AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.65
Data decisione, Autorità:
23.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.65
cr/sc
Lugano
23 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2003 di
rappr. da: ____________
contro
la decisione del 3 luglio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1945, consulente specialista nel settore della protezione dalla
corrosione di agenti chimici, ha lavorato per oltre venticinque anni quale
dipendente della ditta __________; nel 1996 egli ha intrapreso un'attività
indipendente quale consulente per varie attività.
In seguito all'insorgere
di un'epilessia parziale a causa di un grosso meningioma dell'ala dello sfenoide
a destra, operato all'inizio del 1996, l'assicurato ha
presentato, in data 31 agosto 1999 (cfr. doc. _), una richiesta volta
all'ottenimento di prestazioni AI.
1.2. Esperita
l'istruttoria, con decisione 3 febbraio 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) ha stabilito che l'assicurato non ha diritto ad una rendita d'invalidità,
precisando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
· Considerato
che per svolgere la sua professione l'automobile è indispensabile, lei è stato
sostituito dalla moglie nella guida. Le trasferte hanno una frequenza da
settimanale a bisettimanale. Di conseguenza l'aiuto della moglie è calcolato in
30%, tenendo conto che le giornate lavorative in trasferta sono più lunghe
della norma (10 ore lavorative rispetto alle 8 normali). Nell'anno precedente
l'insorgenza dell'impossibilità alla guida gli è stato imposto un reddito
aziendale di Fr. 58'000.--, che può essere considerato "reddito da
sano", reddito che ha poi mantenuto anche in seguito. La definizione del
reddito d'invalido viene determinata tramite la seguente formula:
[RH Fr. 58000.-- RI (Fr.
58000.-- - 30%)]: Fr. 58'000.-- = 3'%
· Di conseguenza
il reddito d'invalido in funzione della capacità di lavoro residua di fr.
40'600.-- rapportato al reddito ipotetico di Fr. 58'000.-- che potrebbe
percepire se non fosse subentrato il danno alla salute di cui lei è portatore,
comporta una capacità al guadagno residua del 70%, il quale non apre il diritto
ad una rendita come illustrato nel seguente specchietto.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
58'000.00
con invalidità CHF
40'600.00
Perdita di guadagno CHF 17'400.00 =
Grado d'invalidità 30%
Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
· Non è possibile
assegnare un contributo per il servizio di terzi, infatti le cifre marginali
1036 e 1037 della circolare sulla consegna di mezzi ausiliari (CAMI) prevedono
che questi rimborsi sono possibili quando sostituiscono un mezzo ausiliario al
quale lei rinuncia. Ciò non si avvera nel presente caso.
· A seguito delle
osservazioni presentate relative al progetto di decisione del 18.10.2002, viene
a cadere il nesso fra l'impossibilità di guidare l'automobile e il cambiamento
dell'attività lavorativa da dipendente a indipendente. Infatti già nel 1996 era
controindicata la conduzione di veicoli, ma come ben risulta dal rapporto del
Dr. __________, neurologo, del 17.6.1999, l'assicurato ha continuato a guidare
fino a tale data. Quindi il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità di guadagno solo a partire dal 1999.
· Dagli atti
(cfr. lettera dell'assicurato del 10.7.2000) risulta inoltre che egli ha
iniziato la sua attività nel 1996 in seguito al cedimento del reparto della
ditta tedesca, dove l'assicurato era impiegato. Il cambiamento dell'attività
lavorativa da dipendente di tale ditta germanica, in indipendente nell'attuale
attività non è stata dettata da motivi di salute ma da motivi
economici-strutturali. (…)"
(Doc.
_)
1.3. A seguito
della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato, rappresentato dallo
Studio legale __________ e Associati (cfr. doc. _), con decisione su
opposizione 3 luglio 2003 l’UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni,
argomentando:
"
(…)
Ritenuto in fatto
A. L'assicurato,
nato il 13 maggio 1945, ha presentato richiesta di prestazioni il 31.08.1999.
L'istruttoria ha chiarito che l'assicurato è affetto da epilessia, malattia
diagnosticata nel 1996. Egli conosce tale malattia in una forma che gli
impedisce la guida di un veicolo senza altri impedimenti lavorativi.
L'assicurato è passato nel 1997 dall'attività dipendente a quella di
indipendente quale consulente specialista nel settore della corrosione di
materiali chimici attivo per tutta la Svizzera. In questa attività a causa
dell'impossibilità di condurre veicoli egli è aiutato dalla moglie che lo
accompagna gratuitamente presso i clienti in ragione di 1 o 2 giorni alla
settimana.
B. L'Ufficio
AI del cantone Ticino ha ritenuto che l'aiuto della moglie è da riconoscere in
un 30%, il quale corrisponde al grado di invalidità dell'assicurato,
insufficiente per l'assegnazione di una rendita di invalidità. Con decisione
amministrativa del 3 febbraio 2003 l'UAI ha quindi respinto la domanda.
C. Contro
questa decisione l'assicurato ha interposto opposizione in data 5 marzo 2003
con le seguenti motivazioni: il reddito annuo che egli avrebbe percepito senza
invalidità sarebbe pari a fr. 100'000.-- anziché fr. 58'000.--, come ritenuto nella decisione impugnata. Inoltre
la perdita di guadagno, e con essa il grado di invalidità, rappresentato
dall'aiuto fornito della moglie nell'attività professionale dell'assicurato
sarebbe superiore al 30% ritenuto nella decisione impugnata, con il risultato
che il suo grado di invalidità è di almeno 2/3. L'opponente chiede che sia
annullata la decisione impugnata e che gli venga assegnata una rendita intera
di invalidità.
Le ulteriori motivazioni addotte
verranno trattate nella misura del necessario nelle considerazioni di diritto.
Considerato in diritto
-
Oggetto
dell'opposizione è il grado di invalidità dell'assicurato: occorre valutare se,
come egli sostiene esso è di almeno 2/3 e deve quindi essergli assegnata una
rendita intera di invalidità.
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l'invalidità è
l'incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, le persone assicurate
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide nella misura del 66 2/3 %
almeno, a una mezza rendita se sono invalide al 50% almeno e ad un quarto di
rendita se sono invalide al 40% almeno. Nei casi di rigore, secondo l'art. 28
cpv. 1 bis LAI, un'invalidità del 40% almeno apre il diritto ad una mezza
rendita. Secondo l'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità delle persone assicurate
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
consegue o potrebbe conseguire, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito d'invalido), e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da non
invalido). II confronto di questi redditi deve, di regola, essere eseguito in
modo tale che i due redditi ipotetici siano valutati in modo più preciso
possibile e messi in parallelo, la loro differenza permettendo di determinare
il grado d'invalidità. Se gli importi di questi redditi non possono essere
determinati con precisione, si tratterà di valutarli in riferimento ad elementi
noti nel caso particolare e di confrontare tra loro i valori approssimativi
così ottenuti (metodo generale del confronto dei redditi, DTF 104 V 136 c. 2).
-
II
reddito ipotetico di una persona non invalida (reddito da valido) è il reddito
che una persona invalida potrebbe verosimilmente realizzare se non fosse
divenuta invalida, mentre che il reddito ipotetico da invalido è quello che una
persona invalida potrebbe realizzare malgrado la sua invalidità esercitando
un'attività ragionevolmente esigibile (Circolare dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande invalidità, valida dal
1.1.2000, marginale 3013). Più precisamente con reddito ipotetico di una
persona non invalida si intende quello che un assicurato realizzerebbe
verosimilmente, ritenuto l'insieme delle circostanze, se non fosse divenuto
invalido (RCC 1973, p. 198), prendendo come punto di partenza il reddito di una
persona sana di corpo e spirito, della stessa età, con la stessa formazione e
una situazione professionale corrispondente o analoga nello stesso
ambiente locale (RCC 1989 p. 456). Per gli indipendenti occorre considerare lo
sviluppo probabile che avrebbe seguito l'impresa dell'assicurato se esso non
fosse divenuto invalido (RCC 1963 p. 427). Si prenderanno segnatamente in
considerazione le attitudini professionali e personali dell'assicurato, la
natura della sua attività, come pure la situazione economica e lo sviluppo
dell'impresa (RCC 1961 p. 338) prima del sopraggiungere dell'invalidità. Si
deve fare astrazione dal reddito che non proverrebbe dall'attività propria alla
persona invalida come l'interesse del capitale impegnato nell'impresa o la
parte di reddito attribuibile alla collaborazione di parenti (Circolare
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande
invalidità, valida dal 1.1.2000, marginale 3031). Se l'assicurato indipendente
esercita un'impresa familiare nella quale lavorano senza remunerazione dei
membri della sua famiglia occorre determinare, al fine di valutare il reddito
da non invalido, la parte di reddito che gli può essere attribuita in funzione
della sua attività nell'impresa prima del danno alla salute (Circolare
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande invalidità,
valida dal 1.1.2000, marginale 3033).
-
Per
poter determinare il grado d'invalidità, l'amministrazione (nei casi di
ricorso, il tribunale) si basa sui documenti medici negli atti e all'occorrenza
su documenti provenienti da altri specialisti. Il compito del medico consiste
nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale
proporzione e in quali attività essa è incapace di lavorare (DTF 125 V 261 c.
4). Salvo situazioni chiare quali un'incapacità lavorativa totale, non si può
ritenere senz'altro un tasso d'invalidità corrispondente all'incapacità
lavorativa stabilita dai medici (RCC 1962, p. 441).
-
Nel
caso in esame l'assicurato è affetto da epilessia, malattia diagnosticata nel
-
Egli conosce tale malattia in una forma che gli impedisce la guida di un
veicolo senza altri impedimenti lavorativi dovuti a tale problema di salute.
L'assicurato è passato nel 1997 dall'attività dipendente a quella di
indipendente come consulente specialista nel settore della corrosione di
materiali chimici. In questa attività a causa dell'impossibilità di condurre
veicoli egli è aiutato dalla moglie che lo accompagna gratuitamente presso i
clienti in ragione di 1 o 2 giorni alla settimana. Di fatto con tale aiuto egli
non conosce impedimento al pieno svolgimento della propria attività. Occorre
quindi stabilire quale sarebbe il reddito da invalido, vale a dire svolgendo la
propria attività di indipendente in assenza di tale aiuto che annulla l'effetto
del danno alla salute. In concreto l'attività svolta dalla moglie non è una
parte dell'attività produttiva che, in sé, determina una quota del reddito
totale, ma rappresenta piuttosto una mancata spesa di trasporto, spesa
indispensabile, in assenza della quale vi sarebbe l'impossibilità dell'attività
stessa.
La moglie risulta infatti partecipare
come accompagnatrice, non fornendo un insieme di attività determinanti una
parte del reddito. In tali circostanze è adeguato considerare l'attività di
trasposto come spesa da dedurre dal reddito dell'attività, ritenuto che un
assicurato qualsiasi nelle condizioni dell'opponente senza tale spesa non
potrebbe di fatto svolgere I'attività e quindi avere il reddito della stessa.
Ora sul mercato del lavoro a tempo
parziale (ad esempio agenzie di impiego a tempo parziale quali la __________) è
possibile far capo ad un autista ad un costo di fr. 30.-- all'ora
più IVA, tariffa comprensiva degli oneri sociali. Ne discende che, conto tenuto
delle giornate lavorative in trasferta di 10 ore anziché 8, per una media di
1.5 giorni alla settimana per 48 settimane lavorative all'anno, risulta una
spesa annua di trasporto di fr. 21'600.--.
-
Il reddito
ipotetico da valido dell'assicurato è quello che egli realizzerebbe
verosimilmente se non fosse divenuto invalido, partendo dal reddito di una
persona sana di corpo e spirito, della stessa età, con la stessa formazione e
una situazione professionale corrispondente o analoga nello stesso ambiente
locale. In concreto occorre partire dal reddito prima dell'impedimento alla guida
dovuto al danno alla salute, vale a dire fino al 1999. Infatti fino al
17.6.1999 l'assicurato ha guidato l'automobile ed il Dr. __________ ha
attestato un'incapacità al lavoro, del 50%, in ragione dell'impossibilità di
condurre un veicolo per i problemi di epilessia a far tempo da giugno 1999
(Rapporto medico Dr. __________ 15.9.1999), mentre il Dr. __________ ha
precisato che, salvo l'impedimento a guidare, le capacità di svolgere la
propria professione sono perfettamente conservate (Rapporto medico Dr. __________
del 22.1.2000). II reddito dell'assicurato ritenuto dall'autorità fiscale per
il periodo 1999/2000 quindi con riferimento al reddito 1997/1998 ammonta a fr.
57'000.-- (cfr. Verbale di audizione 7.8.2001 Ufficio di tassazione di
__________, reclamo IC + IFD 1999/2000). Per gli anni successivi, ritenuto
l'aiuto della moglie nel provvedere al trasporto senza altri impedimenti di
sorta che permettano di individuare una più favorevole evoluzione dell'attività
indipendente dell'assicurato in assenza del danno alla salute, il reddito
conseguito successivamente all'impedimento di guidare dovuto al danno alla
salute superato senza penalizzazioni grazie all'accompagnamento da parte della
moglie, rappresenta il reddito che l'assicurato conseguirebbe da solo senza
danno alla salute vale a dire se non fosse divenuto invalido. In altre parole
il più recente reddito annuo effettivamente conseguito corrisponde in concreto
al reddito da valido. II reddito dell'assicurato ritenuto dall'autorità fiscale
per il periodo 2001/2002 quindi con riferimento al reddito 1999/2000 ammonta a fr. 57'000.-- (cfr. Notifica di tassazione per l'imposta
cantonale 2001/2002).
-
Il reddito da
invalido corrisponde al reddito da valido dedotta la spesa annua di trasporto
di fr. 21'600.-- che l'assicurato dovrebbe sopportare
senza l'aiuto della moglie ed ammonta quindi a fr. 35'400.--.
In rapporto al reddito da valido di fr. 57'000.--
l'opponente conosce quindi una riduzione della capacità di guadagno e quindi un
grado di invalidità del 38%. L'assicurato non presenta quindi un grado di
invalidità minimo del 40% necessario al riconoscimento di una rendita di
invalidità. La decisione impugnata è quindi corretta e viene confermata."
(Doc. _)
1.4. Avverso la
citata decisione su opposizione, __________, sempre rappresentato dallo Studio
legale __________ e Associati, ha presentato al TCA un tempestivo atto di
ricorso, chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità.
In
particolare egli ha fatto presente:
"
(…)
- II
sig. __________, consulente specialista nel settore della protezione dalla
corrosione di agenti chimici, per oltre venticinque anni ha lavorato alle
dipendenze della ditta __________. II suo percorso formativo e lavorativo è
costante e da sempre diligentemente indirizzato al miglioramento della propria
posizione economica e sociale. II salario percepito nell'anno 1995 ascendeva a
Fr. 120'538.-- e nell'anno 1996 a Fr. 110'143.--.
PROVE: documenti,
testi, interrogatorio formale, edizione documenti;
- L'anno 1995
egli ha scoperto di essere affetto da meningioma dell'ala dello sfenoide a
destra. Nonostante l'intervento chirurgico, eseguito nel mese di gennaio 1996
presso lo __________ di __________, egli presenta un'epilessia parziale
resistente alle terapie farmacologiche, nonché un residuo tumorale a tutt'oggi
invariato.
PROVE: documenti,
testi, interrogatorio formale, edizione documenti;
- Negli stessi
anni, la ditta __________ programmava, per motivi propri di strategia
commerciale, di dismettere il ramo d'azienda, presso il quale lo stesso
__________ era impiegato con funzioni di elevato profilo quale procuratore e
responsabile commerciale (l'azienda, unitamente ai relativi contratti e
clienti, venne acquistata nell'anno 1996 da un ditta tedesca). Vista la
situazione di malattia ormai permanente e le incertezze lavorative, il signor
__________ decise di intraprendere un'attività economica indipendente,
facendo affidamento sulle proprie capacità e conoscenze pluriennali da
specialista rinomato in tutta la Svizzera allo scopo di arginare il pregiudizio
economico subito a causa della malattia. Ancora oggi egli è attivo, nei limiti
delle sue possibilità, quale agente e consulente esclusivo di diverse aziende in
tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. II suo reddito 1997/1998
ascende a Fr. 57.000.-- (cfr. verbale di audizione 7 agosto 2001, Ufficio di
tassazione di __________, reclamo IC + IFD 1999/2000); così anche il reddito
ritenuto dall'autorità fiscale per il periodo 1999/2000 e quello per il periodo
2001/2002.
PROVE: documenti,
testi, interrogatorio formale, edizione documenti;
- II
signor __________, va precisato, è un esperto assoluto della sua materia,
probabilmente l'unico in tutta la Svizzera. Egli presta la sua attività di
agente e consulente specialista alle aziende del settore ubicate soprattutto
nella Svizzera interna, oltre che all'estero (Francia, Germania, Italia,
Austria), e quasi sempre si occupa di situazioni di urgenza; per questo
motivo, egli è costretto, a richiesta dei suoi clienti, ad essere in ogni tempo
disponibile ed a viaggiare frequentemente in autovettura.
PROVE: documenti,
testi, interrogatorio formale, edizione documenti;
- A
causa dell'epilessia, che periodicamente lo affligge con crisi assai violente,
a partire dall'anno 1999, nonostante i buoni propositi e la sua volontà, il
signor __________ prende definitivamente atto dell'impossibilità di continuare
regolarmente la propria vita professionale; in particolare, abbandonate le
speranze di un miglioramento del suo stato di salute, egli vede chiaramente
il rischio grave rappresentato dai suoi frequenti e necessari viaggi in
autovettura.
L'invincibile impedimento alla guida è
stato accertato dal dr. __________ e dall'
__________di __________. II primo dichiarava: "l'attività del signor
__________ risulta seriamente limitata anche se gli è sicuramente possibile
portarla avanti (necessitando spesso l'aiuto della moglie quale autista per i
suoi spostamenti).
Una
valutazione precisa della percentuale di limitazione dell'attività lavorativa è
difficile, da parte mia la valuterei all'incirca ai 2/3".
PROVE: documenti, testi, interrogatorio
formale, edizione documenti;
- A
partire dal 1999, dunque, il sostegno della moglie quale autista diviene del
tutto indispensabile. Le trasferte hanno la frequenza di due o tre giorni la
settimana. Le 'prestazioni lavorative' richieste alla moglie sono
caratterizzate dalla loro durata (la giornata lavorativa in trasferta deve
calcolarsi in 10 ore almeno) e dalla necessaria loro disponibilità in ogni
tempo (le trasferte rimediano, di regola, a situazioni di autentica emergenza).
II signor __________, preso atto dei reali impedimenti e limitazioni, abbandona
l'idea di aumentare ed ingrandire la sua giovane iniziativa economica (la
quale, in verità, grazie alle sue competenze presenta notevoli potenzialità) e
si accontenta di conservare l'attività esistente. In definitiva, egli
continua a fare affidamento sull'aiuto della propria moglie due o tre giorni
alla settimana, cercando così di conservarsi la clientela esistente.
PROVE: documenti, testi, interrogatorio
formale, edizione documenti;
- II 31 agosto 1999 il signor __________
presenta la sua domanda di prestazioni Al all'Ufficio del Cantone Ticino,
Bellinzona. L'Ufficio decide il 3 febbraio 2003 respingendo l'istanza:
secondo l'autorità, il grado di invalidità è solo del 30 % (la
percentuale rappresenterebbe il costo virtuale della prestazione di assistenza
della moglie quale autista). Lo stesso Ufficio decide su opposizione presentata
il 5 marzo 2003 con atto del 3 luglio 2003 respingendo nuovamente
la richiesta di prestazioni AI: secondo l'autorità, il grado di invalidità è
solo del 38 % (anche questa volta si sostiene, che la percentuale
rappresenti, in definitiva, il costo virtuale della prestazione di assistenza
della moglie quale autista).
PROVE: documenti, testi, interrogatorio
formale, edizione documenti;
IN DIRITTO
-
Secondo
l'art. 16 LPGA il grado di invalidità è determinato dal rapporto tra il reddito
ipotetico, che l'invalido potrebbe conseguire, dopo eventuali provvedimenti di
integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato di lavoro (reddito da invalido), ed il
reddito ipotetico del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). La differenza percentuale tra i due
redditi ipotetici rappresenta il grado di invalidità.
-
Nel caso di
specie, l'ufficio ha deciso, su opposizione, che il reddito da valido sia quello
dichiarato ai fini fiscali per gli anni 1997 e1998, pari a
Fr. 57.000.--, mentre il reddito da invalido quello risultante dalla detrazione
del costo della prestazione assistenziale della moglie del signor __________,
valutato in Fr. 21'600 (Fr. 30.-- ogni ora di lavoro; per 10 ore ogni giorno di
lavoro; per 1.5 giorni ogni settimana di lavoro; per 48 settimane ogni anno di
lavoro). Dalla differenza percentuale tra i due redditi (Fr. 35'400.-- /
57'000) risulta il grado di invalidità del 38%, ovviamente insufficiente
a qualsiasi rendita.
-
La decisione
dell'Ufficio AI non può essere condivisa per i seguenti motivi:
a. II
reddito da non invalido di riferimento certo non può essere quello conseguito e
dichiarato dal signor __________ per gli anni 1997 e 1998: il reddito di
riferimento da persona valida è quello ipotetico, che la persona invalida
avrebbe verosimilmente potuto conseguire, se non fosse divenuta invalida.
Allo scopo della sua precisa individuazione si deve tenere conto, oltre che
dell'insieme delle circostanze di tempo e di ambiente, relativamente alle
attività economiche indipendenti, anche e soprattutto dello sviluppo
probabile, che l'impresa dell'assicurato avrebbe potuto conseguire, se questi
non fosse divenuto invalido (RCC 1963 p. 427). Nel caso di specie,
l'esperienza professionale unica del signor __________, la circostanza che da
lavoratore dipendente conseguisse un reddito
annuo ben superiore a Fr. 100'000.--la mancanza di un'autentica concorrenza in
tutto il territorio svizzero, la ottima rete di contatti con i tradizionali
clienti e le conoscenze personali, la stessa costanza del suo percorso
formativo e lavorativo sino ad oggi: tutti questi sono elementi che non
ammettono dubbi circa le elevate potenzialità della sua giovane attività
economica.
PROVE: documenti, testi,
interrogatorio formale, edizione documenti
b. II costo della prestazione assistenziale
quale autista della moglie del signor _________ è superiore a quello indicato
dall'Ufficio AI: l'Ufficio Al erroneamente presume, che la frequenza delle
trasferte nella Svizzera interna sia di 1.5 giorni la settimana. In verità
la frequenza è di aImeno 2.5 giorni la settimana: non si dimentichi che
l'attività del signor __________ è quella dell'agente, intermediario e
consulente specialista, che non può che esercitarsi in continuo contatto
fiduciario e personale con il cliente. La buona conoscenza diretta degli
ambienti aziendali e dei luoghi, oltre che quella diretta e personale del
cliente, è indispensabile alla riuscita dei suoi incarichi professionali. La
predetta frequenza delle trasferte si evince facilmente dalle agende tenute
dal signor __________ e dalle relative trascrizioni qui allegate.
c. Infine, in ogni caso il costo della
prestazione assistenziale della moglie è superiore a quanto ritenuto
dall'Ufficio Al (riferendosi erroneamente alle offerte __________): infatti, il
mercato del lavoro a tempo parziale (in particolare la stessa __________,
__________, colloquio telefonico con il sig. __________ in data 23 luglio 2003)
offre simili prestazioni per un costo non inferiore a fr. 38.-- all'ora
più IVA.
PROVE: documenti, testi,
interrogatorio formale, edizione documenti
- In definitiva, la differenza percentuale tra il
reddito ipotetico da invalido e quello ipotetico da valido è ben superiore a
quella indicata dall'Ufficio Al. Assumendo quale reddito ipotetico da valido almeno
Fr. 70'000, quale costo della prestazione assistenziale della moglie il
valore di Fr. 36'000 (almeno Fr. 35.-- ogni ora di lavoro; per 10 ore
ogni giorno di lavoro; per almeno 2.5 giorni ogni settimana di lavoro;
per 48 settimane ogni anno di lavoro) e quale conseguente reddito da
invalido Fr. 15'000, il grado di
invalidità risultante è del 79%." (Doc. _)
1.5. Con risposta di causa 2
settembre 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:
"
(…)
È un fatto non contestato dal ricorrente che egli svolge la
propria attività senza altro inconveniente della necessità di far ricorso alla
moglie come autista. In altre parole la sua attività, fatta salva la relativa
spesa ipotetica per tale servizio se questo fosse svolto da un'altra persona,
non è penalizzata dal suo danno alla salute. Si confermano quindi le
valutazioni espresse con la decisione su opposizione.
Ne risulta che il reddito effettivo conseguito dall'assicurato in
presenza del danno alla salute corrisponde anche al reddito che avrebbe
conseguito in assenza dello stesso, vale a dire guidando lui stesso. Salvo
dover ritenere la spesa ipotetica per un autista come perdita della capacità di
guadagno. II reddito determinante del ricorrente per il 2001 è di fr. 57'000.-- (doc. _. allegato al ricorso), come considerato
nella decisione impugnata, reddito sostanzialmente costante prima e dopo la
rinuncia a guidare nel 1999.
In merito alle trasferte operate dall'assicurato e che lo stesso
quantifica in 2 giorni e 1/2 alla settimana, si osserva che l'indicazione
fornita dall'assicurato durante l'istruttoria Al e meglio in occasione
dell'inchiesta economica per gli indipendenti 10/15.10.2001 è stato di un
impegno della moglie nel suo trasporto nella misura di 1-2 giorni la settimana
(doc. _ inc. AI). Solo con il presente ricorso egli sostanzia un numero di
trasferte in ragione 2.5 trasferte alla settimana in media allegando una propria
lista di trasferte e delle agende per i relativi anni, documentazione propria
quindi disponibile già in occasione dell'opposizione ma in tale occasione non
indicata né prodotta. Da tale punto di
vista la valutazione della decisione su opposizione era corretta. Si rileva che l'assicurato ha precisato in occasione
dell'inchiesta economica per gli indipendenti di aver ridefinito l'attività da
lui svolta con una riduzione delle trasferte mantenendo un andamento economico
costante.
Considerato che il ricorrente opera dal Ticino è poi corretto
ritenere l'indicazione del costo di un autista dal Ticino come nella decisione
impugnata, pari a fr. 30.-- all'ora, mentre un'ipotetica
necessità di trasferta di 2.5 giorni alla settimana, posto il dovere di ridurre
il danno il ricorrente non dovrebbe più far capo ad un impiego a ore ma,
organizzando adeguatamente il lavoro, all'impiego di un autista a metà tempo,
con una netta riduzione del costo.
In conclusione a fronte della determinazione del grado di
invalidità come operata nella decisione su opposizione non vi sono comprovati
elementi nuovi che portino ad un diversa valutazione." (Doc. _)
1.6. In data 11 settembre 2003 il
rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA un preventivo della società
__________ relativo ai costi di un autista (cfr. doc. _).
1.7. Con scritto
del 18 settembre 2003 l'UAI ha ancora osservato:
"
(…)
Si rileva che la necessità di un conducente, mettendo a
disposizione la propria vettura, non richiede un autista con la patente C o D,
trattandosi per tali patenti di autisti professionali con una remunerazione più
elevata. È infatti sufficiente una ordinaria patente C e quindi è idonea
qualsiasi persona disponibile ad un impiego non qualificato a metà tempo, al
beneficio di una comune patente. Pertanto si ribadiscono integralmente i costi
ritenuti nella decisione su opposizione.
La citata possibilità di impiego, facendo pure capo a personale
estero, non risulta per nulla surreale. L'esperienza di questo Ufficio indica
al contrario che i candidati non mancherebbero.
I documenti allegati dal ricorrente allo scritto 11 settembre 2003
sono semplicemente lo scarno e non indicativo risultato di richieste errate e
non pertinenti. Da un lato al ricorrente non interessa un autista patente C,
dall'altro il doc. _ non attesta certo la disponibilità di autisti in Ticino e
in Svizzera e meglio persone disposte ad un impiego non qualificato di autista
a metà tempo eventualmente a tempo indeterminato con possibilità di disdetta,
trattandosi comunque delle offerte di impiego della __________ per autisti
patente C (spazio candidati) anziché delle domande di impiego.
Prendendo in considerazione il mercato del lavoro del Cantone
Ticino, compresa la potenziale offerta di lavoratori frontalieri, ritenuto che
l'attività di semplice autista non richiede qualifiche o capacità particolari,
si può fare riferimento al contratto collettivo di lavoro per gli autisti e
ritenere una disponibilità di potenziali autisti per una remunerazione mensile
di fr. 3'000.-- a tempo pieno ai quali aggiungere un 15%
di oneri sociali, quindi fr. 3'450.--. In realtà
concretamente è possibile trovare condizioni salariali inferiori. Ora, ammesso
che si debba riconoscere siccome dimostrato che le trasferte dell'assicurato
sono svolte nella misura di due giorni e mezzo alla settimana anziché uno e
mezzo come indicato in un primo tempo, l'assicurato non contesta di potere
organizzare la propria attività raggruppando i due giorni e mezzo di trasferte
per l'attività di consulenza sul posto.
In concreto è quindi corretto ritenere un corrispondente impiego a
metà tempo, vale a dire nella misura del 50% e meglio due giorni e mezzo alla
settimana. Ne risulta quindi una remunerazione mensile, quindi una perdita di
guadagno per l'assicurato, di fr. 1'725.-- e annualmente fr. 20'700.-- ed è di conseguenza corretto il grado di
invalidità calcolato con la decisione su opposizione.
Occorre rilevare come e secondo l'art. 16 della Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), finora
l'art. 28 cpv. 2 LAI, il grado d'invalidità delle persone assicurate è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
consegue o potrebbe conseguire, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito d'invalido), e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da non
invalido), laddove per la commisurazione dell'invalidità non è determinante se
l'assicurato valorizza, vale a dire utilizza, la sua capacità lavorativa
residua, bensì l'invalidità deve sempre essere determinata in base al guadagno
che l'assicurato potrebbe conseguire con una attività da lui esigibile,
esigibilità intesa in senso ampio dalla giurisprudenza (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo, 1997, p. 202)
Nel caso in esame quindi si deve considerare che, nella misura in
cui la continuazione della precedente professione, rispetto alla presenza del
danno alla salute con carattere invalidante, imponga dei costi ed una perdita
di capacità di guadagno eccessiva, occorre a quel punto prendere in
considerazione altre attività possibili per l'assicurato, in concreto al
beneficio di una formazione e esperienza qualificata, in un'altra attività che
sia compatibile con il suo stato di salute. Ora lo stato di salute dell'assicurato
gli impedisce, per motivi di sicurezza, la guida, mentre non risultano altri
impedimenti nello svolgimento di un'altra attività lavorativa. Entra quindi per
lo meno in considerazione il salario medio per attività non qualificate che in
Ticino la giurisprudenza ha avuto modo di definire in fr. 51'750.--
annui per il 2001. La giurisprudenza ha d'altra parte chiarito che il
cambiamento di attività è esigibile dall'assicurato anche se implica il
passaggio ad attività meno qualificate. In questo caso, ipotesi considerata in
via teorica ma necessaria nell'ambito della valutazione del grado di invalidità
e del conseguente diritto a prestazioni, emerge dunque che il ricorrente anche
con una professione meno qualificata dell'attuale, ma esigibile, conosce un
danno economico e dunque un grado di invalidità inferiore al 20%.
In altre parole la limitazione imposta all'assicurato dal suo
stato di salute non determina un grado di invalidità sufficiente per una
rendita di invalidità, sia perché la spesa e quindi la riduzione di guadagno
nell'attuale professione è insufficiente, sia perché un'ipotetica spesa
maggiore impone di ritenere professioni alternative compatibili con lo stato di
salute dell'assicurato e accessibili sul mercato del lavoro equilibrato con un
salario che esclude una perdita economica ed un grado d'invalidità sufficiente
al diritto ad una rendita d'invalidità.
La decisione impugnata risulta quindi corretta." (Doc. _)
1.8. In data 24 settembre 2003 il
rappresentante dell'assicurato ha nuovamente rilevato:
" 1.
nel merito della misura del costo della prestazione assistenziale della
moglie quale autista:
L'attività di consulenza esercitata dal signor __________ di
regola è il rimedio a situazioni imprevedibili di emergenza: il carattere dell'attività
del signor __________ è stato ampiamente descritto sia nell'atto di opposizione
(nn. 3, 7, 10), sia soprattutto nel ricorso avverso la decisione su opposizione
(nn. 1, 3, 4) ed è comprovato dalle agende prodotte, oltre che implicitamente
dalla sua qualifica professionale.
A titolo di esempio, i problemi, che il signor
__________ è chiamato a risolvere, sono della specie seguente: la riparazione
immediata di una cisterna difettosa ripiena di agenti chimici; l'organizzazione
e la preparazione del trasporto di materiali chimici e corrosivi, per tempi ed
i luoghi certo non dipendenti dalla sua volontà; la soluzione dei problemi
improvvisi derivanti dal pericolo di inquinamento da agenti chimici e
corrosivi; ecc.
Evidentemente, egli è tenuto ad essere, in ogni momento a
disposizione della sua clientela, con la quale, vista la natura della
sua attività, intrattiene un rapporto personale e di strettissima fiducia.
Altrettanto evidente è l'impossibilità di organizzare la propria
attività di consulenza sul posto e le trasferte raggruppando i due giorni e
mezzo alla settimana, in modo da potere assumere un autista "a metà
tempo".
L'assunzione a tempo indeterminato (escludendo il lavoro
temporaneo, ipotizzato in verità sin dall'inizio dallo stesso UAI), visto
che l'autista deve essere disponibile ogni giorno della settimana, non potrebbe
che essere a tempo pieno, con il corrispondente costo (certo superiore
a quello della prestazione assistenziale della moglie) di ben Fr. 41'400
(tredicesima esclusa).
Ciò ritenuto, il ricorso avverso la decisione su opposizione è
fondato, anche nella prospettiva dell'assunzione di un autista a tempo
indeterminato.
- nel merito dell'attività ragionevolmente esigibile dal
signor __________ tenuto conto della situazione equilibrata del mercato di
lavoro (art. 16 LPGA):
Le conclusioni dell'UAI nel merito dell'attività lavorativa
ragionevolmente esigibile dal signor __________ e della conseguente
rideterminazione del grado di invalidità, ai sensi e per gli effetti dell'art.
16 LPGA, sono infondate per i seguenti motivi:
a) Ai sensi dell'art. 16 LPGA il reddito ipotetico da valido
è quello potenziale della sua giovane impresa (attività per la quale il
signor __________ si è formato professionalmente lungo tutta la sua vita), ossia
il reddito che avrebbe potuto conseguire, se non fosse divenuto invalido, quale
imprenditore.
Lo stesso UAI condivide questo principio: ("Per gli
indipendenti occorre considerare lo sviluppo probabile, che avrebbe
seguito l'impresa dell'assicurato, se esso non fosse divenuto invalido - RCC
1963 p. 427. Si prenderanno segnatamente in considerazione le attitudini
professionali e personali dell'assicurato, la natura della sua attività, come
pure la situazione economica e lo sviluppo dell'impresa - RCC 1961 p.
338" : v. decisione su opposizione,
in diritto, no. 3), seppure, paradossalmente, non lo applichi affatto:
l'UAI considera, infatti, quale reddito ipotetico da valido del signor
__________ Fr. 57'000, senza minimamente tenere conto della potenzialità della
sua attività economica.
Ma di tale sicura
potenzialità sono conferma:
l'esperienza professionale unica del signor __________n; la circostanza che da
lavoratore dipendente conseguisse un reddito annuo di oltre Fr. 110'000--; la
mancanza di vera concorrenza in tutto il territorio svizzero; l'ottima rete di
contatti con i tradizionali clienti e le conoscenze personali; la stessa
costanza del suo percorso formativo e lavorativo sino ad oggi e le sue qualità
personali (v. ricorso no. 10 a).
Nello stesso senso il
Tribunale federale:
"In BGE 10211241 E. 6, Urteil vom 6. Juli
1976 i. S. T. gegen Badoux, wurde die Erschwerung des wirtschaftlichen
Fortkommens bejaht, obwohl sich das Unternehmen normal weiterentwickelte. Ohne
Unfall des Geschädigten hätte das Unternehmen noch besser prosperieren können
und hätte noch mehr Rendite abgeworfen. Bei ungünstiger Wirtschaftslage kann
ein Gesunder die Situation besser meistern."
(Peter Stein, Die Invalidität, a
commento della DTF 102 11241)
La prova della
potenzialità economica dell'impresa è sufficiente che sia di probabilità (giurisprudenza costante: TFA 13 settembre 1990;
30 maggio 1990):
"Ob ein Versicherter al Gesunder bessere Aufstiegschancen gehabt hätte, muss ebenfalls nicht
mit 'Sicherheit' nachgewiesen werden, sondern auch hier genügt der Beweisgrad
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit":
(Peter Stein, op. cit.)
In conclusione, assumendo
quale reddito da valido Fr. 110'000 (reddito percepito
senz'altro da lavoratore dipendente), e quale reddito da invalido Fr. 40'000
(seppure con riguardo ad attività lavorativa non
qualificata, così come propone
I'UAI, il signor __________ resta comunque malato ed epilettico ed
impedito al lavoro alla pari degli altri e mai potrebbe eguagliare il
salario medio di Fr. 51'750), il grado di invalidità è del 63%.
b) II giudizio di ragionevole
esigibilità dell'attività di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16
LPGA, deve essere concreto e tenere conto di ogni circostanza
oggettiva e soggettiva ("die objektiven und
subjektiven Gegebenheiterì": DTF 113 V 28).
Ebbene, l'attività di lavoro
non qualificato, assumendo quale reddito corrispondente quello medio di Fr.
51'750, non è concretamente e ragionevolmente esigibile dal signor
__________ alla luce delle seguenti circostanze:
- II signor __________ è
epilettico! Gli accessi periodici della sua malattia non sono
prevedibili, né possono da lui essere in alcun modo controllati. E'
incomprensibile, come l'UAI non riconosca il suo impedimento rilevante
con riguardo a qualsiasi attività di lavoro, sia pure non qualificata.
Gli accessi di epilessia, sia nel lavoro manuale, sia in quello d'ufficio,
impediscono in modo assai rilevante la sua autonomia. Nei periodi di
malattia acuta egli necessita di assistenza (la moglie, che
oltre che assisterlo nella guida dell'autovettura gli somministra i farmaci).
A titolo di esempio: egli non potrebbe praticare costantemente con i
colleghi di lavoro, con la clientela o con il pubblico; nei lavori di
cantiere egli sarebbe un pericolo grave per se stesso e per gli altri; nel
lavoro di fabbrica la sua malattia potrebbe interrompere e pregiudicare il
ciclo produttivo; ecc.
II signor __________, in
verità, è riuscito a circoscrivere il danno discendente dalla sua malattia
grazie alla sua preparazione e formazione professionale, lavorando in
casa e solo occasionalmente in contatto diretto con la clientela (quale
consulente specialista).
- Tenuto conto delle
considerazioni svolte al no. 2a, la perdita di
capacità di guadagno
nell'esercizio dell'attività di lavoro qualificato non è affatto
eccessiva rispetto alla perdita, che il signor __________ verrebbe a subire esercitando un'attività di
lavoro non qualificato.
- lI signor __________ è
anziano (nato il 13 maggio 1945): la sua riqualificazione professionale
non corrisponde a proporzionalità ed adeguatezza." (Doc. _)
1.9. Il citato
scritto è stato trasmesso all'amministrazione, con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte (cfr. doc. _).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è accertare se _____________ ha diritto ad una rendita AI.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. La giurisprudenza permette,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che
la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora
stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op.
cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le
ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione
concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V
151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138;
ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123
consid. 1a).
Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con
attività lucrativa indipendente.
Nel caso di un
indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in
maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF
104 V 137 consid. 2c).
2.6. Nel caso in esame, al fine di
stabilire il grado d’invalidità di __________, consulente specialista nel
settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici, l’amministrazione
ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5).
A tale scopo l’UAI ha
ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti
eseguita il 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
Nel relativo rapporto 10
ottobre 2001 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurato, ha
descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo l’insorgenza del danno
alla salute:
" 2.
Dati riguardanti l'azienda
2.1 Prima dell'insorgenza
dell'invalidità
Tipo dell'azienda (ramo di
attività): Consulente per soluzioni a
problemi chimici
Edifici (numero, anno di
costruzione, ecc.): ufficio c/o l'abitazione
Superficie: 18 mq
Posizione locale (centro, ecc.): __________
Mezzi di comunicazione:
Numero di dipendenti: nessuno a tempo pieno: nessuno a tempo parziale
Altri elementi importanti nel caso
specifico: L'assicurato era molto
impegnato nei contatti con la clientela, frequentava diverse riunioni di lavoro
in CH - D - F, in pratica doveva presentare i prodotti e i vari modi
d'applicazione degli stessi, seguiva la costruzione dei vari impianti con
visite regolari ai cantieri, si occupava sempre della consulenza nei casi di
riparazione dei vari impianti in precedenza costruiti.
In ufficio era impegnato a
studiare la fattibilità dei vari progetti eseguiti da terze persone, procedeva
personalmente alla corrispondenza varia, come pure della propria contabilità.
Le ore giornaliere di lavoro
variavano da 8 quando era in ufficio e sino a 15 quando si recava presso i
clienti (compreso il viaggio), normalmente 3 giorni la settimana era presso la
clientela, di solito si spostava in auto, a volte con l'ausilio della
segretaria.
2.2 Dopo
l'insorgenza del danno alla salute
Modificazioni
dovute all'Invalidità rispetto alle indicazioni fornite al N. 2.1
Modificazione Data
della modificazione 02.06.99
L'assicurato già da anni aveva
problemi che non erano mai stati ben definiti dai medici, poi nel 1996 è stata
posta la giusta diagnosi, l'incapacità lavorativa è però subentrata nel 6/99 a
seguito peggioramento.
Infatti in precedenza gli
attacchi di epilessia avvenivano in media 4-5 volte al mese, in seguito
aumentati ad una quindicina circa, si possono presentare sia a casa, in auto,
durante le riunioni di lavoro, ecc. non sono prevedibili e non possono essere
controllati durano all'incirca 10 minuti, deve forzatamente rimanere seduto ed
attendere che passi, in seguito ha bisogno di un certo periodo di recupero in
quanto si sente molto stanco, se è a casa si riposa sul letto.
Ora quando deve visitare i
clienti è sempre accompagnato dalla moglie (la stessa lavora quale disegnatrice
su stoffe, è indipendente), mediamente è per 1-2 giorni la settimana in
trasferta, malgrado cerchi di limitarle al solo stretto indispensabile, infatti
fa il possibile per sbrigare il più del lavoro dall'ufficio tramite telefono o
corrispondenza.
Senza l'aiuto della moglie
non sarebbe più in grado di svolgere questa attività considerato che da parte
medica è vivamente sconsigliato condurre un veicolo inoltre per spostarsi è
quasi obbligato ad usare l'auto dal momento che una trasferta in treno è troppo
difficoltosa in quanto le aziende che deve visitare non sono sempre facilmente
raggiungibili con i mezzi pubblici.
In pratica l'attività è
diminuita in particolare per quanto riguarda la mobilità, mentre la cifra
d'affari è rimasta secondo l'assicurato più o meno la stessa.
Le ore di lavoro giornaliere
sono sempre le stesse (8 in ufficio, 15 in trasferta), anche se ora si sposta
unicamente in CH ed in particolare nella regione di __________ (__________-
__________ - __________, __________, ecc.).
Attualmente collabora con la
ditta __________ con sede in Italia, l'assicurato infatti fa il loro consulente
e vendita del prodotto in CH, l'assicurato fattura le proprie prestazioni
direttamente a questa ditta." (Doc. _)
L'incaricato ha poi
proceduto alla valutazione della capacità al guadagno, comparando l’esigibilità
delle diverse mansioni costitutive la professione di consulente per soluzione a
problemi chimici, prima e dopo il danno alla salute, così come riassunto nel
seguente specchietto:
"
(…)
- Confronto fra le varie attività
(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. delle
Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)
5.1 Attività da eseguire
A
B
C
Direzione dell'azienda, amministrazione e
corrispondenza
varia, contatti telefonici, ecc.
30%
*65%
Contatti con clienti e fornitori, riunioni, lavori
ali
esterno dell'ufficio
70%
35%(50%)
7,
100%
100%
*l'assicurato passa il tempo che
non è più dedicato alle trasferte in lavoro d'ufficio, quindi l'attività si
svolge ancora piuttosto normalmente, però senza l'aiuto della moglie sarebbe
praticamente impossibile dal momento che i contatti diretti (trasferte) sono
indispensabili per l'attività.
A = Percentuale
di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti
dell'assicurato/a (senza danno alla salute)
B = Attività
ancora possibile dopo l'insorgenza del danno alla salute, valutato dalla
persona incaricata dell'inchiesta (p. es. ancora completa = alla
percentuale di A, ancora metà = 1/2 percentuale di A)
C = Valutazione
dell'Invalidità tramite l'Ufficio Al" (Doc. _)
Inoltre, l’ispettore AI ha
apportato le seguenti valutazioni suppletive:
"
(…)
5.2 Valutazioni suppletive E'
sempre in cura c/o il dr. __________ (controllo ogni 2 mesi ca.) mentre una
volta all'anno si reca c/o il reparto di Neurologia dell'__________ (prossima
visita in gennaio 2002).
Medicamenti: Tegretol, Magliasin, Keppur, Luminal
L'IG (66%) è versata dalla __________, nessuna visita di controllo
(richiedere incarto, no. di contratto _)." (Doc. _)
2.7. L’UAI
ha poi chiesto informazioni circa lo stato di salute di __________ al suo
medico curante, Dr. Med. __________, specialista FMH in medicina interna e al
Dr. Med. __________, specialista FMH in neurologia, specialista quest'ultimo
che ha avuto modo di visitare l'assicurato a più riprese a partire dal 16
giugno 1999.
Nel rapporto medico
compilato in data 15 settembre 1999 il Dr. __________ si è così espresso:
" A.
Domande sull'ultima attività esercitata
- Quale influsso ha il danno alla salute sull'attività finora
esercitata? Il paziente è commerciante in proprio e necessita di numerosi
spostamenti per visitare i clienti, spesso con l'auto. Viste le crisi
epilettiche non è attualmente abile alla guida di automezzi per cui deve
spostarsi con mezzi alternativi, ciò che rende la sua attività più
difficoltosa.
2.1 L'attività finora esercitata è ancora proponibile? Sì,
il paziente può lavorare anche 8 ore al giorno, con la limitazione però di non
poter utilizzare l'auto.
2.2 Esiste ancora una limitazione del rendimento? Sì,
questa è valutabile in misura di circa il 50 %, vista l'impossibilità di
utilizzare l'auto per i propri spostamenti per visitare i clienti.
B. Domande sulle possibilità di reintegrazione
- La capacità lavorativa può essere migliorata all'attuale
posto di lavoro? Teoricamente, se si riuscirà a trovare una terapia
antiepilettica che permette di controllare definitivamente le crisi del
paziente, la sua abilità lavorativa potrà migliorare.
1.2 Quale sarà, a Suo parere, l'influsso sulla capacità
lavorativa? Vedi punto 1.1.
- Sono proponibili all'assicurato altre attività?
L'attuale attività dell'assicurato può sicuramente essere portata avanti, con
le limitazioni sopra descritte.
2.2 Per quali margini di tempo possono essere esigibili?
Vedi quanto più sopra discusso.
2.3 Se altre attività non fossero proponibili, può indicare le
ragioni? Vedi quanto più sopra discusso." (Doc. _)
In seguito, con scritto 19 ottobre 1999 lo specialista
ha aggiunto:
" Invio
questo mio rapporto a complemento del precedente del 15.09.1999.
Nel frattempo ho rivisto ancora a più riprese il paziente, che ha
presentato ulteriori crisi epilettiche malgrado la terapia antiepilettica già
relativamente importante con attualmente 3 medicamenti. Visto il decorso poco
favorevole penso che il grado di incapacità lavorativa del 50 % da me indicato
nel precedente rapporto debba essere aumentato al 75 %: l'attuale stato di
salute è infatti molto limitante per l'attività del paziente, che
necessiterebbe per il suo lavoro di costanti spostamenti in auto, che
attualmente gli sono preclusi dal suo stato di salute." (Doc. _)
Successivamente, in data 11 luglio 2000 il
Dr. __________ ha indicato quanto segue:
"
(…)
1.2 Da quando esiste il danno alla salute?
All'incirca dall'inizio degli anni '90, diagnosi definitiva nel
1996.
1.3 Attualmente l'assicurato ha bisogno di una cura medica?
Sì, medicamenti antiepilettici. Da quando? 1996
Presumibile durata della cura: a vita.
1.4 Lo stato di salute dell'assicurato è: stazionario.
1.5 L'assicurato presenta un'incapacità di lavoro
nell'esercizio della professione di commerciante indipendente svolta finora?
Sì.
grado d'incapacità di lavoro: valutabile all'incirca ai 2/3
dal giugno '99.
Le interruzioni di lavoro sono dovute esclusivamente alla
salute? Si.
Le sembra opportuno procedere ad un esame medico complementare
riguardante l'incapacità di lavoro? No.
1.6 La capacità di lavoro può essere migliorata con dei
provvedimenti sanitari? Teoricamente sì, ottimizzando la terapia
antiepilettica, avendo però il paziente già provato vari antiepilettici senza
successo è per ora poco probabile che si otterrà un controllo completo delle
crisi.
Provvedimenti d'integrazione professionale sono indicati?
No.
Esistono delle controindicazioni nella professione esercitata
finora? Vedi precedente rapporto.
1.7 Lo stato di salute ha delle ripercussioni sulla possibilità
di frequentare la scuola o sulla formazione professionale? No.
1.8 L'assicurato necessita di mezzi ausiliari? No.
1.9 L'assicurato deve essere considerato grande invalido?
No.
- Risposte alle domande e osservazioni concernenti i punti da
1.1 a 1.9
Per quel che riguarda il punto 1.8 faccio notare che il paziente
per i suoi frequenti spostamenti in auto ricorre spesso alla moglie quale
autista.
- DIAGNOSI
Stato dopo asportazione parziale di grosso meningioma dell'ala
dello sfenoide a destra (22.01.1996, Clinica __________) con:
- Constatazioni mediche: Vedi rapporti allegati.
VALUTAZIONE:
Il signor __________ presenta un'epilessia parziale dovuta ad un
meningioma dell'ala dello sfenoide a destra, operato nel gennaio '96 all'.
Si tratta di un'epilessia finora resistente alla terapia farmacologica. Era
stata effettuata pure su mia richiesta una valutazione dell'abilità alla guida
del paziente anche presso l' (v. copia rapp. allegato): anche in
questo caso si è piuttosto optato per un'inabilità alla guida, che credo sia
l'atteggiamento più ragionevole e prudente, visto che il paziente presenta
tuttora più crisi epilettiche al mese. Era stata discussa la possibilità che si
trattasse di crisi epilettiche parziali semplici, nel qual caso teoricamente
potrebbe venir ugualmente concessa l'abilità alla guida: per verificare questa
ipotesi si dovrebbe effettuare una registrazione EEG prolungata, con lo scopo
di registrare una crisi epilettica per meglio valutare lo stato di coscienza
del paziente durante la crisi stessa: anamnesticamente però credo che lo stato
di coscienza non sia completamente conservato per cui questo preclude comunque
l'abilità alla guida. Il signor __________ effettua un'attività di consulenza
tecnica presso ditte in tutta la Svizzera per cui necessita di frequenti
spostamenti, logisticamente possibili solo con l'auto. Vista l'attuale
inabilità alla guida (che probabilmente permarrà a lungo termine) l'attività
del signor __________ risulta seriamente limitata anche se gli è sicuramente
possibile portarla avanti (necessitando spesso dell'aiuto della moglie quale
autista per i suoi spostamenti). Una valutazione precisa della percentuale di
limitazione dell'attività lavorativa è difficile, da parte mia la valuterei
all'incirca ai 2/3, eventualmente un vostro colloquio con l'assicurato stesso
potrebbe portare maggior chiarezza in proposito.
-
Una consultazione o una visita sono state necessarie per
l'allestimento di questo rapporto? Sì
-
Desidera essere informato della decisione dell'ufficio AI?
Sì." (Doc. _)
Il Dr. __________, medico curante dell'assicurato, nel rapporto medico datato 22 gennaio 2000 ha indicato:
" A. Domande sull'ultima attività esercitata
- Quale influsso ha il danno alla
salute sull'attività finora esercitata?
2.1 L'attività finora esercitata é
ancora proponibile? SI
Se sì, con quali margini di tempo?
(ore al giorno) 50% (4 ore)
2.2 Esiste ancora una limitazione
del rendimento? SI
Se sì, in quale misura? 50%
B. Domande sulle possibilità di reintegrazione
- La capacità lavorativa può
essere migliorata all'attuale posto di lavoro?
SI
1.1Se sì, con quali misure (p. es.
provvedimenti sanitari, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro, ecc.)?
con miglioramento – ottimalizzazione trattamento farmacologico
1.2 Quale sarà, a Suo parere,
l'influsso sulla capacità lavorativa? da valutare
- Sono proponibili
all'assicurato altre attività? NO
2.1 Se sì, di che genere?
A cosa si dovrebbe particolarmente
far attenzione?
Per quali margini di tempo possono
essere esigibili (ore al giomo)?
2.2 Esisterebbe una limitazione del
rendimento? SI
Se sì, in quale misura? 50% di
rendimento o 50% di invalidità "temporale"
2.3 Se altre attività NON fossero
proponibili, può indicare le ragioni?
C. Osservazioni, proposte:
Risposte alle domande e osservazioni
concernenti i punti da 1.1. a 1.9.
1.6) L'assicurato necessita l'auto per la propria professione di
commerciante, che richiede spostamenti quotidiani su tutto il territorio
nazionale.
- DIAGNOSI
Il 22.1.1996: asportazione di meningioma dell'ala dello sfenoide a
destra, con:
4.1, 4.2, 4.3: cfr. allegati
VALUTAZIONE:
Si tratta di un commerciante 54enne, che a seguito di un
meningioma dell'ala sfenoidale destra, operato di estirpazione parziale del
tumore il 22.1.1996, presenta delle crisi epilettiche parziali di tipo
olfattorio, seguite da una fase postcritica caratterizzata da pallore,
spossatezza e sonnolenza, della durata di 30-60 minuti.
Un recente controllo RMN non mostra segni di
ripresa dell'attività tumorale, ma clinicamente vi è stato in questi ultimi anni
un netto peggioramento delle crisi epilettiche, con aumento della loro
frequenza.
Questo ha portato dal giugno 1999 all'impossibilità di guidare il
proprio veicolo nell'ambito degli spostamenti richiesti dalla propria attività
di commerciante.
È attualmente in corso, sotto stretto controllo neurologico (Dr.
__________) un'ottimalizzazione del trattamento farmacologico antiepilettico,
attualmente costituito da:
Tegretolo 400 mg CR 1,5-0-2 cp
Maliasin 100 mg 1-0-0 cp
Neurontin 400 mg 2-1-2 cp
Benerva 300 mg 2-0-2 cp
Tenuto conto del fatto che l'assicurato è impedito nella propria
professione soprattutto per quanto attiene alla guida, in quanto le capacità di
svolgere la propria professione sono perfettamente conservate, l'attuale
incapacità lavorativa si giustifica in una percentuale del 50%. Questa
percentuale potrebbe ulteriormente migliorare nel caso in cui un miglioramento
clinico sul piano delle crisi epilettiche permetta senza restrizioni la ripresa
della guida."
(Doc. _)
Nella "Proposta segretario ispettore"
del 2 aprile 2002 il funzionario incaricato ha osservato:
" In
considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all'incarto, propongo
un mandato a CIP per valutazione in attività adeguata o per accorgimenti sul
posto di lavoro (vedi circolare mezzi ausiliari marginali da 1036 a
1043)." (Doc. _)
ll Dr. Med. __________ del SMR, nella
"proposta medico" 3 aprile 2002, si è così espresso:
" Diagnosi:
epilessia parziale con 10-12 crisi parziali al mese della durata di 2-3
minuti
- perdita del permesso di guida dal 1999
Stato dopo asportazione parziale di meningeoma frontale a destra
il 22.1.1996
- paresi nervo oculomotorio destro
Professione: consulente per soluzioni a problemi chimici
IL da giugno 1999 a causa impossibilità di usare l'automobile
Dal punto di vista medico l'unica limitazione nello svolgere la
sua attività abituale è data dall'impossibilità di guidare lui stesso un'auto.
Procedere: ad CIP come da proposta" (Doc. _)
2.8. L’UAI ha
quindi disposto una valutazione economica affidata al consulente in
integrazione professionale.
Con
rapporto 7 giugno 2002 il consulente ha rimarcato quanto segue:
" Per
rispondere al vostro mandato richiamo l'esauriente inchiesta economica per gli
indipendenti effettuata e verbalizzata dal signor __________. Su questa e sugli
allegati attiro tutta la vostra attenzione.
Personalmente sono in grado di esprimere le seguenti
considerazioni e conclusioni.
La formazione dell'assicurato e la sua esperienza professionale
come dipendente ed indipendente ad alto livello (statuto di indipendente ancora
attualmente conservato) non permettono ragionevolmente di esigere il
cambiamento di situazione professionale, tutto considerato ancora
soddisfacente.
Nella sua situazione di consulente, specializzato nella realizzazione
di progetti economico aziendali, e come ben risulta dai dati economici
consegnati all'incarto, egli ha saputo mantenere il suo lavoro e conseguire una
cifra d'affari aziendale e un reddito imponibile senza una sostanziale perdita
originata dal danno alla salute.
Causa questo danno alla salute con le crisi relative egli non è
più idoneo alla guida dell'automezzo privato, strumento di lavoro per le
trasferte. Per questo motivo egli ha riorganizzato la sua attività aumentando
il lavoro a domicilio e riducendo all'indispensabile le trasferte, per la
realizzazione delle quali si fa accompagnare dalla moglie.
La consorte, con attività lucrativa propria, dedica 1 o 2 giorni a
settimana del suo tempo per accompagnare il marito a riunioni professionali
esterne. Posso valutare un investimento medio del suo tempo nella misura del
30%, tempo perso per la sua attività (accessori di abbigliamento).
A voler leggere i dati economici riguardanti la signora __________
si osserva una diminuzione di rendimento nella sua cifra d'affari negli anni
1999 e 2000 per rapporto a quella del 1998 (prima degli impedimenti del marito
e del bisogno di aiuto da parte sua) di ca. il 50%. Cause economiche a parte,
reputo ipotizzabile che almeno il 30% di questa perdita di reddito possa essere
attribuita al tempo tolto al suo lavoro per consentire quello del marito.
In conclusione, propongo di considerare l'assunzione delle spese
per il servizio di terzi (trasporti) reso necessario dal danno alla salute e
indispensabile all'esercizio dell'attività lucrativa dell'assicurato, secondo
le disposizioni riguardanti i mezzi ausiliari (art. 9 OMAI e c.m. da 1038 a
1043 della circolare relativa), su presentazione di fatture e per un importo
mensile che non potrà superare in ogni caso Fr. 1545.- (stato al 2002)."
(Doc. _)
Nella "proposta capo servizio", redatta
in data 16 ottobre 2002, il funzionario incaricato ha indicato:
" Assicurato
di professione "Consulente per soluzioni a problemi chimici" ha
lavorato quale dipendente fino al marzo 1997. Da allora svolge attività
indipendente. Agli inizi del 1996 è operato di meningioma con conseguente
epilessia che non ha mai influito sulla capacità lavorativa fino al giugno del
1999. In questo periodo ha iniziato a presentare crisi epilettiche più frequenti
ed a causa di queste gli è stata revocata la licenza di condurre.
Considerato che per svolgere la sua professione l'automobile è
indispensabile, è stato sostituito dalla moglie nella guida. Le trasferte sono
comunque state ridotte ad 1 - 2 la settimana.
Nell'anno precedente l'insorgenza dell'impossibilità alla guida
gli è stato imposto un reddito aziendale di fr. 58'000.-,
che può quindi essere considerato "reddito da sano", che ha poi
mantenuto anche in seguito.
L'aiuto della moglie è calcolato in un circa 30%, per tener conto
che le giornate lavorative in trasferta sono più lunghe della norma (10 ore
rispetto alle 8 normali).
La "__________", con la quale ho preso contatto
telefonicamente, mi comunica che loro possono impiegare un autista a fr. 30.- l'ora più IVA (tariffa comprensiva di tutti gli oneri
sociali).
Ho assunto quest'informazione poiché l'assicurato potrebbe
pretendere, per la retribuzione della moglie oppure per quella di un autista,
questa spesa come necessaria al conseguimento del reddito. La cifra marginale
3072 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIG) prevede
comunque che le spese devono essere oggettivate con pezze giustificative.
Non posso per contro aderire alla proposta del consulente in
integrazione professionale di assegnare un contributo per il servizio di terzi,
infatti, le cifre marginali 1036 e 1037 della Circolare sulla consegna di mezzi
ausiliari (CMAI) prevedono che questi rimborsi sono possibili quando
sostituiscono un mezzo ausiliario al quale I'A. rinuncia. Ciò non si avvera
nella presente fattispecie.
Possiamo pertanto definire il grado d'invalidità come segue:
RH fr. 58'000.- - RI (fr. 58'000.- - 30%) = 30%
Fr. 58'000.-
In caso di contestazione, ma unicamente dietro presentazione di
pezze giustificative, potremo accettare il seguente calcolo:
RH fr. 58'000.-
- RI (fr. 58'000.- - [fr. 30.- x
10 ore/g x 1,5 giorni/set. x 48 settimane annue)
Fr. 58'000.-
= 37%.
In conclusione possiamo emanare una decisione di rifiuto fissando,
con le motivazioni indicate, un grado d'invalidità del 30%.
Voglio ancora aggiungere che se l'assicurato, basandosi sul fatto
che il danno alla salute è insorto agli inizi dell'attività indipendente,
pretende un reddito da sano più alto di quello conseguito, bisognerà
osservargli che l'unica controindicazione medica è quella legata alla guida e
che, siccome è la moglie che lo sostituisce in questa mansione, non abbiamo
ragioni per credere a questo eventuale incremento." (Doc. _)
2.9. Per quel che
concerne la determinazione del grado d’invalidità, nella decisione su
opposizione qui impugnata - più precisa e dettagliata rispetto alla decisione 3
febbraio 2003 (cfr. doc. _) - l'UAI ha cifrato in fr. 21'600 annui la spesa che
l'assicurato avrebbe dovuto sopportare senza l'aiuto fornito dalla moglie, che
lo accompagna gratuitamente, guidando lei l'automobile, nelle diverse
trasferte, vista da una parte l'impossibilità medica per l'interessato di guidare
l'automobile e dall'altra la necessità, al fine di poter esercitare la propria
professione indipendente, di recarsi con una certa frequenza presso i clienti
(cfr. doc. _). Per giungere a tale risultato l'amministrazione ha seguito il
seguente ragionamento:
" (…)
L'assicurato è passato nel 1997 dall'attività dipendente a quella
di indipendente come consulente specialista nel settore della corrosione di
materiali chimici. In questa attività a causa dell'impossibilità di condurre
veicoli egli è aiutato dalla moglie che lo accompagna gratuitamente presso i
clienti in ragione di 1 o 2 giorni alla settimana. Di fatto con tale aiuto egli
non conosce impedimento al pieno svolgimento della propria attività. Occorre
quindi stabilire quale sarebbe il reddito da invalido, vale a dire svolgendo la
propria attività di indipendente in assenza di tale aiuto che annulla l'effetto
del danno alla salute. In concreto l'attività svolta dalla moglie non è una
parte dell'attività produttiva che, in sé, determina una quota del reddito
totale, ma rappresenta piuttosto una mancata spesa di trasporto, spesa
indispensabile, in assenza della quale vi sarebbe l'impossibilità dell'attività
stessa.
La moglie risulta infatti partecipare come accompagnatrice, non
fornendo un insieme di attività determinanti una parte del reddito. In tali
circostanze è adeguato considerare l'attività di trasposto come spesa da
dedurre dal reddito dell'attività, ritenuto che un assicurato qualsiasi nelle
condizioni dell'opponente senza tale spesa non potrebbe di fatto svolgere I'attività
e quindi avere il reddito della stessa.
Ora sul mercato del lavoro a tempo parziale (ad esempio agenzie di
impiego a tempo parziale quali la __________) è possibile far capo ad un
autista ad un costo di fr. 30.-- all'ora più IVA, tariffa
comprensiva degli oneri sociali. Ne discende che, conto tenuto delle giornate
lavorative in trasferta di 10 ore anziché 8, per una media di 1.5 giorni alla
settimana per 48 settimane lavorative all'anno, risulta una spesa annua di
trasporto di fr. 21'600.--." (cfr. Doc. _)
Di conseguenza, togliendo dal reddito ipotetico
da valido di fr. 57'000 (reddito risultante dalla tassazione fiscale del
1999/2000 e da quella 2001/2002) l'ammontare della spesa annua di trasporto
effettuata dalla moglie dell'assicurato, pari a fr. 21'600, l'amministrazione
ha fissato in fr. 35'400 il reddito da invalido (cfr. doc. _). Raffrontando
tale importo con un reddito da valido di fr. 57'000 ne è quindi risultato un
grado d’invalidità del 38% (cfr. doc. _).
Al
proposito va rilevato che, secondo una recente sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
L’assicurato
contesta entrambi i redditi.
Per quel
che concerne il reddito da valido rimprovera all’UAI di non avere tenuto
conto del fatto che egli avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute,
un reddito annuo ben superiore a quello ritenuto dall'amministrazione: egli
infatti può vantare una lunga esperienza nel suo ramo d'attività (ha infatti
lavorato per oltre venticinque anni alle dipendenze della ditta __________);
inoltre, nel settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici non vi
è in pratica concorrenza, essendo egli un esperto assoluto; infine, egli
dispone di un'ottima rete di contatti con i clienti tradizionali. Tutti questi
fattori, aggiunti alla constatazione che allorquando egli lavorava in qualità
di dipendente della ditta citata conseguiva un reddito di fr. 100'000 annui,
hanno portato il ricorrente a concludere che le potenzialità della sua giovane
attività indipendente erano molto elevate e di conseguenza l'amministrazione
avrebbe dovuto tenere conto di un reddito da valido ben superiore a quello
indicato di fr. 57'000 e pari almeno a fr. 70'000 (cfr. doc. _).
Al
riguardo, occorre rilevare che l'assicurato ha sì percepito negli anni 1995 e
1996 un reddito annuo superiore a fr. 100'000 in qualità di dipendente della
ditta __________; successivamente, tuttavia, con l'inizio dell'attività
indipendente (nel 1997), il reddito annuo di __________ è notevolmente
diminuito ed è stato fissato dall'autorità fiscale, in seguito al reclamo
inoltrato dall'assicurato, in fr. 57'000 per il marito e in fr. 5'000 per la
moglie, come emerge dal verbale di audizione del 7 agosto 2001 (cfr. doc. _) e
dalla notifica di tassazione 1999/2000 (decisione su reclamo) del 10 settembre
2001 (cfr. doc. _). Questo reddito è peraltro rimasto costante, come emerge
dalla notifica di tassazione 2001/2002 (cfr. doc. _), anche se, a partire dal
1999, per quanto riguarda unicamente le trasferte in auto (l'assicurato può per
il resto svolgere normalmente le altre mansioni), il ricorrente si è avvalso e
si avvale della collaborazione della moglie, presentando egli una totale
incapacità alla guida (cfr. doc. _), ritenuto che l'incidenza economica di tale
impedimento dovrà essere valutata in sede di calcolo del reddito da invalido.
Occorre pertanto ritenere, con ogni verosimiglianza, che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire, senza l'insorgenza del danno alla salute, un reddito
ipotetico totale di fr. 57'000.
Riguardo al reddito da invalido, va
precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Nella fattispecie concreta, l’assicurato presenta una inabilità alla guida a
partire dal 1999 (cfr. consid. 2.7.).
Per
calcolare il reddito da invalido, l'amministrazione ha calcolato dapprima
l'entità delle spese di trasferta che l'assicurato avrebbe dovuto sopportare
nel caso in cui sua moglie non avesse potuto accompagnarlo nelle trasferte
presso i vari clienti. L'amministrazione ha quindi indicato che tenuto conto
del fatto che è possibile far capo ad un autista ad un costo di fr. 30 all'ora
più IVA; che le ore delle giornate di trasferta ammontano a dieci ore anziché
otto; che l'assicurato, come da lui affermato in occasione dell'inchiesta
economica per indipendenti del 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _), effettua in media
delle trasferte in ragione di 1-2 alla settimana, per un totale di 48 settimane
all'anno, la spesa annua di trasporto ammonterebbe a fr. 21'600 (cfr. doc. _).
Di
conseguenza, il reddito da invalido dell'assicurato, ottenuto detraendo dal
reddito da valido di fr. 57'000 le spese di trasporto pari a fr. 21'600,
ammonta a fr. 35'400 (cfr. doc. _).
Come detto, senza il
danno alla salute l’assicurato avrebbe con ogni verosimiglianza continuato a
percepire, a partire dal 2000, un salario annuo pari a fr. 57'000. Dal
raffronto tra quest’ultimo importo ed il reddito da invalido di fr. 35'400
l’incapacità al guadagno risulta essere del 38 % (57'000 – 35'400 x 100 : 57'000),
percentuale che non permette il riconoscimento del diritto ad una rendita
d'invalidità.
L'assicurato ha contestato l'ammontare delle
spese di trasferta calcolato dall'UAI, rilevando da una parte che per quanto
riguarda la retribuzione di un autista non è corretto partire da un salario
orario di fr. 30, ma occorre partire da un salario orario di almeno fr. 38,
come risulta dal preventivo __________ prodotto dall'assicurato (cfr. doc. _) e
dall'altra contestando la media dei giorni di trasferta settimanali, che a
mente del signor __________ sono da quantificare in 2-3 giorni alla settimana
(cfr. doc. _). Pertanto, partendo da un salario di almeno fr. 35 all'ora, per
dieci ore lavorative, per 2.5 giorni alla settimana, per un totale di 48
settimane all'anno, l'assicurato giunge ad un ammontare delle spese di
trasferta pari a fr. 36'000 e, di
conseguenza, ad un reddito da invalido di fr. 22'000 (ossia reddito da valido
di fr. 57'000 meno le spese di trasporto di fr. 36'000).
Dal raffronto tra il
reddito da valido di fr. 57'000 ed il reddito da invalido di fr. 22'000
l’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 61 % (57'000
– 22'000 x
100 : 57'000), percentuale che darebbe diritto ad una mezza rendita
d'invalidità.
Riguardo alle censure sollevate dall'assicurato,
questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che la media di 1.5 giorni alla
settimana quale frequenza media delle trasferte effettuate dall'assicurato
ritenuta dall'amministrazione nella decisione impugnata deriva dalle indicazioni
fornite all'ispettore dell'Ufficio AI dallo stesso signor __________ in
occasione dell'inchiesta per indipendenti del 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
L'assicurato ha infatti dichiarato che la moglie lo accompagna in automobile
dai clienti e che la frequenza delle trasferte può essere stimata in 1-2 giorni
alla settimana, anche se egli cerca di limitarle al solo stretto
indispensabile, cercando di sbrigare la maggior parte del lavoro dall'ufficio,
via telefono o per corrispondenza (cfr. doc. _).
In sede ricorsuale, tuttavia, l'assicurato ha
prodotto una lista delle trasferte da lui effettuate dal 1998 al 2000,
unitamente alle sue agende dell'epoca, stimando di effettuare
approssimativamente 2-3 giorni di trasferta alla settimana (cfr. doc. _).
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27
agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546).
Nel caso di specie, a mente del TCA, sulla base
delle allegazioni ricorsuali del signor __________, che meglio precisano quanto
inizialmente dichiarato in occasione dell'inchiesta per indipendenti del 10
ottobre 2001 (cfr. doc. _), occorre ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che il numero di
trasferte settimanali effettuate dall'assicurato nell'ambito della sua attività
indipendente ammonti, verosimilmente, a 2 giorni alla settimana, risultato che
tiene conto anche del fatto che, come indicato dall'assicurato stesso, egli
cerchi di limitare al massimo gli spostamenti per lavoro, spostamenti che
comunque si rendono necessari a causa della natura stessa del suo impiego di
agente e consulente specialista nel settore della protezione dalla corrosione
di agenti chimici, chiamato a risolvere spesso problemi in situazioni d'urgenza
(cfr. doc. _).
Per quanto concerne i costi necessari per
assumere un autista e che ammonterebbero, a mente dell'insorgente, a fr. 38
orari (cfr. scritto 1 settembre 2003 di __________ concernente l'assunzione di
autisti patente C e D, cfr. doc. _), questo Tribunale rileva che il costo di
fr. 30 all'ora più IVA indicato dall'amministrazione in sede di decisione su
opposizione appare corretto, ritenuto che, in casu, l'attività di autista non
richiede particolari qualifiche (patente C o D con rimunerazione più elevata,
pari a fr. 38 all'ora). A tale ammontare va poi aggiunto un importo a titolo di
rimborso spese di vitto (spese a carico del datore di lavoro, come indicato dal
ricorrente, cfr. doc. _) che, tenuto conto di una giornata lavorativa di dieci
ore nelle trasferte, sicuramente sussistono.
Visto
tutto quanto precede, dunque, occorre rilevare che già solo tenendo conto di un
salario orario per un autista di fr. 30 all'ora (ammontare che dovrebbe essere
maggiore, in considerazione del
fatto che il costo di un autista, IVA e vitto compresi, sarebbe in ogni caso
superiore alla somma di fr. 30 all'ora ritenuta dall'amministrazione); che le
ore delle giornate di trasferta ammontano a dieci ore anziché otto e che
l'assicurato effettua in media delle trasferte in ragione di 2 alla settimana,
per un totale di 48 settimane all'anno, la spesa annua di trasporto
ammonterebbe a fr. 28'800 (cifra che, come indicato in precedenza, è calcolata
per difetto, non tenendo conto delle spese di vitto e dell'IVA) e, di
conseguenza, il reddito da invalido a fr. 28'200.
Dal raffronto tra il
reddito da valido di fr. 57'000 ed il reddito da invalido di fr. 28'200
l’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 50,5 % (57'000
– 28'200 x
100 : 57'000), percentuale che darebbe diritto ad una mezza rendita
d'invalidità.
Se da una
parte è quindi vero che l'assicurato, nella sua attività indipendente,
presenterebbe un'incapacità al guadagno almeno del 50,5% (percentuale che
sarebbe ancora maggiore, ma comunque non superiore al 66 2/3 %, nel caso in cui
nelle spese di trasferta si fosse tenuto conto anche dell'IVA e del vitto) a
causa dei suoi problemi di salute (epilessia), d'altra parte occorre tener
presente che, in relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, p. 61).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit.,
pag. 221).
Nel caso
di specie, tuttavia, dalla documentazione agli atti, in particolare dai
certificati medici, non è possibile valutare se e in che misura l'assicurato
potrebbe sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in altre
attività adeguate.
In simili circostanze, dunque, questo TCA ritiene
che debba essere accertato, mediante una approfondita valutazione, in che
misura l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività adeguate, tenendo
conto degli impedimenti derivanti dall'epilessia di cui è affetto, motivo per
cui gli atti devono essere rinviati all’amministrazione. A dipendenza delle
nuove risultanze, l’UAI si determinerà nuovamente sulla domanda di rendita in
oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione contestata è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.9.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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