AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.69
Data decisione, Autorità:
19.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00069
BS/cd
Lugano
19 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002 di
__________,
contro
la decisione del 23 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. ,
classe 1943, di professione ispettore presso la __________ (),
affetto da sordità bilaterale, il 25 febbraio 2000 ha inoltrato una richiesta
volta all’ottenimento di apparecchi acustici.
In data 25 aprile 2000 l’assicurato si è sottoposto ad un esame auditivo
eseguito dal dr. __________ (doc. AI _).
Sulla base dell’esito di questo esame, con comunicazione 9 gennaio 2002
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha accordato a __________ un
contributo finanziario di fr. 3'400,15 per due apparecchi acustici __________ Music
D CIC, 61.21 – 61.22 con livello di deficit auditivo 1 (doc. AI _).
Visto che l’assicurato chiedeva il riconoscimento di un apparecchio acustico
più sofisticato, con decisione formale 23 maggio 2002 l’UAI ha statuito quanto
segue:
" come
a sua richiesta formale, abbiamo esaminato il contenuto della
nostra comunicazione inviatale il 9 gennaio 2002 e relativa al
riconoscimento di un importo massimo di fr. 3'400,15 per
l'acquisto di due apparecchi acustici.
Ciò nonostante, non abbiamo rilevato la presenza di motivi
assicurativi a sostegno di una eventuale modifica della nostra decisione
sopraccitata, ragione per cui la stessa viene riconfermata completamente.
In effetti, dobbiamo riferirci alla Circolare federale sulla
consegna dei mezzi ausiliari nell'AZ, in particolare alle cifre marginali
5.07.04 e 5.07.10, le quali prevedono che è il medico specialista ORL che deve
innanzitutto inviare il risultato della prima perizia sulla quale figura il
livello della categoria dell'apparecchio acustico che entra in considerazione;
indi va evidenziato che i mezzi ausiliari consegnati devono essere di tipo semplice
e adeguato e che gli assicurati non hanno diritto al mezzo perfezionato nel
singolo caso.
In considerazione di questi fattori, come pure dei risultati
emersi dal rapporto medico peritale iniziale (livello di deficit auditivo 1),
abbiamo dato seguito alle disposizioni testé citate, accordando il contributo
massimo previsto dalle disposizioni federali in fr. 3'160.-
più IVA, per un totale di fr. 3'400,15." (cfr. doc.
AI _)
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, ribadendo il
riconoscimento di un apparecchio acustico di livello superiore a quello
riconosciuto.
A motivazione del gravame egli ha sostenuto quanto segue:
"
(…)
La professione da me esercitata mi impone l'impiego di un
apparecchio acustico con adattamento dinamico automatico digitale come risulta
chiaramente dal certificato medico 30.01.02 us. del Dott. __________ che
allego. Vi invito pertanto ad accogliere la mia richiesta riconoscendomi il
diritto al contributo previsto per il livello 3, considerando anche che la
lettera del 23.01.2002 dell'ufficio emarginato chiedeva al medico se il tipo di
professione era stato tenuto in considerazione.
Questa domanda ha originato il certificato del 30.01.2002 del
Dott. __________." (cfr. doc. _)
1.3. Mediante
risposta 24 giugno 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando
che:
" (…)
Gli apparecchi acustici vengono suddivisi in tre categorie:
apparecchi semplici, complessi, molto complessi (cf. Recommandations
medico-audiologiques pour la classification
des catégories d'appareils acoustiques, in
annesso).
Interpellato dall'amministrazione, il curante effettua di volta in
volta una valutazione, sulla base di parametri predefiniti (criteri
audiologici, socio-emozionali, professionali, nonché fattori aggravanti). A
seconda del punteggio ottenuto si potrà definire in quale categoria rientra
l'apparecchio del quale l'assicurato abbisogna.
II tipo e la portata delle prestazioni accordate dall'UAI - e che
variano a seconda della categoria nella quale rientra il mezzo - vengono
indicate nell'Appendice 3 della Convenzione tariffaria sulla consegna di
apparecchi acustici (in annesso).
Nel caso di specie, la valutazione effettuata dal curante, dottor
__________i, ha fornito un totale di 26 punti (cf. doc. n. _ inc. AI), che
accorda il diritto ad un apparecchio di livello 1, ovvero del tipo semplice
(cf. Raccomandazioni citate, tabella 1).
L'Appendice 3 della Convenzione di cui sopra prevede una
prestazione corrispondente pari a fr. 3160.-.
La decisione impugnata è pertanto corretta." (cfr. doc. _)
1.4. Dopo aver
chiesto ed ottenuto dal TCA diverse proroghe per presentare nuovi mezzi di
prova, il 4 settembre 2002 l’assicurato ha trasmesso un certificato medico del
dr. __________ (doc. _).
1.5. Il 12
settembre 2002 il TCA ha posto al dr. __________ alcune domande (doc. _)
ricevendo riposta il 16 settembre 2002 (doc. _).
Le risultanze sono state inviate alle parti in causa per una presa di
posizione.
Il 26 settembre 2002 l’UAI ha presentato le proprie osservazioni (doc. _),
mentre il ricorrente è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assunzione da parte dell’UAI, quale mezzo ausiliario ex art. 21
LAI, delle spese relative all’acquisto di due apparecchi acustici con un
livello di deficit auditivo 3.
2.3. Gli
assicurati invalidi o direttamente minacciati di invalidità hanno diritto ai
provvedimenti di integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità al guadagno. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata del lavoro prevedibile (art. 8 cpv. 1
LAI).
Fra i
provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i
mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Questi
provvedimenti sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente
riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell’ambito
dell’attività svolta o dell’integrazione sociale, la perdita di alcune parti o
funzioni del corpo (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a
edizione, Berna 1997 p. 190).
In virtù
dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in
un elenco allestito dal Consiglio federale, di cui ha bisogno per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una
professione o a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce
alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto
costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti di integrazione.
Per
il capoverso 2
"
L'assicurato che, a causa della sua invalidità,
ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio
ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla
sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco
allestito dal Consiglio federale."
(art. 21 cpv. 2 LAI)
I mezzi
ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato.
L'assicurato
sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo
ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza
invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21
cpv. 3 LAI).
2.4. In virtù
della delega legislativa di cui all'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha
emanato l'art. 14 OAI.
Secondo
questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art.
21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni
complementari riguardanti:
a. la consegna dei mezzi ausiliari;
b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili
rese indispensabili dall'invalidità;
c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze
persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.
Il
Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976
l'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per
l'invalidità (OMAI).
Giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari é stabilito
nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare
l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un
asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una
professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività
esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2
OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag.
44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di
S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
Per
l'art. 2 cpv. 3 OMAI, infine, il diritto si estende agli accessori e agli
adeguamenti resi necessari dall'invalidità.
La lista
contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le
categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve
esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è
esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti;
117 V 181 consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b).
Secondo la cifra 5.07 OMAI sono assegnati apparecchi acustici in caso di
ipoacusia se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere
migliorata considerevolmente e gli/le assicurati/e possono comunicare più
facilmente con l’ambiente circostante.
2.5. Il marginale
5.07.2 della Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari (CMAI) (cfr. doc. AI
_), in vigore dal 1° febbraio 2000, prescrive che la consegna di apparecchi
acustici deve essere prescritta da un medico specialista riconosciuto dall’AI e
controllata mediante una perizia finale (cfr. anche art. 4 della Convenzione tariffaria
sulla consegna di apparecchi acustici, doc. _).
Gli apparecchi acustici vengono suddivisi in tre categorie: apparecchi semplici
(livello 1), complessi (livello 2) e molto complessi (livello 3).
Su richiesta dell’AI, il medico specialista effettua una valutazione
audiologica sulla base di parametri predefiniti (criteri audiologici,
socio-emozionali, professionali, fattori aggravanti) espressa in punti. A
seconda del punteggio finale viene definita la categoria di apparecchi acustici
da prescrivere all’assicurato (cfr. Recommandations medico-audiologiques pour
le classifications des categorie d’appareils acustiques (expertise no.1), doc.
_).
Individuato
l’apparecchio acustico, esso può essere adattato solo da un fornitore che ha
stipulato un contratto con l’AI (audioprotesista). Questi deve indicare nel suo
rapporto il risultato dell’adattamento comparato e della prova dell’apparecchio
e vi devono figurare, tra l’altro, gli apparecchi acustici adattati (cfr. marg.
5.07.08 e 5.07.09 CMAI).
Infine, prescrive il marg. 5.07.12 CMAI che l’assunzione o la partecipazione
alle spese da parte dell’AI è subordinata alla condizione che, nella perizia
finale, lo specialista abbia valutato positivamente l’adattamento
dell’apparecchio.
Dopo aver ricevuto la perizia finale l’UAI emanerà al più presto una decisione
sulla consegna del mezzo ausiliario indicando il grado d’indicazione medica, il
numero di codice dell’articolo, il prodotto, il modello e il prezzo in base al
tariffario degli apparecchi acustici (cfr. marg. 5.07.15).
Per quel che concerne i costi riconosciuti dall’AI, gli stessi sono indicati
nell’apposito tariffario (cfr. appendice no. 3 della convenzione, doc. _).
2.6. Nel caso in
esame, il 20 aprile 2000 __________ è stato sottoposto ad un esame audiologico
da parte del dr. __________.
Dal relativo rapporto risulta che la valutazione ha fornito un totale di 26
punti, corrispondente ad una protesizzazione auditiva semplice binaurale di
livello no. 1 (apparecchio auditivo semplice) (cfr. doc. AI _). Per tali
protesi il tariffario vigente prevede una prestazione massima di fr. 3'160.—
(IVA esclusa) (cfr. appendice no. 3 della convenzione, doc. _).
Con
lettera 27 giugno 2001 al dr. __________, il Centro __________, incaricato di
procedere all’adattamento degli apparecchi acustici in parola, ha evidenziato
che “considerando la professione del signor __________ (ispettore __________
per diritti d’autore di opere musicali) che lo porta costantemente a contatto
con clienti in ambiente rumoroso (bar, ristoranti, discoteche), abbiamo
adattato e lasciato in prova due apparecchi acustici endauricolari del tipo
automatico digitale, modello __________ MUSIC D CIC, rientranti nel livello di
indicazione 3”, precisando inoltre che l’assicurato avrebbe ottenuto da
parte dell’UAI il consenso per l’assunzione dei costi supplementari (doc. AI
_).
Dopo la perizia finale 2 agosto 2001 eseguita dal dr. __________ (doc. AI _),
con comunicazione 9 gennaio 2002 l’UAI ha stabilito per l’assicurato:
"
la consegna in prestito 2 apparecchi acustici
__________s Music D CIC, 61.21 –62.22 per il prezzo totale di fr. 3'400,15.
“Livello di deficit auditivo 1“ (doc. AI _).
Siccome
il ricorrente si è presentato personalmente agli uffici dell’amministrazione
per contestare la suddetta comunicazione, il 23 gennaio 2002 l’amministrazione
ha inviato al dr. __________ la seguente missiva:
"
(…)
L'assicurato contesta la nostra decisione sopraccitata,
richiamando lo scritto dei 27 giugno 2001 del Centro __________.
Da parte nostra non abbiamo nessun'indicazione agli atti, circa il
consenso per l'assunzione dei costi supplementari.
Considerando che l'unica possibilità per il riconoscimento degli
apparecchi è che il punteggio sia superiore a 75 punti. La invitiamo a
comunicarci se da parte sua con la valutazione iniziale è stata tenuta in
considerazione anche la professione del signor __________."
(cfr. doc. AI _).
In risposta, il 30 gennaio 2002 lo specialista ha inviato all’UAI un
certificato medico del seguente tenore:
"
Si certifica che il summenzionato paziente, che soffre di una
sordità di percezione medio-grave bilaterale, di livello 1, ha richiesto
l'adattamento di apparecchi acustici rientranti nel livello d'indicazione 3, in
considerazione della sua attività professionale.
II Signor __________ attivo quale ispettore __________, per i
diritti d'autore di opere musicali, lavora frequentemente in ambienti rumorosi,
quali bar, ristoranti e discoteche, percui ha necessitato di apparecchi
acustici con adattamento dinamico automatico digitale. Solo con questi
apparecchi il paziente è in grado di proseguire nella sua attività
professionale come sinora." (Cfr. doc. AI _).
Tuttavia, con la decisione contestata, l’UAI ha confermato di riconoscere
unicamente di riconoscere gli apparecchi acustici semplici di livello 1,
anziché quelli molto complessi di livello 3 come postulato dal ricorrente.
2.7. Oggetto del
contendere è quindi l’assunzione da parte dell’UAI dei costi relativi alle due
protesi auditive molto complesse (livello 3).
L’assicurato sostiene infatti che durante l’esame audiologico 20 aprile 2000
non è stato considerata l’attività da lui svolta.
L’UAI ha invece ribadito che dal risultato del suddetto esame il ricorrente
avrebbe diritto unicamente alla copertura dei costi per una protesizzazione
semplice (livello 1).
Al fine di accertare quanto sostenuto dal ricorrente, in data 12 settembre 2002
il TCA ha posto al dr. __________ le seguenti domande (doc. _), ricevendo
risposta il 16 settembre 2002 (doc. _):
"
Domanda no.1
Nella perizia 25 aprile 2000 lei ha considerato l’attività professionale
dell’assicurato quale ispettore __________,
svolta principalmente in ambienti rumorosi ?
Ad 1
Nella perizia del 25.04.2000 l'attività professionale
dell'assicurato non è stata considerata per la semplice ragione che è stato
sottovalutato il problema di adattamento di apparecchi acustici in ambiente
rumuroso. Unicamente durante la fase di adattamento è emersa l'impossibilità di
portare degli apparecchi acustici non provvisti di regolazione in ambiente
estremamente rumoroso come quello frequentato dal signor __________ nella sua
attività professionale. Pertanto il grado di valutazione è stato formulato in
base agli esami eseguiti e non in base alle necessità del paziente emerse, come
detto, unicamente in fase di adattamento.
Domanda no. 2
Ha eseguito una nuova perizia per giustificare la richiesta di apparecchi
uditivi di livello 3? Se sì, voglia allegare una copia.
Ad 2
Una nuova perizia non si giustifica in considerazione del fatto
che la condizione audiologica del paziente non è mutata. Come espresso nel
punto 1 i motivi di rivalutazione del grado di protesizzazione derivano
unicamente dal non aver tenuto conto dell'attività professionale del paziente,
in particolare dall'impossibilità di portare apparecchi di grado I in ambienti
estremamente rumorosi.
Domanda no. 3
Il suo paziente ha nel frattempo avuto una diminuzione del livello auditivo da
giustificare una nuova richiesta di prestazioni
assicurative? Se sì, da quando e in che misura?
Ad 3
L'ultimo esame audiometrico tonale risale all'esame peritale
eseguito per adattamento di apparecchi acustici. II paziente non è stato in
seguito ricontrollato dal punto di vista audiologico." (cfr. doc. _)
In merito
a tale risultanze, con osservazioni 26 settembre 2002 l’UAI ha rilevato che:
" il
dottor __________ asserisce di non aver considerato il genere di
impiego svolto dall'assicurato allorquando è stata effettuata la
valutazione atta a stabilire il tipo di apparecchio necessario.
Considerato il fatto che a tal momento l'assicurato già esercitava
tale professione, nonché il fatto che nell'effettuare la perizia audiometrica
occorre considerare anche e soprattutto l'ambito lavorativo con il quale
l'assicurato è confrontato, mal si comprende quale attività sia stata
considerata in concreto.
Ad ogni modo, qualora codesta lodevole Corte giudicasse opportuno
scostarsi dal primitivo giudizio espresso dallo scrivente Ufficio, si postula
l'effettuazione di un ulteriore esame audiometrico neutrale. II dottor
__________ consiglia infatti l'assegnazione di protesi più perfezionate, senza
però fornire nuove basi di valutazione."
(cfr. doc. _)
Dalle
succitate risposte è dunque emerso che durante l’esame audiologico del 20
aprile 2000 lo specialista non aveva considerato l’impossibilità
dell’assicurato di portare apparecchi di livello 1 in ambienti estremamente
rumorosi e che tale problematica è emersa in fase di adattamento.
Infatti, come visto al considerando precedente, con il menzionato scritto 27
giugno 2001 il Centro __________ ha segnalato allo specialista l’adattamento di
due apparecchi acustici di livello 3 poiché professionalmente l’assicurato deve
essere costantemente a contatto con ambienti rumorosi (doc. AI _).
Vero che, come rettamente osservato dall’UAI, durante l’esame audiometrico il
dr. __________ avrebbe dovuto considerare l’ambito lavorativo dell’assicurato.
Ma è altrettanto vero che, viste le spiegazioni del 16 settembre 2002 fornite
da quest’ultimo al TCA, il contesto lavorativo dell’assicurato non consente
l’utilizzo delle protesi auditive semplici.
L’UAI ha chiesto l’espletamento di un ulteriore esame audiometrico neutrale in
quanto il dr. __________ giustifica l’assegnazione di protesi più perfezionate,
senza fornire nuove basi di valutazione.
Secondo il TCA non occorre procedere in tal senso.
Infatti, da una parte lo specialista ritiene non necessaria una nuova perizia
poiché la condizione audiologica non è mutata, spiegando, come già rilevato,
che il motivo di una rivalutazione del grado di protesizzazione va ricondotto
al fatto che in ambienti estremamente rumorosi non è possibile portare un
apparecchio auditivo di tipo semplice. Dall’altra, nella perizia finale 2
agosto 2001 il dr. __________ ha verificato positivamente l’adattamento dei due
apparecchi acustici di livello 3 forniti dal Centro __________ (doc. AI _).
Visto quanto precede, a mente del TCA, l’UAI deve assumere i costi dei due
apparecchi acustici con livello di indicazione 3.
Ne consegue che la decisione contestata è da annullare ed il ricorso va
accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione 23 maggio 2002 è annullata.
§§ L’UAI è tenuto ad assumere i costi di due apparecchi acustici
con livello di indicazione 3.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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