AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.37
Data decisione, Autorità:
22.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.37
rg/gm
Lugano
22 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 3 maggio 2003
interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del'11 aprile 2003 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14 maggio 2003
dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del seguente tenore:
" Con
riferimento al ricorso in oggetto, richiamate l'esposizione dei fatti e le
argomentazioni di diritto esposte nella decisione impugnata, si rileva come con
il ricorso la ricorrente chieda che la pratica sia ritornata all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità perché sia completata l'istruttoria, segnatamente
con lo svolgimento dell'inchiesta a domicilio relativa alla definizione della
sua capacità lavorativa per l'attività di casalinga. Tale accertamento risulta
in concreto opportuno per una più precisa definizione della sua capacità
lavorativa in questa attività.
Visto quanto sopra, si
chiede a codesto lodevole Tribunale di volere accogliere la domanda ricorsuale
e ritornare l'incarto allo scrivente Ufficio AI per l'emanazione di una nuova
decisione successivamente agli ulteriori opportuni accertamenti." (cfr.
Doc. _);
richiamato lo scritto 20 maggio 2003 della
__________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili
(cfr. Doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità affinché
proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
- non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo
di ripetibili;
- intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster