AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.46
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.46
RG/cd
Lugano
30 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 11 aprile 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
che con
ricorso 27 maggio 2003 __________ ha impugnato la decisione formale 11 aprile
2003 con cui l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) gli ha assegnato una
mezza rendita d’invalidità con effetto dal 1° marzo 1999;
-
che il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza
che le ha notificate.
In via di principio, questa norma di procedura - come d'altronde tutte le
disposizioni di natura formale di cui agli artt. 27bis a 62 LPGA - entra in
vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI
1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003,
ad art. 82, pag. 820). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1°
gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne
il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (DTF 119 V 95 consid. 4c; cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA
alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
-
che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
-
che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga;
-
che nel
caso in esame, la decisione formale 11 aprile 2003 dell’UAI di cui si
chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di
opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere
dichiarato irricevibile;
-
che nella
decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio
giuridico, la procedura di opposizione (erronea e irrilevante per contro
l'ulteriore indicazione del rimedio del ricorso al TCA riportata in calce alle
motivazioni allegate alla decisione). Tuttavia, contrariamente a quanto
scritto, competente per la ricezione dell’opposizione non è la Cassa cantonale
di compensazione, bensì l’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
27 maggio 2003 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze,
rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster