Social insurance appeal struck out after settlement

32.2002.73Altro tribunale31 lug 2002Granted

Sintesi

The Ticino cantonal insurance court dealt with an appeal against an invalidity-insurance decision of 15 May 2002. During the proceedings, the UAI proposed remittal for additional evidentiary measures and stated that the contested decision should be treated as annulled; the appellant agreed. The court approved the settlement, struck the case from the register, and held that the request for suspensive effect had become moot. It ordered no court fee, placed the costs on the State, and awarded the appellant CHF 1,000 in party compensation.

Regest

Settlement in social insurance appeal proceedings; approval of an agreement between the parties is permissible if it complies with the law, and the court may strike the case from the roll once the dispute has become moot. A request for restoration or maintenance of suspensive effect falls away if the contested decision is no longer effective by reason of the settlement. Where the outcome justifies it, party compensation may be awarded and court costs placed on the State (consid. on mootness and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2002.73

Data decisione, Autorità: 31.07.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00073

BS

Lugano 31 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

viste le osservazioni 2 luglio 2002 all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui l’UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d’invalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata indi per cui l’istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. _);

richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. _);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162), per cui la richiesta del ripristino dell’effetto sospensivo è da ritenere priva di oggetto

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti;

  1. l’istanza tendente all’ottenimento del ripristino dell’effetto sospensivo è priva di oggetto;

  2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

  3. l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 a titolo di ripetibili;

  4. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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