AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.58
Data decisione, Autorità:
03.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.58
ZA/tf
Lugano
3 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 2 giugno 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
aprile 2001 __________, classe 1946, di professione elettromeccanico, ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, postulando di essere posto
al beneficio di una rendita (doc. _).
Esclusa la possibilità di procedere ad una reintegrazione professionale (cfr.
doc. _), con decisione 20 marzo 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (in
seguito: UAI) gli ha riconosciuto un quarto di rendita con effetto retroattivo
dal 1° febbraio 2001 (doc. _:).
1.2. Con
opposizione 14 aprile 2003, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________,
ha precisato:
"
I motivi di opposizione sono sostanzialmente i
seguenti:
â in data
07.01.2002 il signor __________ è stato esaminato dal Dr. __________. Nel suo
rapporto il medico fa riferimento a quanto indicato dal Dr. __________, in
occasione della seconda visita di controllo del 10 gennaio 2001, e meglio che
con "giudizio approssimativo" situa l'incapacità lavorativa in circa
un terzo (abilità lavorativa quindi di 2/3). Oltre a ciò, sempre in quel
rapporto (10.01.2001), si indica che i dolori cervicali "sono ultimamente
peggiorati". Peggiorati rispetto la prima visita di controllo del 13
ottobre 2000 dove veniva costatata un'incapacità lavorativa del 50%: ciò
costituisce una chiara contraddizione, tanto più che il dr. __________ non ha
posto domande al signor ________ circa il lavoro da lui a quel momento svolto;
â dal 15
marzo 1999 il signor __________ svolge l'attività di servizio dopo vendita,
attività che gli è stata data dal datore di lavoro al rientro da un periodo di
riabilitazione in clinica; l'attività, oltre che lavori inerenti la qualifica
professionale specifica dell'opponente, è fatta anche da altre attività
generiche, che richiedono soprattutto un ritmo di esecuzione sostenuto. Il
lavoro è svolto in diverse posizioni, anche se prevalentemente in piedi, ma non
esclusivamente in piedi, come erroneamente indicato sempre dal Dr. __________;
â la signora
__________, che è stata sul posto di lavoro, ha potuto seriamente e
approfonditamente valutare la situazione del signor . La stessa
giunge alla conclusione che la situazione debba, dal profilo occupazione,
restare invariata e che al signor, vista la riduzione della resa,
debba essere accordata una rendita AI del 50%. A questa conclusione la signora
__________ giunge anche dopo aver esaminato la documentazione del datore di
lavoro che indica un rendimento del signor __________ per l'anno 2000 del
45,68%, per l'anno 2001 del 44,32%: ciò sta a significare un'incapacità
lavorativa superiore al 50%.
D'altra
parte è la stessa signora __________, che esclude una riqualifica
professionale, ma punta su una rendita AI del 50%. Il ritardo tra l'esecuzione
della visita dal medico e gli accertamenti della signora __________, non è
imputabile al qui opponente; in realtà lo stesso però, oltre alla riduzione per
cambiamento interno della funzione svolta (1999), si è visto ancor maggiormente
penalizzato con il riconoscimento di unicamente un quarto di rendita, in luogo
e vece della metà rendita, come in effetti dovrebbe e deve percepire.
E'
ancora la stessa signora __________ che attesta nel suo rapporto che a fronte
di un guadagno di fr. 74'000.-, il signor __________ percepisce ora fr.
34'065.- cioè unicamente il 46% del reddito senza pregiudizio alla salute: ne
consegue che il danno economico se basato sul salario che avrebbe percepito é
superiore al 50%;
â né da
ultimo occorre dimenticare che le menomazioni già esistenti alla mano destra
(amputazione di una falange dell'indice) e la perdita totale dell'udito
dall'orecchio destro, ben difficilmente potrebbero portare a compiere con
successo una riqualifica professionale, senza con ciò creare un'ulteriore
riduzione della capacità lucrativa dell'opponente.
Fatte queste premesse si chiede quindi che la
decisione in oggetto venga rivista e che il qui opponente venga sottoposto a
un'ulteriore perizia specialistica, atta a stabilire la reale situazione medico
e lavorativa dello stesso." (doc. _)
1.3. Con
decisione su opposizione 2 giugno 2003 l’amministrazione ha confermato la
propria decisione del 20 marzo 2003, motivando:
"
(…)
Nella fattispecie la
perizia non offre spunto alcuno di critica. Essa risulta infatti completa,
dettagliata ed affidabile, l'amministrazione non avendo conseguentemente valide
ragioni per scostarsi dal giudizio espresso dall'esperto.
- In base alla valutazione medica eseguita l'assicurato risulta
inabile in misura pari al 30% nella propria attività di elettromeccanico.
Nell'ambito di attività maggiormente consone al proprio stato valetudinario la
capacità lavorativa non risulterebbe per contro compromessa.
Attualmente
l'assicurato lavora sempre presso il medesimo datore di lavoro, ma con mansioni
diverse rispetto a quelle svolte prima dell'insorgere del danno alla salute. In
particolare, a far tempo dal 1999, si occupa del servizio dopo vendita quale
addetto alle riparazioni, attività svolta comunque con un rendimento pari al
50% (cf. comunic. __________ 21.10.2001).
Nel proprio rapporto la consulente in integrazione
professionale, escludendo l'applicazione di provvedimenti di riqualifica
professionale, ha auspicato il mantenimento dell'attuale situazione lavorativa,
con conseguente riconoscimento di una mezza rendita di invalidità.
Tale proposta non può tuttavia essere seguita. AI proposito è
infatti bene ricordare che secondo costante giurisprudenza, la persona che
richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando,
se del caso, anche lavoro o domicilio (DTF 113 V 28). Detto in altri termini, è
lecito pretendere da una persona un determinato comportamento, anche se
presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination
der Invalidenrente, p. 71).
Se la situazione concreta nella quale l'assicurato si trova non
gli permette di sfruttare appieno la residua capacità di guadagno, e se
nell'ambito di un'altra attività maggiormente consona al proprio stato
valetudinario sarebbe teoricamente in grado di conseguire un reddito atto a
diminuire il proprio grado di invalidità, è lecito pretendere che l'assicurato
opti per un altro impiego.
L'attuale professione, svolta al 50%, permette un guadagno
pari a 34'065.- franchi annui (2002). Svolgendo a tempo pieno un'attività
adeguata l'interessato potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante almeno a
fr. 38'783.- (tabelle RSS, anno 2001).
Procedendo al consueto paragone dei redditi otteniamo nel primo
caso un grado di invalidità atto a giustificare l'assegnazione di una mezza
rendita, mentre nel secondo un grado in base al quale v'è diritto soltanto ad
un quarto di rendita. Considerato che in quest'ultimo caso il discapito
economico appare maggiormente contenuto, si giustifica l'adozione di tale
termine di paragone.
Si aggiunga ad ogni modo che l'attuale attività lavorativa,
seppur maggiormente idonea rispetto a quella precedentemente svolta, risulta
comunque controindicata, l'assicurato non riuscendo d'altronde a svolgerla che
a rendimento ridotto.
Un cambiamento dell'attività lavorativa sarebbe quindi indicato
anche da questo punto di vista.
In definitiva la decisione impugnata appare corretta, meritando
pertanto l'integrale conferma." (Doc. _)
1.4. Contro la
summenzionata pronunzia amministrativa, __________, rappresentato dall'avv.
__________, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso datato 2 luglio
2003, postulando l'erogazione di una mezza rendita di invalidità.
Riconfermandosi nell'opposizione del 14 aprile 2003, il ricorrente ha ancora
aggiunto:
" (…)
Il signor __________ quale dipendente __________ e in base al
vigente ordinamento dei dipendenti beneficia della possibilità di un
pensionamento ordinario a 62 anni di età - beneficio in particolare di una
rendita sostitutiva AVS - non si può pertanto pretendere in buona fede che egli
rinunci a questo beneficio, dopo essere stato alle dipendenze della __________
per oltre 38 anni (dal 1965) e si cerchi, peraltro ipoteticamente
un'occupazione altrove più consona al suo stato di salute. Notasi che nel
rapporto della signora _________ non si fa parola di un'eventuale riformazione
professionale, né tantomeno si parla di quale altra attività potrebbe entrare
in linea di conto per garantire al qui ricorrente il reddito voluto
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità.
A titolo abbondanziale si osserva che non è mai stata intenzione
del qui ricorrente di far capo in modo completo alle prestazioni Al. A
dimostrazione di questo fatto vi è la prova concreta dell'accettazione del
cambiamento di funzione all'interno dello stesso gruppo __________, l'adozione
personale di accorgimenti sul posto di lavoro (rialzi speciali che gli
permettono di meglio lavorare anche quando la schiena fa male!).
Per quanto concerne poi la possibilità di trovare oggi, con la
situazione di mercato esistente, un'altra attività compatibile con il danno
alla salute lamentato dal qui ricorrente, si osserva che nessun peso è stato
dato da parte dell'ufficio assicurazioni invalidità alle menomazioni già
esistenti alla mano destra (amputazione di una falange dell'indice) e alla
perdita totale dell'udito dall'orecchio destro; ben difficilmente con queste premesse
sarebbe possibile trovare un'altra occupazione, rispettivamente compiere con
successo una riqualifica professionale, senza con ciò creare un'ulteriore
riduzione della capacità lucrativa dell'opponente;
Da ultimo, viste le contraddizioni oggettive esistenti e il lungo
tempo trascorso, si impone - come d'altra parte già indicato - se non
l'allestimento di una nuova perizia specialistica, perlomeno l'aggiornamento
peritale sulla situazione attuale del ricorrente. Va infatti sottolineato che
gli accertamenti medico-specialistici risalgono a gennaio 2002, quindi a oltre
un anno dalla decisione effettiva e non tengono assolutamente conto della reale
situazione esistente sul posto di lavoro. Né potrebbe altrimenti essere dal
momento che il rapporto __________ è stato allestito successivamente. Già solo
questo aspetto, completamente ignorato nella valutazione medica, rende la
stessa parzialmente infondata e bisognosa di adeguamenti e completazioni."
(doc. _)
1.5. Con risposta
di causa 9 luglio 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata (doc. _).
1.6. Con scritto
18 luglio 2003 il ricorrente ha chiesto al TCA che venga richiamata dal datore
di lavoro la tabella della sua produttività/rendimento sul lavoro a far tempo
dal 1999 (doc. _).
1.7. Dando
seguito alla richiesta del ricorrente, su ordine del TCA, in data 16 settembre
2003 la __________ ha trasmesso la documentazione richiesta (doc. _)
1.8. Presa
visione della documentazione trasmessa dalla __________, l'UAI si è
riconfermato nelle propria posizione (doc. _).
Per
contro, il ricorrente ha osservato quanto segue:
"
Dopo aver esaminato i documenti e, in
particolare il foglio con l'aggiunta manoscritta rilevo che per l'anno 2000 vi
è stato:
▪ una presenza pari a ore 2214.60 (100%) rapportate però a
ore 1107.30 (50%) di "dovuto" rendimento;
▪ del saldo delle ore di dovuto rendimento, il datore di
lavoro ha costatato un rendimento effettivo pari a ore 793.80 (71.69% del
"dovuto" rendimento) e ore 313.50 (pari al 28.31%) di ore
improduttive;
▪ queste ultime percentuali se rapportate alla presenza
danno un rendimento effettivo del 35.84%.
Vi chiedo di verificare con il signor __________
della __________ questa mia conclusione, tratta dopo aver personalmente parlato
con lui." (doc. _)
1.9. Con
osservazioni 21 ottobre 2003, il ricorrente ha precisato:
"
Il signor __________ mi fa pervenire un
conteggio da lui ricevuto dalla __________ relativo all'anno 2000 che
"smentisce" il documento inviato, su vostra richiesta, dalla stessa
__________.
Chiedo quindi che, nella misura in cui la
__________ non abbia esaurientemente risposto a quanto da me già chiesto nel
mio scritto 26.09.2003, venga sentito quale teste il signor __________,
affinché spieghi in dettaglio le modalità di calcolo, e se errore vi è stato,
l'errore." (doc. _)
L'UAI, in
data 28 ottobre 2003, ha precisato che quanto sostenuto dal ricorrente con
scritto 21 ottobre 2003 è ininfluente ai fini del giudizio, in quanto
l'amministrazione ha stabilito il reddito teorico da invalido sulla base delle
tabelle RSS, senza quindi riferirsi alla situazione lavorativa concreta (doc.
_).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non
applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della
4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è accertare se ____________ ha diritto ad una mezza rendita AI.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA,
con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
M. Valterio, op. cit., pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. L’Alta Corte
ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel caso in
esame, l’UAI ha incaricato il dr. __________, reumatologo e internista, di
valutare lo stato di salute di __________ ed accertare un’eventuale inabilità
lavorativa.
Dal referto 7 gennaio 2002 (doc. _) risulta che il summenzionato specialista,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha
accertato che l’assicurato è affetto da una sindrome cervicovertebrale e
lombospondilogena a sinistra cronica su gravi alterazioni degenerative della colonna
cervicale e della colonna lombare, riassumendo come segue la propria
valutazione:
"
Valutazione:
Il signor __________, soffre da oltre dieci anni di dolori
meccanici cervicali e lombari irradianti nella gamba sinistra a traiettoria
prevalentemente dorsale; nel 1992 era stata diagnosticata un' osteocondrosi
degli ultimi due segmenti lombari con spondilartrosi associata e minima
instabilità bisegmentale, una mielografia nel 1987 e una TAC lombare nel 1992,
avevano evidenziato un'ernia discale L4/5 espulsa
immigrata verso il basso che occupava quasi del tutto lo spazio vertebrale,
inoltre una protrusione del disco L3/4.
Attualmente riferisce dolori lombari sordi cronici, soprattutto
all'avvio con una rigidità mattutina di alcune ore, saltuariamente irradianti
nella gamba sinistra con carattere di bruciore alla coscia ventrolaterale a
sinistra, verso i peronei terminando come una morsa alla caviglia sinistra, non
in aumento al colpo di tosse. I dolori lombari persistenti, presenti tutti i
giorni, vengono intercalati da blocchi iperalgici lombari a fitte, episodi che
appaiono alcune volte durante l'arco dell'anno e che costringono l'assicurato a
immobilizzarsi. Tendenzialmente sta meglio in piedi ché seduto, preferisce non
sedersi dato che all'avvio i dolori menzionati aumentano. Dal 1 febbraio 2000
risulta inabile al lavoro nella misura del 50% come elettromeccanico, attività svolta, stando
alle indicazioni dell'assicurato, prevalentemente in piedi.
All'esame clinico odierno il rachide si presenta con una cifoscoliosi
della dorsale, sia la cervicale come anche la lombare risultano nettamente
limitate ai movimenti; la muscolatura appare sbilanciata e decondizionata. Le
articolazioni glenoomerali risultano normali ai movimenti assistiti passivi,
non vi sono segni di attrito o elementi clinici per una lesione della cuffia
rotatoria. Mancano segni radicolari come anche atrofie muscolari unilaterali
indicanti un risparmio antalgico di un'estremità.
Le immagini radiologiche convenzionali della cervicale mostrano
nel corso degli ultimi anni un aumento delle alterazioni degenerative con
osteocondrosi polisegmentali specialmente ai segmenti cervicali
intermedi-caudali, anche le osteocondrosi agli ultimi due segmenti lombari sono
progressive.
L'assicurato è credibile e collaborante.
In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli esami
complementari disponibili, possiamo porre le diagnosi di sindrome
cervicovertebrale e lombospondilogena a sinistra cronica su gravi alterazioni
degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi con spondilosi anteriore C4/5, C5/6, condrosi dorsale C6/7, uncartrosi
polisegmentali C3/4,
C4/5, C5/6) e
lombare (osteocondrosi L4/5 con spondilosi anteriore e laterale minima, osteocondrosi
L5/S1, minima retrofstesi di L4 su L5, Baastrup), cifoscoliosi dorsale,
sbilancio e decondizionamento muscolare.
L'assicurato potrebbe beneficiare di una fisioterapia rivolta alla
riabilitazione muscolare onde far fronte allo sbilancio e decondizionamento
muscolari.
Dal lato medico teorico, sarebbe abile al lavoro a partire da
subito nella misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività con
carichi variabili (carico massimo a 20 kg) con la possibilità di cambiare la
posizione del corpo, evitando lavori che richiedono il doversi chinare
ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale;
viste le gravi alterazioni degenerative alla colonna cervicale, sono
sconsigliabili lavori che richiedono posizioni statiche del cingolo scapolare o
estensioni prolungate della cervicale.
Dato che il lavoro attualmente esercitato viene svolto solamente
in piedi, quest'ultimo dal punto di vista ergonomico, non è da considerarsi
idoneo: ne consegue una diminuzione del rendimento del 30%.
Rispondo alle vostre domande:
A. Basi cliniche
- Anamnesi
Vedasi quanto precede.
- Dati soggettivi dell'assicurato
Vedasi quanto precede.
- Constatazioni obiettive
Vedasi quanto precede.
- Diagnosi
Sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena a sinistra cronica
su
- gravi alterazioni degenerative
-- della colonna cervicale (osteocondrosi con spondilosi anteriore
C4/5, C5/6, condrosi dorsale C6/7, uncartrosi
polisegmentali C3/4, C4/5, C5/6) e
-- della colonna lombare (osteocondrosi LA15 con spondilosi
anteriore e laterale minima, osteocondrosi L5/S1, minima retrolistesi di L4 su
L5, Baastrup),
Articolazioni periferiche:
Spalle bilateralmente libere ai movimenti assistiti passivi,
indolori, assenza di un arco dolente, test di Jobe negativo; gomiti, polsi
senza particolari; falange distale all'indice della mano destra mancante in
esito da amputazione traumatica nel 1982 ca., poliartrosi delle dita, assenza
di sinoviti.
Anche con mobilità assistita passiva simmetrica, indolore, segno
di Patrick a sinistra 26cm/a destra 23cm. Ginocchia con
minimo sfregamento femoropatellare, stabili, test di McMurray negativo,
mobilità conservata, indolore. Piedi traverso piatti bilaterali.
Esame neurologico
Riflessi bicipitali, tricipitali, patellari, achillei, molto
vivaci e simmetrici, Babinski bilateralmente negativo. Lasègue, Lasègue
incrociato e Lasègue invertito negativi, pseudolaségue bilateralmente positivo
a 80 gradi. Segno di Tinel positivo al solco del nervo ulnare bilateralmente,
negativo al tunnel carpale. Sensibilità dolorifica. diminuita al dorso del
piede sinistro. Perimetri muscolari in assicurato destromane, bicipitali a
destra/sinistra, 28cm/28cm, perimetri massimi alle avambraccia bilaterali, a
destra/sinistra, 27cm/27cm, perimetri muscolari alle cosce, 15cm sopra il
margine superiore della patella a destralsinistra, 46, Scm/47cm, perimetri
massimi ai polpacci bilaterali, a destra/sinistra 35, 5cm134, 5cm. Callosità
plantari simmetriche. Forza rozza alta muscolatura delle braccia, alla
muscolatura autoctona delle mani, alle gambe, intatta M5. Deambulazione sui
talloni e sulle punte dei piedi regolare; segno di Trendelenburg negativo
bilateralmente. Marcia senza zoppia.
Radiologia:
Cervicale ap e laterale del 19.11.1990 (Dr. __________): raddrizzamento
della cervicale, corpi vertebrali normali, condrosi C4/5, osteocondrosi
C5/6 con spondilosi anteriore, uncartrosi associate C415 e C516
Cervicale ap e laterale del 28.4.1998 (__________): rispetto
alle lastre precedenti del 19.11.1990, aumento del restringimento intersomatico
C4/5 con osteocondrosi e spondilosi anteriore, referto
costante al segmento CS/6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore, il segmento
C6/7 appare ora con un restringimento dorsale dello spazio
intersomatico (condrosi).
Cervicale ap e laterale del 7 gennaio 2002: raddrizzamento
della cervicale, corpi vertebrali normali, osteocondrosi con spondilosi
anteriore C4/5, C5/6, condrosi dorsale C617,
uncartrosi polisegmentali C314, C415, CS/6.
Rispetto alle lastre convenzionali precedenti del 28 aprile 1998, aumento dell'
osteocondrosi C4/5.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Dal lato medico teorico, l'assicurato sarebbe abile al lavoro a
partire da subito nella misura del 100% ad un rendimento al 100% in un'attività
con carichi variabili (carico massimo a 20 kg) con la possibilità di cambiare
la posizione del corpo, evitando lavori che richiedono il doversi chinare
ripetitivamente o movimenti di rotazione ripetitivi della colonna vertebrale;
viste le gravi alterazioni degenerative alla colonna cervicale, sono
sconsigliabili lavori che richiedono posizioni statiche del cingolo scapolare o
estensioni prolungate della cervicale.
Dato che il lavoro attualmente esercitato viene svolto solamente
in piedi, quest'ultimo dal punto di vista ergonomico, non è da considerarsi
idoneo: ne consegue una diminuzione del rendimento del 30%." (doc. _)
Precedentemente,
in data 12 gennaio 2001, __________ è stato visitato dal dr. __________,
reumatologo, che ha certificato quanto segue:
" Il quadro appare cronicizzato, con una sofferenza
stazionaria. Clinicamente vi é una sindrome vertebrale sia al livello cervicale
che lombare, senza invece segni in favore di una compressione radicolare in atto.
Non vi è quindi alcuna indicazione
chirurgica del caso.
La valutazione della capacità
lavorativa residuale è difficile: il paziente afferma in maniera credibile di
non poter lavorare normalmente, essendo costretto di interrompere le sue
attività regolarmente ed effettuandole ad un ritmo ridotto.
Personalmente giudicherei la
riduzione della capacità lavorativa di 1/3 con un'abilità residuale del 66.6%,
giudizio però approssimativo che richiede a mio modo di vedere un
approfondimento tramite una presa di contatto della Cassa Malati con il datore
di lavoro, che potrà dare informazioni più concrete sul reale rendimento del
paziente.
La situazione attuale à da
ritenere definitiva con un impatto duraturo sulla capacità lavorativa." (allegato doc. _)
In data
23 aprile 2001, il dr. __________ (medico curante dell'assicurato), ha
osservato quanto segue
"
Seguo il signor __________ dal 1987.
Mi segnalava allora nei dati anamnestici uno stato dopo frattura della
clavicola, un intervento chirurgico per idrocele, due interventi per otite
cronica così come uno stato dopo frattura dell'arto inferiore. Già allora il
paziente segnalava ripetuti episodi dolorosi in sede lombare che avevano già
condotto nel 1985 e nel 1986 a dei ricoveri presso la Clinica di __________.
Nel corso di questi 14 anni di osservazione ho potuto constatare
ripetutamente la presenza di una sintomatologia dolorosa in sede lombare
recidivante e episodi pure recidivanti di cervicalgie.
I vari controlli clinici hanno sovente evidenziato una sintomatologia
dolorosa a livello dell'inserzione tendinea muscolare sia in sede cervicale sia
in sede lombare così come una diminuita motilità della colonna cervicale e
della colonna lombare. In considerazione di tale sintomatologia il paziente e poi stato sottoposto a vari consulti
specialistici e indagini paracliniche (Rx della colonna - TAC della colonna lombo-sacrale - consulto
specialistico presso il Prof. __________ __________ - perizie presso il Dr.
med. __________).
Le indagini paracliniche e i consulti specialistici hanno permesso
di confermare le diagnosi elencate sotto il punto A.
In considerazione di queste patologie il paziente é stato
ripetutamente sottoposto a delle cure fisioterapiche e medicamentose. Ha pure
soggiornato presso la Clinica di __________ nel 1994 e presso la Clinica
__________ nel 1999.
Segnalo inoltre che il paziente presenta una sintomatologia
dolorosa a livello della spalla destra da attribuire ad una periartropatia
omero-scapolare tendinotica.
In considerazione delle patologie sopraccitate a mio modo di
vedere il paziente deve essere considerato inabile al lavoro in misura del 50%
in modo definitivo nella sua professione di elettrauto presso la ____________.
Annesso, per una vostra migliore informazione, allego copia del
rapporto TAC della colonna lombo-sacrale del 16.10.2000, mia lettera
indirizzata al Dr. __________ del 9.10.2000,
rapporti del Dr. __________ del 16.10.2000 e 12.01.2001, rapporto del Prof.
__________ del 21.12.1992, rapporti
della Cl. di __________ del 1994 e della Clinica __________ del 1999." (doc. _)
In data
29 aprile 2002, il dr. __________, ha precisato:
" Vi ringrazio per avermi inviato copia del rapporto del Dr.
med. __________, FMH in reumatologia e Medicina interna
concernente la perizia del signor __________. Condivido perfettamente le
diagnosi espresse dal Dr. __________ e già segnalate nel rapporto del Dr.
__________, FMH in reumatologia, che ho avuto modo di inviarvi.
Non posso per contro condividere
le conclusioni circa la capacità lavorativa del paziente nell'attuale posto di
lavoro. Si tratta in effetti di una attività medio-pesante ma che implica dei
ritmi molto sostenuti. In questo contesto il paziente non può superare un
rendimento del 50%. A conferma di questo segnalo che il datore di lavoro ha stipulato
un nuovo contratto di lavoro per il paziente al 50% con un'attività svolta
durante tutto l'arco della giornata.
Ritengo quindi indicato da parte
vostra un sopralluogo sul posto di lavoro." (doc.
_)
2.6. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag 108 consid. 3a; Pratique VSI
3/1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M, I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti sia il dottor __________ che il dr. __________.
Infatti,
essi hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta capacità di lavoro
dell'assicurato, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività
leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in particolare dal
Dr. __________ (evitare di sollevare e portare pesi superiori ai 20 chili,
evitare lavori che richiedono il doversi chinare ripetitivamente, ecc.).
Il Dr.
__________ ha ipotizzato una capacità lavorativa dell'assicurato quale
elettromeccanico nell'ordine del 100% (attività esigibile ad orario completo ma
con rendimento limitato al 70%). Mentre sarebbe abile nella misura del 100%,
con pari rendimento, in attività con carichi variabili (non superiori comunque
ai 20 kg) con le limitazioni funzionali citate poc'anzi.
La
sintomatologia limita quindi la funzionalità lavorativa globale nella funzione
di elettromeccanico nell'ordine del 30%.
Agli atti
non sono per il resto ravvisabili elementi o concreti indizi che permettano di
giungere a diversa conclusione.
2.8. Ritenuta
dunque una capacità lavorativa in attività leggere nell'ordine del 70%, il
consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione
economica.
Per
quanto riguarda la valutazione degli aspetti professionali, con rapporto 8
gennaio 2003 il consulente ha evidenziato:
"
Dati economici
Dal punto di vista economico, se avesse
continuato ad esercitare nella sua funzione di Elettromeccanico addetto al
servizio esterno presso le filiali lo stipendio nel 2002 sarebbe stato pari a fr. 74'000.-
annui (vedi scritto del datore di lavoro datato 21 ottobre 2002); attualmente
nella nuova funzione svolta con un contratto al 50% lo stipendio ammonta a fr. 34'065.-
annui (2002).
Consulenza. discussione
ed attitudine alla reintegrazione
La situazione complessiva, ovvero
danno alla salute e le conseguenti limitazioni fisico-motorie, le conoscenze
scolastiche di base e il tempo trascorso dal periodo della frequenza di una
scuola, le specificità delle mansioni finora svolte, non ci permettono di
argomentare per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali,
dell'assicurazione invalidità, volti ad un recupero della capacità di guadagno
e/o all'esclusione del diritto ad una rendita d'invalidità; difficile è pure la
configurazione di un'attività adatta che possa essere appresa in tempi
relativamente brevi o empiricamente, atta allo scopo.
L'assicurato è rassegnato e
centrato sugli impedimenti conseguenti al danno alla salute; non ipotizza la
possibilità di un collocamento presso un altro datore di lavoro; egli aspira al
mantenimento della situazione d'integrazione attuale, la sua attitudine
unitamente alla realtà degli impedimenti fisici non favoriscono la
progettualità e quindi l'ipotesi di riconversione professionale in una
qualsivoglia altra attività lavorativa/ Iucrativa in un contesto lavorativo
diverso da quello presente.
Devo sottolineare che sarebbe
comunque azzardato per un cambiamento di datore di lavoro,
con l'ipotesi - a mio avviso piuttosto remota nella sua realizzazione - che
altrove il signor __________ potrebbe lavorare in misura maggiore e/o completa
e con questo recuperare la capacità di guadagno fino a valori escludenti il
diritto ad una rendita d'invalidità.
Conclusioni
Nel caso specifico non ci sono i
presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali
volti ad un recupero della capacità di guadagno; il danno alla salute, la
specificità delle mansioni esercitate finora e le attitudini di questo
assicurato non permettono di pensare alla possibilità di ridurre il grado
d'invalidità tramite provvedimenti d'integrazione professionali a carico
dell'AZ e con questo la possibilità di escludere il diritto ad una rendita.
Si propone la definizione della
pratica favorendo il mantenimento dell'attuale situazione d'integrazione (anche
se al 50%) presso il datore di lavoro che lo occupa dal 1965 e con questo
l'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità." (doc. _)
Va qui
ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità
ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi
fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti
di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 80).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15
–18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare
la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
caso in esame il consulente ha concluso che non ci sono i presupposti per
l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionali volti ad un
recupero della capacità di guadagno. Egli propone il mantenimento dell'attuale
situazione d'integrazione al 50% presso l'attuale datore di lavoro e
l'attribuzione di una mezza rendita AI (cfr. doc. _)
L'UAI contesta
in sostanza la valutazione del consulente. La proposta 10 febbraio 2003 del
capo servizio __________, ha il seguente tenore:
" Prendo atto del rapporto della Consulente IP - Sig.ra
__________ che non posso ritenere soddisfacente per i seguenti motivi:
• II Sig.
__________ sta svolgendo un'attività controindicata a livello medico. II Dr.
__________ lo afferma chiaramente nella sua perizia quando afferma, a pag. 6:
"Dato che il lavoro attualmente esercitato viene svolto solamente in
piedi, quest'ultimo dal punto di vista ergonomico, non è da considerarsi
idoneo: ne consegue una diminuzione di rendimento del 30%". Osserviamo già
in questo punto che la Consulente non accetta questa indicazione e tenta di
giustificare una riduzione di rendimento del 50%. Mantenendo poi l'attuale
situazione d'integrazione significa però, implicitamente, accettare che lo
stesso non può svolgere nessun'altra attività. Per cui, nel momento di un
eventuale peggioramento non avremmo altra possibilità che assegnargli una
rendita intera.
• La giurisprudenza permette di utilizzare, quale confronto dei
redditi,
il reddito effettivamente realizzato da
un assicurato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua. Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(Sentenza TIFA 09.05.01 in re S.D. - 275.44.176.310).
• Va infine rammentato che - conformemente ad un principio
generale che informa anche il diritto
delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il
danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività.
• In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate, dobbiamo
applicare il reddito determinato dalle
statistiche RSS con la deduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%).
Otteniamo così un reddito da invalido di fr. 38'783.-
annui e determiniamo un grado d'invalidità del 46.5% (si veda calcolo agli
atti)." (doc. _)
Tale
critica può essere in parte condivisa. Se da una parte si può ben comprendere
il disappunto del ricorrente, dall'altra è chiaro che le limitazioni funzionali
descritte dal Dr. __________ possono trovare applicazione in altri lavori
(forse, dal punto di vita professionale, meno gratificanti). Il fatto che
l'assicurato ha lavorato dal 1965 presso la ____________ non può essere
considerato un motivo per cui l'integrazione presso altri datori di lavoro
risulterebbe impossibile. D'altra parte, come indicato dall'amministrazione, in relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale
vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ , all'assicurato
incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF
113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
A
mente di questa Corte, dall’esame degli atti è ipotizzabile che l’assicurato
possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata
(ad esempio, visto che dal punto di vista ergonomico lavorare in piedi
limiterebbe il rendimento dell'assicurato del 30 %, quale responsabile del
magazzino associato ad una presenza maggiormente sedentaria). Anche la
soluzione applicata dal 1999 dall'attuale datore di lavoro di impiegare il
ricorrente quale addetto alle riparazioni (cfr. doc. _), può essere ritenuta
confacente alle limitazioni descritte dal dr. __________ se integrate con
compiti d'ufficio o con pause regolari che permettano all'assicurato di
sedersi.
Va
ancora qui ricordato come il compito dell’orientatore
professionale sia quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido.
In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al
guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito
ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.
2.9. Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario
dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.4), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute (reddito da valido)
con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.4), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato partirebbe
dal febbraio 2001 (inabilità lavorativa al 50% dal febbraio 2000, cfr. doc. _),
indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.
2.9.1. Per
quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati
riportati dall’Ufficio AI in sede di valutazione economica relativa al 2001
(cfr. doc. _) e dal questionario del datore di lavoro del 18 aprile 2001 (cfr.
doc. _), appare corretto far riferimento ad un importo di fr. 72'529.--
corrispondente alla somma di fr. 5'579.15 (salario riconosciuto dal 1° gennaio
2001) moltiplicata per 13 mensilità, come dichiarato dall'attuale datore di
lavoro (cfr. doc. _).
2.9.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività
leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita
del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe
a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑
nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑
(rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Va al
proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di
questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali
suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un
principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali
(Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica
regionale (cfr. TFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01).
Secondo i dati statistici salariali elaborati
dall’Ufficio federale di statistica per l'anno 2000, il salario mediamente
percepito in tale anno in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore
settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella
B9.2, pag. 88), per un’attività
leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027:
40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per
le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico
l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr.
36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e
pubblico).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il
reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da
un salario di fr. 50’498.-- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo
luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato”
cfr. RAMI 2001 p. 348), che adattato alla media
settimanale di 41,7 ore (cfr. per
quest'ultimo aspetto cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa D, I 203/03,
consid. 4.4 e "La Vie économique 2/2004", tabella B 9.2, essendo la
media oraria del 2001, dato più attuale, di 41,7 ore), raggiunge fr.
50'377.-- (50'498 : 41.8 X 41.7).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr.
126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei
salari nominali (cfr. “La vie économique 10/2003, Tabella B10.3, p. 99),
ammonta a fr. 51'626.-- (50'377 x 1902 : 1856) e nel 2002 a fr.
52'467.-- (51'626 X 1933 : 1902).
Ora, pur considerando una riduzione di rendimento
del 25%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di
fr.
38'720.--, dal raffronto di tale dato con un reddito da valido di fr.
72'529.--, risulta un’incapacità al
guadagno del 46.61% (72'529 – 38'720 x 100 : 72'529).
Anche per
quanto riguarda gli anni 2002 e 2003, considerando un adeguamento dei redditi
di riferimento in base ai più recenti dati statistici salariali elaborati
dall'Ufficio federale di statistica per l'anno 2002 e tenuto conto
dell'evoluzione dei salari in termini nominali (quo al reddito da valido; cfr. “La vie économique 10/2003, Tabella B10.2,
p. 99) e dell'aumento dell'indice dei salari nominali (quo al reddito da
invalido; cfr. tabella B.10.3), l'incapacità al guadagno dell'assicurato non
raggiunge il minimo richiesto per l'erogazione di una mezza rendita (50%).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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