AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.48
Data decisione, Autorità:
03.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.48
BS/tf
Lugano
3 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 9 maggio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2/4
settembre 1991 __________, classe 1965, ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI per adulti, postulando di essere posto al beneficio di provvedimenti
professionali o di una rendita (doc. AI _).
Esclusa la possibilità di procedere ad una reintegrazione professionale (cfr.
doc. AI _), con decisioni 23 giugno 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità (in
seguito: UAI) gli ha riconosciuto una rendita intera con effetto retroattivo
dal 1° febbraio 1992 (doc. AI _).
La rendita è stata poi confermata diverse volte in sede di revisione (cfr. doc.
AI _).
1.2. A seguito di
una nuova istanza volta ad ottenere una reintegrazione professionale, inoltrata
dall’assicurato il 15 settembre 1998, con decisione 14 gennaio 1999
l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
"
Nel caso in questione risulta che una
reintegrazione professione non è attualmente indicata in quanto la stessa non
porterebbe ad un aumento della capacità di guadagno tale da escludere (o
ridurre) l’attuale diritto alla rendita.
La documentazione medica indica necessariamente una terapia occupazionale. Solo
dopo questa, e se lo stato di salute potrà essere mantenuto in equilibrio, si
valuterà la necessità di reintegrazione professionale.
La richiesta di prestazioni assicurative deve pertanto essere respinta.
Si raccomanda all’assicurato di rivolgersi all’Ufficio del lavoro del suo
Comune di domicilio " (Doc. AI _).
La
succitata decisione amministrativa non è stata contestata ed è quindi divenuta
definitiva.
1.3. Dopo che
__________ ha nuovamente chiesto di poter essere integrato, a carico dell’AI,
in un’altra attività lucrativa, l’amministrazione ha disposto altri accertamenti
di natura medica e scolastica, giungendo a conclusione che non vi è stato un
miglioramento dello stato di salute tale da permettere l’inizio di una
reintegrazione professionale vera e propria.
Pertanto, con decisione 14 maggio 2002 l’UAI ha respinto ancora una volta la
domanda di prestazioni assicurative (doc. AI _).
Mediante sentenza 2 settembre 2002 questo TCA ha dichiarato irricevibile il
ricorso presentato dai genitori dell’assicurato, __________, contro la
succitata decisione amministrativa in quanto tardivo (doc. AI _, inc.
32.2002.82)
1.4. Tramite
scritto 6 febbraio 2003 __________, a nome e per conto del figlio, hanno
chiesto all’UAI di riesaminare la fattispecie, essendo, a loro detta, dati i
presupposti per riconoscere i più volte chiesti provvedimenti professionali
(doc. AI _).
In risposta, con scritto 17 febbraio 2003, la segretaria-ispettrice dell’UAI ha
comunicato all’assicurato che dalla lettera 6 febbraio 2003 “ non emergono
nuovi elementi che giustificano una nuova e diversa valutazione del caso dopo
nostra decisione 14.5.02 e successivo scritto 25.4.02” (doc. AI _).
Con tempestivo atto di ricorso, datato 17 marzo 2003, i genitori
dell’assicurato hanno postulato l’annullamento del provvedimento ed il
conseguente riconoscimento di una riformazione professionale (doc. AI _).
Trattando lo scritto 17 febbraio 2003 alla stregua di una decisione di
reiezione dell’istanza di riesame 6 febbraio 2003 e, di conseguenza, il ricorso
quale opposizione alla stessa, con sentenza 8 aprile 2003 lo scrivente
Tribunale ha dichiarato irricevibile l’atto ricorsuale, rinviando gli atti
all’UAI per l’emanazione della decisione su opposizione (doc. AI _, inc.
32.2003.29).
1.5. Con
decisione su opposizione 9 maggio 2003 l’amministrazione ha confermato la
reiezione dell’istanza di riesame, motivando come segue il provvedimento preso:
"
Un riesame della fattispecie nel caso concreto
conduce lo scrivente Ufficio a negare siano dati i presupposti per una
riconsiderazione.
In effetti nessuna grave negligenza può essere
imputata all'amministrazione. Anzi. La decisione appare del tutto coerente,
considerato come il rifiuto di provvedimenti reintegrativi sia scaturito da un
attento esame degli atti, e si sia basato sia su concordi valutazioni mediche –
ci si riferisce in particolare ai rapporti del SPS sia sui risultati di più
accertamenti e test pratici, l'ultimo dei quali, eseguito presso il __________,
ha fra l'altro evidenziato importanti lacune a livello di formazione scolastica
(cf. rapp. __________ 9.4.2002).
L'assicurato dal canto suo non ha fornito alcun
valido elemento che dimostrasse l'infondatezza della decisione impugnata. Come
già si è avuto modo di sottolineare, è vero che i curanti avevano a suo tempo
preavvisato favorevolmente un tentativo di reinserimento professionale. Tale
tentativo veniva però consigliato non tanto per sviluppare le conoscenze
professionali in quanto tali, ma per favorire un reinserimento professionale.
Tale tentativo veniva però consigliato non tanto per sviluppare le conoscenze
professionali in quanto tali, ma per favorire un reinserimento sociale:
"un programma di riabilitazione psico-sociale e professionale (…) risulta
una misura terapeutica che permette all'A. di sviluppare e migliorare le
proprie capacità relazionali e comportamentali" (rapp. SPS 17.11.1998,
doc. n. _ inc. AI).
Notevoli sono del resto le riserve poste dai
curanti medesimi (cf. in part. rapp. SPS 13.6.2001).
In definitiva, a mente dello scrivente Ufficio i
presupposti per una riconsiderazione del caso non sono dati." (Doc. AI _)
1.6. Contro la
summenzionata pronunzia amministrativa, __________, rappresentato dai propri
genitori, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso datato 31 maggio
2003..
Postulato il riconoscimento di provvedimenti professionali, il ricorrente ha
osservato in particolare:
"
Della decisione AI contestata c'è almeno un
punto che corrisponde al vero, quando si ammette che l'assicurato (cioè nostro
figlio) ha sempre espresso il proprio desiderio di beneficiare di una
riformazione professionale. Salvo poi aggiungere che "…gli accertamenti
di natura sia medica che professionale hanno però sempre indotto
l'amministrazione a rifiutare dette misure, ritenute improponibili":
affermazioni queste in netto contrasto con quelle scritte rilasciate a suo
tempo proprio da diversi responsabili (cfr. nostro scritto 18.3.03). Pure
inveritiera un'altra affermazione contenuta nella Decisione su opposizione AI
(9 maggio '03) che sentenzia: "Interpellati a diverse riprese i
responsabili hanno sempre posto importanti riserve ad un'eventuale
riqualifica…" La verità, che dovrebbe essere una sola, in questo caso
non sembra accompagnare il parere specialistico della giurista."
1.7. Mediante
risposta 10 giugno 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata.
1.8. Con scritto
22 giugno 2003 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (DTFA 121 V 366 consid.
1b).
Siccome nel caso in esame i fatti alla base della decisione impugnata si sono
realizzati nel 2002, dal punto di vista materiale risultano applicabili le
disposizioni di legge in vigore sino al 31 dicembre 2002.
Le norme formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), invece, sono immediatamente
applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge, salvo diverse
disposizioni transitorie (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N.
8 e 9 pag. 820/1).
Tra le normative formali rientrano la revisione e la riconsiderazione di
decisioni e decisioni su opposizione formalmente cresciute in giudicato (art.
53 LPGA), istituti peraltro già previsti prima del 1° gennaio 2003 dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.4).
2.3. Oggetto del
contendere è dunque la reiezione da parte dell’UAI dell’istanza 6 febbraio 2003
volta a chiedere il riesame della decisione 14 maggio 2002, cresciuta in
giudicato, con cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il riconoscimento
di provvedimenti professionali e confermato l’erogazione della rendita intera
(doc. AI _).
2.4. A proposito
della modifica di una decisione formalmente cresciuta in giudicato si rileva
che secondo la giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità
che l'ha pronunciata:
-
in
via di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale da
modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid.
3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 pag. 86);
-
in via
di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità di
ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);
-
nell'ambito
della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per
l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c ,
DTF 126 V 24 consid. 4b con riferimenti).
In tal
senso, l’art. 53 LPGA recita:
"
1 Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo
preavviso all’autorità di ricorso.”
2.4.1. Il TFA ha dunque
precisato in particolare che l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare
una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; DTF
119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 pag. 87; DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF
110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In quest'ipotesi non è escluso che il
provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF
119 V 422 = RDAT I-1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione
di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della pronuncia
della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid. 1c).
L’Istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Kieser, Die
Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des
EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l’amministrazione devono
però essere grossolani (U. Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a;
DTF 109 V 113 consid. 1c).
Un errore
manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario
alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Rechtssprechung
des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una
valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483
consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).
Secondo
il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va
considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113
1c).
2.4.2. Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione
processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni
cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a
determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con
riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti
amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla
revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza.
Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le
regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del
29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag.
254).
In
particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le
conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a
corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione,
sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto
essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a
provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare
di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve
essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe
condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui
il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli
occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi
citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in
modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re
B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).
2.5. Secondo
l’art. 17 LAI, l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di
formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.”
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV
pag. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio,
Droit et pratique de l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 136; DTF 99 V
34; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pagg.
127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario
allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non
tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le
esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb;
Meyer-Blaser, op. cit. pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare
una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura
dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i
costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op.
cit., pagg. 130/131).
2.6. Nella
fattispecie in esame, occorre rilevare come l’amministrazione sia entrata nel
merito dell’istanza di riconsiderazione.
Ora, come
ricordato al consid. 2.4.1., l’istituto del riesame persegue lo scopo di
correggere un’applicazione giuridica iniziale errata, ivi compreso un
accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi. Un
errore manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita
contrario alla legge, come pure di una valutazione errata dell’invalidità a
seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo
dell’invalidità, mentre l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità,
non va considerato quale sbaglio grossolano.
Nella
fattispecie concreta, dall’esame degli atti di causa, a mente del TCA, non vi
sono motivi per ritenere la decisione 14 maggio 2002 errata ai sensi della
giurisprudenza federale citata.
Da
diversi anni __________ presenta una completa incapacità lavorativa per motivi
psichiatrici ed è seguito dal Servizio psico-sociale di __________.
Vero che, come segnalato nell’istanza di riesame 6 febbraio 2003, il dr.
__________ del succitato servizio medico nel rapporto 17 novembre 1998 aveva
proposto un “inserimento presso la struttura protetta di __________
nell’ottica di preparare le premesse necessarie perché l’A. possa iniziare e
concludere un programma di riabilitazione psico-sociale e professione…”
(doc. AI _). Ma è altrettanto vero che piuttosto di una misura a titolo
professionale, si tratta di un reinserimento sociale, e quindi non coperto
dell’AI. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’art. 17 LAI non include misure
volte alla riabilitazione sociale e socio-professionale (DTF 108 V 210 consid.
2; RCC 1992 pag. 386; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., pag. 127 in fine).
In tal senso, nel succitato rapporto il sanitario ha rilevato che il programma
di riabilitazione pscico-sociale e professionale, unitamente all’attuale
rendita, “permette all’A. di sviluppare e migliorare le proprio capacità relazionali
e comportamentali, e soprattutto accrescere la propria capacità di autonomia….
(doc. AI _).
D’altronde, sulla base dell’esperienza lavorativa iniziata nel maggio 2000
presso l’atelier protetto __________, gestito dalla Fondazione __________, in
cui vengono svolte le attività di serigrafia, servizio fotocopie e legatoria
(doc. AI _), gli stessi psicologi curanti hanno evidenziato come l’ambiente
lavorativo possa influenzare negativamente la capacità lavorativa rilevando,
ciò che è determinante, che “ i problemi del comportamento sociale del
signor __________, potrebbero intralciare fino a portare a un fallimento (come
ha giustamente dichiarato il signor __________ l’eventuale progetto
reintegrativo “ (cfr. rapporto 13 giungo 2001 del Servizio pscico-sociale,
doc. AI _).
Nemmeno
la situazione dal punto di vista professionale, nonostante gli sforzi profusi
da parte dell’assicurato, ha permesso all’amministrazione di formulare una
prognosi favorevole.
Con rapporto 15 marzo 2001 il signor __________ (responsabile del laboratorio
__________) ha sì evidenziato che __________ sarebbe in grado di “ svolgere
senza particolari difficoltà tutta una serie di lavori semplici in cui non
siano richieste grandi capacità di elaborazione e di ragionamento”, precisando
tuttavia che “ i problemi comportamentali potrebbero causargli dei
fallimenti se non riuscisse a trovare le condizioni ideali per un inserimento
lavorativo” (doc. AI _); “condizioni ideali” difficilmente reperebili in un
mercato equilibrato del lavoro ma riscontrabili in un ambiente lavorativo protetto
qual’è l’atelier __________.
Del resto, nel resoconto 9 aprile 2002 relativo alle capacità scolastiche
dell’assicurato, il docente di cultura presso il Centro di formazione
professionale e sociale di __________ ha sottolineato che:
"
La preparazione scolastica dell'interessato, al
momento attuale, è decisamente fragile e limitata e comunque, a mio avviso,
sicuramente insufficiente per poter iniziare una formazione completa nel campo
dell'informatica. Concretamente, infatti, bisognerebbe affrontare un lungo e
capillare lavoro teso dapprima al recupero e alla riorganizzazione delle
cognizioni di base perse o mal assimilate, e poi all'acquisizione e
all'approfondimento delle conoscenze teoriche mancanti. Francamente, viste le
premesse, ritengo assai improbabile che il sig. __________ possa portare a
termine con successo un simile lavoro in tempi ragionevolmente brevi."
(Doc. AI _)
In
conclusione, non presentando il ricorrente i requisiti personali per portare a
termine con successo una reintegrazione lavorativa, l’amministrazione a giusta
ragione non ha riconosciuto alcun provvedimento professionale, motivo per cui
la decisione 14 maggio 2002 non può essere considerata manifestamente erronea
ai sensi della succitata giurisprudenza.
Né la decisione può essere modifica in via di revisione processuale
visto che il ricorrente non ha prodotto nuova documentazione né fatto valere
fatti nuovi (cfr. consid. 2.4.2).
Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso
va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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