a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique
5/2004, Tabella B9.2), nel settore
privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini
e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr.
51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925:
40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Pur
considerando una riduzione di rendimento del 25% del reddito determinante di fr.
50'498.--, ciò
che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 37'874.--, dal
raffronto di tale reddito con quello da valido, nel 2000, di fr. 49'664.--, risulta un’incapacità al guadagno del 23.73% (49'664 – 37'874 x 100 : 49'664), arrotondata al 24%.
Anche per
il 2001 la situazione non cambia.
Il reddito da invalido stabilito per il 2000,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 5/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
5/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 38'929.-- ([50'498 : 41.8
x 41.7] x 1902 : 1846 x 75 : 100).
Dal raffronto di tale reddito con quello da
valido, nel 2001, di fr. 50'906.--, risulta un’incapacità al guadagno del 23.52% (50'906 – 38'929 x 100 : 50'906), arrotondata al 24%.
Visto il
risultato al quale si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla
DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2002 e 2003 (anno
in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità
risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un
quarto di rendita.
Giova abbondanzialmente
sottolineare che a tale conclusione si giungerebbe pure volendo applicare,
quale ipotesi più favorevole per l'assicurato, per tutti i periodi sopra
considerati un costante reddito da valido di fr. 52'520.--, quale importo
ritenuto dall'UAI con riferimento all'anno 2003. Al tale riguardo non può in
ogni caso non essere rilevato come nel gravame, come d'altronde già in sede
d'opposizione, l'insorgente - per quanto è dato di capire - abbia
inspiegabilmente fatto valere (a suo sfavore) un reddito senza invalidità
inferiore a quello stabilito dall'amministrazione (nel raffronto dei redditi,
una diminuzione del reddito da valido comporta infatti una riduzione del tasso
d'invalidità).
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.10. L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti sia dal
profilo reumatologico che psichiatrico.
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione
dell'incapacità lavorativa (rispettivamente al guadagno) dell'assicurato sino
al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere
ad una perizia giudiziaria.
Se le
condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare - anche
dal profilo psicologico -, al ricorrente sarà data comunque la possibilità di
introdurre una nuova richiesta di prestazioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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