AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.53
Data decisione, Autorità:
03.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.53
za/tf
Lugano
3 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del'11 giugno 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 12 maggio 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
dicembre 2000 __________, classe 1962, di professione montatore elettricista,
ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, postulando di essere
posto al beneficio di una rendita AI (doc. _).
Con
riferimento a tale richiesta, la dr. __________, specialista FMH in
Oftalmologia, in data 8 febbraio 2001 ha posto la seguente diagnosi:
"
Diagnosi
(sottolineare le affezioni importanti)
Stato dopo blefaroplastica bilat.
Ambliopia profonda ex-anisometropia OS
Congiuntivite cronica bilat.
Ipermetropia e astigmatismo OS>OD
Presbiopia" (doc. _)
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel luglio
2002 dal dr. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione (doc. _), per decisione 13 marzo 2003 l’UAI ha respinto la
richiesta argomentando:
"
(…)
Dalla documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto ed in modo particolare dal rapporto del 24.02.2003 della
consulente in integrazione professionale dell'AI risulta che il danno alla
salute di cui l'assicurato è portatore comporta una totale incapacità di
guadagno e di lavoro nell'attività di riparatore di elettrodomestici.
Per contro, l'assicurato è ritenuto abile al
lavoro, nella misura del 100%, in attività confacenti allo stato di salute
(attività leggere, non qualificate quali per esempio: aiuto montatore
elettricista, operaio addetto all'assemblaggio, operaio bobinatore, operaio
aiuto magazziniere).
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito
annuo nella professione di riparatore di elettrodomestici (Fr. 50'688.- nel
2002) e quello conseguibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr.
42'053.-), ne risulta una perdita di guadagno del 17%. (…)" (doc. _)
1.2. Con
opposizione 4 aprile 2003, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha
precisato:
"
(…)
Nel proprio referto del 15 luglio 2002, il Dott.
med. __________ afferma testualmente quanto segue "[…] non sono
competente a giudicare un eventuale impatto sulla capacità lavorativa delle
patologie oftalmologiche qualora si trattasse di eseguire lavori di precisione
per esempio nel settore dell'elettromeccanica o simile. Consiglierei quindi una
consulenza dal servizio AI per l'integrazione professionale, sottoponendo
eventuali proposte di lavoro anche all'oftalmologo curante, Dr.ssa __________,
__________, per un suo giudizio." (perizia, pag. 8 in medio). Al che,
dopo una prima valutazione, da parte della consulente IP, il medico AI,
specialista FMH in medicina generale, senza chiedere il parere ad uno
specialista, ha ritenuto in modo apodittico che "l'elenco delle
attività proposte dal OP mi risulta confacente con tale limitazione".
Orbene, è evidente che un simile giudizio, come
rileva il Dr. med. __________ può essere emesso unicamente da uno specialista
FMH in oftalmologia, il cui parere avrebbe in concreto messo in evidenza che la
situazione dell'opponente è peggiorata e non gli consente di effettuare lavori
di precisione, come quelli prospettati nella decisione oggetto di opposizione.
Si chiede quindi che prima di evadere
l'opposizione sia richiesto un parere ad uno specialista, meglio, visto che
conosce perfettamente la situazione, alla D.ssa __________.
Infine, non si capisce come l'Ufficio abbia
stabilito in CHF 42'053.- il guadagno conseguibile nell'attività adeguata. In
proposito l'opponente si riserva di prendere posizione una volta che gli
saranno fornite precise indicazioni." (doc. _)
1.3. Con
decisione su opposizione 12 maggio 2003 l’amministrazione ha confermato la
propria decisione 13 marzo 2003, motivando come segue il provvedimento preso:
"
(…)
- In
concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente rimprovera segnatamente
all'amministrazione il fatto di non aver contattato l'oftalmologa curante, al
fine di ottenere un quadro aggiornato della situazione.
Orbene, alla luce delle
obiezioni sollevate l'incarto è stato nuovamente trasmesso al Servizio medico
regionale (SMR), il quale ha innanzitutto avuto modo di confermare la bontà
delle valutazioni eseguite.
Per
quel che concerne inoltre la problematica oftalmologica, il citato Servizio ha
preso contatto con la dottoressa __________ la quale, sottolineando il fatto
che oramai da parecchio tempo l'assicurato non si sottoponga più ad alcun
esame, ha specificato che se il genere di problematica presentato dal medesimo
può causare incapacità lavorativa, questa è però limitata nel tempo
(segnatamente qualche giorno).
Il
nostro Servizio ha altresì osservato come nello svolgimento della maggior parte
delle attività una visione binoculare non sia necessaria.
Ne
discende quindi che la patologia oculare non compromette il normale svolgimento
di una professione che risulta essere conforme a livello reumatologico.
In
conclusione, dal punto di vista medico non sono emersi nuovi elementi atti a
giustificare una rivalutazione del caso.
Per
quanto attiene poi all'aspetto economico, l'opponente chiede lumi in merito
all'origine del reddito teorico da invalido, che l'amministrazione ha fissato
in 42'053.- franchi annui.
Orbene,
in base alla più recente giurisprudenza stabilita dal Tribunale federale,
relativa alla determinazione del reddito da invalido, allorquando l'assicurato
non esercita attività lucrativa, e difettando quindi dati salariali concreti, è
possibile riferirsi a quelli forniti dalle statistiche salariali. Tali dati
possono venire in seguito ridotti nella misura massima del 25%, al fine di
considerare quei fattori) danno alla salute, nazionalità, grado di
occupazione,…) che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il
reddito (cfr. DTF 126 V 75).
In
casu, partendo da un salario statistico ammontante a fr. 52'566.- (Tabelle ISS,
valori 2002), ed operando una riduzione globale del 20%, si è giunti a
stabilire un reddito annuo pari a fr. 42'053.-.
Il
calcolo operato rispettando i principi giurisprudenziali descritti, la
decisione merita conferma anche da questo punto di vista. (…)"
(Doc. _)
1.4. Contro la summenzionata
pronunzia amministrativa, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha
interposto al TCA un tempestivo atto di ricorso, postulando l'assegnazione di
una rendita, in subordine provvedimenti di riformazione professionale,
adducendo in particolare che:
"
(…)
Nella decisione querelata, l'Ufficio AI ha confermato la propria
decisione, atteso che secondo il Servizio medico regionale (SMR), che ha pure
contattato l'oftalmologa curante, i disturbi agli occhi possono sì causare
incapacità lavorativa, limitata però nel tempo (al massimo qualche giorno).
Queste conclusioni non possono essere condivise. Difatti, per
stessa ammissione dell'Ufficio Al, il ricorrente non si è più recato da
parecchio tempo dalla dott.ssa __________, poiché curato anche per questo
specifico disturbo dal proprio medico di famiglia.
Tenuto conto che in questi anni la situazione è peggiorata di
molto, l'Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente ad una nuova
valutazione oftalmologica. Si chiede quindi che questo Tribunale abbia ad
ordinare una perizia medica-oftalmologica. Dal canto suo, il ricorrente si è
recato in questi giorni da un oftalmologo ed è in attesa della relativa
valutazione, la quale, non appena disponibile, sarà trasmessa a questo
Tribunale.
Ad ogni modo gli attuali disturbi visivi non consentono al
ricorrente di svolgere le mansioni ritenute idonee dalla Consulente IP. Del
resto, il dott. med. __________ ha ritenuto il ricorrente abile al lavoro al
50% nella sua professione. (…)" (doc. I)
1.5. Con risposta
23 giugno 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata:
" Preso atto
dell'allegato di ricorso, ed atteso come il medesimo non fornisca nuovi
elementi di valutazione rispetto a quelli già analizzati in sede di
opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i
contenuti della propria decisione su opposizione, che conferma pienamente.
Per quanto attiene in particolare all'obiezione secondo la quale
l'amministrazione avrebbe dovuto predisporre nuovi esami che accertassero
l'attuale stato visivo del ricorrente, si rileva che, se è vero che nell'ambito
dell'assicurazione invalidità vige il principio inquisitorio, in base al quale
spetta all'amministrazione delucidare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del
giudizio, è altresì vero che tale principio è ottemperato dall'obbligo di
collaborazione che spetta all'interessato.
Orbene, se nel presente caso l'oftalmologo curante ha segnalato in
un primo tempo che gli effetti del disturbo sono contenuti, e su richiesta
della medesima assicurazione ha confermato in seconda battuta la propria
valutazione, mal si ravvede per quali ragioni l'amministrazione avrebbe dovuto
predisporre ulteriori accertamenti. II fatto che da parecchio tempo
l'assicurato non si sia più rivolto all'oftalmologa può semmai indicare che il
proprio stato è stazionario, non necessitando quindi di interventi puntuali da
parte del curante."
(doc. _)
1.6. Con scritto
18 settembre 2003 il ricorrente ha prodotto un referto medico del dr.
__________, primario di oftalmologia presso l'Ospedale __________, datato 9
settembre 2003 (doc. _).
Con
scritto 22 settembre 2003 il ricorrente ha trasmesso al TCA un complemento a
detto referto (doc. _).
1.7. Riconfermandosi
nella propria posizione, in data 30 settembre 2003 l'UAI ha trasmesso al TCA un
rapporto stilato dal dr. __________ (doc. _).
Con
scritto 3 ottobre 2003 il legale del ricorrente ha ribadito che il dr.
____________ ha sottolineato che bisogna contare con recidive e con ripetute
inabilità lavorative di breve durata (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito
della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l'assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40
%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
M. Valterio, op. cit., pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo
l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111
consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di
formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività
lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV
p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio,
Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 136; DTF 99 V
34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pagg.
127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario
allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non
tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le
esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb;
Meyer-Blaser, op. cit., pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti
assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid.
2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione
ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere
(Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 130/131).
2.6.1. Nel caso in
esame, l’UAI ha interpellato la dr.essa __________ o, specialista FMH in
oftalmologia, che in data 8 febbraio 2001, rispondendo alle domande dell'UAI,
ha attestato:
"
A. Domande sull'ultima attività esercitata
- Quale influsso ha il danno alla salute
sull'attività esercitata?
A detta del paziente i disturbi derivanti dalla congiuntivite
disturba l'acuità visiva al punto da impedirgli di esercitare il suo lavoro.
2.1 L'attività finora esercitata è ancora
proponibile sìX no
Se sì, con quali margini di tempo? (ore al
giorno)
Considerando lo stato oculare
oggettivato alla vista del 09.11.00
2.2 Esiste ancora una limitazione del rendimento? sì no
Se sì, in quale misura?
Vedi domande 1 e 2.1: secondo il paziente vi è una limitazione
del rendimento, che tuttavia una congiuntivite cronica normalmente non dovrebbe
comportare.
B. Domande sulle possibilità di reintegrazione
- La capacità lavorativa può essere migliorata
all'attuale posto di lavoro? sìX no
Se
sì, con quali misure (p. es. provvedimenti
sanitari, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro,
ecc.,)?
Probabilmente sì soprattutto evitando lavori che necessitano
una particolare funzione visiva binoculare, e a causa della congiuntivite
evitare luoghi eccessivamente polverosi e con sostanze irritanti per gli occhi.
1.2 Quale sarà, a suo parere, l'influsso sulla capacità lavorativa?
Una congiuntivite cronica non dovrebbe influenzare
particolarmente la capacità lavorativa.
- Sono proponibili all'assicurato altre attività? sì no
Vedi risposta 1.1.
A cosa si dovrebbe particolarmente far attenzione?
Vedi risposta 1.1.
Per quali margini di tempo possono essere esigibili (ore al
giorno)?
2.2 Esiterebbe una limitazione del rendimento? sì noX
Se sì, in quale misura?
Se non necessaria una particolare
visione binoculare.
(…)" (doc. _)
L'UAI ha
inoltre incaricato il dr. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria
e riabilitazione, di valutare lo stato di salute di __________ ed accertare
l’eventuale inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico. Dal referto
15 luglio 2002 risulta:
"
(…)
4.- DIAGNOSI
- Sindrome lombovertebrale cronica (e spondilogena
bilaterale)
con/da
. turbe statiche modiche del rachide
. osteocondrosi ed ernia discale
mediana L5/S1
-
Probabile meralgia parestetica a sinistra
-
Stato dopo amputazione traumatica dell'alluce
destro (04/88)
-
Patologia oftalmologica (ambliopia e ptosi parziale della
palpebra superiore a sinistra; astigmatismo e congiuntivite cronica a destra)
-
Obesità (BMI 38)
5.- GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ERSERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA
DEL DANNO ALLA SALUTE
Riguardante l'apparato locomotorio il paziente riferisce di dolori
lombari insorti una prima volta in adolescenza sotto forma di una lombaggine
acuta, ripetutasi poi all'età di 20 anni e con da allora inizialmente a tratti
ed ora in maniera fissa dolori lombosacrali che hanno dato luogo ad un primo
esame neuroradiologico nel 1993 quando fu diagnosticata una protrusione discale
al livello L5/S1; la radiografia convenzionale di allora era risultata
normale.
Dal 1998 circa (secondo il paziente in concomitanza con l'ultima
attività lucrativa svolta quale addetto alle riparazioni e consegne di
elettrodomestici) la sofferenza è peggiorata in maniera apparentemente
sensibile anche se sulla ultima richiesta per prestazioni AI del 12.12.2000 il
paziente non menziona alcuna problematica dell'apparato locomotorio,
riferendosi unicamente alle patologie oftalmologiche.
Gli accertamenti fatti eseguire dal medico curante hanno mostrato
una progressione delle alterazioni degenerative del segmento L5/S1 con ora la
presenza di un'ernia discale mediana "con minime stenosi recessali ma
senza segni diretti di radicolopatie" (MRI del 09.03.2001, vedi punto
3.4.).
Il neurochirurgo Prof. __________, __________, consigliò nella sua
valutazione del 25.09.2001 il proseguimento delle cure conservative,
senza escludere del tutto la necessità di ulteriori provvedimenti semiinvasivi
od invasivi (decompressione ed eventualmente stabilizzazione del segmento
L5/S1). Da un soggiorno di 3 settimane presso la Clinica __________ avvenuto in
gennaio i quest'anno il paziente ha tratto un beneficio solo lieve,
lamentandosi tutt'ora di dolori lombari presenti in maniera fissa, dipendenti
dall'assunzione di posizioni corporee monotone (possibili solo limitatamente) e
dal camminare (possibile solo con un raggio ridotto a circa 150 metri). Cerca
di evitare l'alzare di pesi. La sofferenza tende ad espandersi sul lato dorsale
di entrambe le cosce, senza chiare caratteristiche radicolari.
Clinicamente noto un paziente 40.enne in condizioni generali
discrete, obeso (BMI 38), reduce da un'amputazione traumatica dell'alluce
destro e da una contusione del calcagno destro, entrambe le patologie
asintomatiche ed ininfluenti sulla valutazione attuale.
Al rachide noto una minima alterazione della statica in presenza
di un raddrizzamento delle curvature fisiologiche. La valutazione della
mobilità lombare é ostacolata da un atteggiamento difensivo del paziente. Tutti
i movimenti della cerniera lombosacrale provocano dolori locali senza irradiazioni
negli arti inferiori. La sindrome vertebrale è solo modica (lieve ipertono
della muscolatura paralombare, assenza di tendomiosi gluteali). Non vi sono
segni in favore di una compressione radicolare. Nell'ottica dei referti
radiologici appare poco probabile che i dolori risentiti camminando siano
espressione di una claudicatio spinalis (non essendoci un canale lombare
stretto).
Il paragone dell'attuale radiografia convenzionale della colonna
lombare con quella del 1993 mostra lo sviluppo di una osteocondrosi al livello
L5/S1, confermando la progressione della degenerazione discale documentata
anche con gli esami neuroradiologici (TAC lombare del 1993 ed MRI lombare del
2001, vedi punto 3.4.).
Alla luce delle constatazioni cliniche ed in rispetto alle
alterazioni morfologiche documentate radiologicamente vi sono limiti funzionali
del rachide che avranno ripercussioni sull'ulteriore capacità lavorativa:
il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a 15 kg circa,
non può effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione con il tronco,
non può assumere posizioni corporee difficili per la colonna lombare
(flessione/rotazione prolungata per esempio per lavori sotto l'altezza di un
tavolo). Può assumere posizioni corporee statiche (in piedi o seduto) per un massimo di 2 ore senza interruzione. Può
spostarsi su terreni piani su un raggio di poche centinaia di metri. Non può
camminare regolarmente su terreni sconnessi. Può salire e scendere scale in
maniera ridotta mentre non dovrebbe spostarsi su ponteggi ecc. Non é impedito
nell'uso delle braccia e delle mani.
Quale elettricista addetto alla riparazione di elettrodomestici
del tipo lavatrici, lavastoviglie, ecc. ritengo il paziente abile al lavoro
nella misura del 50%, essendo impedito in particolare nel ritiro,
rispettivamente nella riconsegna delle apparecchiature (ed in maniera minore
nell'effettuare certe riparazioni in posizioni corporee difficili). In
considerazione dell'irreversibilità delle alterazioni strutturali
rispettivamente funzionali del rachide questa valutazione é da ritenere per
intanto definitiva.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO
Il signor __________ ha giovato
delle consuete cure conservative comunemente proponibili per la patologia in
atto. Non credo che vi siano ulteriori misure che potrebbero modificare in
maniera sostanziale la valutazione sotto il punto 5. In assenza di segni
clinici evidenti per un'instabilità segmentale e senza radicolopatie non penso
che vi siano gli estremi per proporre un gesto chirurgico qualsiasi.
Appare invece probabile che il
paziente possa trarre un beneficio non solo generico ma specificatamente per
la problematica lombare da un rigoroso calo ponderale.
Le conoscenze e l'esperienza
professionali del paziente quale elettricista dovrebbero a mio modo di vedere
permettere un reinserimento in un'attività lucrativa del suo ramo che possa
rispettare i limiti esposti sotto il punto 5. con allora una capacità lavora
ancora normale.
Non sono però competente a
giudicare un eventuale impatto sulla capacità lavorativa delle patologie
oftalmologiche qualora si trattasse di eseguire lavori di precisione per
esempio nel settore dell'elettromeccanica o simile.
Consiglierei quindi una
consulenza dal servizio AI per l'integrazione professionale, sottoponendo
eventuali proposte di lavoro anche all'oftalmologo curante, Dr.ssa __________,
per un suo giudizio.
Dal lato
reumatologico/ortopedico il signor __________ non necessita di mezzi
ausiliari." (doc. _)
2.6.2. L'UAI ha in
seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in
integrazione professionale (in seguito: consulente) __________.
Basandosi sulle succitate perizie, con rapporto intermedio 24 febbraio 2003
essa ha ritenuto che:
"
(…)
Discussione, consulenza e attitudine all'integrazione
Incontro l'A il 19.2.2003, egli risulta essere una persona aperta
alla discussione e collaborante (porta al colloquio il materiale richiesto).
Secondo la perizia egli risulta abile al 50% nella sua vecchia
professione di riparatore di elettrodomestici). Per ulteriori informazioni
sulle competenze richieste dalle varie professioni dell'elettronica ho chiamato
la scuola professionale di __________ (091/815.11.51). II responsabile conferma
che nel campo delle riparazioni c'è sempre da considerare un'attività di
sollevamento pesi. Quindi nella sua vecchia professione l'A è da considerare
inabile al 100%.
Per quanto riguarda delle attività più leggere l'A potrebbe
inserirsi nel campo delle attività dell'elettronica senza pesi, come per
esempio nel controllo di qualità in ditte come la __________, la __________ e
la __________. Queste attività lo porterebbero teoricamente ad un salario di ca 3500.- al mese. In questa situazione
l'A risulta avere un grado di invalidità del 10,23%.
Se invece procediamo ad un calcolo tramite RSS considerando l'A
totalmente abile in attività leggere, non qualificate quali per esempio:
-
aiuto montatore elettricista
-
operaio addetto all'assemblaggio di componenti elettroniche
-
operaio bobinatore
-
serviceman
-
operaio montatore di quadri elettrici
-
operaio aiuto magazziniere
Queste attività risultano compatibili ai limiti teorici, per
correttezza apportiamo ancora delle riduzioni (10% per attività leggera, 5% per
I'ergonomia della schiena, 5% per restrizione del campo di ricerca dovuta al
problema oftalmologico), in questa situazione l'A risulta avere un grado di
invalidità del 17,04%.
L'A è una persona che malgrado non abbia mai ottenuto un AFC ha
accumulato una grande esperienza pratica e che ha quindi grandi competenze da
sfruttare, prova ne è l'impiego presso la _________. È vero che in passato ha
ricevuto una risposta negativa ad una richiesta di lavoro a causa del problema
oftalmologico (vedi lettera 13 febbraio 1989) questo non sembra aver impedito
le assunzioni seguenti.
Come già ha fatto il Dr __________ non me la sento di esprimermi
sull'esigibilità di queste professioni dal punto di vista oftalmologico. In
passato la patologia era stata considerata come ininfluente, sarà compito del
SMR verificare se sia ancora il caso.
Al momento ho consigliato all'A
di rivolgersi alla disoccupazione, in quando sembra esserci il diritto a
prestazioni, di modo da essere aiutato nel collocamento in attività adeguate
che potrà svolgere senza alterazione del rendimento.
Conclusione:
-
l'A risulta avere, secondo le RSS, un grado di
invalidità del 17,04%
-
Si chiede al SMR di verificare se le attività
proposte siano adatte anche per la problematica oftalmologica" (doc. _)
Determinando
infine sia il reddito da valido che da invalido, ammontanti rispettivamente a
fr. 50'688 (stato 2002) e fr. 45'500.--, ed apportando delle riduzioni del 20%,
la consulente ha stabilito una residua capacità al guadagno dell'82,96%.
L’UAI ha
fatto proprie le succitate conclusioni e ha quindi respinto, mediante la
decisione impugnata, la concessione di una rendita AI e di provvedimenti
integrativi professionali, presentando __________ un’invalidità inferiore al
20%.
2.6.3. Agli atti
risulta inoltre che con proposta 26 febbraio 2003 il medico AI dr. __________
ha osservato:
"
Ritengo che la valutazione del OP sia
esauriente.
Dalla documentazione per la patologia oftalmica
l'A. è considerato inabile in attività che necessitano prettamente la visione
binoculare e attività che si svolgono in ambiente particolarmente polverosi o
con emanazioni irritanti.
L'elenco delle attività proposte dal OP mi
risulta confacente con tale limitazione.
Possiamo confermare la decisione." (doc. _)
Con
successivo rapporto 3 marzo 2003 la consulente ha sostanzialmente confermato la
sua precedente valutazione del 24 febbraio 2003. (doc. _).
Pendente
causa amministrativa, in data 8 maggio 2003 il dr. _____________ dell'UAI, ha
precisato:
"
Il paziente è portatore di patologie
dell'apparato locomotore e della sfera oftalmica.
Per quanto riguarda l'apparato locomotore stato
dopo frattura e disturbi del rachide, l'accertamento eseguito non pone
problemi.
Si contesta ora la capacità lavorativa a causa
delle affezioni della sfera oftalmica.
Agli atti troviamo rapporti della Dr.ssa
__________ e della Dr.ssa __________ che riferiscono della diminuzione
importante del visus all'occhio sinistro (affezione conosciuta da lunghissimi
anni) e di congiuntivite cronica e un certificato dell'Ospedale __________ con
il quale si riferisce di erosioni recidivanti della cornea dell'occhio dx
(quello buono).
Si tratta in genere di affezioni, entrambi
recidivanti, che necessitano di terapia e che possono causare delle incapacità
lavorative. Queste sono limitate nel tempo (giorni – una settimana) e non
assenze prolungate.
Queste informazioni sono confermate da colloquio
telefonico con la Dr.ssa __________.
Una visione binoculare, per lo svolgimento di
attività è necessaria solo in caso di lavori ad altamente pericolosi, mentre la
visione stereoscopica, per un soggetto che ha un visus diminuito in modo molto
importante da anni, non esistono problemi a causa dell'assuefazione (fanno
eccezioni attività per le quali esistono normative precise, vedi ad esempio la
guida di ali a scopo professionale – legge sulla circolazione stradale).
Riassumendo si può affermare che non sussistono
limiti particolari per lo svolgimento della maggior parte delle attività
reperibili nel nostro cantone, sempre tenendo conto della necessità di non
esporre il paziente ad ambienti particolarmente polverosi o con esalazioni
tossico/irritanti." (doc. _)
2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, op.
cit., pag. 111).
2.8. Nel caso in
esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ (v. anche rapporto dell'8
marzo 2002 del dr. __________, doc. _), la dr.ssa __________ ed i medici AI dr.
__________ e __________.
Il dottor __________ ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto
di vista reumatologico) lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti
approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla parziale abilità lavorativa nella precedente professione di elettricista
addetto alla riparazione di elettrodomestici (50%), e alla totale abilità in
altre attività lucrative consone ai limiti funzionali esposti in sede peritale,
ossia:
" (…)
il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a 15 kg circa,
non può effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione con il tronco,
non può assumere posizioni corporee difficili per la colonna lombare
(flessione/rotazione prolungata per esempio per lavori sotto l'altezza di un
tavolo). Può assumere posizioni corporee statiche (in piedi o seduto) per un massimo di 2 ore senza interruzione. Può
spostarsi su terreni piani su un raggio di poche centinaia di metri. Non può
camminare regolarmente su terreni sconnessi. Può salire e scendere scale in
maniera ridotta mentre non dovrebbe spostarsi su ponteggi ecc. Non é impedito
nell'uso delle braccia e delle mani (…)" (doc. _)
Dal punto
di vista oftalmologico, la dr.ssa __________ ha concluso che "secondo
il paziente vi è una limitazione del rendimento, che tuttavia una congiuntivite
cronica normalmente non dovrebbe comportare" (doc. _). Ella ha ancora
aggiunto che "al momento della visita del 09.11.00 non si riscontrano
patologie tali da motivare un'incapacità lavorativa" (doc. _).
Parimenti
va confermata la valutazione economica.
Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 24 febbraio 2003 la consulente,
tendendo conto delle risultanze peritali – in particolare le limitazioni
reumatologiche -, ha rettamente evidenziato come l’assicurato possa essere
normalmente integrato in attività leggere, non qualificate quali ad esempio
aiuto montatore elettricista, operaio addetto all'assemblaggio di componenti
elettriche, operaio bobinatore, serviceman, ecc. (doc. _). La consulente ha
altresì sottolineato che l'assicurato, malgrado non abbia mai ottenuto un AFC,
ha accumulato una grande esperienza pratica che gli permetterebbe (e gli ha di
fatto permesso, cfr. allegato doc. _, doc. _ relativi all'impiego presso la
__________) di sfruttare le grandi competenze fino ad oggi acquisite.
2.9. Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il
metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.4), occorre porre in
confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla
salute quale riparatore di elettrodomestici (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da
invalido).
Al proposito va rilevato che, secondo una recente
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 24
febbraio 2003 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr.
50'688.--- (4'224.-- al mese, senza tredicesima), utilizzando come riferimento
la riunione dei contributi sul salario percepito nel 1999 aggiornandolo al 2002
(doc. _).
Va innanzitutto rilevato che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito
della valutazione del salario ipotetico, eventuali sviluppi o avanzamenti
professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro
realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui
l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi
concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più
elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o
probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un
avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato
dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 pag. 174-175 =
SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser,
op.cit., pag. 206-207).
Il datore di lavoro ha dichiarato che nel 1998 e 1999 (prima dell'insorgenza
del danno alla salute quindi) l'assicurato ha percepito fr. 48'000 annui (cfr.
doc. _). La valutazione del salario 2002 in fr. 50'688.-- operata dalla
consulente appare quindi corretta, nessun elemento agli atti consentendo di
attribuire fedefacenza a quanto indicato dal datore di lavoro in merito ad un
ipotetico salario di fr. 4'000.-- / 4'500.-- mensili che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire nel 2001. Né del resto vi sono dei concreti indizi che
possono condurre ad una maggiorazione salariale a seguito di una probabile
ascesa professionale.
Per questi motivi al calcolo effettuato dall’amministrazione va prestata
adesione.
2.9.2. Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività
leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita
del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe
a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑
nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑
(rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Va al
proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di
questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali
suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un
principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali
(Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica
regionale (cfr. TFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01).
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha
proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno
2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino,
riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La
vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a
fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr.
2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore
privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12)
per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr.
Tabella TA 13 privato e pubblico).
Come detto al consid. 2.9, determinante per il
raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto
alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato
partirebbe dall'ottobre 2001 (inabilità lavorativa al 100% dall'ottobre 2000,
cfr. doc. _), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a
quell'anno.
Nella fattispecie concreta, per calcolare il
reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da
un salario di fr. 50’498.-- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo
luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato”
cfr. RAMI 2001 p. 348), che adattato alla media
settimanale di 41,7 ore (cfr. per
quest'ultimo aspetto cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa D, I 203/03,
consid. 4.4 e "La Vie économique 2/2004", tabella B 9.2, essendo la
media oraria del 2001, dato più attuale, di 41,7 ore), raggiunge fr.
50'377.-- (50'498 : 41.8 X 41.7).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr.
126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei
salari nominali (cfr. “La vie économique 10/2003, Tabella B10.3, p. 99),
ammonta a fr. 51'626.-- (50'377 x 1902 : 1856) e nel 2002 a fr.
52'467.-- (51'626 X 1933 : 1902).
Ora,
pur considerando una riduzione di rendimento del 2 0% (proposta dal
consulente), ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di
fr. 41'301, dal raffronto di tale dato con un reddito da valido di fr.
50'688.-- (pur considerando quindi, a favore dell'assicurato, il dato salariale
relativo al 2002), risulta un’incapacità al
guadagno del 18.51% (50'688 – 41'301 x 100 : 50'688).
Visto il
risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere come anche nel 2002 e
2003, con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 40%, tasso minimo per
poter riconoscere il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità.
Per
quanto riguarda l'eventuale diritto ad una riqualifica professionale la consulente non ha rettamente individuato i
presupposti per l’applicazione di provvedimenti d’integrazione professionali
visto l’ampio novero delle attività lucrative a cui il ricorrente, nonostante
il danno alla salute, avrebbe accesso senza difficoltà.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre
il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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