AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.33
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.33
ZA/sc
Lugano
15 giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per ritardata
giustizia dell'11 maggio 2004 di
RI1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1° marzo
2003 RI1 beneficia di una mezza rendita d'invalidità (cfr. doc. AI 72, cfr.
inc. TCA 32.02.15).
1.2. Nell'agosto
del 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità, su segnalazione del dr. __________
che ha attestato una totale incapacità lavorativa dell'assicurata dall'8 agosto
2003 (doc. AI 79), ha avviato d'ufficio la procedura di revisione della rendita
(doc. AI 80).
Dagli
atti di causa risulta che l’amministrazione, ha proceduto a diversi
accertamenti.
Il 25
agosto 2003 ha scritto all'assicurata ponendole alcune domande relative
all'attività di parrucchiera indipendente (doc. AI 81).
In data
25 agosto 2003, ha invitato i medici curanti dell’assicurata a redigere un rapporto
medico sullo stato di salute della loro paziente: il dr. __________ -__________
(generalista) e il dr. __________ (chirurgo della mano) l’hanno compilato
rispettivamente il 28 agosto 2003 (doc. AI 84), 10 settembre 2003 e 3 novembre
2003 (doc. AI 85, 88 e allegati).
In data
18 settembre 2003, il funzionario incaricato ha rilevato quanto segue:
"
Trattasi di un'assicurata 45enne parrucchiera
indipendente beneficiaria di mezza rendita AI dal marzo 2000. Era stata
peritata al SAM. I medici avevamo ritenuto giustificata un'incapacità del 50%
in qualsiasi attività per cui diritto a mezza rendita.
Dal mio punto di vista avremmo dovuto meglio
considerare il lato economico in quanto l'assicurata quale parrucchiera
indipendente ha sempre dichiarato dei redditi molto esigui (vedi notifiche di
tassazione ed estratto del programma CO301).
Addirittura è stata assoggettata quale persona
senza attività lucrativa.
Considerata la perizia SAM avremmo dovuto
calcolare quanto avrebbe potuto conseguire al 50% in attività adatte e quindi
nessun diritto a rendita dopo calcolo economico.
Attualmente viene richiesta una revisione in
quanto l'assicurata dall'8.8.2003 è totalmente inabile nella sua attività. Nei
prossimi giorni sarà operata alla mano. La totale incapacità quale parrucchiera
dovrebbe essere giustificata. Non essendo comunque trascorsi 3 mesi dal
peggioramento (art. 88 OAI) dobbiamo mantenere la pratica in sospeso fino alla
fine di ottobre.
A quel momento richiediamo un rapporto di 4
pagine al Dr. __________ e sottoponiamo il dossier al SMR per una presa di
posizione dal lato medico.
Dovremo poi discutere del tutto con __________ e
vedere se la rendita può essere eventualmente soppressa ora." (Doc. AI 86)
Una volta
raccolti i succitati dati medici, il caso è stato sottoposto al vaglio del
Servizio regionale medico dell’AI (SMR) che, in data 27 novembre 2003, ha
proposto:
"
Problematica di cirrosi epatica, sindrome cervico
spondilogena e lombare con lieve discopatie L5/S1 e spondilartrosi
sindrome somatoforme da dolore cronico con
disturbi psi. su astinenza stato dopo asportazione di ganglio dorso radiale
mano destra 14.1.1998 alla valutazione del SAM del 11.2000 globale il
50% come parrucchiera dal 3.1999 non migliorabile in attività adeguate e più
leggere.
Attuale revisione AI per peggioramento del
problema alla mano sinistra:
rapporto di decorso dr. __________ medico curante
valuta stato stazionario generale
rapporto medico dr. __________ chirurgo della
mano reputa il 100% dal 8.8.2003 in avanti.
(stato post. op.) di ritzartrosi mano sinistra
con trapezectomia e artroplastica mano sin.
AMO 29.3.2003 con asportazione dell'osteosintesi
il 21.10.2003.
propongo giustificato
transitoria IL 100% per ogni attività dal
8.8.2003 al 28.2.2004 (4 mesi dopo asportazione di materiale di osteosintesi
dopo operazione mano sinistra per controlli, ergoterapia e limitazione
transitoria per guarigione della ferita).
Poi in seguito ripresa della medesima il 50% come
prima di questa nuova operazione.
Non figurano a dossier medico atti che
documentano un peggioramento della situazione generale tali da permettere di
giustificare una limitazione per attività leggera attuale oltre al 50% eccetto
il transitorio periodo sopra elencato." (Doc. AI 90)
A seguito
della presa di posizione del medico UAI, in data 17 dicembre 2003, il
funzionario incaricato ha stabilito quanto segue:
"
A seguito della presa di posizione del medico
UAI del 27.11.2003 manteniamo la pratica in sospeso fino alla fine di febbraio
2004. A quel momento rapporto medico al Dr. __________ e al Dr. __________ per
vedere se vi sono novità.
Poi se del caso nuovamente al SMR e ev.
soppressione rendita (vedi comunicazione del 18.9.2003)." (Doc. AI 91)
In data 8
marzo 2004, l'amministrazione ha nuovamente invitato i medici curanti a
compilare il rapporto medico sullo stato di salute della loro paziente: il dr. __________
(chirurgo della mano) e il dr. __________ -__________ (generalista) l’hanno
compilato rispettivamente il 10 marzo 2004 (doc. AI 95 e allegati) e il 7 aprile
2004 (doc. AI 97).
1.3. Con il
ricorso in oggetto, RI1, ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale
affinché provveda a far terminare la procedura al più presto possibile:
"
Mi rivolgo a voi per un vostro aiuto se
possibile.
Sono parrucchiera indipendente. Dal 13.3.99 sono
in invalidità al 50% (fr. 819.-- mensili), per un'ernia discale, sciatica e
depressione.
Per un'operazione alla mano sinistra,
dall'8.8.2003 sono invalida al 100%. Dalle mie telefonate all'AI mi è stato
detto, prima che ci volevano tre mesi per una loro decisione, in seguito ad
altri solleciti, più certificati medici da loro richiesti, mi rispondono che ci
vogliono altri tre mesi (e che fanno 6 mesi).
Inviai allora una raccomandata (vedi copia).
Siamo arrivati a nove mesi dalla mia incapacità lavorativa (sempre 100%), ma
dall'AI non ho mai ricevuto 2 righe. Questo comportamento non mi sembra
corretto, lascio voi giudicare." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 24 maggio 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto la
reiezione del ricorso facendo presente:
"
(…)
Nel mese di agosto del 2003, l'amministrazione ha
ricevuto dal dottor __________ un rapporto nel quale si attestava una totale
incapacità lucrativa dell'assicurata - attiva a tempo parziale quale
parrucchiera indipendente, già beneficiaria di una mezza rendita di invalidità
- a far tempo dall'8 del medesimo mese.
Sulla scorta di tale comunicazione è stata
avviata una revisione d'ufficio. Accertato ad ogni modo come la variazione
dello stato valetudinario fosse intervenuta solo poche settimane addietro, e
rilevato come una revisione possa giustificarsi solo in presenza di un
peggioramento che persista da almeno tre mesi, il funzionario incaricato invece
di respingere la domanda ha ritenuto opportuno mantenere la richiesta in
sospeso (cf. nota 18.9.2003, doc. n. 86 inc. AI). L'assicurata ha quindi
ricevuto una comunicazione in tal senso (cf. doc. n. 87 inc. AI).
In data 21 ottobre 2003 l'assicurata ha frattanto
subito un intervento chirurgico. La pratica è pertanto stata tenuto nuovamente
in sospeso sino alla fine di febbraio 2004, momento a partire dal quale, in
base a quanto pronosticato dal nostro Servizio medico, i postumi operatori
avrebbero dovuto cessare, con conseguente ripristino dello stato quo ante.
Ad inizio marzo sono quindi stati interpellati i
due medici curanti, dottori __________ e __________.
Ora, se il primo ha risposto nel giro di qualche
giorno, il riscontro da parte del secondo è giunto solo alla fine del mese
scorso.
A questo punto la pratica avrebbe dovuto essere
trasmessa al nostro Servizio medico prima dell'emanazione della decisione,
oramai imminente.
Un ricorso per denegata giustizia va ammesso
allorquando l'amministrazione non pone fine alla procedura entro un termine
adeguato. Detto termine può variare molto da un caso all'altro, a dipendenza
soprattutto delle difficoltà istruttorie. La giurisprudenza ha comunque
stabilito che in linea di massima un'attività di nove a dodici mesi da parte
dell'amministrazione può configurare un caso di denegata giustizia (cfr.
Kieser, ATSG Kommentar, ad Art. 56, p. 561).
Considerato che la revisione è stata avviata nel
corso del mese di agosto del 2003, e che i tempi procedurali sono stati
determinati sia dallo stato stesso dell'assicurata (attesa del termine di tre
mesi per poter entrare nel merito della domanda, attesa che lo stato si
stabilizzasse a seguito dell'intervento), sia dalla necessità di attendere i
rapporti di decorso dei medici curanti, appare evidente che la fattispecie non
configura in alcun modo un caso di denegata giustizia.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto
lodevole Tribunale voglia respingere il ricorso." (Doc. III)
1.5. Con scritto
1° giugno 2004 l'assicurata si è riconfermata nel proprio ricorso, producendo
nel contempo un ulteriore scritto di sollecito inviato all'amministrazione
(cfr. doc. V e allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), LPGA - entrata in vigore il 1° gennaio
2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 55).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi
inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI
o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114
V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in
merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art.
56 nota 11 pag. 56; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., proposta per
la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).
2.3. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114
V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op., cit, art. 56 nota
10 pag. 55).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato
il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che
l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5. Il TFA ha poi stabilito, in
una sentenza pubblicata in SVR 2001
KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia
é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR
2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6. Oggetto del
contendere è sapere se all’Ufficio assicurazione invalidità può essere imputato
un ingiustificato ritardo nell'evasione della procedura di revisione avviata
d'ufficio.
La
procedura di revisione ha preso inizio nel mese di agosto 2003 (cfr. doc. AI
79-80), per cui effettivamente è sino ad oggi trascorso un certo tempo, ossia
10 mesi.
Come
riportato al consid. 1.2, l’Ufficio assicurazione invalidità ha tuttavia dato
seguito con sollecitudine agli accertamenti che s'imponevano per accertare
l'attuale stato di salute dell'assicurata.
Non si
può quindi rimproverare all’amministrazione di aver senza motivo procrastinato
la procedura.
Ora, è
vero che dal mese di novembre 2003 al mese di agosto 2004 la procedura è stata
sospesa. La sospensione, proposta dal medico AI, è stata tuttavia necessaria per
valutare lo stato postoperatorio dell'intervento chirurgico alla mano sinistra
(cfr. doc. AI 88 e 90). L'intervento alla mano sinistra ha per un certo verso
evidentemente influito sui tempi procedurali.
In simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
precedentemente evocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa
convenuta non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di RI1.
Va abbondanzialmente
rilevato che, sulla scorta degli ultimi rapporti medici del dr. __________ e
del dr. __________ (doc. AI 94-97), l’amministrazione dovrebbe determinarsi in
merito al diritto alla rendita entro un termine ragionevole.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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