AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.57
Data decisione, Autorità:
22.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.57
BS/cd
Lugano
22 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2002 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 10 aprile 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 10 aprile 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto
__________, classe 1961, con effetto dal 1° dicembre 1999, al beneficio di una
mezza rendita d'invalidità di fr. 360 al mese (fr. 405 dal 2001), di una
rendita completiva per il coniuge di fr. 119 (fr. 122 dal 2001) e per il figlio
di fr. 158 (fr. 162 dal 2001).
La
prestazione è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio di fr. 46’968,
una durata di contribuzione di 7 anni e 6 mesi e una scala di rendite 21.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite
dell’avv. __________.
Essa contesta la determinazione della rendita in quanto non è stato preso in
considerazione il periodo di contribuzione assolto in __________.
La ricorrente ha inoltre rilevato:
"
(…)
E' stato tralasciato l'anno 1999 dove vi è pure
una contribuzione della signora __________ di fr. 2'100.--.
Oltre a ciò il periodo contributivo anteriore
all'anno 1990 è stato completamente tralasciato.
Gli accrediti per compiti educativi sono limitati
a 7 anni benchè il figlio __________ sia nato nel 1982. E' stato poi
tralasciato il fatto che la signora __________ si è sposata con un cittadino
svizzero il 26 luglio 1993.
Il marito con il suo contributo ha certamente
coperto il minimo contributivo della moglie allorché era casalinga.
Il periodo contributivo della signora deve
pertanto estendersi dal 1979 allorché in novembre è stata iscritta alla
previdenza ___________ e termina per contributi propri nel 1999.
(…)
Le contribuzioni annue prese in considerazione
per il calcolo delle rendite fanno completamente astrazione dei contributi
versati dal 1979 sino all'entrata in Svizzera (1990).
Dopo di allora si sarebbe dovuto tener conto
degli accrediti per compiti educativi e dopo il matrimonio dell'assicurata dei
contributi versati dal marito.
A seguito di una recente revisione bisognerà
tener conto del contributo per il 1999 versato dalla signora __________."
(cfr. doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 18 giugno 2002 l’UAI ha trasmesso al TCA la presa di posizione della
Cassa di compensazione __________ (Cassa),
competente per la determinazione della prestazione contestata.
Mediante tale atto la Cassa ha spiegato il calcolo effettuato, precisando
comunque che:
"
(…)
Ciò che riguarda i periodi assicurativi
realizzati in __________, dobbiamo prendere contatto con la Cassa svizzera di
compensazione a Ginevra che si occupa di trasmettere il formulario adeguato
(compilato dall'assicurata) ed eventuali giustificativi alla Securità sociale
_________ alfine di ricevere da parte loro un'attestazione ufficiale relativa
alla carriera assicurativa della Signora __________ nel suo paese d'origine.
Il foglio allegato 4P ci è pervenuto il 10 aprile
2002 ed è stato trasmesso alla Cassa svizzera a Ginevra un giorno dopo.
Appena saremo in possesso dell'attestazione della
Securità sociale ___________, potremo effettuare un nuovo calcolo della rendita
d'invalidità con la presa in considerazione dei suoi periodi assicurativa
realizzati in __________." (cfr. doc. _)
Per
questo motivo l’amministrazione ha chiesto la sospensione della causa,
accordata dal TCA con ordinanza 21 giugno 2002 (VII).
1.4. Il 22 agosto
2002 il legale della ricorrente ha trasmesso allo scrivente Tribunale una
dichiarazione dell’Istituto della sicurezza sociale della __________ attestante
i contributi versati in __________ (VIII).
Interpellato in merito, il 4 settembre 2002 l’UAI ha inviato uno scritto della
Cassa in cui si chiede la proroga della sospensione della causa sino alla
ricezione dell’attestazione ufficiale da parte delle sede principale
dell’organismo della sicurezza sociale __________, così come prescritto dalla
relativa convenzione tra Svizzera e __________ (X).
La causa è stata quindi sospesa dal TCA fino al 31 dicembre 2002 (XI) ed in
seguito fino al 28 febbraio 2003 (XVIII).
1.5. Una volta
ricevuta la citata certificazione ufficiale, con decisione 26 marzo 2003
l’amministrazione ha rideterminato le prestazioni assicurative rispettivamente
in fr. 731.— (mezza rendita AI), fr. 220 (rendita completiva per il coniuge) e
fr. 293 (rendita per il figlio), con effetto dal 1° aprile 2003 (XXI).
Con un’altra decisione, datata 9 aprile 2003, essa ha calcolato i nuovi importi
delle rendite per il periodo 1° dicembre 1999 al 31 marzo 2003, compensando con
le prestazioni anticipate da altri enti (XXVI/3).
1.6. La
ricorrente ha tuttavia sollevato diverse censure sulle modalità del nuovo
calcolo ( XXII, XXVIII), a cui la Cassa ha fornito delle spiegazioni (XXV,
XXX).
Delle risultanze si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. A norma
dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità
amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione
impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la
comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa
norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha
già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i
Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su
delle disposizioni espresse o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992
pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine
assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli
decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC
1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF
109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
Nella fattispecie in esame, dopo la risposta di causa l’amministrazione
ha emesso le decisioni 26 marzo e 9 aprile 2003. Pertanto le stesse sono da
considerare come proposta di giudizio ai sensi della succitata giurisprudenza.
Nel merito
2.3. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3,
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127
V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.4. Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il
capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia
al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase
se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32
OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il
1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. Nel caso in
esame la ricorrente contesta la determinazione della nuova rendita AI.
Come
visto in precedenza, le rendite sono calcolate in base al periodo di
contribuzione (che determina in seguito la scala di rendita) e al reddito annuo
medio.
2.6.1. Periodo di
contribuzione
Come
detto, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato.
Essendo l’assicurata nata nel 1961 il suo periodo di contribuzione sarebbe
iniziato il 1° gennaio 1982 per terminare il 31 dicembre 1998 ( il diritto alla
rendita AI è sorto il 1° dicembre 1999).
Dagli atti (cfr. estratto conto individuali) risulta tuttavia che essa ha
iniziato a contribuire all’AVS unicamente nel 2000, anno in cui ha cominciato
ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
Pertanto la ricorrente presenta delle lacune contributive.
In concreto tuttavia è applicabile la Convenzione di sicurezza sociale fra la
Svizzera ed il __________ dell'11 settembre 1975, valida sino al 30 maggio 2002
(sostituita dagli accordi bilaterali Svizzera e UE in vigore dal 1° giugno
2002).
Infatti la ricorrente, cittadina __________, ha versato dei contributi
all'assicurazione ___________ e l’evento assicurativo è avvenuto prima del 1°
giugno 2002.
L'art. 12 cpv. 3 della citata Convenzione prevede che:
"
Per determinare la durata di contribuzione che
serve come base di calcolo della rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità
svizzera, dovuta ad un cittadino svizzero o __________, i periodi
d'assicurazione ed i periodi assimilati, compiuti giusta le disposizioni legali
__________, sono considerati come periodi di contribuzione svizzeri, nella
misura in cui non si sovrappongano a questi ultimi. Per stabilire il reddito
annuo medio si tiene conto soltanto dei periodi di contribuzione
svizzeri."
In tal
senso, la Cassa, dopo aver ricevuto, via Cassa svizzera di compensazione, il
formulario ufficiale in cui la competente autorità ____________ ha attestato il
periodo assicurativo in quel paese (doc. _), ha riconosciuto 73 mesi (dicembre
1979 – dicembre 1985) di contribuzione (non i 74 mesi erroneamente sommati
dall’autorità estera).
Come evinto dallo scritto 22 maggio 2003 della Cassa (XXX), per la
determinazione della scala di rendite è stato preso in considerazione il
periodo di contribuzione _____________ (6 anni e 1 mese) e quello svizzero (7
anni e 6 mesi), oltre al periodo in cui è sorto il diritto alla rendita (1999).
Infatti, secondo l’art. 52c OAVS, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre
precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla
rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi
provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non
sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Lo stesso
vale anche per l’AI (cfr. in merito Pratique VSI 2003 pag. 190 in cui si fa
riferimento ad una sentenza del TFA che ha stabilito come i mesi di
contribuzione nell’anno in cui è sorto il diritto alla rendita AI possano
essere presi in considerazione per colmare le lacune di contribuzione).
Inoltre va rilevato che la Cassa rettamente ha colmato le lacune contributive
con i periodi assicurativi ___________ ufficialmente attestati realizzati prima
del compimento dei 21 anni della ricorrente (dicembre 1979 - 1981).
In conclusione, alla ricorrente è stato validamente riconosciuto un periodo di
contribuzione di 14 anni e 7 mesi (nelle nuove decisioni è indicato unicamente
il periodo di contribuzione svizzero), che corrisponde, sulla base delle
tabelle dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il cui uso è
obbligatorio (30bis LAVS), alla scala di rendita 37.
2.6.2. Reddito
annuo medio (RAM)
Come già detto
(cfr. consid. 2.4. e 2.5.), il RAM è composto dalla somma risultante dai
redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione
computabili durante il periodo di contribuzione della persona assicurata.
Nel caso
di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa su cui
l’assicurata ha versato i contributi all’AVS (i contributi ____________ servono
unicamente per la determinazione del periodo di contribuzione e non per il RAM)
giungendo così all'importo di fr. 160'370 (XXVII/4).
Non sono tuttavia computabili i redditi dell’anno in cui è sorto il diritto
alla rendita (1999), così come prescritto dal già citato art. 52c OAVS.
Inoltre, l’amministrazione giustamente non ha proceduto ad alcuna ripartizione
dei redditi coniugali in quanto il primo marito non era assicurato in Svizzera
ed per il secondo non sussiste un motivo di cui all’art. 29 quinquies cpv. 3
LAVS (cfr. consid. 2,5).
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’UFAS secondo le modalità
di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e
varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante
per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, tuttavia, non vi è alcuna rivalutazione. Infatti, considerato
che la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è
avvenuta nel 1990, dalle citate tavole UFAS risulta un fattore di rivalutazione
pari all’1,000.
Inoltre, dal foglio di calcolo (XXVI/4) si evince come la Cassa abbia
rettamente aggiunto il cosiddetto supplemento di carriera previsto per gli
assicurati che al momento dell’insorgenza dell’invalidità non avevano ancora
compiuto 45 anni (art 36 cpv. 3 LAI). Nel caso concreto tale supplemento
corrisponde al 10% poiché l’assicurata (nata il 20 10. 1961) allorquando è
stata dichiarata l’invalidità (1.12.1999) aveva 38 anni (cfr. art. 33 OAI).
Il totale dei redditi di fr. 176'407 va poi diviso per i 7 e 6 mesi anni di
contribuzione svizzera per giungere ad un reddito annuo medio di fr. 23’213.--.
L’assicurata
ha contratto matrimonio in __________, sciolto nel 1993, ed ha avuto figlio
nato nel 1982.
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.3).
Gli accrediti educativi
sono computati unicamente per il periodo di contribuzione e nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto,
mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv.
1 OAVS).
Da
rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone
coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i
coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
In tal senso, il marginale 5327 delle
Direttive sulle rendite, volume I, prevede che per i genitori sposati,
l'accredito per compiti educativi relativo
agli anni civili di matrimonio è diviso a metà anche quando solo un genitore o
un coniuge ha diritto alla rendita. E' irrilevante se i figli per i quali si
chiede l'accredito per compiti educativi relativo al periodo di unione
coniugale sono figli propri o figliastri (cfr. DTF 126 V 429).
In concreto, nel periodo
1990 - 1993 (anno d’entrata in Svizzera sino al secondo matrimonio, contratto
in Ticino) la ricorrente è stata assicurata per 24 mesi (corrispondente a 2
accrediti interi). Dal 1994 (anno successivo al matrimonio) al 1998 (anno
precedente l'insorgere dell'evento assicurato) essa ha diritto a 5 mezzi
accrediti. Complessivamente le sono stati computati 4,5 accrediti.
Come rettamente riportato nella risposta di causa, nel 1999 un accredito per
compiti educativi intero ammonta a fr. 36'180.--.
Tenuto conto dei succitati accrediti, divisi per la durata di contribuzione,
risulta un reddito medio di fr. 21'708.--
Ne
consegue che con un reddito annuo medio di fr. 45’828
(fr. 23'521 + fr. 21’708 + = 45'828 arrotondato all'importo immediatamente
superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 1999 e a fr. 48’108 nel 2003 ed una
scala di rendite 37 la mezza rendita AI ammonta rispettivamente a fr. 697 (dal
1.01.1999), fr. 714 (dal 1.01.2001) e fr. 731 (dal 1.01.2003), così come
indicato nelle nuove decisioni.
Le rendite per il coniuge e per il figlio ammontano invece al 30% e al 40%
della rendita della ricorrente (cfr. art. 38 LAI).
In tal senso la decisione impugnata va modificata ed il ricorso accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione 10 aprile 2002 è annullata.
§ __________ ha diritto ad una mezza
rendita d’invalidità di fr. 697.— (stato 1999) dal 1° dicembre
1999,
più le relative rendite complementari per il coniuge ed il
figlio.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster