AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.9
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.9
BS/tf
Lugano
8 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2003
di
rappr. da: ___________
contro
la decisione del 16 dicembre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità 6501 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1963, durante lo svolgimento del suo lavoro di montatrice di orologi,
nell’ottobre 1999, ha contratto un eczema alle mani (cfr. rapporto 4 agosto
2000 del medico curante, doc. _).
Il 26/28 giugno 2000 essa ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti, chiedendo in particolare di essere avviata ad un’altra professione
(doc. _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti medici ed economici, con progetto di decisione 4
ottobre 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda,
rilevando quanto segue:
"
Nel suo caso specifico, dopo aver preso
conoscenza della documentazione medica specialistica, abbiamo chiesto un
rapporto al nostro consulente in integrazione professionale.
Questi, preso atto di tutti gli elementi che
concorrono dal profilo assicurativo, ritiene che lei sia ancora in grado di
sfruttare adeguatamente la sua capacità di lavoro e di guadagno, in modo tale
da poter svolgere normalmente attività lucrativa in professioni non qualificate
e ripristinare completamente la capacità di guadagno precedente.
In effetti viene dichiarato che il settore a lei
più congeniale dal profilo attitudinale corrisponde a quello industriale, a
condizione evidentemente che non vi sia l'uso di sostanze aggressive o una
forte abrasione meccanica delle mani. Non si escludono d'altronde neppure
quelle attività di servizio semplici, come ad esempio l'addetta alla
biglietteria.
Riassumendo, le seguenti attività professionali
appaiono indicate:
di montaggio, di controllo qualità, di
lucidatura, di imballaggio, di confezione, di stoccaggio, di spedizione, di
produzione, comportanti la produzione e/o trasformazione di prodotti
alimentari, tessili, bevande, carta, cuoio, ceramica, vetro, legno.
Professando un tale genere di lavoro, potrebbe
certamente guadagnare ancora uno stipendio annuo di fr. 37'199.- (dati
statistici federali del 2001, Categoria 4, privato, femminile, mediana).
La consigliamo pertanto di volersi annunciare
presso i normali canali di collocamento messi a disposizione da parte dello
Stato (Uffici regionali di collocamento)." (doc. _)
Il 12
novembre 2002 l’assicurata, per il tramite del __________, ha presentato delle
osservazioni in cui sostiene che per motivi psichici non può esercitare
un’attività lucrativa adeguata, contestando altresì la valutazione del Servizio
psico-sociale di __________ raccolta dall’amministrazione (doc. _).
Mediante decisione del 16 dicembre 2002 l’amministrazione ha confermato il
rifiuto di concedere prestazioni assicurative.
In merito alla censure dell’assicurata, l’UAI ha precisato:
"
Abbiamo ricevuto le osservazioni del 12.11.2002
del __________ inoltrate in opposizione al progetto di decisione del
04.10.2002.
Le stesse sono state esaminate dal nostro
Servizio Medico, il quale le ha però ritenute ininfluenti in quanto il rapporto
del Servizio Psico Sociale risulta essere esauriente.
Il fatto di essere paziente di un Servizio Psico
Sociale o di uno specialista, non comporta automaticamente che ci sia
un'inabilità lavorativa." (doc. _)
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorta al TCA,
sempre rappresentata dal __________, postulando il riconoscimento di una
rendita intera d’invalidità dal giugno 1999.
Essa ha nuovamente sostenuto di essere completamente inabile al lavoro per
motivi psichici, rimandando, a comprova di quanto ribadito, alla documentazione
medica del dr. __________, medico curante.
1.4. Mediante
risposta di causa 31 gennaio 2003 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso,
confermando la correttezza della decisione.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile
e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
ricorso è accertare se __________ ha diritto ad una rendita (intera)
d'invalidità, atteso come la stessa non abbia contestato la decisione dell’UAI
di non concederle dei provvedimenti professionali.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 16
dicembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel caso
concreto, al fine di accertare un’eventuale invalidità, l’UAI ha dapprima
raccolto il rapporto 11 luglio 2002 del dr. __________, dermatologo.
Attestata una psoriasis cronica delle mani, lo specialista ha ritenuto
l’assicurata abile in quelle attività che non implicano contatti irritanti o
aggressivi con la pelle, escludendo quindi l’esercizio della professione
precedentemente esercitata, dichiarata d’altronde non idonea dalla __________
(doc. _).
Anche il medico curante, dr. __________, nel rapporto 4 agosto 2000 reputa la
sua paziente totalmente inabile quale montatrice di orologi dall’ottobre 1999,
ma abile in quelle attività dove non vi sia un contatto con sostanze aggressive
(cfr. doc. _). Tale valutazione è stata ribadita nei successivi rapporti del 15
ottobre 2001 (doc. _) e 17 giugno 2002 (doc. _).
Dal punto di vista dermatologico, quindi, l’assicurata non può più continuare
ad esercitare la sua precedente professione, mentre risulta una piena capacità
lavorativa in quelle attività senza il contatto con sostanze irritanti.
Come risulta dalla valutazione 27 settembre 2002 del consulente in integrazione
professionale, la ricorrente presenta una totale capacità lavorativa in tutte
quelle attività elencate nel rapporto stesso e riportate nella decisione
contestata, e nelle quali essa potrebbe conseguire un reddito ipotetico di fr.
37'199.—(doc. _).
__________ sostiene invece una totale incapacità al lavoro in qualsiasi
professione per motivi psichici.
Essa si
riferisce in particolare al rapporto 15 ottobre 2001 del proprio medico
curante, il quale ha attestato una sindrome ansio-depressiva dall’autunno 2000,
accertata durante l’esecuzione di una gastroscopia, il cui esito rientra
comunque nei limiti della norma, presso la clinica di __________ (doc. _).
Nel successivo rapporto 17 giugno 2002 il dr. __________ ha rilevato come la
sintomatologia depressiva non sia migliorata e che la sua paziente è in cura
presso il Servizio psicosociale di __________ (SPS) (doc. _).
Interpellata in merito dall’UAI, la psicologa del suddetto servizio,
__________, nella lettera 9 agosto 2002, confermata dal Medico capo servizio
(dr. __________), ha invece precisato quanto segue (le sottolineature sono del
redattore):
"
Seguo la signora __________ dallo scorso mese di
ottobre, con colloqui regolari ogni tre settimane. La situazione della paziente
non ha avuto nessuna evoluzione nel corso del trattamento psicoterapico; la
stessa sembra ancorata all'idea di non avere altre opportunità lavorative,
nelle quali poter trovare soddisfazione e gratificazione, all'infuori della sua
passata occupazione presso la ditta __________ (dove si occupava del montaggio
di orologi). Malgrado i miei continui solleciti e stimoli nei confronti della
paziente verso la ricerca di nuovi ambiti occupazionali, la stessa ha sempre
cercato di non raccoglierli, trincerandosi dietro la rigida posizione che se
non è l'eczema alle mani, è la tristezza ad avere il sopravvento, e la
malavoglia ciò che ne risulta.
Concludendo ritengo che alla paziente
un'occupazione regolare darebbe quella carica e gratificazione per acquisire
una sana autostima. La sua situazione familiare
attuale (due figli rispettivamente di 17 anni e 7 anni) le permetterebbe di
gestire con più respiro e meno stress un'occupazione, rispetto alle fatiche
sicuramente patite in passato con un impiego al 100% e due figli piccoli a cui
badare.
Dal profilo psichico non rilevo quindi alcun
elemento significativamente invalidante."
(doc. _)
Orbene,
sulla base di quanto attestato dal SPS, rettamente l’amministrazione ha
considerato come la ricorrente non presenti una patologia psichica invalidante.
Anzi, nello stesso scritto 9 agosto 2002 è stata sottolineata l’importanza, dal
punto di visto psicologico, che l’assicurata eserciti un’occupazione regolare
che le “darebbe quella carica e gratificazione per acquisire una sana
autostima”.
Vero che non si tratta di perizia psichiatrica, ma pur sempre di una
valutazione resa da un organismo competente ad individuare ed attestare delle
affezioni della sfera psichica di natura invalidante.
Inoltre, come giustamente rilevato dal Servizio medico regionale dell’AI, il
fatto che la ricorrente si rivolga presso il SPS non significa che
automaticamente vi sia una incapacità lavorativa (doc. _).
Del resto va sottolineato che né in sede di ricorso (I), né tantomeno in
occasione della notifica dei nuovi mezzi di prova (IV), la ricorrente ha
prodotto alcun documento atto a comprovare (o perlomeno rendere verosimile) il
carattere invalidante di un’eventuale affezione psichiatrica.
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, sulla scorta degli atti di causa, è da ritenere dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208
consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’affezione dermatologica di cui
la ricorrente è affetta provoca nell’attività di montatrice di orologi una
piena incapacità al lavoro, dall’ottobre 1999. Nelle attività adeguate
riportate dal consulente, di natura leggera e ripetitiva, l’assicurata è invece
da ritenere pienamente abile al lavoro.
2.7. Per determinare
l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 28 LAI (cfr.
consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurata avrebbe
conseguito, senza il danno alla salute, quale montatrice di orologi (reddito da
valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).
Occorre al riguardo precisare che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24; cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02. Cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Ritenuto
che dall’ottobre 1999 la ricorrente è inabile al 100% nella sua precedente
attività lucrativa – per motivi dermatologici - l’eventuale diritto alla
rendita sorgerebbe, trascorso l’anno di carenza (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI),
nel 2000, ciò che costituisce quindi l’anno di riferimento per determinare
l’invalidità.
Dall’attestato 11 luglio 2000 del datore di lavoro risulta che nel 2000
la ricorrente avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute, un salario
mensile lordo di fr. 2’700.--, pari ad annui
fr. 35'100.- - (13 x 2700). 1'000.- - (doc. _).
Tenuto conto che l'assicurata
non ha mai intrapreso una simile attività, la
determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b,
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In
applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza questo
Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse
sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile
in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000
pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I
482/99), riportato su 41,8 ore (cfr. “La vie
économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x
12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne
(cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di
fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr.
2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 36’679.--
riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i
rilevamenti salariali applicabili nel settore privato”; RAMI 2001 pag.
348).
Vista la giovane età della ricorrente e le modeste limitazioni fisiche, nel
rapporto 27 settembre 2002 il consulente - la cui
valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da
parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino
la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B pag. 5;
DTF 126 V 75) -non ha individuato
alcuna riduzione di rendimento e quindi il reddito da invalido ammonta a fr. 36’679.--.
Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di
fr. 35'100.--, non risulta alcuna
incapacità al guadagno.
Ne consegue che la decisione amministrativa di non concedere delle prestazioni
assicurative va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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