AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.92
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.92
BS/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2002 di
contro
la decisione del 24 giugno 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1969 e di professione piastrellista, a seguito dei problemi alla
schiena ha presentato in data 28 giugno 2000 una richiesta volta
all'ottenimento di provvedimenti professionali (doc. AI _).
1.2. Con
comunicazione 16 aprile 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
disposto un periodo di accertamento professionale di tre mesi da svolgere
presso il Centro formazione professionale e sociale di Gerra Piano (CFPS) (doc.
AI _).
Con
decisione 25 giugno 2001 l'UAI ha quindi assegnato a __________ un'indennità
giornaliera per persona sola pari al 45% del reddito giornaliero medio di fr.
172.--, quest’ultimo determinato sulla base di un reddito annuo di fr. 61'802.—
(fr. 4'754 x 13 mensilità), erogabile durante il soggiorno presso il CFPS (doc.
AI _).
1.3. Contro la
succitata decisione in data 11 luglio 2002 l’assicurato ha presentato
all’amministrazione un reclamo, contestando l’ammontare del reddito annuo e
chiedendo una maggiorazione della percentuale dell’indennità per persona sola
dal 45% ad almeno il 65%. Egli ha pertanto postulato il riesame della
decisione, riservandosi, a seconda del tenore della risposta, di adire il TCA
(doc. AI _), ciò che è poi avvenuto.
1.4. Il 15 luglio
2002 l’assicurato ha infatti presentato al TCA, a titolo cautelativo, un
tempestivo ricorso, motivato come segue:
"
(…)
In primo luogo l'autorità competente si è basata
sul salario base di
Fr. 4754.-- assegnato ad un lavoratore
qualificato secondo la circolare della Commissione paritetica cantonale nel
ramo della posa delle piastrelle (v. all. 2, nella copia del reclamo).
Questa, giusta l'art. 21 OAI, avrebbe invece
dovuto far riferimento al salario mensile lordo di Fr. 4881.-- (v. all. 3,
nella copia del reclamo).
In secondo luogo a giudizio del servizio
indennità giornaliere, l'indennità per persona sola alla quale ho diritto non
si eleva che al 45% del reddito giornaliero base.
Alla luce dei miei oneri finanziari, per i vari
motivi esposti nell'allegato, tale percentuale non risulta essere adeguata.
Visto che in data 9 luglio 2002, l'ufficio AI mi
ha promesso, per mezzo del Signor __________, di correggere la decisione del 25
giugno del 2002 a mio favore, vi domando di sospendere momentaneamente la
procedura fino a nuove notizie.
Introduco il presente ricorso cautelativo con
l'attenzione di salvaguardare il termine di ricorso di trenta giorni."
(cfr. doc. _)
1.5. Mediante
decisione 17 luglio 2002 intimata al ricorrente l’amministrazione ha annullato
il provvedimento del 25 giugno 2002 e rideterminato il reddito giornaliero
medio in fr. 177.-- sulla base del salario mensile di fr. 4'881.— così come
dichiarato dall’ex datore di lavoro.
Contestualmente l’UAI ha confermato l’aliquota dell’indennità giornaliera del
45% del reddito giornaliero medio (doc. AI _).
1.6. Con risposta
di causa 27 settembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame.
Dopo aver
indicato per esteso le norme di diritto, nonché le direttive applicabili al
caso in esame, l’amministrazione ha precisato che:
"
(…)
Per quanto concerne il riesame del reddito
ipotetico si precisa che la Cassa ha accolto le rivendicazioni dell'assicurato
notificando una nuova decisione in data 17 luglio 2002.
Con questa decisione è stata riconosciuta
un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito ipotetico di fr.
4'881.00 (x 13 mensilità).
L'indennità di diritto è pertanto stata calcolata
come al seguente dettaglio:
Esternato
Vac. + fine sett.
Indennità
per persona sola (45%)
Fr.
79.70
Fr.
79.70
Supplemento
per persona sola
Fr.
12.00
Fr.
12.00
Supplemento
di reintegrazione
Fr. 21.00
Fr. 30.00
Totale
Fr.
112.70
Fr.
121.70
Per quanto attiene la pretesa dell'assicurato di
ottenere un'indennità base per persona sola del 65%, non può essere accolta in
applicazione della cifra marginale 5003 delle direttive concernenti il calcolo
e il versamento delle indennità giornaliere che prevede un'indennità massima
pari al 45% del reddito conseguito nell'ultima attività esercitata a tempo
pieno." (cfr. doc. _)
1.7. Con
“replica” 12 ottobre 2002 il ricorrente ha ribadito la propria posizione.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. A norma
dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità
amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione
impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la
comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa
norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha
già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i
Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su
delle disposizioni espresse o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992
pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una
decisione pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui
corrisponde pienamente alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella
misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di
quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto
amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine
assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli
decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992
pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V
236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
2.3. Nel caso in
esame con la nuova decisione 17 luglio 2002, notificata prima della
risposta di causa, l’amministrazione, riesaminando la fattispecie a seguito del
ricorso ed in parziale accoglimento della richiesta del ricorrente, ha
determinato il reddito annuo medio in fr. 63'453.-- (4'881 x 13), ricavandone,
mediante l’utilizzo delle tabelle per la fissazione dell’IPG edite dall’UFAS,
il cui uso è obbligatorio ( art. 7 OIPG IPG applicabile anche alla LAI in virtù
del rinvio generale di cui all’art. 24 cpv. 1 LAI, cfr. considerando
precedente), un reddito giornaliero
medio di
fr. 177.--.
Dal momento che con replica 12 ottobre 2002 l’assicurato ha ribadito la contestazione
circa l’ammontare dell’aliquota (45%) del reddito giornaliero medio, il
contenzioso continua a sussistere su tale punto.
Nel
merito
2.4. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, indennità perdita giornaliera applicabili, come si vedrà di
seguito, per analogia.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 17 luglio
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI, dell’OAI e dell’IPG
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;
2.5. L'assicurato
ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione
dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa
per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua
attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di
prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora
esercitato un'attività lucrativa ricevono
un'indennità
giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art.
22 cpv. 1 LAI).
L'indennità
giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello
in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più
tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne
i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 24 cpv.
1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso
di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il
calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24
dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1
OAI; cfr. anche art. 21 cpv. 1 OAI).
L'indennità giornaliera
dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi
sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art.
24 cpv. 2 LAI).
Per periodo di piena
attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere
ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. È
irrilevante se si sia trattato di un’attività corrispondente o meno alle
capacità e alla formazione dell’assicurato. Per le persone diventate invalide a
seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima
dell'infortunio (cifra marginale 4007 delle direttive sul calcolo ed il
versamento delle indennità giornaliere e della riscossione dei contributi
(DIG), edite dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001).
Per quanto riguarda la
fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il
salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori
indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 4009 DIG).
Se l'ultimo periodo di
piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito
determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima
dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cfr. cifra marginale 4010 DIG).
2.6. Secondo
l’art. 23 LAI, le indennità giornaliere consistono in indennità per l’economia
domestica, indennità per persona sola, assegni per figli, assegni per
l’assistenza e assegni per l’azienda (art. 23 LAI).
Ai sensi
dell’art. 23bis LAI, hanno diritto all’indennità per l’economia domestica, gli
assicurati coniugati (lett. a); gli assicurati non coniugati, vedovi e
divorziati, che vivono con i figli ai sensi dell’articolo 23quater o
che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono tenuti ad
avere un’economia domestica propria (lett.b).
Gli
assicurati che non hanno diritto all’indennità per l’economia domestica hanno
diritto a un’indennità per persone sole (art. 23ter LAI).
Infine,
l’art. 24bis LAI prevede:
"
1
L’indennità giornaliera per l’economia domestica ammonta al 75
per cento del reddito medio conseguito
durante l’ultima attività
esercitata a tempo pieno, ma almeno al 25 per
cento e al massimo
al 75 per cento dell’indennità totale
massima.
2 L’indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento
del reddito medio conseguito durante l’ultima
attività esercitata a
tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al
massimo al 45 per
cento dell’indennità totale massima.
3 Le indennità giornaliere per persone sole beneficiano di un
supplemento. Il Consiglio federale fissa questo
supplemento in
modo che l’indennità giornaliera risulti in
generale più elevata di
una rendita presumibile in condizioni
analoghe."
2.7. Nel caso di
specie, __________ sostiene di aver diritto ad un’indennità maggiore del 45%
del reddito giornaliero medio.
Orbene,
il ricorrente, celibe e senza figli, di professione piastrellista, ha diritto
all’indennità per persone sole ex art. 23ter LAI (cfr. consid. 2.7).
Egli non rientra in quella categoria di persone non coniugate, vedove o
divorziati che, a causa della loro situazione professionale o ufficiale, sono
tenute ad avere un’economia propria ai sensi dell’art. 23bis lett. b LAI.
Infatti, secondo la prassi amministrativa, l’obbligo legale di avere
un’economia pubblica può derivare da disposizioni di diritto pubblico o
risultare da convenzioni, ciò che è il caso, fra l’altro, per i maestri di
campagna, i medici degli amministratori d’istituti, portinai di case e di
scuole (cfr. marg. 1076 della Circolare concernente il diritto alle indennità giornaliere
dell’assicurazione invalidità, CIG, edite dall’UFAS, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2001).
Rientrano inoltre in questa categoria di persone, ad esempio, i preti
cattolici, i pastori protestanti celibi/nubili, agricoltori indipendenti la cui
necessità effettiva ad avere un’economia domestica propria deriva dal fatto che
senza essa non potrebbero esercitare la loro attività professionale o ufficiale
oppure la stessa potrebbe essere esercitata con grandi difficoltà (cfr. marg.
1077 CIG).
Del resto, la prassi precisa che l’indennità per l’economia domestica non può
essere erogata a persone che hanno un proprio appartamento per ragioni
professionali di carattere pratico, per propria comodità o per poter meglio
adempiere ai compiti di rappresentanza, anche se si tratta di magistrati o di
altre persone che occupano posizioni elevate (cfr. marg. 1078).
Non avendo dunque l’assicurato diritto ad un’indennità per l’economia
domestica, egli percepisce un’indennità per persone sole. Secondo l’art. 24bis
cpv. 2 LAI l’indennità giornaliera per persone sole ammonta al massimo al 45
per cento del reddito medio conseguito durante l’ultima attività esercitata a
tempo pieno, ma almeno al 15 per cento ed al massimo al 45 per cento
dell’indennità totale massima (cfr. consid. 2.7).
Il marg. 5002 DIG, citato dall’UAI nella risposta di causa, prevede appunto che
l’indennità giornaliera per persone sole corrisponde al 45% dell’ultimo reddito
dell’ultima attività lucrativa esercitata a tempo pieno, il cui ammontare deve
corrispondere almeno al 15% ed al massimo al 45% dell’indennità massima
prevista dall’art. 16a LIPG, che corrisponde a fr. 215.--.
In simili
circostanze, dunque, l’indennità per persone sole a cui ___________ ha diritto
ammonta a fr. 79,70 ( 45% di fr. 177.--).
In
aggiunta a tale importo, ciò che non è contestato, egli ha diritto al
supplemento per persona sola di fr. 12 (art. 22ter OAI) nonché un supplemento
d'integrazione ex art. 25 LAI (per la determinazione cfr. art. 22bis OAI che
rinvia all’art. 11 OAVS).
Da
ultimo, con replica 12 ottobre 2002 l’assicurato ha chiesto al TCA l’aumento
dell’indennità giornaliera in quanto non riesce a far fronte alle spese
correnti e, in subordine, di ordinare all’UAI di emanare una decisione
attestante il grado d’invalidità.
Per quel che concerne il primo punto, come visto sopra, il ricorrente ha
diritto ad un’indennità giornaliera base di fr. 79,70, oltre ai supplementi per
persona sola e d’integrazione.
Riguardo alla seconda questione, va detto che, a dipendenza dell’esito del
periodo di osservazione presso il CFPS, spetta in primo luogo all’UAI valutare,
con la collaborazione dell’assicurato, l’iter professionale da intraprendere.
Il ricorrente avrà diritto ad una rendita AI solo se risulterà non integrabile
e se presenterà, ai sensi degli art. 28 cpv. 1 LAI e 29 cpv. 1 lett. b LAI,
per un anno e senza notevoli interruzioni un’incapacità al guadagno di grado
pensionabile (cfr. DTF 121 V 190;
DTF 116 V 92).
Lo
scrivente Tribunale potrà intervenire solamente in presenza di una decisione su
opposizione (art. 56 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
nella misura in cui non è privo di oggetto, é respinto.
§ __________ ha diritto ad un’indennità giornaliera per
persona singola di fr. 79,70 ( 45% di fr. 177.--).
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster