AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.37
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.37
RG/sc
Lugano
5 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione dell'11 marzo 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1968, di formazione carpentiere, dopo alcune esperienze lavorative
prima in fabbrica e poi come montatore di cucine, nell'ottobre 1990 è stato
assunto quale impiegato d'esercizio __________, dapprima e sino al 1997 nel
servizio di manovra e di pulizia carrozze, in seguito (da fine 1997) nel
servizio di pulizia generale con capacità lavorativa ridotta al 50% per motivi
psichici. Dal febbraio 1999, ad eccezione di qualche tentativo di ripresa
lavorativa sempre presso le __________, egli non ha in pratica più lavorato.
In data
24 novembre 1998 egli ha presentato al competente Ufficio AI una richiesta
volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità (doc. AI _). In relazione a
tale richiesta con rapporto 14 dicembre 1998 il dr. __________, psichiatra,
posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente in personalità emotivamente
instabile, ha attestato un'incapacità lavorativa da maggio 1997 sino a gennaio
1999 in misura variabile, a seconda dei periodi, tra il 100% e il 50% (doc. AI
_).
Esperiti
gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica a cura del
dott. __________ dell'Organizzazione ___________ cantonale, con decisione 11
marzo 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) - confermando il precedente
progetto di decisione del 6 novembre 2001 - ha assegnato a __________ una
rendita intera d'invalidità dal 1 maggio 1999 al 31 ottobre 2001, considerando
per contro l'assicurato abile al lavoro in misura completa dopo tale data.
1.2. Rappresentato
dall’avv. __________, l'assicurato ha tempestivamente contestato la decisione
amministrativa dinanzi al TCA, postulandone l'annullamento e il conseguente
riconoscimento di una rendita intera - in subordine l'attribuzione di una mezza
rendita - a far tempo dal 1. maggio 1999.
Queste le motivazioni del gravame:
"
(…)
-
Nel 1991 il
signor __________ (ricorrente), dopo aver terminato l'apprendistato di
carpentiere e lavorato per due anni come operaio e montatore di cucine, è
entrato alle dipendenze delle __________, assegnato alla funzione di manovrista
per le stazioni di __________ e __________.
-
Nel
1994, a seguito di problemi familiari, il ricorrente ha accusato problemi
psichici che lo hanno obbligato ad assumere psicofarmaci abbinati ad una
psicoterapia di sostegno.
A
partire dal 1996, il ricorrente ha incontrato gravi problemi sul posto di
lavoro ed ha iniziato ad assentarsi di frequente per motivi di salute. A
seguito di questa situazione il 20 novembre 1998 è stata presentata la richiesta
di prestazioni Al.
- A
partire dal 11 febbraio 1999, il ricorrente, sulla base di referti e
certificati del dott. med. __________
e del servizio medico della
__________, è inabile al lavoro al 100%.
Da
allora egli, salvo qualche breve periodo di attività per prove lavorative, non
ha più lavorato regolarmente.
II
16 gennaio 2001, il ricorrente è stato visitato dal dott. med. __________,
medico fiduciario delle __________, il quale ha concluso che l'inabilità era
del 100% e che a causa dei disturbi alla personalità la prognosi era
sfavorevole e osservava quanto segue:
" Pertanto è
compito dell'Azienda decidere se accordare al signor __________ un posto di
lavoro sicuro ed adeguato nel tempo. In caso contrario propongo un
pensionamento totale anticipato per motivi di salute (perizia, pag.
6)."
-
II
15 ottobre 2001, il Servizio medico delle __________ ha determinato la capacità
residua al lavoro al 50% per 4 ore giornaliere ed al ricorrente è stata
riconosciuta un'invalidità per incapacità parziale secondo il Regolamento della
Cassa pensioni delle __________ (versione valida dal 1 ° gennaio 2001).
-
II
6 novembre 2001 l'Ufficio invalidità del Cantone Ticino ha trasmesso al
ricorrente un progetto di decisione per osservazioni, che prevedeva il
versamento di una rendita intera dal 1 ° maggio 1999 al 31 ottobre 2001,
dopodiché il ricorrente era considerato abile al lavoro in misura completa.
Questa conclusione si basava su una perizia allestita in data 7 settembre 2001
dal dott. med. __________.
II
28 novembre 2001 il legale sottoscritto invitava l'AI, per motivi che verranno
indicati in seguito, a rivedere la propria decisione.
- II
14 marzo 2002, con lettera semplice sprovvista persino dei rimedi di diritto,
l'Ufficio dell'AI ha intimato direttamente al ricorrente la propria decisione
che ribadisce il contenuto del progetto.
Contro
questa decisione, il ricorrente insorge a questo Tribunale per i seguenti
motivi.
- L'art. 4 LAI definisce così l'invalidità
" l'invalidità,
nel senso della presente Legge è l'incapacità al guadagno, presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio."
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la definizione dell'art. 4 LAI,
sono
-
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità. L'incapacità di guadagno, si distingue dall'incapacità di lavoro
per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in
un mercato del lavoro equilibrato (sulla nozione del mercato equilibrato del
lavoro cfr. DTF 110 V 276 consid. 4b e RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; cfr. pure
DTF 107 V 21 consid. 2c e VSI 1999 pag. 247 consid. 1). L'incapacità di lavoro,
invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure
l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria
professione rispettivamente in altri lavori e attività.
La misura dell'incapacità di guadagno
è determinata da criteri oggettivi: vale a dire dalla perdita che l'assicurato
subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto che
egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la
residua forza di lavoro (RDAT I - 1995, pag. 229, no. 69).
- Nella
decisione querelata, l'Ufficio AI, nega qualsiasi rendita al ricorrente dopo il
31 ottobre 2001, ritenendo come
" conformemente alla documentazione
medica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia allestita dal Dr.
__________, viene considerato abile al lavoro in misura
completa."
A torto. II grado di invalidità del
ricorrente, come verrà dimostrato qui di seguito, gli dà diritto a una rendita
intera, e, in via subordinata, a una mezza rendita.
8.1
Ai fini della valutazione
dell'incapacità lavorativa dell'assicurato, è di rilevanza l'opinione del
medico, ancorché quest'ultimo non sia specialista in medicina del lavoro (RDAT
1985 no. 123).
Non spetta però al medico di graduare
l'invalidità dell'assicurato in quanto l'invalidità è un concetto economico e
non medico (art. 28 cpv. 2 LAI). II compito del medico consiste nel porre un
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace (RCC 1991, pag. 331 consid. 1 c). II medico non
possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla
capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi.
8.2
Come si è visto, l'Ufficio AI si è
fondato esclusivamente sulla perizia eseguita il 7 settembre 2001 dal dott. med.
__________, senza procedere ad alcun raffronto dei
redditi.
Detto specialista ritiene in sostanza
che da un punto di vista medico psichiatrico è esigibile teoricamente
un'attività al 100% nella professione precedentemente svolta, ossia quella di
carpentiere o di impiegato delle __________. Sempre secondo il dott. __________, la capacità lavorativa al 50%, come proposto dal medico
curante, non sembra più indicata né da un punto di vista della sintomatologia
clinica né soprattutto per quanto riguarda gli effetti sull'autostima.
Orbene, va subito osservato che il
dott. __________ parla di capacità teorica e non concreta, in altre parole le
conclusioni non sono sorrette da alcuna indicazione oggettiva.
Ma vi è di più. II Dott. , benché edotto dal ricorrente che aveva pure informato l'Al
(vedi lettera del 29 ottobre 2001 in atti), non ha tenuto conto di un fatto
molto importante ai fini della valutazione concreta della capacità lavorativa,
ossia la prova lavorativa sostenuta senza successo dal ricorrente presso il
"" della __________ dal 6 settembre al
31 ottobre 2001.
Sorprendenti (per non dire altro)
appaiono poi le conclusioni del dott. __________, in
particolare quella che il ricorrente sarebbe abile al 100% nella professione
appresa di carpentiere, se si tengono conto degli elementi oggettivi che
emergono dall'incarto dell'AI e delle __________, ossia i seguenti impedimenti
concreti che il ricorrente incontra nella propria attività:
-
capacità residua al lavoro pari al 50% per 4 ore
giornaliere;
-
attività senza sforzo fisico sostenuto;
-
attività senza stress sostenuto;
-
attività da svolgere all'aperto;
-
stato
di salute molto fragile (indicative in proposito sono le considerazioni del
dott. med. _________ contenute nel rapporto medico Al e la valutazione medica
del dott. med. ___________ , pag. 6)
-
corto percorso per recarsi al lavoro e
-
ambiente di lavoro attento e piacevole.
Su tutti questi elementi oggettivi il
dott. med. __________ e, di riflesso l'Ufficio AI, hanno trasvolato,
limitandosi ad una valutazione puramente teorica, smentita dagli altri medici
che si sono occupati del caso del ricorrente." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 30 aprile 2002 l'UAI propone la reiezione del gravame, osservando:
" l'assicurato,
formatosi quale carpentiere, è in seguito stato assunto presso le __________ in
qualità di addetto alle manovre nonché ad opere di pulizia.
Nel corso del mese di novembre 1998 l'interessato ha inoltrato una
richiesta di prestazioni assicurative.
A tal momento l'assicurato lavorava già a metà tempo causa
malattia. A partire dal mese di febbraio 1999, fatto salvo qualche breve
tentativo di ripresa, non ha in pratica più lavorato.
Gli accertamenti medici esperiti, segnatamente una perizia
psichiatrica ed il relativo complemento, hanno permesso di riconoscere
un'inabilità totale, limitata però nel tempo. In particolare il perito, dottor
__________, ha stabilito sussistere una totale incapacità
al lavoro a partire dal maggio 1998 sino al momento in cui è stata stilata la
perizia (febbraio 2001).
In merito all'evoluzione futura del caso, ha poi pronosticato una
ripresa nella misura del 50% almeno nel giro di tre mesi (cf. perizia, p. 6,
doc. n. _ inc. AI).
Riesaminato il paziente nel mese di settembre, il perito ha
concluso all'esistenza di una totale abilità lavorativa (cf. doc. n. _ inc. AI).
Con decisione 11 marzo 2002 l'UAI ha quindi assegnato una rendita
intera limitatamente al periodo 1. maggio 1999 - 31 ottobre 2001.
Prontamente insorto, l'assicurato postula in via principale
l'assegnazione di una rendita intera a far tempo dal 1. maggio 1999; in via
subordinata chiede d'esser posto a beneficio di una mezza rendita d'invalidità,
sempre a far tempo dal 1. maggio 1999.
A sostengo delle richieste avanzate vengono in particolare
richiamati i rapporti stilati dal medico curante, dottor __________, nonché quello redatto dal medico fiduciario delle __________,
dottor __________, in base ai quali l'assicurato sarebbe completamente inabile
al lavoro.
Innanzitutto si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).
In casu la valutazione effettuata dal dottor __________ non si
presta a critica alcuna, risultando chiara, dettagliata e coerente (si rilevi
fra l'altro che la stessa è basata su ben quattro incontri con l'assicurato).
II perito ha inoltre avuto modo di valutare il paziente in un
secondo tempo. Anche il complemento peritale è frutto di ampia indagine da
parte del perito (successivi tre incontri con l'assicurato e discussione con il
curante).
Si rileva inoltre che i giudizi espressi dal dottor __________ a
dal dottor __________ nei quali si concludeva all'esistenza di una incapacità
totale sono antecedenti alla perizia eseguita dal dottor __________, e quindi perfettamente compatibili con la valutazione espressa
da quest'ultimo, che ha parimenti ritenuto l'assicurato completamente inabile
sino a tal momento.
Infine, il fallimento dell'ennesimo tentativo di reintroduzione in
ambito lavorativo non è atto ad inficiare la valutazione espressa dal perito,
il quale ha ritenuto del tutto adeguato fissare una totale abilità non solo in
considerazione dell'assenza di patologie invalidanti, ma anche quale incentivo
ad un reinserimento nel mondo del lavoro che l'assicurato sarebbe sicuramente
in grado di affrontare (cf. nota 10. 12.2001 dott. ___________, doc. n. _ inc.
AI).
Per quanto attiene infine all'obiezione in base alla quale il
medico non è abilitato ad esprimersi in merito alla capacità di guadagno, lo
scrivente Ufficio non può che concordare con il ricorrente. Spetta all'amministrazione,
e non al medico, stabilire il grado di incapacità al guadagno.
Considerato però come il perito abbia stabilito
che il ricorrente presenta ancora una piena abilità nella precedente attività
svolta, non occorre in casu determinare la perdita di guadagno." (Doc. _)
1.4. Il 12 giugno
2002 il TCA ha richiamato dal Servizio medico delle __________ gli atti medici
concernenti il signor __________, in relazione ai quali le parti hanno
presentato le loro rispettive osservazioni (doc. _).
1.5. In data 19
agosto 2002 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dott.
__________, specialista in psichiatria e psicoterapia, assegnando alle parti un
termine per la formulazione dei quesiti peritali (doc. _).
L'11 febbraio 2003 il perito ha rassegnato il proprio referto, il quale è stato
trasmesso alle parti per osservazioni (doc. _).
Con
scritto 25 febbraio 2003 l'UAI ha comunicato di non avere osservazioni nel
merito, mentre l'insorgente è rimasto silente.
1.6. L'8 aprile
2003 il TCA ha ordinato l'allestimento di un complemento peritale (doc. _).
Il
complemento datato 17 aprile 2003 è stato trasmesso alle parti per
osservazioni.
Con
rispettivi scritti 23 e 29 aprile 2003 le parti hanno comunicato di non avere
osservazioni al riguardo (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che gli articoli citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l'art.
4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 200ss).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato
(RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,
op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage, tesi Ginevra 1991, pag. 316s nn. 1158 e 1159 e
giurisprudenza ivi citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid.
3a).
2.5. Nella
evenienza concreta, l’assicurato soffre di disturbi psichici.
Con
rapporto 14 dicembre 1998 all’UAI, il medico curante dr. __________,
specialista in psichiatria, diagnosticando un disturbo depressivo ricorrente in
personalità emotivamente instabile e richiamando le sue precedenti
certificazioni mediche, ha attestato una incapacità lavorativa del 100% da
ottobre a fine novembre 1996, dal 12 maggio al 23 novembre 1997 e dal 11 maggio
al 7 giugno 1998, con alcuni periodi d'incapacità al 50%, segnatamente dal 24
novembre 1997 al 10 maggio 1998 e dal 8 giugno 1998 sino a fine gennaio 1999
(doc. AI _). In un suo successivo rapporto datato 20 maggio 1999 lo
specialista, evidenziando la permanenza dei disturbi descritti nei suoi ultimi
rapporti e come la situazione, in realtà peggiorata rispetto a quanto
riscontrato in occasione del precedente rapporto 14 dicembre 1998, sia tale da
rendere impossibile la ripresa dell'attività lavorativa, ha giudicato
l'assicurato completamente inabile al lavoro (doc. AI _). Con rapporto 20
novembre 2000 il dr. __________, riformulando la diagnosi di disturbo di
personalità emotivamente instabile su probabile disarmonia evolutiva (pre-psicosi),
ha quindi messo in rilievo l'improponibilità dell'attività lavorativa
esercitata dall'assicurato quale funzionario __________, rimarcando
l'eventualità di un possibile riacquisto della capacità lavorativa in misura
del 50% tramite un adeguato reinserimento in un processo lavorativo congeniale
sia con la sua formazione professionale che con i suoi disturbi psichici e
neurologici (emicranie) (doc. AI _).
Agli atti
risulta pure un rapporto datato 19 gennaio 2001 del dr. __________, medico generalista,
nel quale, in relazione alla diagnosi di sindrome ansioso-depressiva cronica in
personalità emotivamente instabile con struttura borderline, è messa in rilievo
una completa incapacità al lavoro dall'11 febbraio 1999 in qualsiasi attività.
Il curante inoltre, precisando come in linea teorica un reinserimento
professionale dell'assicurato in un lavoro adeguato potrebbe essere
"tentato", ha sottolineato come a causa dei disturbi di personalità
la prognosi debba essere considerata sfavorevole (doc. AI _).
Al fine
di valutare la situazione medica ed accertare l'effettiva capacità al lavoro
dell'assicurato, in data 21 dicembre 2000 l’UAI ha incaricato il dr.
__________, operante presso l'Organizzazione __________ cantonale, di esperire
una perizia specialistica (doc. AI _). Nel referto peritale 12 febbraio 2001 lo
specialista, diagnosticando un disturbo di personalità depressivo e un disturbo
dell'adattamento con umore depresso, ha giudicato l'assicurato incapace al
lavoro in misura completa a far tempo dal maggio 1998, con possibilità di
ripresa a medio termine e al 50% dell'attività precedentemente svolta presso le
__________ o quale carpentiere (doc. AI _).
Con
successivo rapporto datato 7 settembre 2001, il dr. __________, richiesto dall'UAI
di verificare eventuali miglioramenti della capacità lavorativa rispetto a
quanto accertato in occasione della suevocata precedente indagine,
riconfermando la precedente diagnosi di disturbo depressivo di personalità ha
tuttavia rimarcato come la sintomatologia depressiva non sia più di entità tale
da compromettere la capacità al lavoro. Egli ha quindi certificato che
l'assicurato è in grado di svolgere al 100% la precedente attività di impiegato
presso le __________ o di carpentiere, ritenendo non indicata un'eventuale
capacità limitata al 50% proposta dal medico curante (doc. AI _).
Sulla
base di tale rapporto, con la decisione contestata l’UAI ha dunque riconosciuto
a __________ il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitatamente al
periodo 1. maggio 1999 - 31 ottobre 2001.
2.6. Con il
ricorso l'insorgente, richiamando in particolare le certificazioni mediche del
dr. __________ e del dr. __________ ed evidenziando pure l'insuccesso della
prova lavorativa effettuata presso il __________ delle __________ nei mesi di settembre
e ottobre 2001, contesta la perizia del dr. __________ posta a fondamento del
giudizio impugnato e, previo esperimento di una perizia volta a determinare
l'effettivo grado d'invalidità, postula il riconoscimento di una rendita intera
- subordinatamente di una mezza rendita - anche successivamente al 31 ottobre
Dopo
attento esame della documentazione agli atti, ritenute le discordanti
valutazioni mediche agli atti, il TCA - dando seguito ad un’analoga richiesta
del ricorrente - ha ritenuto necessario chiarire la fattispecie ordinando
l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta.
Dal referto peritale datato 6 febbraio 2003 si evince che il dr. __________ ha
avuto tre colloqui con l'assicurato, ha fatto eseguire un esame psicologico ad
opera del dr. __________ (doc. _), ha avuto un colloquio con lo psichiatra
curante dr. __________, disponendo pure dell'intera documentazione medica
concernente l'assicurato.
Dopo aver
proceduto all'anamnesi, all'esame degli atti medici, alla descrizione dello
status e dei dati soggettivi del peritando, all'esposizione delle risultanze
dell'esame psicologico, il perito ha diagnosticato un grave disturbo di
personalità emotivamente instabile con elementi del tipo borderline e del tipo
impulsivo, concludendo, quo all'incapacità al lavoro, che l'assicurato presenta
"una patologia seria che può aver determinato una sua incapacità al
lavoro pari (anzi superiore) al 20% a partire dal 1997-1998, vale a dire dal periodo
della crisi matrimoniale sfociata poi nel divorzio" e che "la
situazione, da allora, è evoluta - come dimostrato dalla documentazione a mia
disposizione - in senso negativo, sino ad una completa perdita di capacità di
lavoro".
Queste,
per esteso, la valutazione e le conclusioni peritali (sottolineature del
redattore):
"
(…)
SINTESI E VALUTAZIONE:
Il peritando proviene da una situazione familiare che, in base
alla descrizione che lui stesso ne fa e che, evidentemente, rispecchia il suo
vissuto, appare poco soddisfacente. II padre è ricordato come persona
inadeguata e distante, disinteressata, fredda. La relazione con lui e quasi
inesistente, al punto che non porta nemmeno a dei litigi che, anche se "in
negativo" sono pur sempre momenti di contatto, di scambio, di incontro. La
madre, per quanto vissuta come più positiva, è poco definita. Il peritando la
qualifica, significativamente, di "taciturna", quasi che la
caratteristica saliente fosse l'assenza di dialogo. Più evanescente ancora è la
figura del fratello maggiore, con il quale il rapporto è paragonabile a quello
con un normale conoscente. Se però ricordiamo ciò che il peritando ricorda
dell'infanzia e dell'adolescenza, si vedrà che egli non serba praticamente
nessun ricordo di amici o di compagni di scuola e si avrà così la misura del
vuoto relazionale in cui egli sembra essere cresciuto e dell'inconsistenza del
rapporto con il fratello.
Merita di essere sottolineata la nozione di un parto prematuro e
difficile, segnalata dal dr. __________ in diversi certificati (esplicitamente
in quello del 14.12.98, indirettamente in quelli dei giorni 15.2.00, 21.9.00,
20.11.00 e confermata anche nella telefonata con me del 27.01. u.s). Il
peritando, in occasione degli esami peritali, ha soltanto genericamente dichiarato
di essere "nato blu", riferimento ad un'asfissia perinatale
confermatami nel secondo incontro, dopo essersi sincerato dalla madre. Non è
possibile escludere che - come sospettato dal dr. _______ - l'asfissia
perinatale (di cui il dr. __________ non pare informato, dal momento che
menziona un parto eutocico ed uno sviluppo psicomotorio normale nel suo primo
referto peritale) abbia dato origine a una sindrome psicoorganica lieve ("minimal brain damage") che
potrebbe aver inciso, rallentandolo, sullo sviluppo psicomotorio del peritando
nei primi anni. Egli sarebbe sempre stato il più piccolo, avrebbe mangiato a
fatica...
Anche la sua socializzazione sembra essere stata molto povera,
forse perché condizionata da un clima familiare sfavorevole, forse anche perché
l'eventuale disturbo psicoorganico potrebbe aver influenzato funzioni cognitive
"utili" alla socializzazione quale l'attenzione, la concentrazione e
anche le capacità verbali. A conferma (relativa) di ciò, il peritando ci
segnala di aver avuto difficoltà nelle materie linguistiche, nel periodo
scolastico.
Come già detto, durante tutta l'infanzia e l'adolescenza non
sviluppa alcuna relazione di amicizia, e - con l'eccezione di un periodo
balneare terapeutico - non abbandona praticamente mai il Piano di Magadino, che
sembra costituire il territorio in cui sentirsi relativamente sicuro.
Anche la scelta professionale avviene all'interno dei confini
protettivi: il maestro è l'artigiano che ha costruito il tetto della casa,
quindi, simbolicamente, un "protettore". Il peritando è l'unico
apprendista, e anche questo appare ben combaciare con il quadro di una
personalità schiva, sicuramente non volta alla ricerca del gruppo, del contatto
umano, della relazione. Successivamente, due posti di lavoro vengono
abbandonati per una lite con il padrone e, nel terzo posto, la situazione
sarebbe stata di disagio, tanto che, ad un certo punto, "sarebbe
esploso" e avrebbe abbandonato anche quest'impiego.
Nel 1990 il peritando entrò alle dipendenze delle __________.
Prima però, sorprendendo i genitori, sarebbe partito per un lungo
viaggio in __________, paese in cui si sarebbe trovato bene. E` interessante
notare come a questo viaggio fosse stato indotto dalla conoscenza fatta con
__________ dal cui calore e facilità di contatto era stato affascinato. Stando
alla sua relazione, il peritando, introverso, schivo, solitario in Ticino si
sarebbe trasformato, in __________, in persona socievole, tanto che dopo pochi
giorni sarebbe stato ospite di __________ con i quali sarebbe facilmente
riuscito a entrare in contatto (e ciò malgrado la difficoltà dell'apprendimento
delle lingue in età scolastica); avrebbe viaggiato per tutto il paese, finendo
per conoscere la futura moglie in un letto d'ospedale. Significativa, con ogni probabilità,
questa circostanza che vede la futura moglie inizialmente in una funzione
"materna", di accudimento, di protezione (compatibile con le tendenze
all'idealizzazione - ma anche al rapporto d'uso - evidenziate nell'Esperimento
di Associazione). Non trascurabile probabilmente è il fatto che la donna era di
4 anni maggiore e già aveva una figlia.
Il matrimonio avverrà nel 1992; poco chiaro risulta perciò
l'episodio cui fa riferimento il rapporto breve del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di __________ del 25.4.1991, dove si parla di "reazione
acuta esogena in seguito a lite per motivi amorosi", che potrebbe
eventualmente alludere ad una visita della futura moglie. Ciò che conta però è
il fatto che già allora una lite per questi motivi poteva scatenare, nel
peritando, una reazione così violenta da richiedere la somministrazione di
sedativi.
Val la pena di ricordare che già nel 1987, in occasione del
reclutamento, il neurologo dr. __________ qualificava il peritando di
"paziente neurolabile".
Durante il periodo matrimoniale le crisi nel rapporto coniugale si
succedono con una certa frequenza e con passaggi all'atto a carattere eteroaggressivo,
malgrado la presenza della figlia, nei confronti della quale il peritando
sembra nutrire un affetto sincero, sebbene forse non maturo. In seguito a uno
di questi conflitti, più grave del solito per l'uso di un coltello, il
peritando viene infine portato dalla moglie (qui di nuovo in funzione di
"infermiera") dallo psichiatra Dott. __________, il
quale, già il 27.4., un mese e mezzo dopo aver conosciuto il peritando, ne
segnala "ipereccitabilità e irritabilità, difficoltà nel gestire le
pulsioni aggressive, agire impulsivo e incontrollato e fatica a sopportare il
lavoro a turni", e ne mette in dubbio l'idoneità al servizio militare. Due
anni più tardi, sempre il dr. __________, invia un
rapporto alla Commissione visita sanitaria segnalando che il peritando
"presentava degli elementi psicotici con tendenze interpretative, netta
mancanza di giudizio critico, appiattimento affettivo ed un umore di base volto
alla polarità negativa...", in occasione del suo ricovero alla Clinica
__________ (1996).
All'allora __________, dove il peritando rimane per soltanto poco
più di 24 ore, non si giunge ad una vera diagnosi ma vengono menzionati
"spunti caratteropatici" e "uno stato di sovraccarico emozionale
reattivo...".
Nello stesso anno si giunge alla separazione, in quello successivo
al divorzio dalla moglie e alla rarefazione dei contatti con la figlia,
contatti che, proprio negli ultimi tempi, divengono ancor meno frequenti per
l'imminente (e ormai avvenuta) partenza della bambina per il __________.
Nel 1998 iniziano i periodi di assenza, parziale o completa, dal
lavoro, con tentativi di ripresa di breve durata, che si concludono con
esacerbazioni delle difficoltà, nuove sospensioni dell'attività e vissuti di
fallimento.
Un altro viaggio in __________ si conclude male: a differenza
della prima volta, il peritando presenta un grave disagio psichico (menzionato
dal dr. __________ nel suo rapporto del 7.4.1999). Al rientro, il peritando
riprende il lavoro ma non resiste che poco più di due settimane. Nel suo
certificato, il dr. __________ formula una "prognosi non favorevole data
la presenza di un disturbo di personalità borderline"; la
sua valutazione è confermata il 15.2.00: "Il paziente è una persona psicolabile
in seguito probabilmente ad una causa psicoorganica con capacità di adattamento
nulle...", e, con poche variazioni, anche in certificatí successivi.
In modo analogo si esprime il dr. __________: "Il decorso non
è favorevole ... Ritengo che il paziente debba essere considerato inabile al
lavoro in qualsiasi professione... Ritengo comunque che la prognosi sia
sfavorevole...".
Più ottimista si mostra il dr. __________ che, pur senza ignorare
il complesso quadro psicopatologico del peritando, ne valuta le conseguenze sul
piano lavorativo come meno rilevanti. Egli formula le diagnosi di disturbo di
personalità depressivo e disturbo dell'adattamento con umore depresso,
ritenendo che, con adeguate misure terapeutiche, il peritando dovrebbe
ritrovare nel giro di pochi mesi una capacità lavorativa del 50%.
Anche nella sua seconda valutazione peritale, il dr. __________, confermata la diagnosi, ritiene "che sia esigibile,
teoricamente, un'attività al 100% nella professione precedentemente svolta,
ossia quella di carpentiere o di impiegato delle __________ ".
La mia valutazione diagnostica differisce da quella del dr.
___, si avvicina invece di molto a
quella del dr. ________. A livello
fenomenologico, indubbiamente il peritando presentava, in occasione degli
incontri con me (così come negli incontri con il dr.) un quadro depressivo, con rallentamento ideomotorio,
umore depresso, ansietà. Questa psicopatologia però, se si tiene
presente la messe di informazioni anamnestiche di cui disponiamo, appare più
una struttura superficiale che la vera essenza del problema psichico del
peritando. Essa infatti non basta a spiegare i suoi comportamenti eteroaggressivi,
ripetutamente documentati, la sua mancanza di controllo, la sua impulsività.
Anche le caratteristiche di personalità evidenziate nell'infanzia e
nell'adolescenza, in primo luogo la mancanza di contatti sociali, poi
sorprendentemente capovoltasi nel soggiorno _________, segnalano sì insicurezza
e, probabilmente, scarsa stima di sé (che traspare anche nell'esame
psicologico, persino nel M.M.P.I.), sono però ben compatibili anche con
disturbi di personalità più gravi del disturbo depressivo (anche se,
ricordiamolo per scrupolo nosografico, nell'infanzia e nell'adolescenza non è
lecito diagnosticare disturbi di personalità che si stabilizzano soltanto
nell'età adulta).
Sorge il dubbio (che non può essere confermato e che non ha
nemmeno grande rilievo ai fini peritali, ma che potrebbe meritare una certa
attenzione per il decorso futuro della patologia del peritando) che si sia
presentata, in __________, una fase ipomaniacale, nella quale sorprendentemente
il peritando rivela l'antitesi della facciata solitamente esibita in Ticino; un
indizio più recente, per quanto debole, di maniacalità potrebbe essere, a
quanto risulta dagli atti, lo sperpero di denaro, forse in case di tolleranza,
per il quale i genitori avrebbero addirittura pensato di sottoporlo a tutela
(come citato dal dr. __________ il 7.9.2001). In ogni caso,
indipendentemente da queste manifestazioni di dignità incerta, il peritando ha
presentato scompensi psicotici in almeno due occasioni, la prima nel 1996, al
momento del ricovero alla Clinica __________, la seconda durante il viaggio in
_________del 1998-99. Essi sono indicativi della fragilità della sua struttura egoica,
che, sottoposta a stress, si labilizza al punto da perdere il controllo della
realtà. Ad essa faceva riferimento anche il dr. __________ nella
sua prima perizia, là dove scrive che il perítando presenta "tratti di
personalità caratterizzati da un modo di percepire ed interpretare se stesso,
gli altri e gli avvenimenti in modo inadeguato".
La fragilità della struttura di personalità è un dato stabile
e, malgrado gli interventi terapeutici, difficilmente correggibile. Il dr.
__________ ha, nel corso dei ormai quasi 10 anni di cura del
peritando, messo in atto numerose misure terapeutiche senza sostanzialmente
riuscire a modificare l'infausta evoluzione che ha portato il peritando
all'incapacità di lavoro prolungata. Ciò non sorprende se si tiene presente
che, oltre ad essere "costituzionalmente fragile" (e probabilmente
sulla base di un danno perinatale), il peritando presenta un livello intellettivo
inferiore alla media, con incapacità a mentalizzare, vale a dire a rendersi
conto della natura dei propri problemi, a riflettere e ad elaborare strategie
di soluzione che non siano quelle della somatizzazione o dell'agito impulsivo
oppure, ovviamente, della depressione grave.
Tenuto conto di tutto ciò, passò ora a RISPONDERE AI QUESITI
PERITALI.
A) QUESITI PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA
- Descriva
il perito lo status psichico del paziente, con particolare riferimento a
risorse e a deficit.
Il
peritando soffre di un grave disturbo di personalità emotivamente instabile, in
cui ritroviamo elementi del tipo "borderline" ed
elementi del tipo "impulsivo". Al tipo "borderline"
possiamo ascrivere la depressività, il senso di non essere una
persona, la disistima di sé, il ritiro sociale; al tipo "impulsivo"
gli agiti auto- ed eteroclastici, comprese le liti con i datori di lavoro,
indicative di una debole capacità di sopportare le frustrazioni. Non è escluso
che a questo disturbo di personalità si sovrapponga anche una sindrome
depressiva ricorrente o, al limite, anche una sindrome affettiva bipolare che
potrebbe ancora manifestarsi, in modo più chiaro, in futuro. Il peritando si
trova ancora, infatti, in una fascia d'età "a rischio".
Le
sue risorse sono, ormai, scarsissime. Motivazione e progettualità sono
praticamente nulle; le sue abilità sociali sono, da sempre, ridottissime; la
disposizione a scompensi psichici gravi è evidentemente molto alta come
dimostra anche il recentissimo ricovero alla Clinica __________, in risposta a
nuove (ma prevedibili) frustrazioni.
Notevoli
invece i deficit, a cominciare dai limiti intellettivi che, associati alle
scarse abilità sociali, agli aspetti depressivi e all'intolleranza alla
frustrazione rendono il peritando, "de facto", incapace di qualsiasi
regolare attività finalizzata.
- Specifichi
il perito quali sono le diagnosi che esercitano una ripercussione sull'attività
lavorativa, precisando da quando sono presenti, e qual è la prognosi.
Le
diagnosi sono appena state menzionate. Esse sono presenti dalla prima età
adulta, sono diventate significative ai fini dell'attività lavorativa a partire
dal 1999. Condivido la valutazione prognostica pessimistica dei dottori
__________ e __________. La prolungata
osservazione ha dimostrato come difficilmente il peritando risponda alle
terapie e, quando lo fa, lo faccia solo in misura molto limitata e a livello
puramente sintomatico.
- La precedente attività lavorativa è ancora
esigibile? In caso affermativo, in quale misura?
La precedente attività
lavorativa non è più esigibile.
- Quando è insorta un'incapacità lavorativa pari
almeno al 20%? E come è evoluta in seguito la patologia?
Posso
rispondere a questa domanda soltanto basandomi sulla documentazione a mia
disposizione. Ritengo che il peritando presenti una patologia seria che può
aver determinato una sua incapacità di lavoro pari (anzi superiore) al 20% a
partire dal 1997-98, vale a dire dal periodo della crisi matrimoniale sfociata
poi nel divorzio. La situazione, da allora, è evoluta - come dimostrato dalla
documentazione a mia disposizione - in senso negativo, sino ad una completa
perdita di capacità di lavoro.
- Si esprima il perito in merito alle
possibilità di reintegrazione nell'abituale attività lavorativa, descrivendo in
quale modo l'assicurato può far uso delle riserve psichiche ancora disponibili.
Le
riserve psichiche ancora disponibili sono talmente ridotte da non consentire
una reintegrazione nell'abituale attività lavorativa. Il peritando, al momento,
è inabile al lavoro (a qualsiasi lavoro) in misura completa. Un miglioramento
della situazione è improbabile ma non del tutto escluso. Nella migliore delle
ipotesi, continuando (e forse intensificando) la presa a carico psichiatrica e
psicoterapeutica, in un prolungato lasso di tempo il peritando potrebbe
ritrovare una certa stabilità dell'umore (l'impiego di farmaci con questa
indicazione non sembra essere stato ancora tentato) e, di conseguenza, forse
anche una parziale capacità di lavoro. Ciò però appare francamente improbabile,
come indicato anche dalle sfavorevoli risultanze dell'Esperimento di
Associazione. Una rivalutazione, a parer mio, non ha senso prima di 12-18 mesi.
- In quali altre attività lavorative le residue
capacità del soggetto potrebbero essere utilizzate al meglio (descrizione delle
caratteristiche che un impiego adeguato dovrebbe presentare).
Al momento attuale nessuna
attività lavorativa appare adeguata.
B) QUESITI PROPOSTE DALLA PARTE ATTRICE
- Indichi il perito su che documenti, incarti,
esami ecc. si fonda il suo rapporto peritale.
Vedi sopra.
- Il signor __________ soffre attualmente di
disturbi psichici? Se sì, di quali disturbi?
Vedi
sopra, risposta al quesito 1., proposto dalla parte convenuta.
- Tale stato di malattia, se esistente, limita
la sua capacità lavorativa? Se sì, in quale misura?
Come
già detto, questa psicopatologia limita totalmente la capacità lavorativa
del signor __________. Egli è inabile al lavoro nella misura del 100%.
- Nel caso in cui vi fosse un'incapacità
lavorativa, può precisare il perito quale attività potrebbe concretamente
svolgere __________ e se un lavoro parziale potrebbe rappresentare un fattore
quanto meno significativo per un miglioramento del suo stato di salute?
Al
momento attuale, il signor __________ non è in grado di svolgere concretamente
nessuna attività lavorativa. Anche un lavoro a tempo parziale sarebbe per lui
insopportabile. Come detto, una rivalutazione della sua capacità lavorativa ha
senso, a mio avviso, solo dopo un prolungato ed intenso periodo di cure che
valuto in 12-18 mesi.
- Il
signor __________ è idoneo ad essere ricollocato o ad effettuare una
riqualificazione professionale o a seguire corsi di aggiornamento nella sua
originaria professione di carpentiere?
No.
- Qual è la prognosi in merito all'evoluzione
dello stato di salute psichica di __________?
La
prognosi è globalmente pessimistica. Rimangono poche possibilità di
miglioramento, legate comunque ad un prolungato periodo di cure. Un recupero
completo della capacità di lavoro mi sembra da escludere.
- Sussiste una componente di simulazione o
dissimulazione? Se sì, precisi il perito in che misura.
Un
simile sospetto non sorge in base all'osservazione clinica. Invece, questa
ipotesi deve essere presa in considerazione visti i risultati del M.M.P.I.
Tuttavia, questo reattivo non ha potuto essere elaborato non per evidenti
intenti manipolatori, che sarebbero stati evidenziati dal reattivo stesso
(nella scala apposita), ma perché la situazione del peritando è talmente grave
da rendere il reattivo inidoneo alla sua valutazione. Perciò, componenti di
simulazione sembrano escluse. Ancor meno, ovviamente, tentativi di
dissimulazione.
- Condivide il perito le conclusioni contenute
nel rapporto 7 settembre 2001 del Dr. med. __________? In caso di risposta negativa, indichi il perito le ragioni del suo
dissenso.
Come
ho spiegato sopra, non condivido le conclusioni del dr. ___________, se non in parte. Dissento da lui per quanto riguarda la diagnosi e la
prognosi e, come si è visto, soprattutto per ciò che riguarda la capacità di
lavoro del peritando, attuale e futura, con qualche riserva per il futuro a medio-lungo
termine."
(Doc. _, pag. 13-18)
Preso
atto delle risultanze peritali, il TCA ha quindi sottoposto al perito
giudiziario, a titolo di complemento peritale, i seguenti quesiti
supplementari:
"
(…)
-
a quale classificazione riconosciuta dei disturbi psichici
corrisponde la diagnosi da lei posta a pag. 16 del referto (cfr. risposta al
quesito A.1)?
-
è possibile, in relazione a quanto da lei affermato a pag. 17
del referto (cfr. risposta al quesito n. 4 dell'UAI), indicare con maggiore
precisione, in termini percentuali e facendo riferimento - come da lei
già indicato - alla documentazione medica messale a disposizione, qual è stata
con verosimiglianza preponderante l'evoluzione dell'incapacità lavorativa di
__________ dalla sua insorgenza sino almeno al mese di marzo 2002?
-
è condivisibile, alla luce della sua indagine peritale, il
giudizio sul grado d'incapacità al lavoro espresso dal dr. __________ nel suo
referto 12 febbraio 2001, in cui viene indicata un'incapacità del 100% a
partire dal maggio 1998? Qual è stata con ogni verosimiglianza, in termini
percentuali, l'incapacità al lavoro precedentemente al maggio 1998? Da
quando?" (Doc. _)
Rispondendo
ai suddetti quesiti, il perito giudiziario ha precisato (sottolineature del
redattore):
"
(…)
Se rispondere al primo di essi è facile, più difficile è dare
risposta agli altri due, che lasciano aperto un margine di apprezzamento
soggettivo ineliminabile.
-
La
classificazione da me utilizzata nel formulare le diagnosi in risposta al
quesito A)1. è la "Decima Revisione della Classificazione Internazionale
delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali - ICD-10", che
per il disturbo di personalità emotivamente instabile ha il codice F60.3, per la sindrome depressiva
ricorrente il codice F33, per la sindrome
affettiva bipolare il codice F31.
-
Una
prima, breve e „isolata" inabilità lavorativa risale al periodo
31.10-30-11.1996 (100%, Dr. __________); segue poi
un'inabilità lavorativa al 50% dal 24.11.1997 "a tempo
indeterminato", prolungatasi poi sino a fine gennaio/inizio febbraio 1999
con ripresa del lavoro al 100% per soltanto due settimane (25.01.-10.02.99).
Questa ripresa del lavoro non è, evidentemente, significativa e non può in
alcun modo essere considerata indicativa di una reale ritrovata capacità di
lavoro. Dall'11.2.1999 il peritando è nuovamente inabile al lavoro in misura
completa. I certificati e i documenti risalenti al periodo successivo
evidenziano la seria labilità psichica del peritando, che si dimostra incapace
di adattarsi, oppositivo, resistente alle terapie.
Secondo
il Dr. __________ (20.11.2000) le interruzioni del lavoro non sono dovute
esclusivamente alla salute; a parer mio però le difficoltà organizzative delle
__________ devono essere valutate separatamente dalle risorse del peritando. A
quel momento egli aveva già segnalato in modo molto chiaro i suoi gravi limiti
di tenuta. Perciò ritengo ottimistica la valutazione allora fatta dal Dr.
__________ che dichiara che il peritando "potrebbe riacquisire competenze
lavorative almeno al 50% se non superiore, sono proponibili altre attività
mediante adeguata riformazione professionale presso le __________ o un altro
ente, attualmente rendimento del 50% senza escludere un aumento delle
prestazioni lavorative". In effetti, neanche tre mesi più tardi, il Dr.
__________ ritiene esigibile "teoricamente, un'attività al 50% nella professione
precedentemente svolta, ossia quella di carpentiere o di impiegato delle
__________ ", con la conclusione che "da un punto di vista
prognostico riteniamo che il paziente possa entro medio termine (tre mesi)
riprendere un'attività al 50% nella professione precedentemente svolta come
impiegato delle __________ o carpentiere …".
La successiva rivalutazione peritale
del Dr. __________ é di sette mesi dopo, ma nell'intervallo il peritando non ha
ripreso l'attività nemmeno in misura parziale; ottimisticamente, il Dr.
__________ (che cita anche il Dr. __________, che a sua volta valuterebbe
ottimisticamente le possibilità del peritando) conclude "che sia
esigibile, teoricamente, un'attività al 100% nella professione precedentemente
svolta, ossia quella di carpentiere o di impiegato delle __________...".
Pragmaticamente l'Assicurazione
Invalidità riconosce al peritando un grado di invalidità al 100% dall'1.5.1999
al 30.10.2001.
Risulta infine che il peritando abbia
effettuato un tentativo di ripresa del lavoro al 50% come addetto alle pulizie
delle carrozze, senza riuscire a resistere, al 50%, oltre due mesi. Anche
questo tentativo mi sembra ben poco indicativo di una reale capacità del
peritando di riprendere un'attività finalizzata.
Tenuto conto della serietà della sua
patologia e di quanto appena ricordato, mi sembra che la capacità lavorativa
del peritando, dall'inizio della malattia sino ad oggi, sia stata, con
verosimiglianza preponderante, del 50% a partire dal 18.11.1997 e dello 0%
dall'1.2.1999 sino ad oggi, poiché i brevi tentativi di ripresa del lavoro non
sono indicativi di una ritrovata capacità lavorativa.
- Il Dr.
__________, nel suo referto del 12.2.2001, non spiega perché faccia risalire al
maggio 1998 l'incapacità lavorativa completa del peritando. A quel periodo
risale una "Interne Aktennotiz" del Dr. __________, il quale scrive:
"1997, seit circa September 50% arbeitsfähig, halbtags, vorallem mit Innenreinigung
beschäftigt. Seit 11.5.1998 100%ig arbeitsunfähig wegen Verordnung einer Infusionstherapie".
Può sembrare paradossale che una terapia, sia pure per via infusionale, aggravi
la capacità lavorativa del peritando; d'altra parte, è verosimile che questa
terapia sia stata prescritta proprio per l'aggravarsi delle condizioni del
peritando.
In
mancanza di informazioni precise, posso ritenere la valutazione del Dr.
__________ condivisibile anche se la documentazione in mio possesso non mi
permette di ricostruire con certezza la situazione del peritando in quel
periodo. La serietà della sua patologia attuale (che a mio modo di
vedere è assai più seria di quanto valutata dal Dr. __________) mi porta però a
ritenere un'inabilità completa risalente già al maggio 1998 come
plausibile."
(Doc. _)
In
sostanza il perito giudiziario ha quindi attestato - indicandone
dettagliatamente i motivi - l'insorgenza di una incapacità al lavoro pari al
50% a far tempo dall'11 novembre 1997 rispettivamente di una completa
incapacità lavorativa a datare dal mese di maggio 1998.
2.7. Affinché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 31; Pratique
VSI 1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, pag. 347 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V
157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA
non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid.
4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); cfr. anche Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 pag.
230).
2.8. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998
nella causa L.A, del 28 novembre 1996 nella causa G. F., del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; SVR 1998 LPP Nr. 16 pag. 55; DTF 122 V 161, 112
V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le
conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale
contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal
medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 pag. 201 consid.
2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.9. Relativamente
all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare
che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 102 V 165; ZAK 1984
pag. 607; Pratique VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a,
pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b).
Inoltre,
in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg.,
il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999, pag.
105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito
medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dott. __________, specialista nella materia che
qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall'assicurato, giungendo ad un giudizio logico e motivato in merito
alla capacità al lavoro dell'assicurato ed alla sua evoluzione, ed indicando
inoltre in maniera convincente i motivi che l'hanno indotto ad una diversa
valutazione rispetto a quella formulata dal dr. __________ per quanto riguarda
in particolare la diagnosi e la valutazione della capacità al lavoro a partire
dal mese di agosto 2001 (cfr. consid. 2.6, cfr. doc. AI _, cfr. consid. 2.5).
Alle
risultanze peritali, che in parte confermano, soprattutto sul piano
diagnostico, le precedenti valutazioni dello psichiatra dr. __________ e che
permettono altresì di ritenere come l'insuccesso delle prove di lavoro
intraprese dall'assicurato da settembre a ottobre 2001 sia da ascrivere alla
situazione invalidante illustrata in perizia, non può che essere attribuita
forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
(cfr. consid. 2.7-2.9).
E'
pertanto da ritenere siccome dimostrato secondo il criterio di verosimiglianza
preponderante valido nel campo delle assicurazioni sociali (RDAT II-2001
N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre
2001 nella causa W., C 264/99, del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99,
del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, del 23 dicembre 1999 in re F., C
341/98, consid. 3, pag., 6; del 6 aprile 1994 in re E.P.; DTF 125 V 195;
121 V 208 consid. 6a, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.
1c, 111 V 188 consid. 2b; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986
pag. 202 consid. 2c, 1984 pag. 468 consid. 3b, 1983 pag. 250 consid. 2b; Meyer,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 31-32; Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pag. 63) che a partire dall'11 novembre 1997 l'assicurato ha
presentato un'incapacità lavorativa del 50% e che - quale esito di
un'evoluzione in senso negativo accertata in sede peritale - da maggio 1998,
senza più subire modifiche (contrariamente a quanto certificato nel rapporto 7
settembre 2001 del dr. ________, le cui risultanze, sia dal profilo diagnostico
che per quanto riguarda la valutazione della capacità al lavoro, risultano
motivatamente contraddette dal perito giudiziario) per lo meno sino al momento
dell'emanazione della decisione impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta
la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente sino al momento in cui esse sono state rese, cfr. pro multis DTF
127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b),
l'incapacità è stata del 100%.
Ne
consegue che, dopo un anno di incapacità lavorativa ininterrotta pari almeno al
662/3%
in media (50% dall'11 novembre 1997 a fine aprile 1998 e 100% da maggio 1998,
cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), a partire dal 1° novembre 1998 (art. 29 cpv.
2 LAI) - e quindi anche dopo il 31 ottobre 2001 - a __________ deve essere
riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita intera d'invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ __________
ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° novembre
1998.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurato fr. 2000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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