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32.2002.46 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from the docket
32.2002.46Altro tribunale4 giu 2002Withdrawn
The appellant challenged an Invalidity Insurance Office decision of 13 March 2002. In its response, the office explained that the decision was only a bookkeeping correction concerning supplementary pension amounts for the insured's children. The appellant then withdrew the appeal and asked for party compensation. The Cantonal Insurance Court held that the case had become moot, struck it from the docket, waived court fees and expenses, and ordered the AI office to pay CHF 400 in compensation.
Appeal withdrawal; mootness of proceedings; costs: where the appellant withdraws the appeal and no live dispute remains, the court strikes the case from the docket. In the absence of special circumstances, no court fees or expenses are levied, but party compensation may be awarded if justified by the procedural outcome (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.46
Data decisione, Autorità: 04.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00046
RG/sc
Lugano 4 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 22 aprile 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 23 maggio 2002 con la quale l'UAI, precisando che tramite la decisione impugnata datata 13 marzo 2002, a valere quale "semplice rettifica a livello contabile" sono stati unicamente "rivisti gli importi delle rendite completive a favore dei figli dell'assicurato" ritenuto che la stessa "non sancisce la conclusione dell'istruttoria riavviatasi a seguito della sentenza cantonale" (cfr. sentenza di rinvio del TCA del 10 settembre 2001, inc. 32.2000.00114), ha proposto all'insorgente di procedere al ritiro del gravame (III);
richiamato lo scritto 3 giugno 2002 con cui l'insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso, postulando contestualmente l'assegnazione di ripetibili ed invitando l'UAI a voler emanare in termini ragionevoli una decisione formale a seguito della sentenza TCA del 10 settembre 2001 (V);
ritenuto che la causa è divenuta priva di oggetto;
considerato l'esito della presente procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 400.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
non si prelevano né tasse né spese;
l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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