Settlement approved in disability insurance appeal

32.2002.19Altro tribunale26 feb 2002Settled

Sintesi

The Ticino cantonal insurance court dealt with an appeal in disability insurance. After the respondent AI office proposed a remittal for additional evidentiary investigation and the appellant agreed, the court approved the settlement as lawful. It held that the case had become moot, struck it from the docket, and sent the file back to the AI office for action in line with the agreement. No court fee was charged; costs were allocated to the State.

Regest

Settlement in social insurance appeal proceedings may be approved when it is compatible with the law; once the parties reach a valid agreement disposing of the dispute, the appeal loses its object and the court strikes the matter from the roll. The court may then remit the file to the administrative authority for implementation of the agreement and allocate costs accordingly (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2002.19

Data decisione, Autorità: 26.02.2002, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00019

rg/fz

Lugano 26 febbraio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 28 gennaio 2002 interposto da

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 7.01.02 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 7 febbraio 2002 dell'UAI, del seguente tenore:

"Valutata come casalinga a tempo pieno l'assicurata non presenta un grado di inabilità minimo affinchè le sia riconosciuto un diritto a rendita. Vi è però che, come visto, attualmente l'interessata esercita a tempo parziale un'attività lucrativa. Dalla documentazione in atti non emerge, tuttavia, con sufficiente chiarezza in quale misura l'assicurata avrebbe lavorato senza danno alla salute, né se l'attuale grado di occupazione, rispettivamente il genere di attività svolta, risultano esegibili dal punto di vista medico.

Si ritiene pertanto opportuno chiedere un rinvio degli atti, al fine di procedere ad un complemento istruttorio nel senso sopradescritto."

richiamato lo scritto 19 febbraio 2002 con cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VII);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

  1. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

  2. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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