AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.52
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.52
RG/sc
Lugano
10 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 2 aprile 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Per
decisione 14 aprile 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha respinto
la domanda di prestazioni presentata da __________ - di formazione impiegato di
commercio e di professione collaboratore presso la __________ - per carenza di
incapacità al guadagno (doc. AI _).
Adito
dall'assicurato con ricorso 12 maggio 1999, con sentenza 7 giugno 2000 lo
scrivente TCA ha confermato la decisione amministrativa (cfr. inc. 32.1999.52).
Con
sentenza 5 dicembre 2000 il TFA, confermando il giudizio cantonale e la
decisione da esso tutelata, ha respinto il ricorso di diritto amministrativo
interposto dall'assicurato.
1.2. Mediante una
nuova domanda presentata all'UAI il 12 settembre 2000 __________, per il tramite
del proprio medico curante, ha chiesto di essere posto al beneficio di
prestazioni assicurative, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni
psicofisiche (doc. AI _).
Esperiti
nuovi accertamenti medici, segnatamente una perizia psichiatrica affidata, come
nella precedente procedura amministrativa al dott. __________, con
provvedimento formale
2 aprile
2002 l’amministrazione, non ravvisando l'esistenza di una malattia di natura
invalidante, ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni. Nella sua
decisione l'UAI ha in particolare rilevato che
"
(…)
Con decisione negativa del 14.04.199, confermata
in sede ricorsuale dai Tribunali Cantonale e Federale delle Assicurazioni,
venne rifiutato il diritto alla concessione della rendita di invalidità. La
successiva domanda depositata in data 12 settembre 2000 da parte del medico
curante Dr. __________, la quale ci concerne concretamente, ha necessitato una
nuova indagine peritale, che è stata affidata allo psichiatra Dr. __________,
il quale aveva già avuto modo di conoscere il Signor __________ in occasione
dell'istruzione della precedente richiesta di prestazioni. Le risultanze della
perizia, come appare dal rapporto stilato in data 25 ottobre 2001, nuovamente
non consentono di riconoscere un diritto a rendita, venendo a mancare i
presupposti basilari legali al concetto di malattia invalidante ai sensi della
Legge Federale (LAI)." (Doc. _)
1.3. Con
tempestivo ricorso 2 maggio 2002, sostenendo un peggioramento del suo stato di
salute e producendo al riguardo della documentazione medica, l'assicurato,
rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto l'annullamento della decisione
amministrativa e postulato il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità. Queste le motivazione del gravame:
"
(…)
- La decisione
impugnata si basa su un erroneo apprezzamento delle prove e degli atti relativi
alla procedura.
Il
rifiuto di concedere al signor __________ il beneficio di una rendita AI si
basa esclusivamente sulla perizia del dott. __________, il quale esclude siano
dati i presupposti per l'erogazione della rendita.
Tale
perizia però non è assolutamente chiara, ed inoltre contrasta con quanto ormai
da diversi anni sta affermando il medico di famiglia dott. __________, e
contrasta completamente con quanto concluso dalla dott.ssa __________,
psichiatra, tra l'altro già capo-clinica presso la __________, medico il cui
valore e la cui oggettività sono indiscutibili.
Per
costante dottrina e giurisprudenza, perché un rapporto medico possa avere un
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa
i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti
i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei
suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni
mediche; le conclusioni dell'esperto devono essere inoltre motivate (cfr.Ulrich Meyer-Blaser,
Die Rechtpflege in der Sozialversicherung, BJM, 1989 p.
31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
Il
TFA ha inoltre affermato che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176). Il medesimo principio vale anche per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p.
95).
- Orbene, se
nella prima vertenza la perizia esperita dal dott. __________ è stata giudicata
completa, basata su approfonditi esami, con conclusioni logiche, mentre quanto
affermato dal dott. __________, specialista in psichiatria, e dal dott.
__________, medico di famiglia, non è valso per apportare indizi concreti atti
a fare ritenere inaffidabile la prima perizia __________, non si può certo
affermare la stessa cosa in questo caso.
In
primo luogo va rammentato che la richiesta di prestazioni AI presentata dal
dott. __________ a favore del signor __________ seguiva l'invito della dott.ssa
__________ che, nella perizia, consigliava il sottoscritto legale ad annunciare
il caso all'AI, in quanto riteneva sussistere un quadro clinico tale e tanto cronicizzato
da non permettere più al ricorrente di poter lavorare.
Secondariamente
va osservato e sottolineato che il rapporto medico redatto dalla dott.ssa
__________, è di gran lunga più completo della perizia __________, e
soprattutto è suffragato dal test di Roscharch eseguito dallo psicologo dott.
__________. Le conclusioni a cui giunge la dott.ssa __________ sono logiche,
basate tra l'altro sul test di Roscharch, i cui risultati sono inoltre
contenuti nel rapporto medico, in particolare nell'allegato rapporto
psicologico.
La
dott.ssa __________ è lapidaria e non dà spazio ad altre interpretazioni sullo
stato di salute del signor __________:
" Il
paziente presenta un disturbo della personalità paranoico grave, rilevabile sia
all'esame clinico che al Test di Rorschach, con
caratteristiche di diffidenza, sospettosità e rivendicazione.(...) Presenta (il
ricorrente, n.d.r.) uno stato depressivo importante con un quadro apatico-abulico-anedonico,
idee di rovina e sintomi di rivendicabilità verso i superiori.(...) L'inabilità
lavorativa completa si giustifica sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi;
é da considerarsi permanente, evoluzione del resto già ipotizzata dal Dr.
__________ nel 97; è un caso da annunciare nuovamente all'AI."
E ancora, in
merito alla diagnosi, il medico specialista ticinese descrive come segue la
situazione del ricorrente:
" Depressione
grave senza sintomi psicotici ICD 10 832.2 con somatizzazione. Disturbo di
personalità paranoie ICD 10 F.60.0."
In sostanza, la dott.ssa __________
conferma la diagnosi del dott. __________, e dà atto al dott. __________ che
l'ipotesi da lui sostenuta nel 1997 si è concretizzata.
Contrariamente al rapporto medico
della dott.ssa __________, il perito dott. __________, nel suo rapporto
peritale del 25 ottobre 2001, conclude per l'inesistenza della malattia, sostenendo
che la situazione dal 1998 ad oggi non è particolarmente cambiata.
Contrariamente al rapporto peritale
della dott.ssa __________, il referto del dott. __________ appare più un
complemento, un appendice della precedente perizia che una vera e propria
perizia. Infatti il dott. __________, contrariamente alla collega ticinese, non
ha sottoposto il ricorrente a nessun nuovo accertamento, oltre all'esame
clinico. In particolare non lo ha sottoposto al Test di Roschach, per valutare
la sussistenza o meno del grave disturbo della personalità paranoico di cui
soffre il signor __________, e comunque non lo ha sottoposto nuovamente al test
MMPI, da lui stesso utilizzato nella prima perizia, per valutare se vi fossero
stati nel frattempo cambiamenti. Il perito si è infatti limitato, in pochi
minuti (occorre osservarlo!) all'esame clinico, senza ulteriori
approfondimenti, confermando così la sua precedente presa di posizione.
Indipendentemente dal fatto che
appare evidente che la posizione di perito del dott. __________ sia alquanto
discutibile, senza voler arrivare ad affermare che forse avrebbe dovuto
rinunciare, dovendo giudicare lo stato di salute di una persona che lo aveva
aspramente criticato in occasione della sua prima valutazione, è oggettivamente
evidente che questa seconda perizia sia, contrariamente alla prima, lacunosa,
incompleta, e non suffragata dagli esami che il caso imponeva. Non si può
infatti negare che il perito si sia limitato ad eseguire il cosiddetto esame
clinico, riprendendo l'anamnesi dalla perizia precedente, e quindi senza
sottoporre il paziente nuovamente al test di Roschach (cosa che invece la
dott.ssa __________ aveva diligentemente richiesto allo psicologo __________),
o al MMPI -Test, come invece aveva eseguito in occasione della prima perizia.
E' assodato che dalla tavole
processuali emergono sufficienti elementi o concreti indizi che dir si voglia,
idonei a contraddire le conclusioni peritali relativi alla capacità lavorativa
del signor __________. Infatti agli atti risulta la perizia eretta dalla
dott.ssa __________, rapporto medico oggettivamente più completo di quello
redatto dal dott. __________, in quanto correlato dal rapporto psicologico del
dott. __________, che conferma quanto già in precedenza sostenuto sia dal medico
di famiglia dott. __________, sia da quanto aveva ipotizzato il dott.
__________, specialista FMH in psichiatria.
La perizia del dott. __________ é
pertanto lacunosa. In primo luogo perché non completa, paragonata alla
precedente sua perizia, oppure al rapporto peritale della collega ticinese.
Secondariamente poiché non espone i motivi per cui non condivide la diagnosi
della specialista __________, peraltro supportata sia dall'esame clinico, sia
dall'esame psicologico.
La lacunosità del rapporto medico del
perito è evidente se si valuta come si sia distanziato dal giudizio di una
collega, altrettanto preparata professionalmente, senza però aver approfondito
quanto lei, l'esame del periziando.
La decisione impugnata, che riprende
sostanzialmente le considerazioni e le conclusioni contenute nella perizia,
viola quindi crassamente le prove agli atti, non tenendo neppure in
considerazioni le conclusioni a cui è giunta la Dott.ssa __________,
conclusioni che invero consacrano quanto, vanamente, sostenuto da lungo tempo
dal dott. __________.
Senza essere degli esperti in
materia, si comprende facilmente come la capacità di guadagno del signor
__________ sia ormai nulla. Infatti si consideri che dal 1996 il ricorrente è
stato lasciato a casa dal suo datore di lavoro causa della malattia, che il
ricorrente da quella data non esercita più alcuna attività, ma vive con la
mamma (e a spese della mamma), senza più nessuna vita sociale che gli permetta
ragionevolmente un reinserimento nel mondo lavorativo.
Indipendentemente dalla diagnosi
medica, che, ripeto, è quella a cui è giunta la dott.ssa __________, a cui è
giunto il dott. __________, e infine quella ipotizzata già 5 anni fa dal dott.
__________, e non è certo quella espressa dal dott. __________, è evidente che
una persona, con un disturbo della personalità come il signor __________, che
soffre di depressione grave ormai cronicizzata, all'età di 52 anni, non sia più
in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro attuale, così esigente e così
spietato.
Come rettamente affermato dalla
Dott.ssa __________, l'inabilità lavorativa completa si giustifica già solo
sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi, indipendentemente
dall'esistenza di un disturbo della personalità paranoide, che
comunque sussiste.
Per questo motivo si chiede
evidentemente che il giudizio venga annullato e riformato nel senso che il
signor __________ possa essere posto al beneficio di una rendita di invalidità
intera:
- In ogni caso,
alfine di valutare l'esistenza e meno dell'incapacità lavorativa del signor
__________ susseguente alla malattia, ritenuto i pareri discordanti dei due
specialisti, ritenuto che il rapporto della dott.ssa __________, che propende
per una inabilità lavorativa a causa della grave situazione del ricorrente, sia
oggettivamente più completo di quello eretto dal perito, ritenuto infine che la
decisione dell'AI di nominare nuovamente il dott. __________ come perito appare
quantomeno criticabile, dopo che le sue precedenti considerazioni erano state
aspramente criticate dal ricorrente, si chiede di voler esperire una nuova
perizia, e che quindi la decisione del lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni possa essere supportata da un'ulteriore prova peritale che meglio
chiarisca la situazione. Si chiede inoltre che venga ascoltata la dott.ssa
__________ e il dott. __________.
Infatti,
pur non volendo in alcun modo rivestire i panni del giudice, credo che un nuovo
atto istruttorio possa modificare la decisione AI. Infatti, l'insieme delle
circostanze, ovvero la perizia incompleta eretta dal dott. __________ da un
lato, e il rapporto medico della dott.ssa __________, oggettivamente più
completo dall'altro, non permette di raggiungere la convinzione che altri
provvedimenti probatori, in casu leggesi una terza perizia, non possano in
nessun modo modificare il risultato. Basti pensare al caso in cui (neppure
improbabile, anzi) che un terzo perito avalli la diagnosi della dott.ssa
__________. A questo punto la decisione AI dovrebbe evidentemente essere modificata."
(Doc. _, pag. 4-7)
1.4. Con risposta
di causa 23 maggio 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando
in particolare:
"
(…)
L'unico punto di divergenza risiede in pratica nel diverso
apprezzamento delle risultanze mediche.
L'amministrazione ritiene che la perizia effettuata dal dottor
__________ (cf. doc. n. _ inc. AI), in base alla quale l'assicurato non
presenta patologie che influenzano in modo rilevante la capacità lavorativa,
non offra spunto alcuno di critica.
A detta del ricorrente per contro, la stessa non fornirebbe
sufficienti garanzie di affidabilità, dovendosi per contro ritenere quale
valida base di giudizio il parere espresso in particolare dalla dottoressa
___________, che ritiene l'assicurato completamente inabile al lavoro (cf. doc.
n. _ inc. AI).
Come già in precedenza, dal canto nostro non possiamo che ribadire
come in sostanza non vi sia alcun valido elemento che giustifichi un diverso
giudizio da parte dello scrivente Ufficio. Le perizie effettuate in corso di
istruttoria sono appunto mirate ad ottenere un parere chiaro, esauriente e
soprattutto imparziale sullo stato del paziente. Se l'esame rispetta tali
criteri, l'amministrazione non se ne discosta.
II ricorrente contesta l'attendibilità e la completezza dell'esame
effettuato dal dottor __________, sostenendo che quello svolto dalla dottoressa
__________ sarebbe di gran lunga più completo. L'UAI non ritiene giustificate
tali critiche.
Innanzitutto, se si vuol procedere ad un paragone fra il modo di
operare dei due medici, occorre far riferimento ad atti della medesima natura.
Di conseguenza, se da un lato viene citata la perizia della dottoressa
__________, ci si dovrà parimenti riferire alla perizia stilata dal dottor
__________, e non al complemento peritale il quale, senza voler essere meno
accurato dell'indagine iniziale, può comunque non contenere informazioni che
bastava raccogliere una prima volta (ci si riferisce in particolare ai test che
non sono stati ripetuti).
Inoltre, sapere quali esami debbano essere svolti nel corso di
un'indagine psichiatrica, è questione che spetta ad un esperto del ramo
decidere, in casu lo psichiatra stesso. II profano non è infatti in grado di
giudicare quale tipo di indagine si imponga nel caso di specie.
In merito poi alla scelta del perito, è normale che ci si rivolga
nuovamente a colui che già a suo tempo ha avuto modo di visitare l'assicurato
in quanto, oltre a conoscere già la fattispecie, è in grado di esprimersi in
merito all'evoluzione della patologia.
Si rilevi infine che la perizia svolta dal dottor __________
presenta fra l'altro il vantaggio d'essere molto più recente rispetto a quella
effettuata dalla dottoressa __________.
II dottor __________ ha infatti esaminato l'assicurato
nell'ottobre dello scorso anno; l'esame della dottoressa ___________ risale
invece all'estate del 2000.
In definitiva quindi lo scrivente Ufficio ritiene assolutamente fededegni
gli esami medici sui quali ha basato il proprio giudizio, che merita pertanto
piena conferma." (Doc. _)
1.5. Con scritto
29 maggio 2002 il rappresentante dell'insorgente ha chiesto l'allestimento di
una perizia medica giudiziaria (V).
1.6. In data 9
luglio 2002 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dott.med.
__________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. _).
Il 13 gennaio 2003 il perito ha rassegnato il proprio referto, nel quale, in
sostanza, egli conclude per una completa inabilità al lavoro dell'assicurato.
Tale referto è stato trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. _).
Con
scritto 21 gennaio 2003 l'insorgente, preso atto delle risultanze peritali, ha
confermato la propria richiesta ricorsuale osservando:
" (…)
- E' bene
fare notare come il dott. __________ confermi la diagnosi già sostenuta dal
dott. __________ prima e dalla dott.ssa __________ poi. Come si può leggere
a pag. 18 della perizia, rispondendo alla domanda 1), il perito conclude che:
" La
diagnosi a suo tempo formulata dal dott. __________ e confermata più tardi
dalla dott.ssa __________ è, a mio avviso, corretta. II peritando soffre di un
disturbo di personalità paranoide (...)."
-
La
conclusione a cui giunge il perito sull'abilità lavorativa del signor
__________ conferma quanto già sostenuto dal dott. __________ a suo tempo,
che proponeva un ultimo tentativo di 6 mesi per reintegrare il perito in seno
all'organico del datore di lavoro, ma che, in caso di insuccesso, non vedeva
altro che un inabilità lavorativa, e quanto sostenuto dalla dott.ssa
__________, ovvero che il signor __________ è assolutamente inabile al lavoro
al 100%.
-
La velata
accusa di soggettività nell'interpretazione del test di Rorschach
del dott. __________ nei confronti dei colleghi ticinesi __________ e
__________, per giustificare le sue discordanti interpretazioni dello stato di
salute del ricorrente, è stata anch'essa ridimensionata dalle esaustive e
precise considerazioni del dott. __________, il quale ha osservato come sia
sempre più difficile interpretare soggettivamente un test psicologico, essendo
state introdotte delle procedure di valutazione rigide e oggettive.
-
Alla
domanda 3 a pag. 19, il perito dott. __________ conclude che l'inabilità
lavorativa del signor __________ (per l'attività precedentemente esercitata)
decorra dalla cessazione dell'attività stessa, avvenuta nel febbraio 1996,
contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________, che riconduceva il
malessere del ricorrente alla conflittualità dei rapporti tra datore di lavoro
e dipendente. E' chiaro, dalla perizia del dott. __________, che l'inabilità
lavorativa sussisteva poiché erano presenti delle patologie tali da impedirgli
di esercitare il tipo di professione fino ad allora svolta, e non perché erano
nati attriti con il datore di lavoro (che in verità sono state le conseguenze
dell'inabilità).
-
Si osserva
infine con un pizzico di rammarico che se le richieste del sottoscritto legale,
in particolare, ma non solo, nei confronti dell' AI di nominare un altro perito
che non fosse __________, fossero state accolte, probabilmente il signor __________
beneficerebbe da tempo della rendita AI." (Doc. _)
Dal canto
suo con osservazioni 24 gennaio 2003 l'UAI ha formulato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Tramite perizia 11 gennaio 1999 il dotto __________ reputava
l'assicurato pienamente abile al lavoro.
La correttezza di tale valutazione è stata espressamente
riconosciuta tanta da codesta lodevole Corte (sentenza 7 giugno 2000), quanto
dal Tribunale federale sentenza 5 dicembre 2000).
Il dottor __________, rilevando che l'assicurato ha in pratica cessato
totalmente la propria attività lavorativa nel febbraio del 1996, sottolinea che
a partire da questo momento sussisterebbero un'inabilità lavorativa totale:
"ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il peritando sia
completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata"
(perizia, p. 19).
Secondo il perito anche un inserimento in altro contesto
lavorativo risulta difficilmente ipotizzabile.
Ad ogni modo, il dottor __________ ritiene che lo stato
dell'assicurato è rimasto sostanzialmente stabile a far tempo dal 1996.
Così come il dottor __________, anche il dottor __________,
attestando a due riprese la presenza di una totale capacità lavorativa, ha
reputato sussistere uno stato stabile. Ne consegue che, essendo stata a suo tempo
riconosciuta la bontà della valutazione eseguita dal dottor __________, pieno
valore probatorio deve quindi essere attribuito anche alla seconda valutazione
effettuata da quest'ultimo.
Considerando la questione da un diverso punto di vista, il dottor
___________ attesta una completa inabilità lavorativa per un periodo oggetto di
decisione AI, confermata da due istanze giudiziarie, tramite la quale sono
state negate prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, difettando
qualsivoglia inabilità lavorativa.
Giudicare ora che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro
significherebbe in pratica valutare diversamente uno stato di fatto in realtà
immutato … ." (Doc. _)
Con
scritto 31 gennaio 2003 l'insorgente, presentando le proprie osservazioni in
merito alle considerazioni espresse dall'UAI, ha precisato:
" (…)
E' fuorviante affermare, come fa controparte, che la correttezza
della perizia del dott. __________ è stata riconosciuta da codesta lodevole
Corte, e in seguito dal Tribunale federale. Questa Corte, nella sentenza 7
giugno 2000, semplicemente non ha ritenuto esistere validi elementi o concreti
indizi idonei a contraddire le conclusioni peritali relative alla capacità
lavorativa del signor __________, ritenendo da un lato che la perizia del dott.
__________ non fosse sufficiente per concludere ad una incapacità lavorativa,
dando un periodo di sei mesi di "prova", dall'altro che le
conclusione del medico curante, dott. __________, in quanto espressioni del
medico di famiglia, non fossero tali da mettere in dubbio le risultanze
peritali. La Corte, respingendo il ricorso, non ha concluso nel senso di
avvalorare la tesi del dott. _________, ma piuttosto denunciando la mancanza di
seri indizi che potessero mettere in dubbio questa perizia.
Per quanto attiene invece alla sentenza 5 dicembre 2000 del TF, lo
stesso ha ribadito che la decisione presa da codesta Corte, sulla scorta dei
documenti agli atti, era legittima, lasciando però aperto il discorso di un
eventuale peggioramento della situazione, così come descritto dal rapporto 3
agosto 1999 della dott.ssa __________.
Assolutamente inveritiera l'affermazione di controparte secondo la
quale il dott. __________ avrebbe concluso per un'invalidità totale già dal
momento in cui il ricorrente ha smesso di lavorare, ovvero dal 1996. Il dott.
__________ ha semplicemente detto che il signor __________ era sicuramente
inabile al lavoro nell'attività svolta precedentemente, e non inabile al
lavoro per tutte le eventuali possibili occupazioni. Per quanto riguarda la
capacità lavorativa al momento della cessazione del lavoro, su espressa domanda
di controparte, il perito ha infatti affermato quanto segue: "Mi è
tuttavia impossibile precisare in che misura (la capacità lavorativa, n.d.r.)
lo fosse" (perizia pag. 19 ad domanda 3). Quindi per il dott.
__________ è assodato che la capacità del ricorrente per svolgere la sua
attività era nulla, ma non si è espresso su un'eventuale incapacità lavorativa
totale a quel momento, come invece afferma erroneamente controparte.
La tesi sinallagmatica di controparte, per cui se il prima referto
del dott. __________ era stato considerato corretto, allora anche il secondo lo
è per forza, non regge. In primo luogo si richiama quanto precedentemente detto
circa il contenuto delle precedenti sentenze: ovverosia che più che avvalorare
il referto peritale hanno sollevato la mancanza di elementi concreti per
metterlo in dubbio. In secondo luogo, per tagliare la cosiddetta testa al toro,
si osserva che se codesta Corte avesse voluto avvalorare la tesi di
controparte, allora neppure avrebbe deciso di fare esperire una nuova perizia,
ciò che invece ha coraggiosamente deciso di fare, assumendosi il rischio di
dover decidere diversamente da quanto stabilito il 7 giugno 2000, ma potendo e
volendo avvalorare il suo prossimo giudizio sulla scorta di maggiori elementi,
in casu una nuova perizia.
Infine mi permetto di osservare come la tesi di controparte sia
completamente fuorviante. Il fatto che il dott. __________ abbia affermato che
secondo lui l'incapacità lavorativa del ricorrente (totale o parziale che
fosse) sia da retrodatare almeno al 1996, è comunque irrilevante poiché a fare
fede è la conclusione a cui giunge, ovvero che attualmente, il ricorrente è
assolutamente inabile al lavoro (perizia ultima frase).
Da ultimo sottolineo che, se è vero che la situazione del
ricorrente, secondo il dott. __________, non è sostanzialmente mutata in questi
anni, poiché a suo giudizio era già presente in passato una incapacità
lavorativa, un'ipotetica decisione negativa di questa Corte sulla scorta della
semplice conferma delle decisioni passate, significherebbe immolare sull'altare
l'agnello sacrificare signor __________, reo solo di aver chiesto a più
riprese, anche in passato, l'erezione di una nuova perizia da parte di un
medico che non fosse il dott. __________, domanda rifiutata nella precedente
vertenza e accolta invece in questa." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che gli articoli citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova domanda
è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI, art. 86ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 315 N 5;
DTF 117 V 198).
Questo
requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato
una rendita sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di rifiutare,
senza ulteriore esame, nuove richieste di prestazioni, in cui l'istante si
limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una
modificazione rilevante di fatti determinanti (STFA del 26 febbraio 1998 in re O.S;
DTF 117 V 20 consid. 4b).
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.7. Nell’evenienza
concreta, a seguito della seconda domanda di prestazioni AI introdotta per il
tramite del proprio medico curante in data 7 settembre 2000, l'UAI ha
sottoposto l'assicurato ad una perizia psichiatrica a cura del dr.med.
__________:
Nel referto datato 25 ottobre 2001 il perito ha riferito:
"
(…)
Die Begutachtung stützt sich auf
Vorbemerkung: Die Begutachtung verzögerte sich, da der
Versicherte sich zuerst dahingehend äusserte, dass er nicht gewillt sei, sich
nochmals bei mir zu einer Begutachtung einzufinden Schlussendlich war er aber
doch bereit dazu.
Ich hatte __________ im
Dezember 1998 untersucht und im Bericht vom Januar 1999 folgende Diagnose
gestellt: "Etwas auffällige Persönlichkeit nach
Arbeitsplatzkonflikten. Milde hypochondrische Tendenzen". Ich hatte
keine paranoiden Anteile nachweisen können.
Verlauf seit Ende
1998
Es ist vorauszuschicken,
dass der Versicherte besonders zu Beginn der Besprechung eher ungehalten und
kaum bereit ist, meine Fragen präzise zu beantworten. Insbesondere ist es kaum
möglich, über die Vorgeschichte neue Angaben zu erhalten. Herr __________ weist
immer wieder darauf hin, dass er sehr schwer krank sei, diesbezüglich machen
ihm vor allem die Darmprobleme zu schaffen. Er leide an Darmpolypen, müsse sich
deshalb alle vier Jahre einer eingehenden Untersuchung unterziehen, was ihn
erheblich belaste. Auf Nachfrage präzisiert er, dass er 1996 letztmals
untersucht worden war. Damals sei der Befund gutartig gewesen. Er weiss nicht,
wann er sich wieder untersuchen lassen wird. Jedenfalls besitze er nur noch
eine eingeschränkte Lebenszeit vor sich, er möchte sich in dieser Zeit noch
etwas gönnen.
Der Versicherte teilt mir
mit, dass es viele Leute im Tessin gebe, welche der Ansicht seien, dass der
psychiatrische Experte schuld daran sei, dass er keine Invalidenrente erhalte.
Er scheint zu glauben, dass der Psychiater auch die körperlichen Krankheiten mitberücksichtigt.
Die finanzielle Lage sei ungünstig, er erhalte von keiner Seite finanzielle
Unterstützung, sei vom letzten Arbeitgeber nicht pensioniert worden.
Herr __________ gibt an, nicht in ambulanter
psychiatrischer Behandlung zu stehen. Er besuche nur bei Bedarf, dies sei sehr
selten der Fall, einen Psychiater. Er nehme auch keine Medikamente mehr ein,
selten nehme er ein Beruhigungsmittel zu sich. Er mag sich erinnern, vor gut
einem Jahr wegen der IV-Angelegenheit den Psychiater Dr. med. __________, besucht zu haben. Dieser
hatte im August 2000 einen Bericht an einen Anwalt verfasst. Darin wies er
darauf hin, dass bei dem Patienten eine paranoide Persönlichkeitsstörung
bestand, daneben fand sich eine schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
mit somatischem Syndrom. Der Patient lebte mit seiner Mutter zusammen, pflegte
sonst kaum menschliche Beziehungen. Das soziale Leben war reduziert.
Der Versicherte hatte sich im Rahmen der
Untersuchung beim obgenannten Psychiater einer ausführlichen testpsychologischen
Untersuchung (Rorschachtest) unterzogen.
Auf Anfrage meinerseits kann __________ die Frage
nicht beantworten, warum er sich nicht medikamentös bzw. psychiatrisch
behandeln lässt. Er gibt an, dass die psychische Krankheit eine Reaktion auf
die Darmkrankheit sei, es würden ihm auch gewisse Skandale in seinem
Heimatkanton zu schaffen machen. Er kann es nicht begreifen, warum er bisher
nicht vom Bund pensioniert worden ist. Seines Wissens hätten die Ärzte hierfür
keine Gesuche gestellt.
Anschliessend bestreitet der Versicherte, dass bei
ihm schwere Ängste, Selbstmordtendenzen oder Ähnliches bestehen.
II. Untersuchungsbefund
Etwas ungepflegt gekleideter, kleingewachsener Mann,
welcher auf sein Recht pocht, italienisch zu sprechen. Er fällt aber oft in die
schweizerdeutsche Sprache zurück. Die Gesprächsführung wird durch eine Logorrhöe
erschwert. Es zeigen sich expansive und selbstbezogene Persönlichkeitsanteile.
Die Stimmungslage ist alles andere als depressiv, vielmehr ist der Versicherte
aggressiv gespannt und spart nicht mit Kritik an seinem Gesprächspartner. Die
Gedankengänge sind gut einfühlbar, paranoide Anteile lassen sich nicht
nachweisen.
III. Beurteilung
Soweit bekannt, hat sich an der Lebensführung des
Versicherten seit Dezember 1998 wenig geändert. Er scheint zurückgezogen bei
seiner Mutter zu leben, verstrickt sich in allerlei Gedanken über Skandale und
ungerechte Behandlungen durch Behörden. Er wird wegen einer Darmkrankheit
behandelt, offenbar finden regelmässig eingehende Darmuntersuchungen statt,
ohne das bisher ein gefährlicher Befund hätte festgestellt werden können. Es
entzieht sich meiner Kenntnis, wie gravierend dieses Krankheitsbild ist bzw. ob
dadurch eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erfolgt. Es mag erstaunen, dass
in den Akten keine gastroenterologische Berichte vorliegen, welche diese Seite
beleuchten.
Aus psychiatrischer Sicht hat sich der Zustand wenig
verändert. Noch immer ist der Versicherte logorrhöeisch, ungehalten über die
Verhaltensweisen der Versicherungen. Er lebt eher zurückgezogen und glaubt
selber, nie mehr arbeiten zu können. Es besteht eine Rentenbegehrlichkeit.
Die von Dr. med. __________,
Psychiater in __________, festgestellte paranoide Persönlichkeitsstörung kann
am 06.10.2001 nicht bestätigt werden. Es sind zwar gewisse querulatorische
Anteile nicht zu verkennen.
Diese haben noch nicht eindeutig ein pathologisches
Niveau erreicht.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich diese
mit der Zeit in Richtung paranoide Persönlichkeitsstörung weiterentwickeln
könnten. Der Versicherte ist nicht depressiv, vielmehr aggressiv gespannt und
fordernd. Es kann eine schwere depressive Episode somit nicht vorliegen.
Es lässt sich die Frage stellen, warum der
Versicherte, sollte er an so schwerwiegenden psychischen Störungen leiden nie
von dritter Seite postuliert wurde, sich nicht regelmässig ambulant
psychiatrisch behandeln lässt und entsprechende Medikamente einnimmt. Gerade
dass er nicht regelmässig zum Psychiater geht, dies dagegen aus taktischen
Gründen nur sporadisch tut, lässt an einem Leidensdruck zweifeln.
Aus obigen Überlegungen ergibt sich die
Schlussfolgerung, dass beim Versicherten mässig ausgeprägte psychische
Störungen bestehen.
Seine Persönlichkeit ist zweifellos etwas auffällig,
es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die querulatorischen Anteile sich in
Richtung Paranoid entwickeln könnten. Die hypochondrischen Tendenzen beziehen
sich u.a. auf die Darmkrankheit. Eine Depression ist dagegen nicht
nachzuweisen. Die Arbeitsfähigkeit des Versicherten ist zusammenfassend aus
psychiatrischer Sicht nicht in wesentlichem Ausmass herabgesetzt. Wie bereits
ausgeführt, sollte eine regelmässige ambulante psychiatrische Behandlung
erfolgen. Damit könnte vermieden werden, dass sich doch noch eine schwere
Persönlichkeitsstörung entwickelt. Angebracht wäre auch eine somatische
Abklärung mit entsprechender Angabe einer allfälligen Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit infolge der Darmkrankheit.
IV. Beantwortung Ihrer Fragen
A. Klinische
Grundlagen - Fragen 1 bis 3 siehe "Verlauf" und
"Untersuchungsbefund"
Zu 4.1. Keine.
Zu 4.2. Milde Hypochondrie (ICD-10: F45.2).
Generell etwas auffällige Persönlichkeit (F61.1). Möglicherweise beginnende paranoid-querulatorische
Persönlichkeltsstörung (F60.0).
Zu 5. Gegenüber Dezember 1998 hat sich der
Zustand nur unwesentlich verändert, wenn auch gewisse Tendenzen in Richtung
einer paranolden-querulatorischen Persönlichkeitsstörung vorhanden sind. Die
Prognose ist unklar.
B. Auswirkungen auf
die Arbeitsfähigkeit
Zu 1. Auf der psychisch-geistigen Ebene sind
nur mässig ausgeprägte Beeinträchtigungen vorhanden.
Zu 2.1. Die Störungen wirken sich auf die
bisherige Tätigkeit nicht in wesentlichem Ausmass negativ aus.
Zu 2.2. An sich ja.
Zu 2.3. Eine kaum eingeschränkte
Arbeitstätigkeit ist möglich.
Zu 2.4. Nein.
Zu 2.5. Entfällt, da keine entsprechende
Arbeitsunfähigkeit besteht.
Zu 2.6. Entfällt
ebenfalls.
Zu 3. Die Zumutbarkeit ist angesichts der Logorrhöe
und der Selbstbezogenheit des Versicherten leicht eingeschränkt.
C. Auswirkungen auf
die Eingliederungsfähigkeit
Zu 1. Rehabilitationsmassnahmen sind nicht
zu empfehlen, der Versicherte ist nicht motiviert, sich eingliedern zu lassen.
Zu 2. Die Durchführung einer regelmässigen
ambulanten Psychotherapie könnte es verhindern, dass sich doch noch eine
schwere Persönlichkeitsstörung entwickelt.
Zu 3. Anderweitige
Tätigkeiten wären zumutbar.
Der Rest Ihrer Fragen
entfällt.
Bemerkungen: Keine"
(Doc. AI _)
In esito
alle succitate risultanze peritali, con il querelato provvedimento l'UAI ha
quindi respinto la domanda di prestazioni.
Con
ricorso 2 maggio 2002 __________ contesta la perizia posta a fondamento del
giudizio impugnato, rilevandone in particolare la lacunosità e sottolineando,
sulla scorta delle certificazioni del medico curante dott. __________ e del
rapporto della psichiatra dr.ssa __________, già acquisiti agli atti AI, come
il suo stato di salute giustifichi l'erogazione di una rendita intera
d'invalidità.
Dopo attento
esame della documentazione agli atti, ritenuta la palese discordanza tra le
valutazioni del dr. __________ e quelle rese dal medico curante e alla
succitata psichiatra in merito all’esistenza o meno di affezioni psichiche
invalidanti, il TCA - dando seguito ad un’analoga richiesta del ricorrente -
ha ritenuto necessario chiarire l’aspetto medico ed ha ordinato l’esecuzione di
una perizia psichiatrica a cura del dott. __________, psichiatra e
psicoterapeuta.
Dal
referto datato 13 gennaio 2003 si evince che il perito giudiziario ha avuto tre
colloqui con l'assicurato, si è avvalso di un esame psicologico affidato al dr.
__________ e degli atti medici messi a sua disposizione.
Dopo aver
proceduto all'anamnesi, alla descrizione dei disturbi accusati dal peritando e
del suo status, illustrate le risultanze del surriferito esame psicologico e
tenuto conto dell'intera documentazione medica agli atti, il perito ha espresso
la seguente valutazione:
"
(…)
SINTESI E VALUTAZIONE:
II peritando proviene da una situazione familiare certo non
particolarmente rara ma comunque poco favorevole. Cresce in un clima piuttosto
freddo, di tensione fra i genitori, con un padre vissuto come troppo
autoritario, distante, persecutorio, che non l'avrebbe desiderato e una madre ansiosa,
preoccupata piuttosto delle cose pratiche - anche se molto impegnata per i
figli. La comunicazione all'interno della famiglia avviene in due lingue ed è
possibile che questo bilinguismo abbia avuto qualche influenza sullo sviluppo
della personalità del peritando e forse anche, in parte, sul suo sviluppo
mentale.
I dati anamnestici a nostra disposizione sono piuttosto generici e
il peritando non è parso molto motivato a fornirci maggiori dettagli. Rispetto
alle informazioni contenute nella perizia del dr. __________ (le altre fonti
sono ancora più lacunose) emergono alcune contraddizioni: secondo il dr.
__________ avrebbe sofferto di pavor nocturnus, disturbo negato invece in
occasione dei nostri incontri. Confermata invece l'onicofagia, che va interpretata
come un sintomo di ansia latente già nell'infanzia. Secondo il dr. __________
sarebbe stato un bambino piuttosto solitario, nei nostri incontri invece il
peritando si è presentato come normalmente socievole, ben inserito. Qualche
perplessità è rimasta, malgrado ripetute domande, sul suo iter e soprattutto
sulle sue prestazioni scolastiche. Avrebbe concluso tardi le scuole elementari,
trascorso un anno a __________, iniziato il ginnasio in un istituto privato e
l'avrebbe concluso (non si sa se superando l'esame finale o no) in quelle
pubbliche. Avrebbe poi concluso la formazione scolastica non - come sarebbe
stato normale se avesse concluso bene il ginnasio - in una scuola superiore ma
in una scuola commerciale. Non avrebbe avuto particolari punti di forza
nell'apprendimento, viene soltanto riferita una generica preferenza per le
materie letterarie.
Le mete professionali del peritando sembrano infatti indirizzarsi
in direzione del "verbale" - per così dire: parallelamente ad un
lavoro in banca, frequenta la redazione di un quotidiano e una formazione
giornalistica a __________ e più tardi, quando già sarà impiegato alla
__________, tenterà più volte (così scrive il signor __________) di passare dal
settore amministrativo ad assumere compiti redazionali (ma sempre invano).
Non abbiamo avuto la possibilità di ottenere maggiori ragguagli
sulla biografia del peritando da parte della madre e della sorella per
l'esplicito rifiuto del peritando stesso. Le spiegazioni da lui addotte
appaiono piuttosto vaghe e poco consistenti e il suo rifiuto sembra così
derivare piuttosto da motivi personali (di struttura di personalità) che da
oggettive difficoltà come quelle da lui addotte.
La vita relazionale viene anch'essa descritta evasivamente, ma -
al di là delle spiegazioni razionalizzanti - appare significativo che il
peritando non abbia mai instaurato una relazione di convivenza, pur dichiarando
l'importanza "centrale" della donna nella propria vita, preferendo
rimanere vicino alla madre.
La vita professionale comincia a presentare difficoltà, a quanto
risulta dagli atti, sin dal 1983, vale a dire circa 10 anni dopo l'inizio
dell'attività stabile alla __________. Il peritando ha, allora, soltanto 32
anni. Secondo il rapporto del dr. __________, si sarebbe trattato di
"screzi con i suoi superiori" e di "sentimento di
sfruttamento" perché i collaboratori da lui formati venivano regolarmente
spostati in altri uffici.
Il signor __________, il 16.9.1996, scrive che al peritando
sarebbe rimasto "il convincimento di aver mancato l'appuntamento con la
funzione a lui congeniale, quella di redattore. Già da anni i giudizi sul suo
operato sono piuttosto negativi, ma mai nessuno ha provveduto (o osato)
dirglielo con franchezza". Le sue carenze sarebbero emerse ma il peritando,
lungi dal rendersene conto e accettare mansioni più adeguate, si sarebbe
addirittura detto pronto ad assumere compiti e funzioni di maggiore
responsabilità.
Il dr. __________, il 30.10.1996, notava nel peritando tendenze
logorroiche e alla divagazione, con una propensione a "qualificare i
collaboratori". Secondo il dr. __________, il peritando sarebbe una
persona molto intelligente e differenziata e, a suo avviso, non si era in
presenza di un problema medico ma di un conflitto professionale.
Due anni più tardi, il signor __________ riferiva che il peritando
affermava che "il solo pensiero di dover ritornare al lavoro è fonte di
forti tensioni" e osservava che il peritando "ti sfugge in
continuazione, è impossibile portarlo su un terreno di concretezza". Si
giungeva così alla perizia del dr. __________ dell'11.1.1999, il quale
costatava una logorrea e un comportamento espansivo e di autocompiacimento.
Giungeva alla conclusione che forse il peritando, sul posto di lavoro, era
sotto una pressione eccessiva. .... ..... Sulla base del M.M.P.I escludeva un
disturbo di personalità paranoide giungendo alla diagnosi
di personalità leggermente abnorme dopo conflitti sul lavoro e di lievi
tendenze ipocondriache, precisando che questi reperti non costituiscono una
malattia psichica capace di ridurre in misura notevole la capacità di lavoro
del peritando.
Il dr. __________, il 2.11.1999, diagnostica "uno stato ansioso-depressivo
con grave disturbo della personalità e somatizzazioni, in modo particolare
grave esacerbazione di colonpatia spastica diverticolare, insonnia,
tachicardia".
La valutazione della dr.ssa __________ (con il rapporto
psicologico del signor __________) del 3.8.2000 ripresenta la diagnosi di
"depressione grave senza sintomi psicotici ICD-10 F32.2 con
somatizzazioni e disturbo di personalità paranoide ICD-10 F60.0", diagnosi che vengono nuovamente smentite dal dr.
__________ nel suo secondo rapporto, a conclusione del quale scrive che dal
punto di vista psichiatrico la situazione, rispetto alla prima perizia, si è
poco modificata, limitandosi a diagnosticare una lieve ipocondria, una
personalità un po' particolare e, forse, un disturbo di
personalità paranoide-querulomanico incipiente.
A mio avviso, le valutazioni sin qui effettuate hanno tutte omesso
di tenere nella dovuta considerazione quello che costituisce un elemento
essenziale della problematica psicopatologica del peritando, vale a dire i suoi
limiti intellettivi. Un QI di 86 è da considerare ancora nella norma, si situa
però già nettamente al di sotto della media. Nel caso del peritando, dobbiamo
inoltre ricordare la discrepanza tra il QI verbale (90) e quello delle prove
pratiche (80). Il peritando ha riferito che, a scuola, la sua predilezione
andava alle materie letterarie. Egli sembra aver capito che, relativamente,
quello era il suo punto di forza, ed ha dunque (mi permetto qui di formulare
un'ipotesi, che però trova ampio sostegno nella clinica e nei test, tanto in
quelli del dr. __________ quanto nel rapporto del signor __________) "coerentemente"
investito narcisisticamente le proprie capacità verbali, aspirando a fare del
linguaggio il proprio strumento di lavoro, come gli sarebbe stato possibile nel
giornalismo. Una carriera in questa direzione gli è però stata preclusa,
malgrado reiterati tentativi, dalle insufficienze che già andavano
manifestandosi e che in qualche modo venivano percepite dal suo ambiente
professionale, anche se mai chiaramente denunciate.
Probabilmente il peritando, non confrontato "expressis
verbis" con i suoi veri limiti, ha elaborato, a spiegazione della
sua incapacità di accedere al ruolo desiderato, spiegazioni
"razionalizzanti" che, lungi dal ferire il proprio narcisismo,
attribuivano l'insuccesso al comportamento ingiusto e malevolo dei superiori.
Di questo atteggiamento si trova un'eco anche nel primo rapporto del dr.
__________, che riferisce genericamente di come il peritando si dilungasse a
parlare di scandali e di intrighi. Si manifesta così la struttura paranoide che il dr. __________ aveva già ravvisato nel 1997 e
che con ogni probabilità effettivamente aveva avuto tutto il tempo di
svilupparsi tra i primi "screzi con i superiori" e il momento
dell'esame, rimanendo però relativamente discreta e mascherata e - soprattutto
- non riconosciuta. Questi tratti di personalità, infatti, emergono con
chiarezza in occasione di conflitti e di confrontazioni cui non è possibile
sottrarsi, cosa che invece, fino al momento dell'introduzione di nuovi supporti
informatici, in qualche modo al peritando era stata possibile. Il dr.
__________ faceva risalire il disturbo di personalità da lui diagnosticato a
frustrazioni precoci: i dati anamnestici in nostro possesso, con tutta la
cautela con cui vanno presi, indicano una pessima relazione con il padre, che
nell'esperimento di associazione compare come "persecutorio".
La diagnosi del dr. __________ (e anche della dr.ssa. __________)
è così avvalorata.
A livello testistico, parecchi elementi confermano l'ipotesi che
sto ora delineando. Il più importante è la mancanza di senso critico tanto
verso se stesso quanto nei confronti della realtà. La mancanza di capacità di
esame di realtà si traduce in ambizioni sproporzionate ai mezzi, in
intolleranza alla frustrazione, in rivendicazioni inadeguate. Un altro tratto è
la difficoltà al pensiero astratto. Il peritando vorrebbe, a quanto il suo
stile comunicativo lascia chiaramente trasparire, impressionare con il suo
discorso, apparentemente intellettuale. Finisce però per mettersi in scacco da
solo, poiché il discorso abbozzato supera subito le sue effettive possibilità e
lo porta così a confabulare sino al non senso, situazione osservata non solo da
me ma anche dallo psicologo sig. __________.
Sembra così essersi instaurato un circolo vizioso tra i limiti
intellettivi e le capacità di valutare e di interpretare correttamente la
realtà e anche se stesso. Incapace di riconoscere i propri limiti reali, il
peritando attribuisce i suoi insuccessi alla malevolenza altrui, sviluppando
ideazioni paranoidi, diffidenza, risentimento rivendicazioni e, con il passare
del tempo ed il protrarsi del disagio, stati d'ansia e somatizzazioni come la
"colonpatia spastico-diverticolare" che, a sua volta, dà origine a
preoccupazioni ipocondriache. Somatizzazioni e ipocondria sono, a loro volta,
chiari segnali di una seria difficoltà (se non di una impossibilità) a "mentalizzare"
i problemi, anche se non possono "ipso facto" venire imputati ai
limiti intellettivi.
Come già detto, il QI del peritando rientra ancora nella norma.
Dal punto di vista peritale, la difficoltà consiste nel fatto che ai limiti
intellettivi.
Come già detto, il QI del peritando rientra ancora nella norma.
Dal punto di vista peritale, la difficoltà consiste nel fatto che, proprio nel
campo dove le (limitate) attitudini del peritando avrebbero potuto trovare
qualche applicazione, le esigenze sono decisamente superiori alle sue
possibilità. In altri campi invece, il peritando è ancor meno dotato e nelle
prove pratiche del WAIS raggiunge appena il limite inferiore della norma. Ma
proprio per le attività manuali (nel cui ambito sarebbe, teoricamente, pur
sempre possibile trovare un'attività compatibile con le sue risorse
intellettive) egli non si sente portato, né ha mai tentato di praticarne una.
E' improponibile, in una situazione ormai infelicemente strutturata come quella
alla quale ci troviamo confrontati, avviare il peritando ad una riqualifica
professionale, teoricamente non impossibile, in un'attività manuale o perlomeno
intellettualmente meno esigente. Un simile tentativo era già stato fatto dalla
________ quando aveva offerto al peritando un'occupazione alla ricezione o come
fattorino-corriere, occupazione che, con ogni probabilità, avrebbe
effettivamente meglio corrisposto alle sue capacità e, forse, avrebbe potuto
costituire un buon accomodamento anche per lui, sottraendolo all'ansia e alla
confusione in cui (come anche i test hanno mostrato) tende a cadere non appena
la pressione supera la sua resistenza.
A questa "riqualifica" vissuta come
"squalificante" il narcisismo del peritando oppone un secco rifiuto.
E' impensabile che il suo atteggiamento, radicale già 7 anni or sono, possa ora
modificarsi, non tanto per cattiva volontà ma proprio per la generale mancanza
di strumenti mentali adeguati. (…)" (Doc. _, pag. 15-17)
Inoltre, rispondendo ai singoli quesiti peritali egli ha osservato
(sottolineature del redattore):
" (…)
RISPONDO ORA AI QUESITI PERITALI:
A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA
- Di quale patologia è portatore il soggetto?
Ho cercato di descrivere l'interazione
fra vari fattori che costituiscono la peculiare patologia del peritando. In
teoria, egli non presenta nessuna patologia psichiatrica conclamata. In realtà
però, i tratti di personalità paranoide, ancorché non
evidentissimi, sono presenti e determinanti.
La diagnosi a suo tempo formulata dal
dr. __________ e confermata più tardi dalla dr.ssa __________ è, a mio avviso,
corretta. Il peritando soffre di un disturbo di personalità paranoide
che, secondo la "Decima Revisione della Classificazione
Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali -
ICD-10" è caratterizzato da:
-
Sensibilità eccessiva ai contrattempi e alle frustrazioni;
-
Tendenza a
portare rancore persistentemente (ad esempio, incapacità di perdonare insulti e
ingiurie);
-
Sospettosità
e tendenza pervasiva a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o
amichevoli di altri come ostili o offensive;
-
Senso
combattivo e tenace dei diritti personali non in armonia con la situazione
reale;
-
Ricorrenti
sospetti senza fondamento riguardanti la fedeltà sessuale del coniuge o del
partner;
-
Tendenza
ad attribuire eccessiva importanza alla propria persona, che si manifesta in
una persistente inclinazione a riferire a sé fatti e situazioni;
-
Preoccupazione
relativa ad interpretazioni ingiustificate di eventi nell'ambiente circostante
o in generale nel mondo in termine di "complotti".
Il peritando presenta sicuramente molti
- se non tutti - questi tratti patognomonici, che nel suo caso, configurano un
disturbo paranoide di personalità moderato (ICD-10 F60.0).
Il peritando presenta inoltre un livello
intellettivo inferiore alla media che, seppur ancora nella norma, condiziona
gravemente (come ho cercato di mostrare sopra) il suo funzionamento
professionale e psichico in generale.
Il peritando presenta infine un quadro
depressivo moderato con concomitanti somatizzazioni a livello dell'intestino.
Di esso mi pare indicativo, tra altri elementi prevalentemente testistici, il
mancato ritiro di una lettera raccomandata la cui potenziale importanza, vista
la situazione, sarebbe dovuta essere evidente.
- Qual è
l'influsso dell'eventuale patologia sulla capacità lavorativa, riferita
all'ultima attività svolta, nonché a tutte le altre ragionevolmente e
clinicamente esigibili?
Il quadro clinico che ho cercato
di illustrare sopra, in cui confluiscono diverse componenti che si influenzano
negativamente l'una l'altra, determina un'incapacità lavorativa completa in
riferimento all'ultima attività svolta. Ciò d'altronde era stato implicitamente
riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che aveva proposto al peritando
altre occupazioni. Attualmente, trascorsi ormai circa 7 anni dall'ultimo giorno
di lavoro, anni oltre tutto carichi di conflittualità con l'ex datore di lavoro
e caratterizzati da un iter assicurativo-giuridico complesso, nessuna altra
attività appare ragionevolmente e clinicamente esigibile, poiché tutto ha
contribuito (come a suo tempo già paventava
correttamente il dr. __________) a irrigidire una psicopatologia che nulla pare
più in grado di migliorare (cfr. le conclusioni dell'esame psicologico), se non
l'eliminazione dei fattori d'ansia (tra i quali - ritengo - il più importante è
proprio il predetto iter assicurativo-giuridico). I limiti e l'età del
peritando rendono improponibile una riqualifica professionale.
- A partire da quando la capacità lavorativa del
soggetto risulta ev. diminuita, ed in quale misura (compresa l'evoluzione nel
tempo)?
La
capacità lavorativa del soggetto risulta diminuita sicuramente dal momento
della sua cessazione dell'attività (febbraio 1996) ma, come le osservazioni del
signor __________ lasciano capire, già precedentemente la sua capacità
lavorativa nell'attività da lui allora svolta era diminuita. Mi è tuttavia
impossibile precisare in che misura lo fosse. Verosimilmente il peritando non è
mai stato veramente all'altezza dei compiti che gli venivano assegnati. Di
fronte ad essi e alle normali difficoltà del lavoro, egli stesso ha riferito
che talvolta si ritrovava in ufficio a piangere, indizio chiaro di uno stato di
tensione elevato e di una resistenza che ormai aveva raggiunto i limiti.
Per
le ragioni esposte sopra, ritengo che dal momento della cessazione del lavoro
il peritando sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente
esercitata.
- In caso di diminuita capacità lavorativa
descriva il perito quali sono le funzioni psichiche che ancora permettono lo
svolgimento di attività.
Il
peritando dispone attualmente di poche risorse effettivamente utilizzabili nel
mondo del lavoro. Il suo conflitto con l'autorità (probabilmente risalente alla
figura paterna ma attualizzato ed esasperato dal lungo conflitto professionale,
giustamente riconosciuto già dal dr. __________) si traduce nell'impossibilità
di un suo impiego fisso in una struttura gerarchicamente organizzata. Il
peritando ha espresso la sua intenzione di lavorare come "free
lance", eventualmente collaborando all'organizzazione di
"Eventi". E' possibile che, in questa attività, egli riesca a trovare
uno spazio adeguato a valorizzare le sue residue capacità. Si tratta però di
prospettive estremamente aleatorie, probabilmente frutto illusorio del suo
carente esame di realtà e, nell'insieme, poco promettenti.
B) QUESITI DALLA PARTE
ATTRICE
che chiede al perito:
- Di descrivere l'anamnesi del periziando,
eventualmente anche per il tramite di dati anamnestici da terzi (madre e
sorella).
Vedi sopra.
- Di descrivere il decorso, lo sviluppo della
malattia e i risultati delle eventuali terapie eseguite.
Sul
decorso e soprattutto sullo sviluppo della malattia mi sono già dilungato. Per
quanto riguarda i risultati delle eventuali terapie, va detto che difficilmente
un disturbo di personalità paranoide
accede a interventi terapeutici. Per
quanto riguarda i limiti intellettivi, essi sono sostanzialmente
immodificabili. Miglioramenti sintomatici possono essere ottenuti sui disturbi
di somatizzazione, sull'ansia, sul sonno e sulla depressione. Un fattore
terapeutico importante, in questo senso, sarà la definizione dell'attuale
vertenza.
- Di descrivere i dati
soggettivi del signor __________.
Vedi sopra.
- Di esprimere le
constatazioni obiettive.
cfr. Status.
- Di descrivere la
diagnosi della malattia, in particolare:
In
risposta a questo quesito, non posso che ripetere quanto espresso in risposta
ai quesiti della parte convenuta.
- Di descrivere le proprie
valutazioni e la prognosi.
Anche
a questo quesito ho già dato risposta nelle mie precedenti considerazioni.
- Di descrivere le conseguenze sulla capacità di
lavoro, in particolare:
Le
conseguenze della complessa patologia del peritando sulla capacità di lavoro
sono a livello psicologico e mentale inabilitanti; a livello fisico
parzialmente inabilitanti (va però considerato che il disturbo fisico più
importante, la colonpatia spastica, è a sua volta un disturbo psicosomatico,
che non può essere disgiunto dalla situazione psichica generale del peritando.
La situazione psicopatologica del peritando, infine, lo rende difficilmente inseribile
in un ambiente lavorativo gerarchicamente strutturato. Il suo reinserimento
sociale risulta così seriamente compromesso, se non in attività ipotetiche come
quelle che, forse, sarà in grado di trovare e svolgere come indipendente.
- Di descrivere le conseguenze dei disturbi
sull'attività svolta, in particolare:
-
come si ripercuotono o si sono
ripercossi i disturbi sull'attività svolta o che svolge?
-
esatta descrizione delle funzioni
intatte e della capacità di lavoro, se ancora presenti;
-
è ancora ipotizzabile svolgere
l'attività precedentemente esercitata?
-
è presente una diminuzione della
capacità di lavoro, e se sì in quale misura?
Ho
già dato risposta a questo quesito in quanto risposto sopra. Sinteticamente,
ripeto che i disturbi hanno avuto ripercussioni negative sull'attività svolta
sin dal 1983 (almeno) sino a determinarne l'interruzione nel 1996; il disturbo
di personalità, pur lasciando intatte funzioni quali la percezione,
l'attenzione, la concentrazione (limitatamente a situazioni non stressanti) e
la memoria, disturba però il loro impiego in condizioni emotivamente
impegnative o stressanti, al punto da determinare un'incapacità pratica
al lavoro; per questo motivo (e per altri precedentemente segnalati) è escluso
che il peritando possa ancora svolgere l'attività precedentemente esercitata.
Anche nell'ipotesi ottimistica che, una volta conclusosi l'iter assicurativo-giudiziario,
il peritando ritrovi una maggior tranquillità, la residua capacità di lavoro è
aleatoria. A mio avviso, è realistico ritenere la diminuzione della capacità di
lavoro del 100%. In altre parole, sussiste una totale incapacità di
lavoro." (Doc. _, pag. 18-21)
Il dr.
__________ dunque, posta la diagnosi di disturbo paranoide di personalità
moderato (ICD-10 F60.0) ed dopo aver altresì evidenziato come il livello
intellettivo dell'assicurato (inferiore alla media anche se ancora nella norma)
condizioni notevolmente il suo funzionamento professionale e psichico, ha
accertato una totale inabilità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi
professione. Per quanto riguarda la decorrenza di detta incapacità, il perito,
premettendo che "la capacità lavorativa del soggetto risulta diminuita
sicuramente dal momento della sua cessazione dell'attività (febbraio 1996) ma,
come le osservazioni del signor __________ lasciano capire, già precedentemente
la sua capacità lavorativa nell'attività da lui allora svolta era diminuita. Mi
é tuttavia impossibile precisare in che misura lo fosse", ha precisato
che "ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il peritando
sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente esercitata".
2.8. Chiamato a
prendere posizione sulle risultanze peritali, con osservazioni 24 gennaio 2003 l’UAI
ha rilevato:
"
(…)
Tramite perizia 11 gennaio 1999 il dotto __________ reputava
l'assicurato pienamente abile al lavoro.
La correttezza di tale valutazione è stata espressamente
riconosciuta tanta da codesta lodevole Corte (sentenza 7 giugno 2000), quanto
dal Tribunale federale sentenza 5 dicembre 2000).
Il dottor __________, rilevando che l'assicurato ha in pratica
cessato totalmente la propria attività lavorativa nel febbraio del 1996,
sottolinea che a partire da questo momento sussisterebbero un'inabilità
lavorativa totale: "ritengo che dal momento della cessazione del lavoro il
peritando sia completamente inabile al lavoro nell'attività precedentemente
esercitata" (perizia, p. 19).
Secondo il perito anche un inserimento in altro contesto
lavorativo risulta difficilmente ipotizzabile.
Ad ogni modo, il dottor __________ ritiene che lo stato
dell'assicurato è rimasto sostanzialmente stabile a far tempo dal 1996.
Così come il dottor __________, anche il dottor __________,
attestando a due riprese la presenza di una totale capacità lavorativa, ha
reputato sussistere uno stato stabile. Ne consegue che, essendo stata a suo
tempo riconosciuta la bontà della valutazione eseguita dal dottor __________,
pieno valore probatorio deve quindi essere attribuito anche alla seconda
valutazione effettuata da quest'ultimo.
Considerando la questione da un diverso punto di vista, il dottor
__________ attesta una completa inabilità lavorativa per un periodo oggetto di
decisione AI, confermata da due istanze giudiziarie, tramite la quale sono
state negate prestazioni da parte dell'assicurazione invalidità, difettando
qualsivoglia inabilità lavorativa.
Giudicare ora che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro
significherebbe in pratica valutare diversamente uno stato di fatto in realtà
immutato … ." (Doc. _)
2.9. Affinché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.10. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A;
SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF
122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid.
1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del
perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni
o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che
conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
3.1. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dott. __________, specialista nella materia che
qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
alla totale incapacità al lavoro in qualsiasi professione.
Relativamente
all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare
che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607;
VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992
pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998, nella
causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).
Inoltre, in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 12v 5 294ss, il
TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi andicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(cfr. STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
3.2. Nella
fattispecie in esame, le conclusioni del perito giudiziario circa l'esistenza
di un disturbo di personalità paranoide avente carattere invalidante appaiono
del tutto convincenti e debitamente documentate. Le stesse per altro
corrispondono in sostanza a quanto diagnosticato dalla dr.ssa __________,
psichiatra e psicoterapeuta, nel suo rapporto dell'agosto 2000 (le cui
conclusioni sono state confermate in sede di perizia giudiziaria), la quale
aveva a sua volta confermato la diagnosi precedentemente posta dal dott.
__________ nel suo rapporto 29 luglio 1997 (il quale tuttavia non aveva
attribuito a tale affezione carattere invalidante, essendo a tale momento
ancora prospettabili interventi in vista di una possibile "risoluzione
del conflitto e quindi del blocco depressivo"), attribuendo a tale
affezione una completa incapacità lavorativa "sulla base del quadro
depressivo grave ormai cronicizzatosi", secondo una "evoluzione
del resto già ipotizzata dal Dr. __________ nel '97", cfr. doc. AI _).
Il TCA
non può pertanto ritenere che, come sostenuto dal dr. ____________,
l’assicurato presentasse, al momento della sua indagine peritale eseguita
nell'ottobre 2001, unicamente una lieve ipocondria, una personalità un po’
particolare e forse un disturbo della personalità paranoide-querulomanico
incipiente, escludendo di conseguenza una modifica della situazione rispetto a
quanto accertato in occasione della precedente perizia dell'11 gennaio 1999, e
confermando quindi il proprio giudizio circa una pressoché completa capacità al
lavoro dell'assicurato.
3.3. Stante
quanto sopra, occorre ora determinare la decorrenza del diritto alla rendita,
rispettivamente accertare l'inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv.
1 LAI, applicabile, unitamente all'art. 48 cpv. 2 LAI, anche nel caso di
presentazione di nuova domanda (DTF 109 V 117 consid. 4).
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita ai sensi dell'art.
28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno
e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio,
op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Nel caso
di specie sulla base degli atti medici all'inserto, a mente di questo TCA è
solo al momento in cui per la prima volta è stata attestata in maniera
circostanziata e motivata da parte della dr.ssa ____________ una piena e
"permanente" incapacità al lavoro dovuta al diagnosticato disturbo di
personalità paranoide che è dato di ritenere siccome provata con il grado di
certezza probatoria richiesto nelle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V
208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996
LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) l'insorgenza di una incapacità al
lavoro nella misura indicata dal perito giudiziario, ritenuto che, come
accennato, secondo l'evoluzione già ipotizzata dal dr. __________ nel luglio
1997, il carattere cronico e irreversibile del disturbo di cui l'assicurato è
portatore ha potuto essere riscontrato nell'agosto 2000 quando la citata
psichiatra ha appunto attestato che la completa incapacità lavorativa
"si giustifica sulla base del quadro depressivo grave ormai cronicizzatosi"
e che la stessa "è da considerarsi permanente".
Ne consegue che a partire dal mese di agosto 2001,
vale a dire dopo un anno di ininterrotta incapacità al lavoro totale giusta l'art.
29 cpv. 1 lett. b LAI, a __________ deve essere riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ __________
ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° agosto 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurato fr. 1500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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