AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.59
Data decisione, Autorità:
17.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.59
BS/sc
Lugano
17 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2003 di
RI1
contro
la decisione del 10 giugno 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1948, di formazione perito meccanico, ma ultimamente attivo, sino al
1998, quale operaio ausiliario, nel mese di dicembre 1999 ha inoltrato una richiesta
di prestazioni AI per adulti (doc. _).
Disposti
i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia
multidisciplinare eseguita nel gennaio 2002 a cura del Servizio medico di
accertamento dell’AI, Bellinzona (SAM) e la raccolta della documentazione
concernente l’ablazione di un carcinoma papillare della tiroide effettuata il 4
luglio 2000 e la relativa iodio terapia, con decisione 8 aprile 2003 l’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
"
(…)
· In
considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto risulta
che il danno alla salute di cui lei è portatore compromette in misura parziale
la capacità al lavoro e di conseguenza al guadagno. In particolare la perizia
esperita dal Servizio accertamento medico conclude con un'incapacità del 255
presente da aprile 1999 precisando che le attività precedentemente svolte da
lei sono ancora esigibili nella misura del 75%. Tale valutazione tiene conto
sia dello stato fisico che psichico dell'assicurato.
La patologia
oncologica, che secondo gli atti medici ha causato un'incapacità nel periodo
compreso fra il 13 agosto 2002 e il 4 ottobre 2002, non modifica la valutazione
finale della perizia SAM e conferma quindi il grado d'invalidità del 25% non
essendoci un peggioramento duraturo della capacità medico teorica definita dal
SAM nel 2002.
· Considerato
che i provvedimenti professionali non entrano in considerazione a causa
principalmente dell'età, si respinge la richiesta di prestazioni AI essendo il
grado d'invalidità del 255 e di conseguenza inferiore al minimo determinato
dalla legge che corrisponde al 40%.
· Per
quanto riguarda il reperimento di un'attività lavorativa la invitiamo a far
capo ai normali canali di collocamento.
Decidiamo pertanto:
· La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. _)
A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurato, mediante decisione su opposizione
10 giugno 2003 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di
prestazioni (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso __________ ha postulato l'annullamento della decisione su
opposizione ed il conseguente diritto ad una rendita.
Egli
contesta la completezza della perizia multidisciplinare poiché il SAM avrebbe
omesso di considerare la patologia dovuta alla presenza di un nodo tiroideo,
sostenendo altresì che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della
valutazione 22 aprile 2003 del dr. __________, specialista in endocrinologia
oncologica.
Il
ricorrente chiede in particolare che siano riconosciute le patologie non
presenti al momento della perizia multidisciplinare, nonché l’aggiornamento ad
oggi della situazione valetudinaria.
Infine,
__________ fa presente di possedere diversi diplomi e che non avrebbe
difficoltà nel trovare dei posti di lavoro, ciò che tuttavia gli è impedito dal
suo stato di salute, poiché dal mese di maggio 1998 non può più esercitare
attività lucrativa alcuna.
1.3. Con risposta
17 luglio 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto esposto
in sede di decisione su opposizione. Contestualmente l’amministrazione ha
allegato un parere del dr. _________, medico responsabile del Servizio medico
regionale (SMR).
1.4. Con scritto
24 luglio 2003 __________ ha preso posizione in merito alle annotazioni del dr.
__________ (V), inviando inoltre, mediante lettera 23 settembre 2003, un
recente rapporto relativo alla scintigrafia eseguita il 15 settembre 2003
(VII).
Il 7 ottobre 2003 l’UAI ha preso posizione in merito al nuovo documento medico
(IX).
In data
16 ottobre 2003 la moglie dell’assicurato ha trasmesso al TCA un suo scritto
(XI).
1.5 Con istanza
27 ottobre 2003 l’amministrazione ha chiesto allo scrivente Tribunale
l’intersecazione di determinati passaggi contenuti nei succitati scritti 23
settembre 2003 e 16 ottobre 2002 (XIII).
Così come
richiesto dal TCA, il 2 novembre 2003 __________ ha formulato sue osservazioni
alla menzionata istanza (XV).
1.6. Da ultimo,
il 19 febbraio 2004 l’assicurato ha trasmesso ulteriore documentazione medica
(XVIII), in merito alla quale l’UAI ha presentato le proprie osservazioni (XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito
della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso
concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.
Dal referto 11 marzo 2002 (doc. _) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a cinque consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica,
ortopedica, neurologica, cardiologica ed ematologica.
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Cefalee “tensive”, ev. postpunzionali cronificate.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Aneurisma dell'aorta ascendente di 48 mm, con
leggera insufficienza aortica.
Ipertensione arteriosa.
Epilessia notturna idiopatica.
Trombocitopenia idiopatica cronica (diagnosi
dell'aprile 1999, con attualmente valori lievemente inf. alla norma dei Tc).
St. dopo meniscectomia bilaterale (mediale).
St. dopo plastica del LCA del ginocchio sin. del 1994.
Cervicalgia.
Scoliosi toracolombare.
Deformazione di L1 d'origine non chiara (probabilmente traumatica).
Probabile malattia di Gilbert.
Struma nodoso eutireotico.
Neo in sede addominale sin. da rivalutare." (Doc. _)
2.5.1. Dal punto di
vista psichico l’assicurato è stata visitato dal dr. _________ del
Servizio di psichiatria e psicologia medica di _________, il quale non ha
riscontrato alcun disturbo di ordine psichiatrico, rimarcando che il paziente
non ha mai necessitato di trattamenti di questo tipo, non presentando infatti
sofferenze di ordine psicologico, motivo per cui l’interessato è da ritenere
abile al lavoro al 100% (doc. _).
2.5.2. Il dr.
__________, specialista in ortopedia, a seguito di un dettagliato esame del
ricorrente, ha precisato:
"
Il mio esame clinico non mostra segni di
irritazione radicolare, sia a livello cervicale che lombare, e non si
verificano limitazioni funzionali, sia a livello degli arti superiori che
inferiori.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa
ritengo che il paziente sia abile nella sua professione." (Doc. _)
2.5.3. L’aspetto
neurologico è stato invece vagliato dal dr. __________, Capo Servizio di
Neurologia di __________, che ha segnatamente evidenziato quanto segue:
"
(…)
DIAGNOSI NEUROLOGICA:
Ritengo più probabile che il paziente presente
un'epilessia notturna idiopatica (probabilmente subito generalizzata o forse
con una partenza parziale a livello dell'area motoria supplementare; vedi
concatenazione dei primi sintomi) rispetto all'ipotesi (di per sé molto valida)
di parasonnie o comunque d'anomalie comportamentali legate a certe fasi di
sonno (REM).
Come già accennato identificherei più
probabilmente queste crisi con un'anomalia dell'elettrogenesi a livello
frontale (che temporale).
Le cefalee sviluppate dal paziente dopo
l'anestesia epidurale hanno delle caratteristiche essenzialmente
"tensive", definizione approssimativa dato che di per sé si potrebbe
trattare di cefalee post-punzionali (7.2.1) cronificate.
I dolori mandibolari, giustamente oggetto di
varie riflessioni (e indagini che, tra l'altro, hanno permesso di escludere una
patologia salivare) hanno per me un'eziologia sconosciuta.
INFLUENZA DI QUESTE ANOMALIE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA DELL'ASSICURATO?
Per quel che riguarda le cafalee massima del 25%
(aggiungendo che il paziente potrebbe essere messo a beneficio di una terapia,
compatibile con la trombopenia, capace di prevenire o comunque di migliorare
l'intensità della cefalea).
Le crisi notturne non hanno un influsso
particolare a meno che il paziente sia sottomesso ad un'attività
specificatamente notturna che, naturalmente, sarebbe in questo caso impedita
nella misura del 50%. (…)" (Doc. _)
Il 3 gennaio 2002 egli ha poi precisato che il signor __________, dal punto di
vista neurologico, mantiene una capacità (nell’ambito d’attività “ usuali e non
notturne”), pari al 75% (doc. _).
2.5.4. La
valutazione cardiologica è stata eseguita dal dr. __________, capo servizio di
cardiologia ed angiologia dell’Ospedale di __________, il quale ha evidenziato:
"
(…)
Paziente 53enne con un'ipertensione arteriosa e
che presenta un'aneurisma dell'aorta ascendente a 48 mm con leggera
insufficienza aortica su dilatazione dell'anello valvolare. In questo contesto
è importante da una parte un trattamento ottimale dell'ipertensione arteriosa
nonché un follow-up per valutare un'eventuale progressione dell'aneurisma
dell'aorta ascendente. Proporremmo un ecocardiogramma di controllo tra 6 mesi,
in seguito se il reperto è stabile esami annuali. Riguardo il trattamento
dell'ipertensione arteriosa ci siamo permessi di instaurare una terapia con
beta-bloccanti (Atenololo 25 mg/die da salire a 50 mg/die se ben tollerato),
sarà importante controllare i valori di pressione ed eventualmente allargare la
terapia (scopo valori inferiori a 140/90 in condizioni di riposo).
Per quanto riguarda l'abilità professionale. Il
paziente esercita la professione di perito meccanico, con attività generalmente
leggere o di moderata importanza (sollevare fino a 10 kg). Per questa attività
dal lato cardiovascolare va considerato abile al 100 %." (Doc. _)
2.5.5 Da ultimo, il
ricorrente è stato visitato dalla dr. ssa , capo clinica del reparto
emato-oncologico presso l’Istituto Oncologico della __________ ().
Essa ha
evidenziato come il decorso stabile ed il valore attuale dei trombociti,
lievemente sotto la norma, non influiscano sulla capacità lavorativa
dell’assicurato (doc. _).
2.5.6. Sulla base di
tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i cinque succitati referti
specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno
concluso come segue:
" 7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. è da ritenere abile al lavoro nella misura
del 75% a partire dal 1999 in poi. La capacità lavorativa da allora non ha
mostrato modifiche importanti.
Le attività precedentemente esercitate dall’A: di
operaio, perito meccanico, ecc.. , sono ancora esigibili nella misura del
75%."
(Doc. _, pag. 16)
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità d’integrazione,
essi hanno evidenziato:
"
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'unica patologia che influenzi la capacità
lavorativa dell'A. risulta essere quella neurologica, che, a causa delle
cefalee di origine probabilmente tensiva, ev. postraumatica, rendono la
capacità lavorativa dell'A. ridotta del 25% a causa dei dolori nucali
irradianti in sede temporoparietale occipitale sin., associati a stanchezza
cronica dichiarata dall'A..
A nostro avviso il peritando può esercitare le
professioni svolte in precedenza, di operaio, perito meccanico, ecc., nella
misura del 75% e ciò a partire dall'aprile 1999 in poi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è abile al lavoro nella misura del 75%. Ciò
nonostante segnaliamo la presenza di un disturbo caratteriale, nonché di una
convinzione radicata, di non essere più in grado di esercitare alcun'attività
professionale, ciò che potrebbe essere un importante ostacolo ad una
reintegrazione nell'ambiente e nel ciclo lavorativo.
A nostro avviso, la presenza di una reazione
tendenziosa alla malattia rende l'inserimento professionale dell'A. alquanto
difficoltoso." (Doc. _, pag. 16-17)
Infine, i
periti hanno precisato che:
"
10 RISPOSTE DOMANDE PARTICOLARI
Lasciamo al medico curante dr. __________, che ci
legge in copia, come richiestoci dall'A., di voler eseguire una scintigrafia
tiroidea ed ev. una p.a.f. del nodulo, evidente alla sonografia della tiroide,
ed una tireogobulina, per escludere la presenza di una malignità.
Tale referto, comunque, non influenza fino ad
oggi il grado di capacità lavorativa dell'A.. I valori tiroidei sono nella
norma.
È necessario che il peritando sia seguito con un
ecocardiogramma semestralmente, per controllare l'evoluzione dell'aneurisma
dell'aorta ascendente menzionato.
La PA va tenuta sotto controllo.
Sperando di aver esaudito le sue attese, voglia
gradire, egregio Collega, i nostri migliori e collegiali saluti." (Doc. _,
pag. 17)
2.6. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie
le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è affetto, mediante
l’ausilio anche di cinque consultazioni specialistiche, giungendo a conclusioni
logiche e motivate in merito alla ridotta (25%) capacità al lavoro nella
professione abitualmente esercitata dall’assicurato.
2.7.1. Nel gravame,
__________ ha fatto presente la gravità dell’affezione oncologica alla tiroide
di cui soffre, circostanza che non è stata considerata nella perizia
multidisciplinare.
Effettivamente
nel referto 24 gennaio 2002 i periti del SAM avevano ritenuto come il grumo
tiroideo non influenzasse la capacità lavorativa essendo i valori tiroidei
nella norma (“Lasciamo al medico curante dr.___________, che ci legge in
copia, come richiestoci dall'A., di voler eseguire una scintigrafia tiroidea ed
ev. una p.a.f. del nodulo, evidente alla sonografia della tiroide, ed una
tireogobulina, per escludere la presenza di una malignità. Tale referto,
comunque, non influenza fino ad oggi il grado di capacità lavorativa dell'A.. I
valori tiroidei sono nella norma “, cfr. consid. 2.5.6. ).
Tale
situazione è tuttavia peggiorata, visto nel luglio 2002 l’assicurato è stato
sottoposto ad una ablazione di un carcinoma papillare della tiroide ed ad una
radioterapia dal 13 agosto al 4 ottobre 2002. Se per un breve periodo egli ha
presentato una totale incapacità lavorativa, dal rapporto 10 ottobre 2002 del
dr. __________, specialista in radioterapia e medicina nucleare, risulta come
il ricorrente, una volta terminata la terapia, possa svolgere l’attuale ed
altre attività lucrative (doc. _).
Anche il
medico curante, dr.ssa __________, specialista in endocrinologia, non ha
riscontrato alcuna rilevante limitazione dell’abilità lavorativa. Con rapporto
28 gennaio 2003, oltre ad evidenziare la stazionarietà dello stato di salute
dell’assicurato dopo il trattamento di radioterapia, essa ha infatti
evidenziato:
"
(…)
La prognosi riguardo la patologia oncologica è
relativamente favorevole, poiché anche in caso di recidive, tuttavia poco frequenti,
vi sono attualmente mezzi diagnostici e terapeutici che permettono una
eradicazione totale. Difatti sono verosimilmente la cardiopatia ipertensiva e
l'aneurisma dell'aorta ascendente che gravano maggiormente sulla prognosi ad
vitam del paziente; attualmente il controllo pressorio non è del tutto ottimale
e probabilmente necessiterà di ulteriori aggiustamenti terapeutici.
Globalmente, nell'attività di tecnico, non
valuto che vi sia una significativa inabilità lavorativa nell'attuale
condizione di salute."
(Sottolineatura del redattore; doc. _)
La dr.ssa
__________ ha poi specificato di considerare il suo paziente pienamente abile,
a causa di un aneurisma, in altre attività fisicamente non pesanti che non
comportino il sollevamento di pesi oltre i 10 chili (doc. _).
L’assenza
di altri fattori invalidanti è del resto stata riscontrata anche dal dr.
, capo servizio di medicina nucleare all’ (tenuto in
considerazione dall’amministrazione), il quale nel rapporto 22 aprile 2003 ha
evidenziato che “ il paziente presenta, sul piano oncologico tiroideo, una
condizione di “di non evidenza di malattia “ sulla base degli accertamenti
eseguiti “ e che “ il profilo di funzionalità tiroidea dimostra una
buona soppressione del TFA con fT3 mantenuta nei limiti della norma (compenso
metabolico) “ (sub doc. _).
In queste condizioni, dunque, giustamente l’amministrazione ha ritenuto
ininfluente ai fini dell’incapacità lavorativa la componente oncologica.
Questo non esclude, come fatto presente dal ricorrente, una possibile
recrudescenza con eventuale ripercussione sul rendimento lavorativo. Al
riguardo va tuttavia rilevato che dal rapporto 17 settembre 2003 del dr.
__________, prodotto pendente causa, il quadro oncologico risulta essere ancora
negativo, vale a dire che persiste l’assenza di tumore (doc. _), motivo per cui
non sussiste un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
2.7.2. Per quel che
concerne la patologia cardiaca, gli atti non permettono di concludere per un
quadro diverso da quello esaminato dal SAM, almeno per quel che concerne la
situazione presente sino al momento della decisione impugnata.
Vero che
il ricorrente ha trasmesso al TCA la lettera di convocazione per un intervento
chirurgico previsto il 15 gennaio 2004 presso il __________ (doc. _),
circostanza che dal punto di vista temporale non rientra nell’esame della
presente fattispecie. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa (cfr. DTF 127 V 251
consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99
V 102), in casu il 10 giugno 2003.
In ogni caso, nel recente rapporto 13 febbraio 2004 del Centro di
riabilitazione __________, relativo alla riabilitazione successiva al citato
intervento cardiaco, viene attestata una situazione cardiaca normale, nonché
una riabilitazione senza problemi (“Tutto il periodo di cardioriabilitazione
non ha presentato problematica alcuna, il paziente ha svolto tutto il programma
riabilitativo previsto ottenendo un sicuro beneficio sia fisico che emozionale”
), con conseguente “ incremento della capacità lavorativa di circa il 15%”,
ciò che ha portato ad un congedo del paziente “ in ottime condizioni
generali, apiretico, normoteso, normocardiaco ed eupnoico a riposo”
(XVIII/E1). La situazione risulta quindi essere rimasta invariata.
2.7.3. Nel già
citato certificato 22 aprile 2003 il dr. __________ ha fatto presente:
"
(…)
È tuttavia presente un grave quadro astenico,
ingravescente, associato a uno status depressivo di tipo reattivo che
ascriverei sia al vissuto della malattia oncologica e della sua terapia, che
alle alterazioni metaboliche che essa ha indotto (periodi di ipotiroidismo
primario necessario per eseguire la terapia radiometaboica e successivamente la
scintigrafia di controllo) nonché alle altre patologie coesistenti (vd.
diagnosi collaterali).
Pertanto la capacità lavorativa residua risulta
globalmente ridotta ma la causa di questa riduzione è da considerare
essenzialmente multi-fattoriale e risulta difficile attribuirne la genesi alla
sola neoplasia tiroidea che, appunto, è attualmente pienamente sotto controllo.
Per quanto concerne la quantificazione della
capacità lavorativa residua, pertanto, riterrei opportuna una valutazione
collegiale in considerazione delle motivazioni precedentemente esposte."
(Sottolineatura del redattore, doc. _)
In
effetti, agli atti vi sono delle refertazioni mediche in cui è stata posta,
quale diagnosi, una sindrome ansioso-depressiva [cfr. rapporto 30 marzo 2000
del dr. __________, primario di medicina interna all’Ospedale __________ (doc.
_) e rapporto 25 aprile 2000 dell’ematologo dr. ________ (doc. _)], mentre nel
già citato rapporto la dr. ssa __________ non ha riscontrato alcun disturbo
extra somatico (doc. _).
Determinante
è tuttavia che nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, non ha riscontrato un’affezione
psichiatrica invalidante.
Non si vuol qui minimizzare lo stato di salute dell’assicurato, né escludere
una problematica psicologica dovuta, come scritto dal dr. __________, al
decorso della malattia oncologica e della radioterapia, nonché alle altre
patologie collaterali.
Fatto sta che dagli atti non risulta come l’assicurato presenti una patologia
psichica invalidante, motivo per cui tale componente non necessita ulteriori
approfondimenti.
2.7.4. In
conclusione, siccome dalla documentazione medica agli atti non risultano
esserci patologie con maggiore incidenza sulla capacità lavorativa rispetto a
quelle valutate dal SAM, tenuto anche conto della dettagliata e completa
perizia, fondata sulle altrettanto esaurienti valutazioni specialistiche, a cui
va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da ritenere dimostrato
con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V
208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta un’incapacità
al lavoro, rispettivamente, di guadagno, del 25%.
Non
essendo raggiunto il grado minimo pensionabile del 40%, al ricorrente non può
essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.8. __________
ha chiesto che venga esperita una perizia giudiziaria multidisciplinare, così
come è stato fatto rilevare dal dr. __________ nel rapporto 22 aprile 2003
(cfr. consid. 2.7.3.).
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede
il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza.
Il dr.
__________, viste le diverse patologie dell’assicurato, ha sì suggerito “una
valutazione collegiale”, ciò che è comunque avvenuto nel 2002 da parte del SAM.
Del
resto, come spiegato ai considerandi precedenti, non vi sono motivi per
ritenere inaffidabile la perizia del SAM, tantomeno nel frattempo sono
risultate delle patologie invalidanti diverse da quelle già considerate nella
valutazione pluridisciplinare, indi per cui non sono necessari ulteriori
accertamenti medici.
2.9. Il 27
ottobre 2003 l’UAI ha formulato un'istanza di intersecazione di diversi
passaggi contenuti nello scritto 23 settembre 2003 del ricorrente al TCA (VII)
e di quasi tutta la lettera 16 ottobre 2003 di ______________ indirizzata alla
scrivente Corte (doc. _).
Riguardo
al primo, l’amministrazione ha chiesto di intersecare i punti interrogativi
posti dal ricorrente accanto al nominativo del dr. __________ (punto no. 1, 3 e
5) e il seguente passaggio sottolineato: “ Vi prego di voler giudicare il
mio caso in base ad un consulto medico “serio” in quanto come ho già avuto
modo di farvi notare nel mio ultimo scritto, il cosiddetto “dr. ______” non ha
nessuna intestazione che attesti il suo dottorato medico e cosa alquanto grave
non ha firmato in calce il suo resoconto” (pag. 3).
Né la
LPGA né la legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) prevedono
nulla in merito all’intersecazione. Tuttavia l'art. 23 LPTCA sancisce che per
quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che
regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile.
Secondo
l'art. 68 cpv. 1 CPC le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con
lealtà e probità, di non offendere le convenienza, di non turbare l'andamento
delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive.
Se le contumelie si trovano
in allegazioni scritte il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC).
Perché
sia dato motivo di inersecazione occorre essere in presenza di vere ingiurie o
di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla di
"contumelie" e di "ingiurie", ovvero di espressioni usate
per offendere una persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la
stima degli altri, senza che il proferente sia spinto dalla necessità di
esporre oggettivamente dei fatti o di criticare quanto avvenuto.
Se al
contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le
parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può
parlare di ingiurie e di contumelie (ad esempio se sono stati usati termini
come "cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").
E' chiaro
che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che in quanto tale ha
delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si
deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci
si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte
del lavoro avversario (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo
1989, pag. 164-165).
Nelle
osservazioni 2 novembre 2003 all’istanza di intersecazione, __________ ha
spiegato di aver messo in dubbio l’autorevolezza del dr. __________ poiché
dalla sua presa di posizione, peraltro non firmata, non si desume se si tratti
di un medico e di quale specialità (XV).
Vero che
le “Annotazioni del medico” 16 luglio 2003 non sono state firmate, ma
tuttavia recano esplicitamente la dicitura
“Ufficio AI Ticino, Dr. Med. __________ ” e dal tenore delle stesse non
si può desumere che non siano state redatte da un sanitario.
Del resto
va rilevato che il menzionato sanitario è responsabile del Servizio medico
regionale (SMR), reintrodotto a livello nazionale con la 4a revisione dell’AI
(cfr. art. 47- 50 nuova OAI; cfr. RU 2003 3859, cfr. anche il commento
dell’UFAS: Pratique VSI 1003 pag. 336s), di cui il Ticino, a titolo di progetto
pilota, si era già dotato in precedenza. Scopo di questo servizio è
principalmente quello di esaminare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni e di scegliere liberamente,
nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni
specializzate di portata generale, i metodi d’esame idonei (cfr. art. 47 cpv. 1
nuova OAI, in vigore dal 1° gennaio 2004).
Le
affermazioni dell’assicurato non possono essere ritenute dei semplici intenti
di gratuita denigrazione od offesa verso l'amministrazione, rispettivamente al
responsabile del SMR, ma sono piuttosto da mettere in relazione alle
contestazioni sollevate in merito al contenuto della stessa presa di posizione
16 luglio 2003, indi per cui i passaggi indicati non sono da stralciare.
Per quel
che concerne invece lo scritto redatto dalla signora __________, di cui
l’amministrazione ha chiesto la quasi totale intersecazione, occorre evidenziare
come lo stesso contenga delle espressioni offensive nei confronti del giurista
(
“emerito imbecille”) e del capo ufficio aggiunto dell’UAI (“becero impiegato”).
Ora, un
assicurato, rispettivamente un suo rappresentante, può essere in disaccordo con
l’operato di alcuni funzionari dell’amministrazione, tant’è che la legge
prevede dei mezzi d’impugnazione, ma questo non toglie che ci si deve astenere
da proferire parole ingiuriose, come quelle in questione, che devono essere
senz’alto stralciate.
Per il
resto, non vi è motivo di procedere ad altre interesecazioni, non contenendo lo
scritto 16 ottobre 2003 ulteriori passaggi offensivi. Né del resto è necessario
procedere all’estromissione di tale lettera dagli atti, così come chiesto in
via subordinata dalla amministrazione, benché lo stesso scritto sia privo di
qualsiasi importanza ai fini della causa (trattasi di uno sfogo da parte della
signora __________ nei confronti dell’UAI), visto che comunque spetta al TCA,
in virtù della massima d’ufficio, prendere in considerazione gli atti
determinanti ai fini del giudizio (cfr. fra le tante, DTF 122 V
158 consid. 1a con riferimenti; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999,§ 23 n. 5 pag. 154).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
di intersecazione è parzialmente accolta ai sensi del consid. 2.9.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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