Settlement approved; invalidity appeal struck off as moot

32.2002.65Altro tribunale28 giu 2002Settled

Sintesi

The claimant appealed an invalidity insurance decision of 26 April 2002. In its response of 10 June 2002, the UAI withdrew the decision and proposed a remand for additional investigation. The appellant accepted this proposal on 26 June 2002. The Tribunal cantonale delle assicurazioni held that the agreement was lawful, approved the settlement, and struck the case from the docket as moot. It also ordered that no court fee be charged and that the costs be borne by the State.

Regest

Settlement in social-insurance appeal proceedings; approval of a procedural agreement and striking the case from the docket. Where the respondent authority withdraws the contested decision and the appellant assents to a remand or other agreed solution, the court may approve the settlement if it is lawful. Once the dispute has thereby lost its subject matter, the proceedings are to be terminated as moot; the court may then regulate costs separately, including waiving court fees and charging costs to the State (consid. 1-2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2002.65

Data decisione, Autorità: 28.06.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00065

rg/gm

Lugano 28 giugno 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 17 maggio 2002 interposto da

__________,

contro

la decisione del 26 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 10 giugno 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (III);

richiamato lo scritto 26 giugno 2002 con cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

  1. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

  2. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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