AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.8
Data decisione, Autorità:
24.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.8
RG/cd
Lugano
24 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 8 novembre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti,
richiamati gli articoli 26c cpv. 2 LOG
e 2 cpv. 1 LPTCA secondo cui se la vertenza - come in casu - non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA
può decidere nella composizione di un Giudice unico (cfr. pro multis STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00);
vista la risposta di causa 10 gennaio
2003 con la quale l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad una valutazione
più dettagliata per quanto riguarda l'incapacità al lavoro dell'assicurata, ha
proposto, in accoglimento del gravame, il rinvio degli atti per ulteriori
approfondimenti, opponendosi tuttavia alla richiesta dell'insorgente di essere
sottoposta ad ulteriore esame da parte di un altro medico (VIII);
richiamato lo scritto 11 giugno 2003
con cui l'insorgente, confermando la propria domanda di giudizio formulata in
via subordinata, ha manifestato il proprio accordo al rinvio della causa
all'amministrazione per ulteriori approfondimenti, ribadendo tuttavia di poter
essere sottoposta a nuova visita medica da parte di altro medico (VI);
viste le osservazioni 18 giugno 2003
con cui l'UAI ha confermato quanto esposto in sede di risposta di causa (XIII);
ritenuto:
che in effetti, alla luce delle
risultanze peritali (cfr. doc. 20, 28), la fattispecie necessita di ulteriori
accertamenti che permettano di addivenire ad un più chiaro e dettagliato
giudizio sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata;
che in esito a detti accertamenti - da
eseguirsi dall'amministrazione cui la causa viene retrocessa - occorrerà quindi
nuovamente valutare l'incapacità al guadagno dell'interessata ai sensi
dell'art. 28 LAI, completando quindi se del caso l'incarto con i necessari dati
economici, di cui per altro non v'è attualmente traccia alcuna agli atti;
che per il resto - per quanto riguarda
l'esecuzione delle ulteriori indagini da eseguirsi nell'ambito del succitato
complemento istruttorio - alla luce degli atti attualmente all'inserto nulla
permette di ipotizzare, con riferimento all'art. 44 LPGA, l'esistenza di
fondati motivi giustificanti una ricusa dello specialista già incaricato
dell'esame peritale datato 26 settembre 2002, rispettivamente di indizi che
permettano di metterne in discussione la competenza o l'idoneità;
considerato l'esito della procedura,
appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di
fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§
La decisione impugnata è annullata.
§§
Gli atti vengono ritrasmessi all'UAI perché proceda agli
accertamenti suindicati e renda un nuovo provvedimento.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili, ciò che rende
privo di oggetto il decreto 26 febbraio 2003 sulla concessione dell'assistenza
giudiziaria.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster