AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2003.3
Data decisione, Autorità:
14.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2003.3
BS
Lugano
14 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002
di
contro
la “decisione” 15 maggio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto ed in diritto:
-
che con
decisione 14 aprile 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità ha posto
__________, classe 1966, al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità
del 70%), con effetto retroattivo al 1° ottobre 1997 (doc. A _);
-
che con
comunicazione 15 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
informato l’assicurata che il suo stato di salute non è modificato per cui
continuerà a beneficiare della stessa rendita finora erogata.
Contestualmente
l’amministrazione ha rilevato che, in caso di disaccordo sul tenore di tale
comunicazione, l’assicurata può chiedere delle informazioni complementari o una
decisione formale soggetta a ricorso. Essa ha inoltre precisato che
quest’ultima richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla ricezione
della citata comunicazione, altrimenti la stessa verrà considerata cresciuta in
giudicato (doc. A _);
-
che il 18
dicembre 2002 __________ ha inoltrato una “petizione contro l’assicurazione
invalidità e assicurazione complementare nella vertenza relativa all’ammontare
della pensione d’invalidità”, esponendo in seguito il proprio caso;
-
che,
invitata dal TCA a trasmettere la decisione contro la quale ha inoltrato
ricorso (II), con scritto 22 dicembre 2002 l’assicurata ha inviato la succitata
comunicazione del 15 maggio 2002 e ribadito la verifica della rendita AI (III);
-
che con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Secondo l’art. 82 prima frase LPGA le disposizioni materiali della nuova legge
non sono tuttavia applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze
(crediti, cfr. versione francese e tedesca dell’art. 82 LPGA) fissate prima
della sua entrata in vigore (cfr. art. 82 prima frase LPGA) e quindi non
entrano in considerazione nella fattispecie in esame.
Di conseguenza gli articoli della LAI e dell’OAI citati in seguito,
rispettivamente dell’AVS nella misura in cui sono applicabili per analogia,
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;
-
che ai
sensi dell'art. 69 LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli
uffici AI basate sulla LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per
analogia.
La decisione costituisce dunque il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a).
Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione
formale deve pertanto essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag.
589).
Il ricorso dev’essere inoltrato alla competente autorità cantonale di ricorso
entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 84 LAVS);
-
che
secondo l’art. 58 LAI il Consiglio federale può decidere che talune prestazioni
siano assegnate senza decisione e ne disciplina la procedura. Una decisione
s’impone nella dovuta forma, ogniqualvolta la richiesta di un assicurato sia
respinta o accolta parzialmente;
-
che
l'art. 75 cpv. 1 OAI prevede che devono essere pronunciate per il tramite di
una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i
doveri degli assicurati (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a PA, art. 128 cpv. 1 OAVS),
eccezion fatta per l'assegnazione o la protrazione di prestazioni assicurative
elencate all'art. 74ter OAI che ha il seguente tenore:
" Se
le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente
adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti
prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di una
decisione (art. 58 LAI):
- provvedimenti sanitari;
- provvedimenti d’ordine professionale;
- provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per
l’assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI);
d. mezzi ausiliari;
e. rimborso delle spese di viaggio;
f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione
effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata
alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto
alle
prestazioni."
L’art. 74
quater prevede che l’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la
deliberazione emanata secondo l’art. 74ter e gli segnala che, in caso di
contestazione, può chiedere la notifica di una decisione.
Le decisioni formali devono indicare entro quale termine, in che forma e a
quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di
condono (art. 128 OAVS applicabile per analogia in virtù dell'art. 89 OAI). In
particolare le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare
le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC
1989, pag. 192 consid. 2a; Maurer, Bundes-sozialversicherungsrecht, pag. 127);
-
che per
quel che concerne l’ammontare della rendita AI, va osservato che la decisione
14 aprile 1999 è nel frattempo cresciuta in giudicato, poiché l’assicurata non
ha inoltrato allo scrivente Tribunale un ricorso, entro 30 giorni dalla
notifica della pronuncia. Ne consegue che su tale punto il TCA non può entrare
nel merito;
-
che, del
resto, con comunicazione 15 maggio 2002 l’UAI ha rettamente informato l’assicurata
di continuare a versare la medesima rendita in quanto lo stato di salute non ha
subito una modifica, questo in applicazione dell’art. 74 ter lett. f OAI.
Non essendosi l’assicurata tempestivamente opposta a tale comunicazione, ma
unicamente dopo oltre sette mesi mediante la presente “petizione” del 19
dicembre 2002, la stessa risulta essere definitiva (sulla liceità dei 30 giorni
per opporsi ad una comunicazione ex art. 75 OAI cfr. Blanc, La procédure administrative
en assurance-invalidité, Friborgo 1999, p. 256s, in particolare p. 258);
-
che di
conseguenza, trattando la “petizione” come ricorso, lo stesso deve essere
dichiarato irricevibile poiché tardivo;
-
che,
infine, per quel che concerne la richiesta di erogazione di una prestazione complementare,
dagli atti risulta che in data 1° settembre 1999 la Cassa di compensazione ha
respinto una precedente domanda inoltrata dalla ricorrente in quanto a quel
tempo l’assicurata non ottemperava il requisito temporale del domicilio ex art.
2 cpv. 2 e art. 2 cpv. 2bis LPC (doc. A _); un ricorso contro tale decisione è
stato poi ritirato dall’interessata (cfr. inc. 33.1999.105, doc. _);
-
che
comunque solo in presenza di un’altra decisione di rifiuto di una prestazione
complementare l’assicurata può eventualmente opporsi davanti allo scrivente
Tribunale e che, dalla documentazione agli atti, non risulta essere stata
ancora intimata.
Pertanto, anche per questo motivo il ricorso è da dichiarare irricevibile, in
assenza di una decisione impugnabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster