AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.9
Data decisione, Autorità:
22.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00009
BS/sc
Lugano
22 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 novembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni 12 giugno e 11 luglio 1997 l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI)
ha riconosciuto a __________, classe 1937, di professione gerente d’esercizio
pubblico, una mezza rendita d’invalidità, con effetto dal 31 dicembre 1994
(doc. AI _). Le decisioni sono cresciute in giudicato.
A seguito del versamento delle prestazioni assicurative, il 22 luglio 1997 l’assicurato
ha ritirato un “reclamo-ricorso” introdotto al TCA contro lo scritto 17
febbraio 1997 dell’UAI. Con decreto 28 luglio 1998 del TCA la causa è stata
stralciata dai ruoli (inc. 32.97.0023, cfr. doc. AI _).
Dopo aver
avviato d’ufficio una revisione della rendita, con delibera 3 maggio 1999
l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che “ gli accertamenti
eseguiti hanno permesso di confermare il diritto all’attuale grado d’invalidità
del 55%. Di conseguenza la rendita non subirà modifiche “(doc. AI _).
1.2. In data 12
settembre 2000 il medico curante, dr. __________, ha comunicato all’UAI un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, ritenendo data
un’invalidità di oltre il 66% (doc. AI _).
Ricevute delle precisazioni da parte del curante (doc. AI _), l’amministrazione
ha poi ordinato al Servizio Medico Regionale dell’Assicurazione Invalidità
(SMR) l’espletamento di una perizia (doc. AI _).
Sulla base del referto peritale 20 giugno 2001, con progetto di decisione 10
luglio 2001 l’UAI ha respinto la domanda di revisione poiché:
"
Dalla documentazione agli atti ed in particolare
dalla visita medica eseguita dal Servizio Medico Regionale AI il 19 giugno 2001
non risulta un peggioramento dello stato di salute tale da giustificare un aumento
del grado d’invalidità.
Viene pertanto riconfermato l’attuale diritto a mezza rendita AI.”
(Doc. AI _).
Con
lettera 20 settembre 2001 il medico curante ha preso posizione su quanto
attestato dal SMR ed ha rilevato che:
" Ho
visionato il rapporto del Dr. __________ che ha visto il paziente in un momento
in cui non presentava un episodio acuto d'artrite urica. L'accertamento è stato
eseguito il 20.06.2001 ed allora le condizioni del paziente erano tranquille e
concordavo con i referti e le valutazioni fatte dal Dr. __________.
Ho rivisto però il paziente a due riprese, per
un'artrite urica del ginocchio sx., il 10.08.01 ed il 10.09.01 e nelle due
occasioni il paziente era sofferente, limitato nei movimenti ed il ginocchio
era gonfio e dolente. Era per questo motivo che avevo annunciato un
peggioramento, presentando episodi ricorrenti d'artrite che lo hanno costretto
a rinunciare in modo definitivo all'attività di gerente d'esercizio
pubblico." (Doc. AI _)
Raccolta
la presa di posizione del SMR in merito al succitato scritto (doc. _) e dopo
aver nuovamente interpellato il medico curante (doc. AI _), in data 28 novembre
2001 l’amministrazione ha informato l’assicurato che:
"
a seguito del progetto di decisione del
10.7.2001 e relativo colloquio abbiamo trasmesso nuovamente il dossier del
signor __________ al nostro Servizio Medico Regionale AI.
Lo stesso ha nuovamente confrontato attentamente
il rapporto peritale esperito dai medici dell'Ospedale __________ l'11.2.1997 e
l'esame effettuato il 19.6.2001.
Le conclusioni fanno notare una situazione
clinica e anamnestica sovrapponibile.
Lo stato clinico non presenta grandi variazioni.
Anche dopo anni di disturbi gottosi non sono apparse delle lesioni organiche o
aumenti delle limitazioni funzionali delle diverse articolazioni toccate.
Attualmente risulta una frequenza di circa un
attacco gottoso al mese. Nel 1997 si dichiarava che questi attacchi si
verificavano con una frequenza di ca. 1-.2 al mese.
La situazione clinica è pertanto stabile e non
giustifica un peggioramento dello stato di salute.
Per questi motivi il progetto di decisione del 10
luglio scorso, e quindi la mezza rendita AI con un grado del 55%, deve essere
confermato.
Nel corso dei prossimi giorni le sarà intimata la
decisione formale con possibilità di ricorso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni."
(Doc. AI _)
Mediante
decisione 29 novembre 2001 l’UAI ha quindi respinto la domanda di revisione e
confermato la mezza rendita (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa, notificata il 3 dicembre 2002 (doc. _), __________,
per il tramite dell’avv. __________, è tempestivamente insorto, postulando il
riconoscimento di una rendita intera.
L’assicurato ha infatti sostenuto un rilevante peggioramento del suo stato di
salute. Inoltre egli ha sottolineato come, a causa della sua parziale capacità
lavorativa, nel dicembre 1999 la competente autorità amministrativa cantonale
gli abbia ritirato la patente di gerente, ciò che ha avuto come conseguenza la
perdita del posto di lavoro.
In merito alle affezioni accusate, l’insorgente ha rilevato che:
"
(…)
dopo un esame della richiesta durato oltre un anno, l'Ufficio AI
conclude che dalla visita medica eseguita dal servizio medico regionale il 19
giugno 2001 non emergono dati sufficienti a legittimare l'aumento del grado
d'invalidità.
Va innanzitutto rilevato che la poliartrite urica, di cui soffre
il ricorrente, non si manifesta in modo costante, bensì provoca attacchi
dolorosi della durata di 7-10 giorni, con difficoltà alla deambulazione, con
intervalli di circa un mese.
Questo fatto può essere confermato dalla frequenza delle visite al
medico curante, che avvengono appunto in occasione degli attacchi e non quando
il paziente si trova in un intervallo della malattia.
Il giorno 19 giugno 2001, il paziente si trovava in uno di questi
intervalli, e la constatazione medica non ha potuto verificare l'intensità del
disturbo né le sue vistose conseguenze.
Con il progredire dell'età anche ,lo stato fisico generale
peggiora, e anche in occasione di semplici lavori domestici il ricorrente si
ritrova, il giorno successivo, a dover ricorrere ad un completo riposo.
Tutto ciò non può certo deporre in favore dell'abilità lavorativa
del 50% riproposta dall'AI, tanto più che, come detto, una ripresa di tale
attività contrasta con la revoca pronunciata dall'autorità amministrativa in
conseguenza alle assenze per malattia. (…)"
(Doc. _)
1.4. Mediante
risposta 14 febbraio 2002 l’UAI chiede la reiezione del gravame, poiché:
"
(…)
Al termine dell'istruttoria che ha fatto seguito al primo annuncio
di invalidità l'assicurato, che fra l'altro era stato sottoposto ad una perizia
reumatologica, eseguita presso l'Ospedale __________ nel novembre del 1996 (cf.
doc. n. _ inc. AI), è stato giudicato invalido in misura del 55%.
Nel mese di ottobre del 2000 il curante dell'assicurato, dottor
__________, ha attestato un peggioramento della sintomatologia, con dolori
ingravescenti soprattutto a livello degli arti inferiori (cf. doc. n. _ inc.
AI).
AI fine di accertare l'esistenza dell'asserito peggioramento,
l'assicurato è stato sottoposto ad una visita presso il Servizio medico
regionale (SMR), eseguita dal dottor __________ nel mese di giugno dello scorso
anno (cf. doc. n. _ inc. AI).
Questi, esaminato il paziente, nonché la documentazione agli atti,
è giunto alla conclusione che il quadro clinico è sovrapponibile a quello
accertato nel corso della prima istruttoria, confermando quindi una parziale
abilità lavorativa dell'assicurato nell'attività di esercente.
II rapporto stilato dal dottor __________ risulta esauriente e
dettagliato. Le ulteriori obiezioni sollevate dal curante sono inoltre state
nuovamente vagliate dal SMR, a comprova del fatto che l'istruttoria è stata
condotta esaurientemente.
Lo scrivente Ufficio poteva quindi a giusto titolo concludere
all'inesistenza dei presupposti necessari per fondare una modifica del grado di
invalidità.
Si rileva inoltre che la disdetta del rapporto di lavoro,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è elemento atto
comprovare un peggioramento del suo stato di salute. Le disposizioni vigenti in
materia di esercizi pubblici esigono infatti che il gerente di un locale
pubblico presenzi in seno allo stesso a tempo pieno, condizione questa che
l'assicurato non era in grado di soddisfare già al momento in cui è stata
emanata la prima decisione da parte dello scrivente Ufficio." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato, a seguito del peggioramento del suo stato
di salute, ha diritto ad una rendita intera.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).
2.4. Nell’evenienza
concreta, __________ da anni soffre di forti dolori alle articolazioni ed agli
arti, dovuti principalmente a poliatrite urica, sindrome cervico,
lombo-vertrebrale cronica e periatropatia.
In occasione della prima domanda di prestazioni, l’assicurato è stato
sottoposto ad una valutazione peritale da parte della Clinca reumatologica dell'__________.
Nel referto 11 febbraio 1997 i periti hanno concluso per una piena incapacità
lavorativa nell’attività di gerente e precisato che, dopo esecuzione di una
terapia medica adeguata, la capacità lavorativa è da ritenere al 50%. In attività
leggere e ripetitive rispecchianti le controindicazioni mediche (sollevamento
di pesi fino a 10 chili, sollevamento delle braccia non oltre la testa)
l’assicurato è stato valutato abile al 100%. (“ Zur Zeit beurteilen wir Herrn
__________ in der Tätigkeit als Wirt zu 0% arbeitsfähig, jedoch ist nach entsprechender
Therapie mit einer 50%-igen Arbeistfähigkeit zu rechnen. Für jede leichte, wechselbelastende
Tätigkeit mit Einschränkung für das repetive Lastenerheben über 10 kg und Ueberkopfarbeiten
ist der Patient ab sofort zu 100% arbeitsfähig. In Frage kämen Arbeiten im Kleinmontagebereich
oder im Rahmen von Ueberwachungsarbeite “. Doc. AI _ pag. 7).
Sulla base di questa perizia, nella delibera 17
marzo 1997, l’amministrazione ha statuito:
"
Dalla documentazione acquisita all’incarto ed in
particolare dal rapporto peritale della Clinica Reumatologica di __________
risulta che l’assicurato presenta una totale incapacità lavorativa nella
precedente professione di esercente a partire dal 1.12.1993.
Per contro, altre attività leggere che rispecchiano le controindicazioni
mediche (peso max. 10 kg, possibilità di cambiare posizione, lavori da eseguire
senza sollevare le braccia oltre l’altezza delle spalle) possono essere svolte
a tempo pieno.
La capacità di guadagno in queste attività permetterebbe di conseguire fr.
24'150.— annui ( valore 1993), i quali confrontati con conseguito prima del
danno alla salute (fr. 53'000 nel 1993), determinano un grado d’invalidità del
55%.
Dal 1.12.1994 (dopo un anno di attesa) viene quindi concessa una mezza rendita.
“ (Doc. AI _).
2.5. Dopo la
domanda di revisione del 12 settembre 2000, l’assicurato è stato visitato dal
dr. __________, del SMR.
Nel dettagliato e completo referto 20 giugno 2001 il menzionato medico ha posto
la seguente diagnosi, con e senza influsso sulla capacità lavorativa:
"
Diagnosi con influsso sulla CL
– iperuricemia con anamesei di artrite urica
recidivante a livello delle ginocchia, delle caviglie e articolazioni
metatarso-prossimale del dito I bilateralmente;
- sindrome lombovertebrale su alteriazioni statiche e degenerative.
Diagnosi senza influsso sulla CL
– stato dopo periatropatia omero-scapolare incipiente
– gonartrosi incipiente
– iperlipidemia
– stato dopo appendicectomia
– stato dopo tonsillectomia” (doc. AI _).
Dopo
aver esaminato la documentazione medica contenuta agli atti, tra cui la perizia
eseguita nel 1997 dalla __________, il dr. __________ ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Discussione
Trattasi di un assicurato che
presenta da anni una artropatia urica recidivante che coinvolge prevalentemente
le ginocchia e le caviglie. La sindrome lombovertebrale è attualmente di
modica entità. Dagli atti medici, la situazione clinica è sovrapponibile a
quella dal 1997. Non presenta segni di infiammazione o di depositi di acido
urico, malgrado la lunga evoluzione della malattia. La mobilità articolare non
è peggiorata.
II peggioramento risulta essere
legato alla frequenza di questi attacchi.
Dall'anamnesi possiamo dedurre che
questi avvengano sovente con dei minimi eccessi alcolici. La durata di questi
episodi è di circa una settimana.
Per questi disturbi è consigliata
unicamente l'astinenza alcolica assoluta per un lungo periodo ed una dieta
alimentare adeguata. La terapia urico-usurica va sicuramente protratta a vita.
Per un miglior decorso un'adeguata collaborazione dell'assicurato in questa
lunga storia sembra auspicabile.
Conclusioni
Considerate le sopraccitate
considerazioni, si ritiene la situazione clinica attuale non peggiorata
globalmente da giustificare un aumento dell'invalidità.
Nello stato attuale l'assicurato
presenta sempre un grado d'invalidità del 55% nella precedente professione di
gerente di esercizio pubblico." (Doc. AI _)
Sulla base di questa
perizia, l’amministrazione ha quindi confermato la mezza rendita.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e
riferimenti; Pratique VSI 2001 pag 108 consid. 3a; Pratique VSI 3/1997 pag.
123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M, I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.7. Ritornando
al caso in esame, occorre dunque verificare se nel lasso di tempo tra la resa
delle decisioni del 1997 e quella impugnata del 29 novembre 2001 vi è stata una
modifica delle condizioni cliniche tali da influire sul diritto alla rendita
(cfr. consid. 2.3).
In tale
contesto va ricordato che, per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (
DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Durante la procedura di revisione, il medico del SMR ha attestato che, rispetto
al 1997, dal punto di vista diagnostico la situazione è sostanzialmente rimasta
inalterata ( “Dagli atti medici, la situazione clinica è
sovrapponibile a quella dal 1997
Non presenta segni di
infiammazione o di depositi di acido urico, malgrado la lunga evoluzione della
malattia. La mobilità articolare non è peggiorata “ , cfr. doc. AI _)
Del
resto è lo stesso medico curante a confermare, nella lettera 22 dicembre 2000,
all’UAI che “… la diagnosi non è sicuramente cambiata ed il paziente
presenta sempre un’artrite urica recidivante …",, attestando tuttavia
che “ … ripetuti episodi acuti sia a livello delle ginocchia sia della
caviglie che non gli permettono di eseguire nessun lavoro leggero”, per cui
il paziente “ha dovuto, infatti, interrompere qualsiasi attività e quale
esercente è inabile al lavoro al 100%” (cfr. doc. AI _).
Con lettera 7 novembre 2001, il dr. __________ ha inoltre specificato che:
"
I due episodi di riacutizzazione della malattia
avvenuti, rispettivamente il 10.08. 2001 ed il 10.09.2001, hanno comportato
un’incapacità lavorativa del 100% per due settimane ciascuna. Ho poi rivisto il
paziente il giorno 8.10.2001 con un nuovo episodio acuto e con una nuova
incapacità lavorativa di due settimane. Queste crisi non sono dovute a
sovraccarico lavorativo, sono degli episodi infiammatori legati alla sua
artrite urica recidivante.” (Doc. AI _).
È da rilevare che il SMR ha comunque riscontrato questi ripetuti attacchi di
artrite, di limitata durata temporale (”II peggioramento risulta
essere legato alla frequenza di questi attacchi. Dall’anamnesi possiamo dedurre
che questi avvengono con dei minimi eccessi alcolici. La durata di questi
episodi è circa di una settimana”, doc. AI _).
Non solo,
in occasione della perizia del 1997 la Clinica __________ aveva già accertato
tali attacchi di artrite agli arti inferiori (“Bezüglich der Gelenkarthritiden
treten diese aktuell ein - bis zweimal pro Monat schmerzhafte Schwellungen im
Bereich der Knie-OSG oder MTP Gelenke… “, cfr. doc. AI _ pag. 5 ), i cui
dolori, unitamente ai quelli lombari ed alla schiena, sono stati ritenuti
credibili ( “ Die vom Pazienten geschilderten rezividierenden Knie-, __________
– und __________ - Gichtarthritiden beidseits sowie die chronischen lumbale Rückenschmerzen
– und Schulterschmerzen rechts sind glaubhaft”, cfr. doc. AI _ pag. 6).
Infine, dalla perizia del SMR, cui va attribuito valore probatorio pieno (cfr.
consid. 2.6), non risultano evidenziate altre lesioni organiche o aumenti delle
limitazioni fuzionali a seguito dei ripetuti disturbi gottosi.
Pertanto, a giudizio di questa Corte, è da ritenere dimostrato con la certezza
richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142)
che la situazione clinica riscontrata durante la procedura di revisione
è sovrapponibile a quella presente nel 1997, in cui l’assicurato è stato
ritenuto inabile nell’attività di gerente, ma abile in attività leggere e
ripetitive rispecchianti le controindicazioni mediche indicate
nella perizia 11 febbraio 1997 della __________ (cfr. consid. 2.4).
2.8. L’assicurato
ha sostenuto che a causa del peggioramento del suo stato di salute gli è stata
revocata la patente di esercente, per cui, con effetto 31.12.1999, ha perso il
posto di lavoro (cfr. anche questionario del datore di lavoro, doc. AI _).
Come risulta dallo scritto 20 dicembre 1999 della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, all’insorgente è stata revocata la patente di gerente in
quanto gli organi preposti hanno accertato che egli è “presente
nell’esercizio pubblico per un numero insufficiente di ore giornaliere e non si
occupa dei compiti a lui attribuiti dalle vigenti disposizioni” (doc. AI
_). Infatti, secondo l’art. 82 del Regolamento d’applicazione della Legge sugli
esercizi pubblici del 3 dicembre 1996, il gerente svolge la propria attività a
tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto di un gestore.
Gli artt. 83 e 84 del citato regolamento prevedono delle eccezioni, che non
entrano in considerazione.
Come rettamente osservato dall’amministrazione, tale circostanza non permette
di comprovare un peggioramento dello stato di salute. Infatti, già in occasione
della prima decisione l’assicurato non era più in grado di soddisfare il
richiesto requisito di legge.
Tuttavia determinante è, come riportato al considerando precedente, che
l’assicurato è da ritenere pienamente abile in attività leggere e ripetitive.
Considerato che nel 1997 l’amministrazione ha determinato un’invalidità del
55%, tenendo conto della piena esigibilità dell’assicurato in attività adeguate
(cfr. consid. 2.4), costatata inoltre l’assenza di un peggioramento dello stato
di salute (cfr. consid. 2.7), la mezza rendita d’invalidità deve essere
confermata, come pure la decisione contestata.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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