AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.61
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.61
cs
Lugano
7 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2003 di
contro
la decisione del 19 maggio 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 13 febbraio 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
messo __________ al beneficio di una mezza rendita d'invalidità di fr. 193.-
mensili dal 1° settembre 2000, aumentata a fr. 198.- dal 2001 e a fr. 203.- dal
2003 e di una rendita completiva per la figlia __________ di fr. 78.- al mese
(fr. 79.- dal 1.1.2001 e fr. 81.- dal 1.1.2003).
La
prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante
di fr. 22'788 e un periodo contributivo di 7 anni per una scala di rendita 14.
In
seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, l'UAI ha riesaminato la
fattispecie, confermando la precedente decisione.
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'interessata è tempestivamente insorta contestando
implicitamente il grado della rendita e chiedendo una nuova valutazione medica
(doc. _).
1.3. In data 24
giugno 2003 è pervenuto al TCA uno scritto del dott. med. __________, con il
quale viene attestato che "la situazione medica reumatologica rimane
globalmente invariata rispetto ai miei precedenti rapporti e in particolare a
quello all'attenzione dell'assicurazione invalidità datato 02.02.2001, per
quanto attiene all'incapacità lavorativa per cui è stata riconosciuta alla
paziente una rendita in misura del 50%." (doc. _).
1.4. Nella sua
risposta dell'11 agosto 2003 l'UAI propone di respingere l'impugnativa (doc.
_).
1.5. Con
osservazioni del 25 agosto 2003 l'assicurata ha affermato:
"(…)
Après lecture attentive de cette réponse, nous ne
contestons plus le degré d'invalidité de 50% qui lui a été attribué.
Par contre, nous estimons que le montant de la rente
de Fr. 203.-- par mois est ridiculement bas par rapport au montant minimum de
Fr. 528.-- et maximum de Fr. 1055.-- que prévoit la loi pour une demi-rente.
Notre prise de position se fonde sur les nombreux cas que nous traitons en
Suisse romande, ainsi que dans le canton de Berne (…)" (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è unicamente l'ammontare della rendita versata all'insorgente con
effetto dal 1° settembre 2000 (cfr. doc. _).
Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAI.
Mentre le
norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag.
76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9
gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366
consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a)
2.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati
alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi
per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se
l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32
OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.4. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il
1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi
durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS un accredito per compiti
educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi
esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora
compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità
parentale non sono accordati due accrediti cumulativi.
Generalmente
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente
gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che
segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla
rendita (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. L'assicurata
sostiene che l'ammontare della rendita non sarebbe abbastanza elevato. Essa non
contesta invece più il grado della rendita (50%, cfr. doc. _, consid. 1.5).
Va
pertanto esaminato se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'importo
della prestazione assegnata con la decisione impugnata.
2.6. Periodo
di contribuzione
Per il calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurata, classe
1956, fa stato il periodo di contribuzione dal 1.1.1977 (anno seguente il
compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1999 (anno precedente
l'insorgere del diritto alla rendita AI).
Dall'esame dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra
l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati
versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che
l'insorgente presenta un periodo di contribuzione incompleto di 7 anni e 8
mesi.
L'assicurata,
di nazionalità svizzera, è infatti stata affiliata all'AVS, dove ha contributo,
solo fino al 1979. Nel 1980 si è infatti trasferita in Italia (cfr. il
formulario "richiesta di prestazioni AI per adulti",
sottoscritto dall'interessata in data 24 gennaio 2001).
Dal
settembre 1999 essa è rientrata nel nostro Paese ed è stata nuovamente
assoggettata all'AVS.
Le lacune
contributive sono state in parte colmate come segue.
L'amministrazione
ha dapprima preso in considerazione i redditi giovanili conseguiti dal 1974 al
1976, in applicazione dell'art. 52b OAVS giusta il quale quando la durata di
contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29ter LAVS, i periodi di
contribuzione prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono
computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
Inoltre
la Cassa ha calcolato gli 8 mesi derivanti dall'anno in cui è sorto il diritto
alla rendita, conformemente all'art. art. 52c OAVS per il quale i periodi di
contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato
e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare
lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa
realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per
il calcolo della rendita.
Per
quanto concerne il periodo trascorso in Italia, va qui rammentato che le
persone coniugate di nazionalità svizzera che risiedevano all'estero dovevano
aderire all'assicurazione facoltativa quando il coniuge era obbligatoriamente
assicurato all'AVS/AI svizzera in virtù di disposizioni legali o di una
convenzione internazionale, poiché la qualità di assicurato di uno dei coniugi
non si estende all'altro coniuge residente all'estero.
Il TFA,
con sentenza del 18 marzo 2002 nella causa H 137/01, ha rammentato che la
moglie non affiliata all'AVS svizzera non può pretendere alla qualità di
assicurata per il solo motivo che il marito era affiliato obbligatoriamente
all'assicurazione svizzera:
"d) In BGE 126 V 217 hat das
Eidgenössische Versicherungsgericht sich alsdann zur Frage geäussert, ob die
in BGE 104 V 121 begründete und in BGE 107 V 1 bestätigte Rechtsprechung zu
Art. 1 Abs. 1 lit. b und c aAHVG auch mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision
und der damit verbundenen Abschaffung der Ehepaar-Altersrente weiterhin
Bestand habe. Es gelangte hiebei zum Schluss, dass diese Judikatur nicht in
erster Linie aus der Überlegung entstanden war, die Ehefrau würde an der
Ehepaarrente teilhaftig sein, sondern im Wesentlichen auf dem Argument
beruhte, das Gesetz umschreibe die Voraussetzungen der Versicherteneigenschaft
in einer Weise, die keine andere Interpretation zulasse, als dass jede Person
diese Voraussetzungen persönlich erfüllen müsse. Der Hinweis auf den Schutz
der Ehefrau durch die Ehepaarrente sowie auch auf die Möglichkeit des Beitritts
zur freiwilligen Versicherung sollte aufzeigen, dass sich die mit der
getroffenen Lösung verbundenen Konsequenzen in Grenzen halten würden (vgl. BGE
107 V 3 Erw. 1 und 2). Wie im zitierten Urteil weiter dargelegt wird, hat diese
Betrachtungsweise durch die 10. AHV-Revision nichts an Aktualität eingebüsst.
Der Schutz der Ehefrau ist durch das System des Rentensplittings mit Anrechnung
von Beitragsjahren gemäss Art. 29bis Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit.
b aAHVG gewährleistet worden (lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10.
AHV-Revision). Für eine Praxisänderung besteht demnach kein Anlass, und zwar
umso weniger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes
auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grundanliegen der 10. AHV-Revision
für eine zivilstandsunabhängige Rente der Frau diametral zuwiderlaufen würde.
Festzuhalten bleibt, dass sich das Eidgenössische Versicherungsgericht beim
Erlass seiner Urteile BGE 104 V 121 und 107 V 1 der Unzulänglichkeiten, die
sich aus diesem Ergebnis in Einzelfällen - insbesondere bei Nichtbeitritt zur
freiwilligen Versicherung - ergeben können (vgl. Erw. 2c in fine hievor),
bewusst war und es auch heute ist.
Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat,
erfolgt im Lichte der erwähnten Judikatur somit keine Ausdehnung der
Versicherteneigenschaft des während des Aufenthaltes in Japan obligatorisch
versicherten Ehemannes auf die nichterwerbstätige Ehefrau, welcher deshalb -
sie war nicht der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer angeschlossen
- die von der Ausgleichskasse errechneten Beitragslücken entstehen. Nach dem
Gesagten liegt in dieser Vorgehensweise - entgegen den Ausführungen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde - keine rechtsungleiche Behandlung."
Nel caso di specie poiché l'insorgente non si è affiliata
facoltativamente all'AVS svizzera il periodo trascorso in Italia non può essere
preso in considerazione.
Da quanto
sopra esposto discende che il periodo di contribuzione dell'interessata è
rettamente stato calcolato dalla cassa in 7 anni e 8 mesi (nella decisione è
tuttavia indicato il periodo di contribuzione effettivo, ossia senza gli
8 mesi di contribuzione dell'anno in cui è sorta la rendita, conformemente
all'art. 52c OAVS), per una scala di rendita 14.
2.7. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio
(RAM).
Come già detto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il RAM è composto dalla somma
risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi
coniugali, e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il
proprio periodo di contribuzione.
Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività
lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata, compreso lo
splitting, relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr.
77'278.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in
funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione
dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30
cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per
la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel
conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1977 e, dalle citate tavole,
il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.119.
L'importo rivalutato
ammonta di conseguenza a fr. 86'475 (77'278 X 1.119).
Se l'assicurato non ha
ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio
dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Il Consiglio
federale fissa il supplemento graduandolo secondo l'età dell'assicurato al
momento dell'insorgenza dell'invalidità. Per gli assicurati con una durata di
contribuzione incompleta il Consiglio federale può prevedere un disciplinamento
speciale (art. 36 cpv. 3 LAI).
Le indicazioni relative al
limite d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 OAI.
In concreto la Cassa ha
applicato un aumento del 5% poiché l'assicurata, classe 1956, al momento
dell'insorgere dell'invalidità, non aveva ancora 45 anni.
Il reddito raggiunge così
fr. 90'799 [(86'475 : 100 X 5) + 86'475].
Questo
importo va ancora diviso per gli anni effettivi di contribuzione, ossia 7, per
un totale di fr. 12'971 (90'799 : 7).
Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei
figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo
della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita
(art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).
L’assicurata ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 1977, 1978
e 1985.
Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1°
gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima
dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
In concreto vanno
attribuiti accrediti nel 1978 (anno susseguente la nascita del primo figlio) e
negli anni 1979 e 1999, ossia quando l'assicurata era domiciliata in Svizzera e
in quanto tale affiliata all'AVS poiché non vanno calcolati
accrediti durante la permanenza all'estero. Infatti sono presi in
considerazione solo i periodi durante i quali una persona aveva la qualità
d'assicurata (STCA del 1.2.2001 nella causa N, 30.2000.52; marg. 5031 DR).
In
concreto la ricorrente non era affiliata all'AVS svizzera dal 1980 al 1998 e
dunque non aveva la qualità d'assicurata.
Da rilevare infine
che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante
gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29
sexies cpv. 3 LAVS).
La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata
secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Ne consegue quindi
che all'assicurata vanno computati 3 mezzi accrediti per un importo, nel 2000,
di fr. 7'753 (1005 X 12 X 3 X 3/2 : 7 anni).
Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 21'708 (fr. 12'971 +
7'753 = 20'724 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le
Tabelle UFAS) nel 2000 e a fr. 22'788 nel 2003, per una prestazione mensile (al
50%) di fr. 193 nel 2000, fr. 198 dal 2001 e fr. 203 dal 2003, come calcolato
dalla Cassa.
Alla
figlia __________ l'amministrazione ha rettamente assegnato una rendita
completiva di fr. 78 mensili nel 2000, fr. 79 dal 2001 e fr. 81 dal 2003.
Per cui
il calcolo della Cassa si rivela corretto.
Va infine rammentato che l'importo minimo cui accenna l'insorgente
nelle sue osservazioni ("fr. 528.--", cfr. doc. _, per una rendita al
50%), è versato unicamente in caso di periodo di contribuzione completo, ossia
se la scala di rendita applicabile è la 44. Poiché in concreto il periodo
contributivo permette di prendere in considerazione solo la scala 14, va
accordata una rendita parziale.
Il
ricorso va di conseguenza respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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