AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.81
Data decisione, Autorità:
24.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00081
BS/cd
Lugano
24 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2002 di
__________,
contro
la decisione del 13 giugno 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1938, scalpellino, il 16 marzo 2001 ha presentato una domanda tendente
ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti economici e medici, di cui si parlerà nei
considerandi in diritto, con proposta di decisione 11 febbraio 2002 l’Ufficio
assicurazioni invalidità (UAI) ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° maggio
2001, motivando come segue:
"
(…)
Dalla documentazione medica ed economica acquisita all'incarto
risulta che la consueta attività non è più esigibile. Tuttavia è ancora
esigibile, al 75%, un'attività in cui non vi sia la necessità di sollevare
sopra l'orizzontale pesi superiori ai 5 Kg, il sollevamento di pesi con le
braccia estese non deve essere ripetitivo e non comporta l'uso di attrezzi
pesanti con vibrazioni.
Il reddito conseguito nell'attività svolta prima del danno alla
salute ammontava a Fr. 70'070.-- annui, mentre quello ottenibile in un'attività
adeguata, svolta al 75%, sarebbe di Fr. 25'532.-- annui.
Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno
del 63,5%.
A partire dal 01.05.2001 (dopo un anno di attesa), lei ha diritto
a una mezza rendita d'invalidità con un grado del 63,5%." (cfr. doc. AI _)
Non
avendo l’assicurato inoltrato delle osservazioni in merito alla proposta
decisionale, con provvedimento formale 13 giugno 2002 l’amministrazione ha
quindi confermato l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio
2001. Contestualmente all’assicurato è stata assegnata una rendita completiva
per la moglie (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite
del __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera.
Queste le motivazioni del gravame:
"
(…)
- Sulla scorta della documentazione medica ed economica
acquisita agli atti, l'intimata è giunta alle conclusioni che il ricorrente
malgrado il danno alla salute potrebbe ancora svolgere un lavoro leggero e
confacente nella misura del 75 %. La perdita economica imputabile
all'invalidità risultava pertanto essere del 63.5 %, tasso che dà diritto alla
mezza-rendita.
Il ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere
inabile almeno alla metà anche in un lavoro adeguato. A sostegno di questa sua
posizione si riserva di produrre una relazione medica dettagliata. E' pertanto
da ammettere un diritto alla rendita intera.
Prove: relazione medica, segue." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante
risposta 3 luglio 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame.
Ricordato che l’assicurato è stato sottoposto ad un’accurata visita medica
presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), l’amministrazione ha
rilevato:
"
(…)
In casu il rapporto redatto dal dottor __________ è chiaro,
preciso e completo. Non sussiste pertanto alcun valido motivo atto a metterne
in dubbio la bontà.
D'altro lato agli atti non sussistono elementi atti ad inficiare
la valutazione del dottor __________ circa il grado di capacità in attività
adeguate, il curante non essendosi espresso che in merito alla capacità
lavorativa quale scalpellino.
In sede di ricorso non è del resto stato presentato alcun nuovo
elemento di giudizio." (cfr. doc. _)
1.5. Il 13 agosto
2002 il TCA ha chiesto al __________ di produrre la documentazione medica
accennata nel gravame (doc. _).
Dopo aver chiesto una proroga per trasmettere quanto chiesto (doc. _), con
lettera 24 settembre 2002 il __________ ha declinato il mandato di
rappresentanza (doc. _).
Il 27 settembre 2002 il TCA ha dunque chiesto direttamente al ricorrente di
inviare la documentazione medica pertinente (doc. _), non ricevendo alcuna
risposta.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’eventuale riconoscimento all’assicurato di una rendita intera.
__________ sostiene di non poter esercitare a tempo parziale un’attività
leggera, per cui risulterebbe un’incapacità al guadagno totale.
Di parere opposto è l’UAI che ritiene data un’invalidità del 63% poiché
l’assicurato potrebbe espletare, nella misura del 75%, la summenzionata
attività adeguata.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158
e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Al fine di
accertare lo stato di salute di __________ e l’eventuale inabilità lavorativa,
sia nella precedente professione di scalpellino, sia in un’altra attività
adeguata, l’UAI ha incaricato il Servizio di valutazione medico
dell’assicurazione invalidità (SMR) di eseguire una visita medica.
Dalla lettura del rapporto 5 settembre 2001 risulta che il dr. __________,
membro del suddetto servizio medico, ha accertato, quale diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa, “una periartopatia omero-scapolare destra su
sindrome d’attrito sottoacromiale spalla destra dovuto ad una lesione parziale
del sovraspinoso della spalla destra “(cfr. doc. AI _).
In sede di discussione dei dati medici, egli ha rilevato:
" 8
Discussione
Si
tratta di un assicurato, scalpellino di professione, che lamenta dolori
invalidanti alla spalla destra. Questi dolori risalgono a diversi anni ma sono
diventati di notevole entità dal maggio 2000. Malgrado diverse terapie non si è
potuto migliorare la situazione clinica. Attualmente questi dolori causano un
netto disturbo funzionale al livello della spalla destra. Questi dolori
aumentano al minimo sforzo o vibrazione trasmesse nel braccio, per cui l'uso
del martello risulta molto limitata.
Una
limitazione importante è presente per il sollevamento di pesi di oltre 5 kg
sopra il piano delle spalle, il sollevamento di un peso con le due braccia
estese è ancora proponibile ma non in maniera ripetitiva, con le braccia
piegate il sollevamento dei pesi oltre i 10 kg risulta ridotto. L'uso del
braccio con attrezzi medio pesanti che trasmettono vibrazioni non è esigibile.
Un'attività con le braccia elevate o l'uso del braccio destro sopra il piano
delle spalle è impossibile. Un'attività su pontili o scale è anche limitata.
L'assicurato non presenta limitazione nella posizione di lavoro, nello
spostarsi o nell'impiego delle due mani.
Dall'esame
odierno possiamo mettere in evidenza una diminuzione funzionale importante
della spalla destra. L'attività di scalpellino svolta precedentemente
all'insorgenza del danno alla salute non sembra più idonea per questo paziente.
Questo danno alla salute causa un'incapacità lavorativa valutabile all'80% in
un'attività pesante come quella di scalpellino.
Nello
stato attuale l'assicurato presenta una capacità residuale nell'attività di
scalpellino non superiore al 20%.
In
un'attività leggera che eviti l'uso frequente del braccio destro, che non
necessita il sollevamento di pesi di oltre 10 kg, che eviti lavori con le
braccia sopra l'orizzontale e che non trasmette vibrazioni negli arti superiori
possiamo considerare l'assicurato abile al 75%." (cfr. doc. AI _ - p.to 8)
Pertanto il SMR ha concluso considerando l’assicurato inabile all’80% nel suo
mestiere di scalpellino svolto prima del danno alla salute, ma abile al 75% in
un’attività adeguata rispecchiante le succitate limitazioni.
Le risultanze mediche sono state poi sottoposte alla valutazione economica da
parte del consulente in integrazione professionale (consulente).
Dopo aver preso in esame le limitazioni funzionali riportate nella valutazione
medica del SMR, con rapporto 7 dicembre 2001, il consulente ha precisato:
"
(…)
Evidentemente risulta difficile configurare con delle limitazioni
simili una professione adeguata ed esercitabile al 75 %.
Si potrebbe immaginare che vi siano delle occasioni per eventuali
occupazioni semplici e ripetitive al 50% o al 100%, con un'introduzione che
evidentemente richiederebbe più tempo per la scarsa flessibilità ed
adattabilità che una persona di 63 anni può avere. Inoltre sono da immaginare,
ma in concreto si dovrebbero tenere in considerazioni le difficoltà di
adattamento a nuove mansioni, nonché la difficoltà di trasferire il potenziale
acquisito nel corso di quarant'anni di lavoro in cava ad altri settori
professionali.
Economicamente.
Applicando le ESS cui ci permettiamo di applicare le riduzioni
consentite per le limitazioni dovute al danno alla salute, per le difficoltà di
flessibilità di adattamento a nuove mansioni per una persona che ha svolto
un'attività manuale, al 75% per tutta la vita avremmo la seguente situazione
economica.
Reddito presumibile
fr. 25532
Reddito ipotetico nella precedente attività
Fr. 70070
Grado d'invalidità
63,5%
Se dovessimo invece considerare che questi impieghi sono possibili
soltanto al 50 o al 100%, per esigenze di mercato, il grado d'invalidità sarebbe
del 75%." (cfr. doc. AI _)
2.6. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.7. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni della valutazione del SMR basate su un approfondito e completo
esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurato.
Il dr. ____________ è giunto ad una logica conclusione in merito
all’inesigibilità dell’assicurato nell’espletamento dell’attività di
scalpellino, valutando comunque al 75% l'abilità in attività leggere
rispecchianti le indicazioni mediche.
Alla valutazione del SMR deve quindi essere attribuita forza probante piena
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7). Del
resto, contrariamente a quanto preannunciato nel gravame, l’assicurato non ha
prodotto alcuna documentazione medica atta a mettere in dubbio il referto del
dr. __________.
Per quel che concerne la valutazione economica del 7 dicembre 2001, va
ricordato che compito dell’orientatore/consulente professionale è quello di
stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora
possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per
l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Va inoltre ricordato che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).
Nel caso in esame, il consulente ha in particolare
sostenuto che “risulta difficile configurare con delle limitazioni simili
una professione adeguata ed esercitabile al 75%” (doc. AI _), ma non ha
escluso l’esistenza di una siffatta professione.
Non è del resto chiaro il motivo per cui egli ha aggiunto che “ si
potrebbe immaginare che vi siano delle occasioni per eventuali occupazioni
semplici e ripetitive al 50% o al 100%” (doc. AI _),
atteso che compito del consulente è di valutare se un’attività adeguata sia da
ritenere ancora esigibile in un mercato equilibrato del lavoro e non il grado
di occupazione.
Vero che l’età dell’assicurato potrebbe costituire un oggettivo ostacolo nel
reperimento un’altra attività diversa da quella precedente di scalpellino,
svolta da diversi decenni, con tutte le difficoltà di adattamento che ne deriverebbero.
Tuttavia viste le limitazioni dell’assicurato, a mente del TCA, teoricamente vi
sono ancora delle attività esigibili. Basti pensare alle professioni
industriali in cui i lavori fisicamente faticosi vengono eseguiti da macchine,
mentre le funzioni di sorveglianza assumono un’importanza maggiore (cfr. RCC
1991 pag. 332, consid. 3b).
In tal senso, in una sentenza del 7 agosto 2001 non pubblicata nella causa K (
U 240/99), il TFA ha ritenuto che un assicurato, il quale a causa delle
limitazioni funzionali era praticamente abile ad utilizzare solo un braccio,
poteva esercitare funzioni di vigilanza del funzionamento di macchine
industriali, di controllo della qualità, di addetto all’informazione e quale
portiere.
In queste
circostanze, dunque, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel
campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V
142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI
1994 pag. 210/211) che __________ presenta un’incapacità lavorativa nella sua
professione di scalpellino nella misura dell’80%, con una capacità al lavoro in
attività semplici e ripetitive in misura del 75%.
2.8. Partendo dunque da un’esigibilità al 75% in
attività leggere, al fine di determinare il grado d’invalidità, occorre
procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.
Ai fini della determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in
mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag.
332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica
("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario
ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000
pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I
482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico
e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr.
33'725.‑‑ ) per le donne.
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei
dati statistici salariali relativi all’anno 2000.
Secondo
tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una
media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique”
2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per
un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr.
50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897:
40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA
13 privato e pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito
al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348) e non
dal salario di riferimento di fr. 45'390.— preso dal consultante, in quanto si
riferisce al rilevamento statistico del 1998.
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo
importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie
économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50'498 x
1902 : 1856).
Tenuto
conto di una capacità del 75% in siffatte attività, si ottiene un reddito pari
a fr. 38'812 (75% di 51'750).
Partendo da un salario rivalutato di fr. 38'812, ridotto del 25%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in
integrazione professionale dell'AI nelle
tabelle di calcolo allegato al citato rapporto 7 dicembre 2001 (doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa
in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che
ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000
in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si
giunge ad un reddito da invalido di fr. 29’109.--.
Dal
raffronto di quest’ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 70'070 emerge
un'incapacità al guadagno pari al 58,4% (70'070 – 29’109 x 100 : 70'070),
che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
Per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 13 giugno 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002.
Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la
rivalutazione (l’adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà del resto
disponibile, per ragioni statistiche, solo nel 2003) con ogni verosomiglianza
non si raggiungerebbe comunque il grado d’invalidità pari almeno al 66 2/3%,
ciò che avrebbe permesso l’erogazione di una rendita intera.
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma ed il
ricorso va respinto
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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