AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.74
Data decisione, Autorità:
06.12.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.74
BS/cd
Lugano
6 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 17 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1949, manovale, dal 1° luglio 1997 è titolare di un quarto di rendita,
con un grado d’invalidità del 42% (cfr. decisione 25 maggio 1999, cresciuta in
giudicato, cfr. doc. AI _).
1.2. Nell’ambito
della revisione della rendita avviata d’ufficio (doc. AI _), l’amministrazione
ha proceduto agli accertamenti medici del caso, ordinando in particolare una
perizia reumatologica affidata al dr. __________.
In esito a tale perizia, con proposta di decisione 27 marzo 2002, l’UAI ha
respinto la domanda di revisione, confermando il quarto di rendita poiché:
"
(…)
Dall'esame della documentazione medico-economica
acquisita agli atti AI risulta che il danno alla salute presentato
dall'assicurato non giustifica un aumento del grado di rendita attualmente
percepito (grado 42 %). Infatti dalla perizia effettuata dal Dr. __________ si
rileva che dal lato medico (reumatologico) sussiste un'abilità lavorativa del
100 % con un rendimento al 100 % in un'attività con carichi variabili (max 25
Kg) e con possibilità di cambiare posizione di frequente. In questo senso viene
quindi riconfermata la valutazione della capacità di guadagno effettuata
all'epoca del riconoscimento della prestazione, che ha permesso di definire la
perdita economica nella misura del
42 %.
Di conseguenza, la sua domanda di revisione è
respinta."
(cfr. doc. AI _)
Con
osservazioni 3 maggio 2002 l’assicurato, rappresentato dalla __________, ha
contestato il progetto di decisione, rilevando in particolare il contrasto tra
la valutazione del perito e quella del medico ortopedico curante (dr.
__________) in merito all’esigibilità di attività lucrative adeguate ed ha
proposto la rivalutazione della fattispecie (doc. AI _).
Considerate tali osservazioni non rilevanti, con decisione formale 17 maggio
2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di revisione (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, sempre
rappresentato dalla __________, postulando in via principale l’esecuzione di
una perizia giudiziaria, ed in subordine, il rinvio degli atti all’UAI per
ulteriori accertamenti di natura medica.
Sostanzialmente il ricorrente ha giustificato la richiesta ricorsuale rilevando
come le valutazioni del dr. __________ e del dr. __________ siano discordanti
sul grado di esigibilità in attività compatibili con il suo stato di salute.
1.4. Mediante
risposta di causa 27 giugno 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il
gravame, sostenendo che la perizia del dr. __________ risulta essere completa e
dettagliata, per cui alla stessa deve essere conferita forza probatoria piena.
1.5. Il 18 luglio
2002 l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. _________ (doc. _).
Su richiesta dello scrivente Tribunale, con scritto 6 agosto 2002
l’amministrazione ha prodotto la presa di posizione del dr. __________, medico
dell’UAI, in merito alla nuova documentazione medica (doc. _).
Il 14 agosto 2002 il ricorrente ha presentato delle contro-osservazioni (doc.
_)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una
rendita maggiore a quella che attualmente percepisce.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nell’evenienza
concreta, __________ da anni soffre di dolori alla schiena.
In occasione della prima domanda di prestazioni, con rapporto 14 agosto 1997 il
dr. __________, medico chirurgo, aveva infatti diagnosticato “una sindrome
lombo-vertebrogena severa su stato dopo decompressione microchirurgica con
asportazione di lussato libero a livello L4-L% e sectiomia a livello sinistro”.
A seguito di questa patologia l’assicurato è stato inabile nella sua originaria
professione di manovale, ma abile nella misura totale in “lavori che
implichino sforzi leggeri-medi, dove non ci siano pesi oltre i 15-20 kg da
sollevare e dove il paziente possa cambiare una certa frequenza la posizione”
(doc. AI _).
Tenuto
conto di queste limitazioni e non ravvisando l’opportunità di applicare dei
provvedimenti integrativi, con rapporto 27 luglio 1998 il consulente in
integrazione professionale aveva quindi valutato il reddito ipotetico da
invalido in fr. 29'750.— dal cui raffronto con i fr. 50'550.— di salario
percepito dall’interessato prima del danno dalla salute, risulta un grado
d’invalidità del 42% (doc. AI _).
Da qui la decisione dell’amministrazione di erogare un quarto di rendita (doc.
_).
2.6. A seguito
dell’avvio della procedura di revisione, con lettera 29 gennaio 2001 il dr.
__________, medico ortopedico curante dell’assicurato, ha comunicato all’UAI
che:
"
(…)
Il peggioramento segnalato mi è stato comunicato
dal paziente ed è quindi soggettivo.
Oggettivamente non posso eseguire una valutazione
di paragone, in quanto ho visto il paziente una sola volta il 20.06.00.
Il quadro clinico riscontrato a tale momento, mi
permetteva di stabilire che il paziente non sia più in grado di svolgere
un'attività tale muratore. Invece delle attività leggere che non sollecitano la
ragione lombare, svolti con la possibilità di cambiare regolarmente di
posizione, sono esigibili." (cfr. doc. AI _)
Non ravvisando motivi oggettivi giustificanti un aumento della rendita, con
progetto di decisione 29 maggio 2001 l’UAI ha proposto di respingere la domanda
di revisione (doc. AI _).
Dopo aver rivisto il paziente, il 4 luglio 2001 il medico curante ha scritto
all’amministrazione quanto segue:
"
Posso confermare che su base dell'esame clinico
e radiologico, si
nota un aggravamento del suo stato di salute. Il
paziente soffre di una grave spondilartrosi L4-L5, L5-S1. Come già stabilito in
precedenza, risulta completamente inabile nell'attività di muratore. In teoria,
in un'attività adatta durante la quale può cambiare regolarmente la posizione
di lavoro e durante la quale non deve alzare pesi superiori ai 15-20 Kg, la
capacità lavorativa potrebbe raggiungere al massimo il 50 %.
In pratica e dal profilo umano, il paziente è da
considerare completamente inabile in qualsiasi attività. Infatti è impensabile
che questo paziente possa ritrovare un'attività lavorativa idonea che può svolgere
nella misura del 50 %. Mi sembra quindi opportuno rivalutare dal punto di vista
amministrativo la perdita economica che ne risulta che ritengo al momento
sottovalutata." (cfr. doc. AI _
Di conseguenza, l’UAI ha dapprima annullato il progetto di decisione e poi
ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica affidata al dr. __________
(doc. AI _).
Nel dettagliato e completo referto 22 novembre 2001 lo specialista in
reumatologia, dopo aver esaminato la documentazione medica contenuta agli atti
e proceduto ad una visita ambulatoriale dell’assicurato, ha posto la seguente
diagnosi:
"
Sindrome cervicovertebrale e lombospondilogena
cronica a sinistra
su
esito da decompressione microchirurgica con asportazione di un lussato
libero a livello L4/5 e discectomia a questo livello l'11 novembre 1996,
alterazioni degenerative della lombare (osteocondrosi L4/5 e L5/S1),
rachide piatto con ipercifosi della dorsale alta con conseguente
protrazione del capo,
- decondizionamento e sbilancio
muscolare." (cfr. doc. AI _ pag.6)
In merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha
rimarcato quanto segue:
"
Dal lato medico teorico, strettamente
reumatologico, sussiste
un'abilità lavorativa al 100 % con un rendimento
al 100 % a partire da subito in un'attività adatta alle patologie
sopradescritte: è proponibile un lavoro con carichi variabili (carico massimo
di 25 Kg) con la possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide; sono
consigliabili impieghi che non implicano il doversi chinare ripetitivamente o
rotazioni soventi della colonna vertebrale.
Risulta incomprensibile il fatto che l'assicurato
è rimasto inabile al lavoro a partire dal 1996.
Ricordiamo che già in passato, prima
dell'intervento nel 1996, accusava lombalgie, continuando però a svolgere
l'attività come manovale.
L'ultima attività svolta come manovale incaricato
nei lavori di sottostruttura potrebbe essere eventualmente riproposta se
dovesse soddisfare le condizioni ergonomiche sopramenzionate."
(cfr. doc. AI _ pag. 6)
Sulla base di questa perizia, atteso che lo status dell’assicurato è
rimasto invariato rispetto alla prima procedura, l’amministrazione ha quindi
confermato il quarto di rendita, respingendo la domanda di revisione.
2.7. Va ricordato
che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Ritornando
al caso in esame, occorre dunque verificare se nel lasso di tempo tra la resa
della decisione del 25 maggio 1998 e quella impugnata del 17 maggio 2002 vi è
stata una modifica delle condizioni cliniche tali da influire sul diritto alla
rendita (cfr. consid. 2.4).
Come visto, l’assicurato oppone alla perizia
del dr. __________ il certificato medico 4 luglio 2001 del dr. __________.
Partendo dalla medesima diagnosi (“ Il paziente soffre di una grave
spondilartrosi L 4-L5, L5 S1”), nonché sostanzialmente dalle medesime
limitazioni funzionali accertate dal perito ( “.. in un’attività adatta
durante la quale (il paziente) può cambiare regolarmente la posizione di lavoro
e durante la quale non deve alzare pesi superiori ai 15-20 Kg …”), il
medico curante ha tuttavia valutato al 50% il grado di capacità lavorativa in
siffatta attività adeguata, mentre il perito al 100%.
Entrambi i medici ritengono l’assicurato pienamente inabile nella precedente
attività di manovale/operaio.
Orbene, secondo il TCA, la
certificazione 4 luglio 2002 del dr. ________ non consente di modificare la
conclusione a cui è giunta l’amministrazione basandosi sulle risultanze
peritali. Il succitato sanitario non ha infatti sufficientemente oggettivato il
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.
Nemmeno in quello successivo del 18 luglio 2002 egli ha fornito una motivazione
esauriente. In quell’atto il dr. __________ ha unicamente attestato che ” i
disturbi alla schiena sono peggiorati” e che il paziente è in cura dal suo
medico curante per non meglio specificati problemi internistici. Inoltre, egli
ha ritenuto che la perizia eseguita dal dr. __________ non tenga in
considerazione tutti i problemi di cui soffre il paziente, senza precisare
alcunché (doc. _).
Pertanto, nell'evenienza concreta questo TCA non
intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è
pervenuto il perito, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha
compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità al
lavoro nell’attività di manovale, ma abile in attività rispecchianti
le controindicazioni mediche.
Anzi, come visto al consid. 2.6, secondo il convincente parere del perito,
l’assicurato avrebbe potuto continuare ad esercitare l’attività di manovale
rispettando le limitazioni descritte. Egli ha anche proposto una terapia di
ricondizionamento muscolare al fine che il ricorrente possa riprendere la sua
originaria attività lucrativa.
In conclusione, tenuto
conto che lo status dell’assicurato riscontrato dal dr. __________ è
sostanzialmente rimasto invariato rispetto alla valutazione del dr. __________
eseguita in occasione della precedente procedura, la decisione dell’UAI di
respingere la domanda di revisione merita conferma.
2.9. L'assicurato
ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il suo
stato di salute e la capacità lavorativa.
Al
proposito si osserva che l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, almeno per quel che concerne
la situazione fattuale presente al momento della decisione contestata, per cui
non appare necessario procedere all'allestimento di una perizia giudiziaria.
Sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione contestata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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