AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.63
Data decisione, Autorità:
18.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.63
RG/sc
Lugano
18 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 4 luglio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1968, soffre di disturbi reumatologici e psichiatrici.
Respinta
con decisione 1° settembre 1999 dell'UAI una prima richiesta di prestazioni
presentata dall'assicurata nell'agosto 1998 (doc. _), nel maggio 2001 essa ha
presentato una nuova domanda tendente all'ottenimento di una rendita (doc. _).
Esperiti
gli accertamenti del caso - di cui si dirà nei considerandi successivi - per
decisione 5 febbraio 2003 l’UAI ha negato il diritto a prestazioni
assicurative, osservando come dalla nuova documentazione medica acquisita non
sia risultata una modifica della precedente situazione medica.
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata, con decisione su opposizione 4
luglio 2003 l'UAI ha confermato il diniego di prestazioni motivando:
" (…)
Esaminata l'opposizione in oggetto,
ritenuto in fatto
A. L'assicurata,
nata il 03 gennaio 1968 ha presentato richiesta di prestazioni il 17.05.2001 a
causa di sindrome lombovertebrale ileosacrale laterale, fibromialgia, scoliosi cervico-dorsale
biconvessa, esportazione totale dell'utero e problemi psichici, danno alla
salute presente dal 1997. L'Ufficio AI del cantone Ticino, svolti gli
accertamenti medici e economici del caso, ha respinto la domanda con decisione
amministrativa del 5 febbraio 2003, ritenuta la perizia medica 18.7.1999 del
Servizio medico d'accertamento dell'assicurazione invalidità (SAM),
la quale ha attestato un'incapacità lavorativa del 20% dal 20.9.1997 per
tutte le attività precedentemente svolte dall'assicurata, come pure la perizia
4.11.2002 del Dr. __________, la quale ha attestato un'incapacità lavorativa
del 25% per tutte le attività svolte.
B. Contro questa decisione l'assicurata ha interposto
opposizione
in data 6 marzo 2003 con le seguenti
motivazioni: il grado di invalidità del 25% considerato nella decisione
impugnata e insufficiente per il riconoscimento di una rendita d'invalidità, è
stato definito solo in sulla base di accertamenti medici, mentre l'assicurata anche
per il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute ha interrotto
definitivamente nel 1997 la propria attività lavorativa, svolgendo di seguito
l'attività di casalinga. A mente dell'opponente, ritenuto che ora svolge
l'attività di casalinga, conformemente alla giurisprudenza la definizione del
grado di invalidità imponeva lo svolgimento dell'inchiesta a domicilio volta a
definire le limitazioni nell'attività domestica. L'assicurata chiede che sia
annullata la decisione impugnata e che venga ordinata un'inchiesta a domicilio.
considerato in diritto
- L'opponente
non contesta la valutazione medica della sua invalidità, bensì chiede che venga
ordinata un'inchiesta a domicilio. Occorre quindi stabilire se la stessa fosse
effettivamente necessaria.
(…)
-
II metodo
legale di valutazione dell'invalidità è differente a seconda che si tratti di
persone attive o meno. Per valutare il grado d'invalidità delle persone
assicurate attive si applica il metodo generale del confronto dei redditi.
Secondo l'art. 16 LPGA (finora l'art. 28
cpv. 2 LAI), il grado d'invalidità delle persone assicurate attive si determina
tramite il confronto dei redditi. II reddito del lavoro che una persona
assicurata potrebbe realizzare esercitando l'attività che si potrebbe attendere
ragionevolmente da lei, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione e tenuto conto di un mercato del lavoro equilibrato, è
paragonato al reddito che avrebbe potuto realizzare se non fosse diventata
invalida.
-
Per le
persone che non esercitano un'attività lucrativa, come per esempio le persone
che sono occupate nell'ambito casalingo, bisogna valutare in quale misura esse
sono impedite a compiere i lavori abituali (art. 27 OAI, metodo specifico).
Per le persone che esercitano un'attività
lucrativa a tempo parziale, bisogna dapprima determinare la parte dedicata
all'attività lucrativa e quella consacrata al compimento dei lavori consueti ed
in seguito calcolare il grado d'invalidità in funzione dell'handicap nei due
campi d'attività (art. 27 bis OAI, metodo misto). Secondo la pratica, per
stabilire il metodo di valutazione da adottare occorre determinare il genere di
attività che l'assicurato avrebbe esercitato se non fosse subentrata
l'invalidità (DTF 104 V 150).
In concreto l'assicurata è da
qualificare quale persona con attività lucrativa a tempo pieno presso l'ultimo
datore di lavoro, __________, dove ha lavorato fino al 19.9.1997, con un orario
di lavoro di 8 ore e 1/2 al giorno per cinque giorni alla settimana per un
salario di fr. 2'315.-- al mese (Questionario per il
datore di lavoro 20.8.1998), mentre da allora svolge l'attività di casalinga.
- Per poter
determinare il grado d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti
medici agli atti e all'occorrenza su documenti provenienti da altri
specialisti. II compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute
della persona assicurata, nonché in quale proporzione e in quali attività essa
è incapace di lavorare. Inoltre le informazioni mediche costituiscono una base importante
per valutare quali attività lavorative sono ancora esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 261 cons. 4). Per la commisurazione del grado d'invalidità non ci si
deve tuttavia basare unicamente sulla valutazione medico teorica della capacità
lavorativa, determinante essendo l'effetto del danno alla salute sulla capacità
di guadagno (art. 16, LPGA), rispettivamente, presso le persone senza attività
lucrativa (p. es. casalinghe) l'impedimento concreto nello
svolgimento delle mansioni consuete (art. 27, cpv. 2 OAI).
Per valutare il grado d'invalidità
nell'economia domestica, bisogna basarsi sulle indicazioni fornite dal rapporto
d'inchiesta in quanto, essendo lo stesso stabilito sulla base di criteri
uniformi per quanto attiene ai lavori casalinghi in particolare, offre la
garanzia di un apprezzamento relativamente affidabile quanto alla capacità di
compierli. I dati contenuti nel rapporto sono inoltre raccolti sul posto da
specialisti istruiti che prendono in considerazione le dichiarazioni delle
persone assicurate.
-
A tale
proposito la dottrina ha precisato che rientrano nella categoria delle persone
senza attività lucrativa ai sensi dell'art. 5 LAI (ora anche 8 cpv. 3 LPGA),
per le quali occorre quindi definire l'impedimento concreto nello svolgimento
delle mansioni consuete conformemente all'art. 27 cpv. 2 OAI, gli assicurati
che non esercitavano alcuna attività lucrativa al momento dell'intervento
dell'invalidità e che successivamente non ne avrebbero esercitata pur rimanendo
validi, rispettivamente gli assicurati che avrebbero verosimilmente cessato la
loro attività lucrativa anche se il danno alla salute non si fosse verificato
(M. Valterio, Droit et pratique de
l'assurance-invalidité, Les préstations, Losanna 1985, p.
67), mentre un assicurato non rientra in tale ambito se si può ragionevolmente
esigere da lui che intraprenda un'attività lucrativa (M. Valterio, op. cit., p. 66).
-
Nel caso
in esame l'opponete ha precisato che "sin dall'entrata in Svizzera nel
1990 ha lavorato come cameriera, ausiliaria di cucina e donna delle pulizie.
Allorquando sono nati i figli nel 1994 e 1996 è riuscita a trovare loro un
collocamento presso un asilo-nido e ha continuato tra mille difficoltà
l'attività lavorativa. Nel 1997 ha però interrotto definitivamente l'attività
lucrativa, anche per il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute.
(...) Nel frattempo la signora non ha più ricercato nessuna attività lucrativa,
anche perché il guadagno che otteneva dalla stessa sarebbe in buona parte stato
speso per l'affidamento dei bambini ed in ogni caso, avendo ella stessa già
vissuto personalmente l'esperienza dell'abbandono da parte dei genitori, non
voleva che i propri figli crescessero senza le sue cure, ed ha quindi deciso di
dedicare le proprie energie unicamente all'educazione dei figli e alla cura
della casa". Per parte sua con perizia 4.11.2002 il Dr. __________ ha
attestato che l'assicurata deve essere considerata al massimo inabile al lavoro
nella forma del 25% per quanto riguarda tutte le attività svolte, siano queste
di casalinga , di cameriera o di ausiliaria di pulizie. In altre parole, in
ragione del danno alla salute, elemento determinante nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, risulta esigile dall'assicurata
un'attività lucrativa nella misura del 75% con riferimento allo stesso genere
di attività precedentemente svolta. Risulta quindi irrilevante il suo effettivo
impedimento nell'attività di casalinga anche qualora si volesse riconoscere che
avrebbe verosimilmente cessato la sua attività lucrativa anche se il danno alla
salute non si fosse verificato, ma solo per dedicarsi alla famiglia. Anche
qualora tale impedimento fosse totale rappresenterebbe infatti al massimo il
25% di invalidità. Lo svolgimento dell'indagine a domicilio non è quindi
necessaria. In sostanza l'assicurata potrebbe svolgere un'attività lucrativa
nella misura del 75% ma vi rinuncia per legittima scelta personale e familiare
che è irrilevante per l'invalidità: essa deve essere determinata dal danno alla
salute. L'assicurata presenta quindi un grado di invalidità inferiore al 40%
insufficiente per una rendita ed ha rinunciato a svolgere un'attività lucrativa
di modo che non sono d'altra parte giustificate misure di integrazione
professionale. (…)" (Doc. _)
1.3. Contro detta
decisione è tempestivamente insorta l'assicurata, patrocinata dal __________,
chiedendone l'annullamento e la retrocessione degli atti all'UAI affinché
proceda all'esperimento di un'inchiesta domiciliare. A motivazione del gravame
l’insorgente ha in particolare rilevato:
" (…)
L'assicurata, nata in __________ nel 1968, è giunta in Svizzera
nel 1990 e da allora ha lavorato come cameriera, ausiliaria di cucina e donna
delle pulizie. Allorquando sono nati i figli nel 1994 e 1996, è riuscita a
trovare loro un collocamento presso un asilo-nido e ha continuato tra mille
difficoltà l'attività lavorativa. Nel 1997 ha però interrotto definitivamente
l'attività lucrativa, anche per il sopraggiunto peggioramento del proprio stato
di salute. Ha quindi inoltrato una richiesta di prestazioni AI e l'ufficio AI
l'ha fatta peritare presso il SAM in data 14-15.6.1999.
Secondo i medici del SAM, in particolar modo il
reumatologo dr. __________, si era in presenza di una limitazione specialmente
nelle attività pesanti in ragione del 20%, mentre avrebbe potuto svolgere
mansioni più leggere senza limitazioni alcune. Da parte del perito psichiatrico
dr. __________ si era pure in presenza di una limitazione unicamente del 20%.
La diagnosi principale fissata dal SAM stabiliva una sindrome
conversava con leggero stato d'agitazione, uno stato dopo ripetute perdite di
conoscenza su iperventilazione, un disturbo d'ansia, una sindrome
lombovertebrale cronica con componente spondilogena su alterazioni statiche e
un disturbo d'assimilazione lombosacrale, una sindrome da somatizzazione e una
tendenza al reumatismo delle parti molli. Sulla base delle conclusioni della
perizia SAM la domanda inoltrata a suo tempo
dall'assicurata è quindi stata respinta, con decisione 1.9.1999.
PROVE: richiamo incarto Al
Nel frattempo l'assicurata non ha più ricercato nessuna attività
lucrativa, e si è dedicata unicamente alla conduzione dell'economia domestica,
per i motivi di cui si dirà in seguito.
Visto che la sua salute purtroppo è peggiorata, dopo averne
discusso col proprio medico curante dr. __________, il quale oltre alle
diagnosi fissate a suo tempo dal SAM ha riconosciuto
un'importante fibromialgia generalizzata con una sindrome cervico-dorsale
brachiale, l'assicurata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni in data
7.5.01. Si noti che al punto 6.4.1 della richiesta, alla domanda riguardante
l'attività principale svolta, l'assicurata ha sottolineato casalinga.
A seguito della nuova richiesta, l'ufficio AI ha deciso di far
nuovamente peritare l'assicurata dal reumatologo dr. __________, il quale nel
suo apprezzamento del 4.11.2002 ritiene l'assicurata inabile al 25% come
casalinga, cameriera e ausiliaria di pulizie. Al punto 2.2 della perizia il dr.
__________ ricorda che l'assicurata attualmente è casalinga e descrive
sommariamente le limitazioni che ella incontra nella conduzione dell'economia
domestica. Sulla base di queste conclusioni l'Ufficio AI con decisione 5.2.2003
ha quindi nuovamente respinto la richiesta di una rendita d'invalidità.
PROVE: richiamo incarto AI
Insorta con tempestiva opposizione, l'assicurata ha affermato di
aver scelto di dedicarsi all'attività di casalinga, motivando la scelta
indipendentemente dal suo stato di salute, e ha chiesto che venisse predisposta
la specifica inchiesta a domicilio. L'ufficio AI ha però respinto l'opposizione
con decisione su opposizione 4.7.2003.
PROVE: richiamo incarto AI
III. IN DIRITTO
- L'invalidità
ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della
capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute, e deve essere
valutata secondo il metodo del confronto dei redditi conformemente all'art. 16
LPGA. Tale metodo va applicato anche per chi non lavora, ma avrebbe lavorato se
non fosse intervenuto l'evento invalidante.
Se invece un assicurato maggiorenne
non esercitava alcuna attività lucrativa prima di divenire invalido,
l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata
all'incapacità al guadagno (art. 5 cpv. 1 LAI, art. 8 cpv. 3 LPGA). Questo
metodo di valutazione dell'invalidità è applicato in particolare alle persone
che si occupano dell'economia domestica. Per mansioni consuete di un assicurato
occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli e le attività caritative non remunerate (art. 27 OAI).
Se una persona sia da considerarsi
esercitante attività lucrativa a tempo pieno, a tempo parziale o non
esercitante attività lucrativa, si determina esaminando cosa essa farebbe se
non vi fosse alcun pregiudizio alla salute (SVR 1996, IV 76; Pratique
VSI 1996, pag. 208; DTF 117 V 194).
- Per il
calcolo dell'invalidità nell'ambito specifico di assicurati impiegati
nell'economia domestica la prassi ha sviluppato un metodo specifico,
consistente nella compilazione di un catalogo di attività che l'assicurato
svolgeva o svolgerebbe senza evento invalidante, da mettere in rapporto con le
attività che egli riesce ancora a svolgere. Dalla somma delle percentuali
nell'ambito delle singole attività risulta il grado d'invalidità complessivo.
Tranne che nel caso eccezionale in
cui sia impossibile determinare con sufficiente sicurezza che l'impedimento
nello svolgere le occupazioni abituali è effettivamente dovuto all'invalidità,
la giurisprudenza ha sancito la priorità della valutazione risultante dal
metodo specifico nei confronti della valutazione medico-teorica.
- Nel caso di
specie l'assicurata ha interrotto l'attività lucrativa definitivamente nel
- Elemento determinante è stato il fatto di dover continuamente ricercare
qualcuno a cui affidare i figli nati nel 1994 e 1996, e il costo derivante da
tale collocamento, che avrebbe notevolmente assottigliato il guadagno ottenuto
dall'assicurata con la sua attività lucrativa. Inoltre l'assicurata ha vissuto
personalmente l'esperienza dell'abbandono da parte dei genitori (i genitori
dell'assicurata hanno divorziato quando la stessa aveva solo 2 anni d'età ed è
quindi stata allevata dalla nonna materna, in quanto la madre si era trasferita
all'estero), e dopo averne discusso col marito è giunta alla conclusione che
non desiderava che i propri figli crescessero senza le sue cure, ed ha quindi
deciso di dedicare le proprie energie unicamente all'educazione dei figli e
alla cura della casa. Il sopraggiunto peggioramento del proprio stato di salute
l'ha ulteriormente confermata nella propria scelta.
Viene quindi ribadito con
determinazione che anche se il danno alla salute non si fosse verificato,
l'assicurata avrebbe verosimilmente cessato la propria attività lucrativa.
Non si comprende pertanto poiché
l'Ufficio AI non abbia predisposto la necessaria inchiesta a domicilio atta a
stabilire gli impedimenti nella conduzione dell'economia domestica, tanto più
che nella decisione su opposizione si motiva che:
" Risulta quindi
irrilevante il suo effettivo impedimento nell'attività di casalinga anche
qualora si volesse riconoscere che avrebbe verosimilmente cessato la sua
attività lucrativa anche se il danno alla salute non si fosse verificato, ma
solo per dedicarsi alla famiglia. Anche qualora tale impedimento fosse totale
rappresenterebbe infatti al massimo il 25% di invalidità. Lo svolgimento
dell'indagine a domicilio non è quindi necessario. In sostanza l'assicurata
potrebbe svolgere un'attività lucrativa nella misura del 75% ma vi rinuncia per
legittima scelta personale e familiare che è irrilevante per l'invalidità: essa
deve essere determinata dal danno alla salute."
Così dicendo l'Ufficio AI riconosce in
effetti che l'assicurata ha fatto una scelta (quella di essere casalinga)
indipendentemente dal danno alla salute, ma per motivi personali e familiari.
Proprio per questo motivo, contrariamente all'asserzione dell'Ufficio Al,
l'assicurata deve essere considerata quale casalinga e pertanto si giustifica
lo svolgimento di un'indagine specialistica a domicilio, pena il voler
determinare la sua invalidità unicamente sulla base di una valutazione
medico-teorica, ciò che la giurisprudenza non ammette." (Doc. _)
1.4. Con la
risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame,
osservando:
"
(…)
Giurisprudenza e dottrina hanno precisato che la valutazione
dell'invalidità di persone dedite all'economia domestica che non esercitavano
attività lucrativa prima dell'insorgere dell'invalidità e che non l'avrebbero
esercitata nemmeno in assenza dell'insorta invalidità soggiace all'art. 27 OAI,
il grado di invalidità determinandosi secondo il cosiddetto metodo specifico:
in condizioni normali il grado di invalidità risulta così dal confronto fra le
attività svolte prima del danno alla salute e quelle che l'assicurato è ancora
in grado di esercitare con uno sforzo da lui ragionevolmente esigibile, essendo
in generale presunta l'assenza di impedimenti dovuti all'invalidità qualora
l'assicurato sia ancora attivo nella sua attività domestica con l'esecuzione
almeno parziale dei relativi compiti, mentre tale presunzione cade quando
risulti accertato che l'assicurato lavora oltre quanto ragionevolmente
esigibile o qualora risulti dagli atti che l'assicurato demanda a terzi la
maggior parte dei lavori che non può effettuare lui stesso (M. Valterio, Droit et pratique de
l'assurance-invalidité, Les prestations, Lausanne,
1985, p. 210 e seg.).
Nel ricorso in esame la ricorrente, partendo dall'ipotesi
considerata nella decisione su opposizione, sostiene di aver rinunciato
all'attività lucrativa da lei svolta fino al 1997 al fine di dedicarsi
definitivamente all'attività di casalinga. Come risulta dalla perizia 18.7.1999
del Servizio d'accertamento medico dell'Assicurazione invalidità, Bellinzona
(doc. _), in realtà lo stato di salute dell'assicurata le ha imposto ripetute e
prolungate interruzioni dell'attività lavorativa nel 1994 e nel 1997, mentre
pur con due figli nati nel 1994 e nel 1996 ha interrotto l'attività lavorativa
nel 1997 in occasione della disdetta da parte del datore di lavoro di un
rapporto di lavoro iniziato dall'assicurata ancora il 5.5.1997 a tempo pieno (8
ore e 1/2 al giorno per 5 giorni alla settimana) (sub.
doc. _). Da tali circostanze non emerge l'intenzione di dedicarsi all'attività
domestica per i motivi indicati nel ricorso. In concreto l'assicurata ha avuto
una piena capacità lavorativa quindi nessuna invalidità a seguito del proprio
danno alla salute fino al 19.9.1997 come risulta dalla Perizia SAM
(doc. _), quindi fino all'interruzione dell'attività lucrativa avvenuta
il 19.9.1997 (sub. doc. _). Pertanto essa esercitava un'attività lucrativa
prima dell'insorgere dell'invalidità né le circostanze concrete portano a
ritenere che non l'avrebbe esercitata in assenza dell'insorta invalidità. Nel
caso in esame il grado di invalidità non è da determinare secondo il cosiddetto
metodo specifico. Gli accertamenti medici specialistici hanno definito un grado
di incapacità lavorativa del 25% nell'attività precedente di ausiliaria di
pulizia, quindi con una corrispondente di perdita di guadagno e grado di
invalidità, come pure nell'attività di casalinga.
Non si giunge comunque a diversa conclusione anche nell'ipotesi
che l'assicurata, a prescindere dal danno alla salute avrebbe svolto in futuro
l'attività di casalinga. La valutazione medica specialistica definisce
un'incapacità lavorativa del 25% nella precedente attività lucrativa di
ausiliaria di pulizia come pure nell'attività di casalinga. Una valutazione
dell'operatore sociale relativo all'attività domestica che definisse un grado
di invalidità almeno del 40%, idoneo a fondare una rendita, rappresenterebbe un
divario sostanziale che non troverebbe riscontro e quindi giustificazione nel
danno alla salute attestato dal profilo medico e risulterebbe ininfluente per
il riconoscimento del grado d'invalidità ai sensi dell'assicurazione
sull'invalidità. L'invalidità deve infatti risultare da un danno alla salute
fisica o psichica, laddove l'assicurazione invalidità non è tenuta a coprire le
conseguenze di un'incapacità di guadagno o di attività abituale non determinato
da un danno alla salute (M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les préstations,
Losanna 1985, p. 52).
Si rileva da ultimo che la ricorrente indica di avere rinunciato
all'attività lucrativa e di svolgere ormai l'attività di casalinga e per la
stessa non segnala, sostanzia e tanto meno prova degli impedimenti con una
riduzione di tale attività.
In tali circostanze risulta corretta la decisione su opposizione e
superflua la richiesta inchiesta a domicilio." (Doc. _)
1.5. Con scritto
1° settembre 2003 l'insorgente si è riconfermata nella propria domanda di
giudizio (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I
707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002
nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00],
del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre
1999 nella causa C. [I 623/98]).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della
vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in
vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se, ai fini della determinazione dell'invalidità,
l'assicurata sia da considerare quale persona senza attività lucrativa e, in
caso affermativo, se a ragione oppure no l'UAI ha omesso di procedere ad
un'inchiesta domiciliare per valutare la diminuzione della capacità di lavoro
dell'interessata in ambito domestico.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag.
216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221
consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio,
op. cit., pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
"
L’invalidità degli assicurati senza attività
lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del
grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione
dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984
pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag.
458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994,
pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio,
op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel caso
in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa
torna applicabile l’art. 27bis OAI (DTF 125 V 146).
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza
dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000,
l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la
Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole
attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso
concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
- Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo)
2
5
- Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina,
approvvigionamento)
10
50
- Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5
20
- Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
- Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
5
20
- Accudire
i figli o altri familiari
0
30
- Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di
perfezionamento, attività creative)*
0
50
- Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., I 102/00, il TFA ha
avuto modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il
calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando
l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.6. In casu con
il gravame l'insorgente censura la mancata applicazione, per il calcolo
dell'invalidità, del metodo specifico. Essa rimprovera segnatamente
all'amministrazione di averla a torto considerata quale persona con attività
lucrativa e di non aver proceduto, in applicazione di tale metodo - una
volta accertata la situazione medica tramite perizia specialistica, la quale ha
(incontestatamente) evidenziato, cetificando un'incapacità del 25% sia come
salariata che come casalinga, una sostanziale non modifica rispetto a quanto
accertato in occasione della precedente procedura - ad un'inchiesta per
persone occupate nell'economia domestica.
La
tesi ricorsuale non può essere condivisa.
Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa, stabilendo
quindi quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse
stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP
1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA non pubbl. del 13 otobre 1997 in re M.M; Valterio,
op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative
en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190s).
In
concreto non sono ravvisabili sufficienti elementi che permettano di sostenere
che, senza il danno alla salute, l'assicurata - attiva in precedenze quale
salariata - si sarebbe invece ora, con ogni verosimiglianza, dedicata all'attività
domestica, rinunciando ad esercitare un'attività professionale.
Al
contrario. Dal fascicolo risulta infatti che l'interessata, per lo meno sin dal
1992, ha sempre svolto attività lucrativa a tempo pieno: da aprile a ottobre
1992 quale ausiliaria di sala e buffet presso l'Hotel __________ (impiego cui
l'assicurata ha prematuramente posto fine, come indicato nello scritto 7
gennaio 1993 del datore di lavoro, a motivo di "altri suoi impegni di
lavoro e di viaggi", doc. _); da marzo 1993 a maggio 1994, sempre in
qualità di ragazza di buffett, presso il Ristorante __________ (cfr. sub. doc.
_); da maggio 1994 (per un breve periodo) quale ausiliaria di pulizie alle
dipendenze della __________ (cfr. sub doc. _); da settembre 1994 a gennaio 1996
quale ausiliaria di cucina presso la __________ (rapporto d'impiego disdetto
dall'impiegata causa "entrate insufficienti e salario basso", doc. _,
cfr. anche formulario domanda di indennità di disoccupazione 1.2.1996 e
rapporto del datore di lavoro 29.1.1996 sub. doc. _); da maggio 1997 - dopo un
periodo di disoccupazione - a febbraio 1998 quale ausiliaria di pulizia presso
la ditta Eredi fu __________ (cfr. doc. _). Da quanto precede emerge quindi
anche che l'assicurata ha continuato ad esercitare attività lavorativa a
seguito della nascita dei due figli, il primo nato nel marzo 1994, il secondo
nel novembre 1996 (cfr. doc. _). Lo scioglimento del rapporto d'impiego nel
febbraio 1998 non risulta inoltre essere dovuto alla scelta dell'assicurata di
dedicarsi all'ambito domestico, bensì al fatto che, come dichiarato dall'allora
datore di lavoro, essa "non corrispondeva alle aspettative [del
datore di lavoro, ndr]" (doc. _).
A fronte
del fatto che dalla nascita dei due figli (1994 rispettivamente 1996) e sino ad
inizio 1998 - in un'epoca quindi in cui i figli erano in ancor più tenera età
rispetto ad ora -l'assicurata ha mantenuto un impiego al 100% (rispettivamente
si è iscritta alla disoccupazione nel febbraio 1996 con ricerca di un impiego a
tempo pieno, cfr. relativa domanda d'indennità LADI, sub doc. _), l'assunto
secondo cui essa vorrebbe attualmente dedicarsi interamente alla cura della
casa ed in particolare a quella dei figli, attualmente di 9 e 7 anni,
rinunciando così ad esercitare un'attività lucrativa, appare poco credibile.
E'
pertanto da ritenere siccome dimostrato con l'alto grado di verosmiglianza che
anche dopo il 1998 (e comunque dopo la resa della decisione, cresciuta incontestatamente
in giudicato, con cui l'UAI nel settembre 1999 ha respinto la precedente
richiesta e stabilito il grado d'invalidità, considerando l'interessata quale
persona con attività lucrativa, cfr. doc. _), senza il danno alla salute -
che risulta per altro aver verosimilmente influito sulla scelta di dedicarsi
all'attività domestica, come è desumibile dalla valutazione peritale resa in
occasione della precedente procedura e relativa alle soluzioni ivi ipotizzate
nell'ottica di un miglioramento della propria situazione psichica (cfr. perizia
15 giugno 1999 dello psichiatra dr. __________, pag. 3:"…tenendo conto
della sua fragilità costituzionale derivante da un'infanzia/adolescenza
difficile, sono delll'avviso che ella dovrebbe scegliere se proseguire in
un'attività lavorativa affidando a terzi la cura della casa e dei figli oppure
se occuparsi effettivamente ed unicamente dei figli lasciando perdere
un'attività lavorativa lucrativa.") - l'assicurata avrebbe
continuato a svolgere l'attività lavorativa a tempo pieno.
2.7 In ogni
caso, anche volendo - per pura ipotesi di lavoro - riconoscere all'insorgente
la qualità di persona senza attività lucrativa, a mente di questa Corte,
sarebbe dato, alla luce degli atti all'inserto, di concludere per una carenza d'invalidtà
rilevante prescindendo dall'esperimento di un'inchiesta domiciliare.
Occorre
al proposito anzitutto rilevare come la situazione invalidante
dell'interessata, come accertato nella perizia specialistica - cui va
attribuito valore probatorio pieno (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123;
DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in
re O.B. inedita, del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, del 24 dicembre1993
in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189) e nei confronti della
quale non risulta essere stata sollevata critica alcuna - sia
sostanzialmente rimasta invariata rispetto a quanto stabilito in occasione
della precedente procedura. Dal profilo reumatologico in quella sede
l'assicurata era stata infatti giudicata inabile nella misura del 20% in
attività di tipo pesante e pure quale casalinga (cfr. doc. _), ritenuto che la
nuova valutazione peritale attesta ora una leggera diminuzione della capacità
lavorativa (il perito ha segnatamente evidenziato un'attuale incapacità del
25%). Inoltre, per quanto riguarda la componente psichica, dall'istruttoria
amministrativa emerge - ciò che è pure rimasto incontestato - che non vi è
stata nessuna modifica dello stato di salute e delle sue ripercussioni sulla
capacità lavorativa rispetto a quanto precedentemente accertato (20%
d'incapacità, cfr. perizia sub. doc. _).
Ora, il
suindicato accertato grado d'incapacità del 25% dal profilo reumatologico
(notasi che è la componente reumatologica che, da quanto emerge dalla refertazione
specialistica, risulta avere una qual certa incidenza (anche) sullo svolgimento
di attività casalinghe (cfr. perizia 4 novembre 2002 dr._________: "si
occupa praticamente di tutte le attività domestiche, comunque con difficoltà. I
lavori più importanti e pesanti devono essere fatti dal marito…Quando si sente
particolarmente bene, riesce a passare l'aspirapolevere, ma questi momenti in
cui i dolori sono contenuti sono molto limitati. Riesce a fare piccoli
lavoretti, riesce a pulire il bagno, a stirare, ma al massimo per 30 minuti e
dopo deve fare delle pause. Quando stira si siede. Riesce a fare il letto. Non
fa quello dei bambini che hanno imparato a farlo da soli. Va a fare la spesa,
ma solo per piccole cose. Si occupa dei bambini, li porta a scuola e li va a
prendere") é dovuto precipuamente a difficoltà nello svolgere attività
di tipo pesante (cfr. perizie dr. __________ 7 luglio 1999 e 4 novembre 2002,
sub. doc. _). Ritenuto come in casu, nell'ambito di un'attività domestica, tale
limitazione interesserebbe verosimilmente solo quelle mansioni - tra
quelle componenti l'intera attività (cfr. la succitata Circolare UFAS, consid.
2.5) - di tipo medio/pesante (trattasi segnatamente di quelle legate
alla pulizia e al bucato, per le restanti, in merito alle quali non è per altro
stata formulata controindicazione alcuna anche per quanto rigaurda la
componente psichica, nulla lascia ipotizzare una loro inesigibilità dovuta a
motivi di salute), pur volendo considerare la percentuale massima di ripartizione
ad esse attribuibile (20%), si giungerebbe comunque ad un tasso d'invalidità di
grado non pensionabile.
E'
pertanto altamente verosimile - considerato non da ultimo come,
conformemente alla giurisprudenza federale, vada pure tenuto conto, per gli
assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione (che in casu risultano per
altro essere effettive, cfr. le sopra riportate risultanze peritali) alla
prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore
(art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF
117 V 197) - ritenere che l'esecuzione della postulata inchiesta
domiciliare non avrebbe in ogni caso permesso di giungere alla determinazione
di un'invalidità conferente il diritto ad una rendita.
Ne
consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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