Case struck off after appeal withdrawal

32.2002.159Altro tribunale16 set 2004Withdrawn

Sintesi

RI1 appealed an invalidity insurance decision before the Ticino cantonal insurance court. After several extensions of time pending settlement negotiations with the tort liability insurer, counsel informed the court on 15 September 2004 that the negotiations had ended and withdrew the appeal. The court held that the matter had become moot and ordered the case struck from the docket, without levying court fees or expenses.

Regest

Withdrawal of appeal; mootness and discontinuance of proceedings. When the appellant formally withdraws the appeal, the controversy ceases to exist and the court strikes the case from the roll. In the absence of a live dispute, no substantive adjudication is rendered; unless otherwise provided, no court fees or costs are charged (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2002.159

Data decisione, Autorità: 16.09.2004, TCA

Titolo: stralcio per ritiro ricorso

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.159

bs/fz

Lugano 16 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 26 novembre 2002 interposto da

RI1 rappr. da: RA1

contro

la decisione del 25 ottobre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 23.12.02 dell'Ufficio assicurazione invalidià che propone la reiezione del gravame (IV);

richiamata l'ordinanza 16.12.03 con la quale è stato assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte su diversi referti medici acquisiti agli atti (XIX);

vista l'istanza 30.12.03 con la quale l'avv. RA1 ha chiesto (ed ottenuto) di prorogare il termine in questione di almeno 30 giorni, ritenuto come fossero in corso trattative con l'assicurazione responsabilità civile del responsabile dell'incidente occorso alla ricorrente la cui conclusione avrebbe potuto determinare il ritiro del ricorso (XX) ;

richiamate le sucessive analoghe istanze - accolte dal TCA - dell'Avv. RA1 di data 20.01.04, 24.02.04, 08.04.04 e 31.08.04 (in atti);

visto lo scritto 15 settembre 2004 con cui l'avv. RA1 comunica che le trattative si sono concluse e dichiara di conseguenza il ritiro del ricorso (XXXII);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

  1. non si prelevano né tasse né spese;

  2. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Raffaele Guffi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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