AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.43
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00043
BS/cd
Lugano
31 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2002 di
__________,
contro
la decisione del 13 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1946, impiegata amministrativa, è portatrice di affezioni reumatiche e
psichiche (cfr. rapporto 1° febbraio 2001 del dr. __________, medico curante,
doc. AI _).
Il 19 gennaio 2001 essa ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito accertamenti economici e medici, tra cui una perizia specialistica,
con progetto di decisione 5 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità
(UAI) ha riconosciuto all’assicurata delle prestazioni assicurative.
In particolare l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto ed
in particolare dalla perizia medica della Dr.ssa __________ risulta che vi è
un'inabilità lavorativa totale dal febbraio 2000. Trascorso l'anno d'attesa
(dettato dall'art. 29 cpv. 1 lett.b LAI) viene erogata una rendita intera -
grado 100 % - dal 01.02.2001. Costatato il miglioramento dello stato di salute
a decorrere dal luglio 2001, viene versata una mezza rendita - grado 50 % - a
decorrere dal 01. 10.2001
(art. 88a OAI)." (cfr. doc. AI _)
Il 10
dicembre 2001 l’assicurata ha contestato la presa di posizione
dell’amministrazione, negando un miglioramento del suo stato di salute.
Con due decisioni 12 aprile 2002 l’UAI ha confermato l’erogazione di una
rendita intera dal 1° febbraio 2001 e una mezza rendita dal 1° ottobre 2001.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando il
riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° ottobre 2001.
In particolare essa ha sostenuto:
"
(…)
Da ormai quasi due anni sono in malattia per disturbi nervosi e
depressivi e in cura dal Dr. __________ ( psichiatra) di __________, purtroppo
senza grandi risultati di miglioramento.
Dalla perizia medica effettuata il 18.07.a.c. dalla D.ssa
__________, durata mezz'ora, non riesco a capire come abbia trovato un
miglioramento del mio stato di salute, non conoscendomi affatto, considerando
che la stessa mi propose di cambiare medico sapendo le mie difficoltà negli
spostamenti con la macchina, dovute a frequenti vertigini , che mi obbligavano
più delle volte a farmi accompagnare e, mi consigliò o la D.ssa __________ o la
D.ssa __________.
Consiglio che ho approvato e parlandone con il Dr. __________, che
nel frattempo costatò un peggioramento anziché miglioramento come diagnostica
la D.ssa __________, accettò la mia decisione.
Sono tuttora in cura della D.ssa __________, considerando che ha
lo studio ad __________ posso benissimo andare da sola.
Purtroppo nel frattempo, oltre che i disturbi psichici si sono
verificati dei disturbi fisici dovuti a frequenti mal di testa. Disturbi che il
mio medico di famiglia Dr. __________ non ha saputo diagnosticare e per questo
motivo mi mandò dallo specialista Dr. __________ dove mi sottopose a
radiografie ed in seguito ad una tac, il quale dopo aver esaminato gli esami
effettuati non ha saputo darmi una cura, per questo motivo ha deciso di
mandarmi alla clinica di neurologia __________ di __________, fissandomi un
appuntamento per mercoledì 17.04. alle ore 16.00." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante
risposta 30 aprile 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando
in particolare:
"
(…)
In casu la perizia effettuata dalla dottoressa __________ risulta
completa, chiara e dettagliata. Lo scrivente Ufficio poteva quindi a buon
diritto fondare il proprio giudizio sui risultati di tale indagine medica.
Si ricorda inoltre che, in presenza di due divergenti pareri
medici, l'uno del curante, l'altro del perito, l'amministrazione salvo casi
eccezionali si basa su quello fornito da quest'ultimo. II perito infatti, oltre
ad essere normalmente uno specialista del ramo considerato, presenta un maggior
grado di indipendenza rispetto al medico di fiducia. Anche il giudice chiamato
ad esprimersi in merito, deve tener conto del fatto che secondo la generale
esperienza della vita, il medico di fiducia attesta nel dubbio a favore del
proprio paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Per quel che concerne infine gli asseriti problemi fisici, si
rileva quanto segue.
In ambito di assicurazione invalidità, come noto, vige il
principio inquisitorio, in base al quale all'amministrazione spetta il compito
di delucidare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del giudizio.
Tale principio è però controbilanciato dall'obbligo
dell'assicurato di fornire tutte quelle informazioni che possono rivelarsi
utili, corredandole dei necessari giustificativi.
In casu, allorquando nella richiesta di prestazioni assicurative
si trattava di specificare il genere di danno alla salute, l'assicurata ha
segnalato unicamente la presenza di depressione.
I curanti hanno parimenti ricondotto a problematiche di natura
psichica l'attuale inabilità lavorativa dell'assicurata.
Infine, nelle proprie osservazioni ai progetto di decisione (cfr.
doc. n. _ inc. AI), l'interessata non ha minimamente accennato all'esistenza di
disturbi fisici, né ha prodotto rapporti medici atti eventualmente a porre in
discussione le conclusioni alle quali è giunta l'amministrazione." (cfr.
doc. _)
1.5. Il 21 maggio
2002 la ricorrente ha trasmesso della documentazione medica relativa alla
visita medica presso la __________ Klinik avvenuta il 17 aprile 2002 (doc. ).
Invitata dal TCA a prendere posizione in merito ai nuovi atti, con lettera
3 giugno 2002 l’amministrazione non li ritiene idonei a giustificare una
diversa valutazione del caso, allegando il parere del proprio medico, dr.___________.
(doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha eventulamente diritto ad una rendita
intera d'invalidità anche dopo il 1° ottobre 2001.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.4. Nel caso in
esame, __________ soffre di un’importante sindrome depressiva, una
sindrome lombo-vetebrale cronica e una spondiloartrosi (cfr. rapporto 1°
febbraio 2001 del dr. __________, doc. _).
L’UAI ha disposto un accertamento psichiatrico dell’assicurata a cura della
d.ssa __________.
Nel suo rapporto 20 novembre 2001 la specialista in psichiatria e psicoterapia,
dopo aver proceduto a due visite e ad un test psichiatrico, ha diagnosticato
una reazione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento e un disturbo
di personalità immaturo-istrionico (cfr. perizia pag. 5, doc. AI _), precisando
che:
" 4.1
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Dal 14 di febbraio 2000, quando l'assicurata lascia in maniera
impulsiva e repentina il posto di lavoro, esiste un'incapacità lavorativa al
100 % per una sindrome da disadattamento legata ad un insieme di eventi
prodottosi negli ultimi anni sul posto di lavoro. Disturbo di personalità
sottogiacente è il fattore predisponente che contribuisce all'esplosione della
sindrome depressiva. Ambedue le diagnosi contribuiscono alla ripercussione
sulla capacità di lavoro dal mese di febbraio 2000." (cfr. doc. AI _)
Quale valutazione conclusiva e quale prognosi, il perito ha rimarcato quanto
segue:
" 5.
Valutazione e prognosi
Attualmente, dopo un anno e mezzo di assenza del lavoro e cure
mediche, assistiamo ad un miglioramento progressivo della sintomatologia
depressiva che ora si può definire di entità medio-lieve. Persiste una certa
insicurezza, regressione, ritiro degli investimenti della realtà professionale,
sentimento di fallimento interiore e di paura ad
affrontare nuovamente la realtà
professionale che le appare ostile e minacciosa. Tuttavia il
miglioramento progressivo del quadro clinico esiste e, a mio avviso,
compromette attualmente la capacità lavorativa di questa assicurata in misura non superiore del 50 % e questo dalla
visita medica effettuata da me dal mese di luglio 2001. Il lavoro
d'ufficio al 50 %, a mezza giornata, risulta ancora effettuabile. E' chiaro
che l'anno scorso la paziente ha attraversato un'importante crollo psico-fisico, a causa della complicata situazione venutasi a creare sul
posto di lavoro, tutto questo risulta come minaccioso e fonte di insicurezza e
di devalorizzazione anche a causa dei diversi e cumulati fallimenti nella vita
privata. Questi vengono a complicare l'evoluzione della situazione ed evocano
una certa immaturità ed impulsività nelle decisioni ripetendo la situazione
traumatica e fallimentare per ben tre volte con tre matrimoni e tre divorzi.
Significano pure una certa immaturità psico-affettiva ed incapacità di vivere
da sola, ancora oggi presenti in maniera importante. Antecedenti psichiatrici e
ricorrere alle cure medico-psichiatriche nel corso della vita e contribuiscono
pure alla prognosi sfavorevole del caso, nel
senso evolutivo, ossia credo che l'assicurata non possa più recuperare la
capacità lavorativa al 100 % vista l'età e il cumularsi dei traumi nel corso
della vita.
In conclusione: prognosi per
quanto alla ripresa della capacità lavorativa totale infausta. Ritengo
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50 % a partire dalla visita del
mese di Luglio di quest'anno. L'incapacità lavorativa al 100 % ha perdurato dal
mese di Febbraio 2000 al Luglio 2001." (sottolineature del redattore, cfr.
doc. AI _)
La d.ssa __________ ha quindi concluso per una capacità lavorativa del 50%
dell’assicurata in attività d’impiegata, escludendo qualsiasi piano di
riabilitazione.
La ricorrente contesta la valutazione peritale, rilevando come suo psichiatra
curante, dr. __________ non abbia riscontrato alcun miglioramento.
2.5. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.6. Nell’evenienza
concreta, secondo il TCA, alla perizia 20 novembre 2001 della d.ssa __________
non può che essere attribuita forza probatoria piena. La specialista ha infatti
proceduto ad una completa ed approfondita valutazione dello stato di salute
dell’assicurata considerando la totalità dei disturbi riscontrati.
Inoltre essa ha espresso un motivato e logico giudizio sull’incidenza del danno
alla salute sulla capacità lavorativa dell’assicurata, evidenziando al momento
della visita un’abilità al 50% nella professione esercitata precedentemente,
senza possibilità di miglioramento.
L’insorgente rileva come il suo psichiatra curante (dr. __________) l’abbia
ritenuta inabile al 100% e pertanto contesta il miglioramento riscontrato dalla
d.ssa __________ che l’avrebbe visitata solo per mezz’ora.
A prescindere che il solo fattore temporale non costituisce di per sé un
indizio sulla validità o meno di un referto, dalla lettura del summenzionato
rapporto risulta comunque che l’assicurata è stata esaminata in due occasioni (
il 18 luglio e il 12 settembre 2001) ed è stata sottoposta ad un test
psichiatrico.
Orbene, la d.ssa __________ ha individuato nella particolare situazione
venutasi a creare in ambito lavorativo una concausa importante che ha inciso
sulla psiche dell’assicurata (… “è chiaro che l’anno scorso la paziente ha
attraversato un’importante crollo psico-fisico, a causa della complicata
situazione venutasi a creare sul posto di lavoro…..”, pag. 5). È quindi
credibile che, venuta meno tale causa, la ricorrente ne abbia beneficiato dal
punto di vista psichico (“Attualmente, dopo un anno e mezzo di assenza del
lavoro e cure mediche, assistiamo ad un miglioramento progressivo della
sintomatologia depressiva che ora si può definire di entità medio-lieve”,
perizia pag. 5, doc. AI _).
Del resto il rapporto 21 febbraio 2001 del medico curante, in cui ha attestato
una piena incapacità lavorativa dal 14 febbraio 2000, presenta un valore
probatorio limitato (cfr. consid. 2.5).
2.7. Per quel che
concerne la componente somatica, pendente causa l’assicurata ha prodotto la
documentazione medica relativa al visita presso la __________ Klink che ha
avuto luogo il 17 aprile 2002.
Dal referto riguardante l’accertamento elettrofisiologico risulta in
particolare che l’assicurata presenta una sindrome da tunnel carpale bilaterale
( “ Der Befund ist vereinbar mit einer Kompressionsaneuropathie des Nervens
am Handgelenk im Rahmen eines Karpaltunnelsyndroms beidseitigs, rechts
ausgeprägter als links”, doc. _). Tale sindrome, come rileva il dr.
__________ dell’AI ( cfr. nota 27 maggio 2002, doc. _), è stata riscontrata
unicamente dal dr. __________ nel suo rapporto 26 febbraio 2001 (“ minimi
segni per sindrome del tunnel carpale destro”, cfr. doc. AI _).
Rettamente il dr. __________ ha rimarcato come rispetto alla certificazione del
dr. __________ lo status della sindrome carpale sia peggiorato, poiché il prof.
__________ della __________ Klinik ha in particolare suggerito un intervento di
decompressione ( “ In Bezug auf der Karpaltunnelsyndrom (siehe beiligender
Bericht von Frau Dr. __________, empfehlen wir eine Dekompression rechts und
eine Schiene links” ; cfr. rapporto prof. __________ 17 aprile 2002 in doc.
_).
Ora, per costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in
cui essa è stata resa – in casu il 13 marzo 2002 - , quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (
DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Tuttavia, tra il certificato del dr. __________ e la decisione contestata è
decorso oltre un anno, per cui non è da escludere che nel frattempo sia
intervenuto il peggioramento accertato dalla Clinica __________, ritenuto
inoltre che l’intervallo temporale tra la resa del provvedimento contestato e
la visita a __________ è di poco più di un mese.
Inoltre, come rilevato dal medico dell’AI, dr. __________ (cfr. presa di
posizione 27 maggio 2002, doc. _), nel rapporto del
dr. __________ non emergono particolari fattori invalidanti dal profilo
reumatologico (cfr. doc. AI _), ma tuttavia tale rapporto reca la data 31 marzo
1999 e quindi non è idoneo per escludere un peggioramento delle condizioni di
salute dell’assicurata.
In queste circostanze è opportuno che gli atti vengano retrocessi
all’amministrazione affinché accerti in che misura gli impedimenti di natura
fisica siano determinanti ai fini della rendita, tenuto comunque conto anche
dell’esito della perizia psichiatrica di cui al considerando precedente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 13 marzo 2002 limitatamente al riconoscimento della mezza rendita
dal 1° ottobre 2001 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché esperisca gli accertamenti indicati
al considerando 2.7 e in base alle nuove risultanze renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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