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Numero d'incarto:
32.2002.166
Data decisione, Autorità:
04.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.166
RG/sc
Lugano
4 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 3 dicembre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
- giugno 2000 al 30 giugno 2002 __________, affetto da un patologia cutanea,
ha beneficiato di provvedimenti professionale, segnatamente dell'assunzione da
parte dell'AI delle spese di prima formazione professionale (quale venditore)
giusta l'art. 16 LAI (doc. AI _);
-
che con
rapporto di fine sorveglianza 24 settembre 2002 il consulente IP dell'AI ha
attestato che l'assicurato ha terminato con successo la sua formazione di
venditore conseguendo il relativo attestato di capacità (doc. AI _) e che
esercitando tale professione egli è in grado di conseguire un reddito annuo
pari a fr. 37'050 (doc. AI _);
-
che per
decisione 3 dicembre 2002 l'UAI, richiamando le suevocate risultanze, ha
concluso che egli é da considerarsi integrato dal profilo professionale e che
il reddito che egli realizza esclude il diritto ad una rendita (doc. AI _);
-
che con
tempestivo ricorso l'assicurato, postulando una migliore valutazione del caso,
ha chiesto di poter beneficiare di un'ulteriore formazione;
-
che con
la risposta di causa l'UAI, evidenziando le attitudini, i risultati scolastici
e professionali nonché l'interesse manifestato dall'assicurato nell'ambito
della la prima formazione, si è dichiarato disponibile ad effettuare un
complemento istruttorio al fine di meglio valutare le premesse per l'esecuzione
di ulteriori provvedimenti professionali;
-
che alla
richiesta del TCA di voler prendere posizione in merito alla summenzionata
proposta dell'UAI, l'assicurato non ha dato alcun seguito;
considerato in diritto
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
che
giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti
pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
Tuttavia,
non sempre è possibile stabilire a priori se la reintegrazione preconizzata sia
possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive
dell'assicurato.
Pertanto
la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere
dei provvedimenti di accertamento (RCC 1988, pag. 191);
- che in
virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato
alcuna attività lucrativa e che a causa della loro invalidità incontrano
notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto
alla rifusione di queste spese, se tale formazione è confacente alle loro
attitudini.
E'
considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento
professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie,
professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le
scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro
ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Per
formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un
individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una
professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità
specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l'acquisizione
di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con
possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione
elementare (VSI 2002 pag. 180; RCC 1982 pag. 471).
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LAI lett. c, è parificato alla prima formazione
professionale, il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare
sostanzialmente la capacità al guadagno.
Un
provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra in linea di conto se
la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle sue
attitudini e se é suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante,
un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita
per coprire le spese di mantenimento (VSI 2002 pag. 180, VSI 2000 pag. 191;
Valterio, Droit et pratique de l'AI pag. 129).
La prassi
amministrativa consente, in caso di dubbio, di ordinare una prova di formazione
limitata nel tempo.
L'AI non
si assume infatti le spese supplementari derivanti da una formazione che non é
suscettibile di favorire più tardi la capacità lavorativa dell'assicurato sul
mercato economico (cfr. cifra 3010 Circolare UFAS concernente i provvedimenti
d'integrazione d'ordine professionale, nella sua versione francese valevole dal
- gennaio 2001);
- che
l’assicurazione AI prende a suo carico i costi supplementari di un tirocinio
professionale sino al termine del medesimo, anche se la natura dell’infermità
esige che tale tirocinio si svolga in un istituto o che duri più a lungo che
per un apprendista in buona salute. Tuttavia al termine del tirocinio, la prima
formazione professionale è considerata finita (RCC 1965 pag. 418).
D’altra
parte tra la durata di questa formazione e l’importanza del risultato che ci si
può attendere deve essere rispettata una proporzione ragionevole (RCC 1972 pag.
64).
Il
prolungamento della formazione in casi speciali deve essere sufficientemente
motivato. Ciò vale in particolare quando appare solo nel corso della formazione
che può essere raggiunto un obiettivo professionale superiore.
Per
contro l’assicurazione non assume i costi di una formazione professionale
supplementare se la formazione già acquisita corrisponde alle esigenze abituali
della professione previste nel piano di integrazione (RCC 1964 pag. 86). Per
perfezionamento professionale s’intendono i provvedimenti di avanzamento
professionale necessari, dopo la prima formazione professionale, per completare
e sviluppare l’abilità e le cognizioni professionali già acquisite. Tali costi
vengono unicamente assunti se questi provvedimenti d’avanzamento professionale
fanno supporre un miglioramento sostanziale della capacità di guadagno
dell’assicurato. Ciò avviene quando tale perfezionamento è la condizione per
una migliore situazione professionale (Circolare UFAS cifra 3017 ss; RCC 1974
pag. 390, RCC 1970 pag. 462; Valterio, Droit et pratique de
l’assurance-invalidité, pag. 131, Mayer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts im IVG, Zurigo 1997, ad art. 16, pag. 120);
-
che nella
fattispecie in esame, le attitudini e l'interesse dimostrati e i risultati
conseguiti dall'assicurato nell'ambito dei provvedimenti sin qui eseguiti (cfr.
doc. _) - ed evidenziati dall'UAI medesimo in sede di risposta di causa -
consentono senz'altro di ritenere siccome giustificato l'esperimento di
ulteriori indagini volte a stabilire se l'assicurato possa essere posto al
beneficio di ulteriori provvedimenti professionali nell'ottica della
continuazione o del perfezionamento delle cognizioni professionali acquisite
nell'ambito della formazione professionale iniziale (art. 16 cpv. 2 lett. c
LAI) - o, eventualmente, qualora ne fossero adempiute le premesse, di misure
professionali nel quadro dell'art. 17 LAI - al fine di un miglioramento della
sua capacità di guadagno;
-
che
stante quanto sopra, in accoglimento del gravame la decisione impugnata deve
essere annullata e l'incarto rinviato all'UAI per un complemento istruttorio
nel senso sopra indicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
è retrocesso all'UAI affinché proceda conformemente ai considerandi e renda in
seguito un nuovo provvedimento.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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