AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.148
Data decisione, Autorità:
21.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.148
BS/sc
Lugano
21 giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1948, a causa di un carcinoma duttale invasivo della mammella sinistra
con metastasi, nel 1998 è stata sottoposta ad uno svuotamento ascellare
omolaterale, seguito da cicli di polichemioterapia (cfr. rapporto 22 giugno
1999 della dott.ssa __________, Capoclinica del Servizio oncologico
dell’Ospedale __________, doc. AI _).
Dopo aver
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI ), con
decisione 14 dicembre 1999 (cresciuta in giudicato) l’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) le ha riconosciuto una mezza rendita d’invalidità dal 1°
agosto al 30 settembre 1999 (doc. AI ). Dal 1° ottobre 1999 l’assicurata ha
infatti ripreso a lavorare a tempo pieno in qualità d’inserviente di padiglione
presso l’________ di __________ (doc. AI _).
1.2. Con domanda
di revisione 15 maggio 2000 __________, per il tramite dell’assistente sociale,
ha fatto valere una riduzione della propria attività lucrativa al 50% per
ragioni di salute (doc. AI _).
L’amministrazione ha quindi raccolto la documentazione medica (reumatologica e
oncologica) del caso ed ha incaricato il dr. __________, responsabile del
Servizio di angiologia presso l’Ospedale regionale di __________, di esperire
una perizia (cfr. referto 29 maggio 2001, doc. AI _).
In esito
a tali accertamenti, con decisione 23 novembre 2001, preavvisata l’11 settembre
2001 (doc. AI _), l’UAI ha negato l’erogazione di una rendita poiché:
"
(…)
Dalla documentazione medica specialistica
acquisita all’incarto risulta che lei presenta una piena capacità di lavoro e
di conseguenza al guadagno e questo pure riferito alla professione abitualmente
esercitata d’inserviente di padiglione.
Le osservazioni presentate il 11.11.2001 non
contengono elementi nuovi atti a modificare la conclusione espressa."
(Doc. AI _)
Con
ricorso 20 dicembre 2001 l’assicurata, rappresentata dall’__________, ha
contestato la decisione amministrativa, postulandone l’annullamento ed il
riconoscimento di una mezza rendita (doc. AI _).
Ritenuto
che con risposta di causa 7 febbraio 2002 l’amministrazione aveva proposto il
rinvio degli atti per poter procedere ad ulteriori accertamenti in merito alla
capacità lavorativa, preso inoltre atto che con scritto 21 febbraio 2002 il
rappresentante della ricorrente aveva dato il proprio assenso alla proposta
dell’amministrazione e comunicato il ritiro del gravame, con decreto 22
febbraio 2002 il Vicepresidente del TCA ha quindi stralciato la causa dai ruoli
(doc. AI _).
1.3. Ritornati
gli atti, l’UAI ha dapprima proceduto ad una valutazione economica eseguita dal
consulente in integrazione professionale (doc. AI ) ed ha inoltre fatto
peritare l’assicurata dal dr. med.____________ , reumatologo (doc. AI _).
Con
progetto di decisione 21 agosto 2002 l’amministrazione ha riconosciuto a
__________ una mezza rendita dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2002, facendo
presente:
"
(…)
In considerazione degli atti medici acquisiti
all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, comporta
una completa incapacità al lavoro e di conseguenza anche al guadagno per il
periodo dal 23.03.2000 al 30.04.2000 e parziale nella misura del 50% dal
01.05.2000 fino al 25.06.2002
Ne consegue il diritto alla mezza rendita secondo
art. 29 bis OAI dal 01.03.2000 (reinsorgere del danno), rendita limitata al
30.09.2002 secondo art. 88 OAI (tre mesi dopo l'oggettivato miglioramento).
L'assicurata è invitata a seguire una fisioterapia
adatta al mantenimento delle capacità lavorative." (doc. AI _)
Non
avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, con decisione formale 11 ottobre
2002 l’UAI ha quindi erogato una mezza rendita per il periodo 1° marzo – 30
settembre 2002 (doc. AI _).
1.4. Contro la
succitata decisione , sempre patrocinata dall’, è
nuovamente insorta al TCA, chiedendo l’erogazione di una mezza rendita dal 1°
ottobre 1999.
Sostanzialmente
la ricorrente rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente tenuto
conto dell’aspetto oncologico, vale a dire delle limitazioni dovute allo
svuotamento ascellare sinistro a seguito all’intervento di mastectomia per
carcinoma mammario. Al riguardo essa ha prodotto lo scritto 5 novembre 2002 della
dott.ssa __________, oncologa, in cui è attestata un’abilità lavorativa del 50%
(doc. _).
1.5. Mediante
risposta di causa 25 novembre 2002 l’amministrazione ha proposto di riformare
la decisione contestata a detrimento dell’assicurata (reformatio in pejus) nel
senso che l’attribuzione della mezza rendita dal 1° marzo 2000 al 30 settembre
2002 non sarebbe giustificata.
Queste le
motivazioni:
"
(…)
Riesaminato il caso si osserva quanto segue.
Per quanto attiene all'aspetto medico,
l'amministrazione ha prestato fede alle certificazioni del curante sino al
momento in cui ha avuto luogo l'ultima perizia reumatologica. Tale modo di
procedere non appare però giustificabile.
L'UAI disponeva infatti già di un esauriente
rapporto redatto da un reumatologo, nonché di una perizia angiologica. Ponendo
a confronto i risultati di tali accertamenti con quelli ai quali è giunto il
dottor __________ si è potuto appurare che in tale lasso di tempo lo stato
dell'assicurata si è mantenuto stabile.
Ne consegue che in questo periodo il grado di
capacità lavorativa è rimasto sostanzialmente invariato.
In conclusione quindi il grado di capacità
lavorativa dell'80% almeno stabilito dal perito __________ dev'essere fatto
risalire sino al maggio del 2000, mese in cui è stata effettuata la visita da
parte del dottor __________ (cf. nota SMR, in annesso). Ammissibile risulta per
contro un'inabilità lavorativa totale per il periodo 23 marzo a 30 aprile 2000.
Siccome però il danno alla salute non è della
medesima natura di quello che ha determinato la prima attribuzione di rendita,
un'eventuale applicazione dell'art. 29 bis OAI non entra in linea di conto.
Il rapporto stilato dalla dottoressa __________,
e prodotto con l'atto di ricorso, non aggiunge dal canto suo nuovi elementi di
valutazione che permettano di contraddire il giudizio espresso dal dottor
__________. (…)" (Doc. _)
1.6. Il 15
gennaio 2003 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla risposta
di causa (VII).
1.7. Il 3
febbraio 2003 il TCA ha chiesto al dr. __________ alcune delucidazioni in
merito all’incapacità lavorativa della ricorrente antecedentemente al referto
peritale 25 giugno 2003, ricevendone risposta il 21 febbraio 2003 (X).
Le parti
hanno poi preso posizione su questo accertamento (XII e XIII).
1.8. In data 27
marzo 2002 il TCA ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del
__________, invitando le parti a formulare le domande peritali (doc. _).
Con
decreto 23 maggio 2003 questo Tribunale ha sottoposto al __________ le domande
peritali (doc. _).
Il 26
aprile 2004 il __________ ha rassegnato il proprio referto (doc. _) ed il TCA
lo ha trasmesso agli interessati per una presa di posizione.
Con
lettera 9 giugno 2004 l'assicurata ha rilevato come la perizia confermi la tesi
ricorsuale (doc. _), mentre con scritto 8 giugno 2004 l’UAI ha dichiarato di
rinunciare ad una presa di posizione puntuale (XLI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una mezza
rendita dal 1° ottobre 1999.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del
9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).
Ne
consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso l’11 novembre
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo
l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V
116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance-invalidité, Losanna, 1985, pag . 268; Meyer-Blaser,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.7. Nella
fattispecie in esame, con rapporto 21 agosto 2000 il reumatologo curante, dr.
__________, intervenuto per curare una tendinite De Quervain al polso sinistro,
ha fra l’altro rilevato che la paziente non necessita di particolare cura in
quanto "sotto l’aspetto reumatologico le terapie da me instaurate
avevano già permesso di migliorare notevolmente i dolori precedentemente
lamentati al polso sinistro, motivo per il quale la paziente era stata a me
inviata".
Avendo
eseguito l’ultimo controllo il 10 maggio 2000, egli non si è tuttavia espresso
sul grado di capacità lavorativa, invitando comunque l’amministrazione a voler
rivolgersi al medico curante ed al servizio di oncologia dell’__________ di
__________ (doc. AI _).
Riguardo
all’aspetto oncologico, con rapporto 22 giugno 1999 la dott.ssa ,
oncologa presso l’, ha diagnosticato un carcinoma duttale invasivo
della mammella sinistra con metastasi, precisando che nel 1998 la paziente è
stata sottoposta ad uno svuotamento ascellare omolaterale seguito da una
mastectomia e da cicli di polichemioterapia da settembre 1998 a maggio 1999.
Essa ha pertanto attestato un’incapacità lavorativa al 100% da agosto 1998 ad
aprile 1999, ridotta al 50% dal mese di aprile 1999 (doc. AI _).
Con
scritto 8 giugno 2000 all’UAI la dott.ssa __________ ha poi precisato:
"
(…)
La riduzione della capacità lavorativa si basa
sugli esiti dell'intervento chirurgico di svuotamento ascellare a sinistra: la
ripresa lavorativa al 100% ha comportato l'insorgenza di una tendinite di De
Quervain al polso di sinistra in paziente con stato da tenosinovite stenosante
della mano di destra.
L'intervento chirurgico all'ascella non è
pertanto compatibile con una ripresa completa del lavoro della paziente che
richiede un uso continuo e pesante degli arti superiori, tentativo peraltro già
effettuato dalla paziente." (Doc. AI _)
Infine, il
26 febbraio 2001 la succitata specialista ha escluso una recidiva della
malattia tumorale, osservando comunque la presenza di un linfonodo,
presumibilmente infiammatorio a livello ascellare sinistro, in regressione
clinica, meritevole di essere controllato (atto contenuto tra il doc. AI _).
Nel
rapporto 6 luglio 2000 il dr. __________, medico curante, ha invece certificato
i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
-
al 100%
dal 4 agosto 1998 al 19 aprile 1999
-
al 50%
da aprile 1999 al 22 marzo 2000;
-
al 100%
dal 23 marzo 2000 al 3 maggio 2000;
-
al 50%
dal 3 maggio 2000 (doc. AI _).
2.8. Durante la
procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________
di espletare una perizia angiologica.
Nel
referto 29 maggio 2001 il responsabile del Servizio di angiologia dell’Ospedale
regionale di __________, dopo aver riassunto l’anamnesi, ha proceduto all’esame
clinico.
Riscontrato
un regolare flusso venoso nella vena succlavia ed ascellare sinistra e
l’assenza di una sindrome posttrombotica, lo specialista ha concluso che:
"
Dal lato angiologico non vi sono spiegazioni per
i dolori lamentati dal paziente. Possiamo escludere uno stato posttrombotico
della vena succlavia, una sindrome dell’uscita toracica e un linfedema.
Dal punto di vista angiologico non vi sono quindi
elementi che pongono una limitazione all’attività lucrativa." (Doc. AI _)
A seguito
del rinvio degli atti, su ordine dell’UAI, la ricorrente è stata peritata dal
dr. med. __________, specialista in reumatologia.
Dopo aver
proceduto all’anamnesi ed alla discussione degli elementi soggettivi ed
oggettivi, nel referto 25 giugno 2002 il perito ha diagnosticato una sindrome
miofasciale alla spalla sinistra, una tenosinivite recidivante, una periartropatia
all’anca sinistra, nonché una moderata sindrome lombovertebrale (cfr. doc. AI
pag. 6).
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa e ad una eventuale integrazione, lo
specialista ha ritenuto quanto segue:
"
(…)
Tenendo conto delle patologie oggettivate
sopramenzionate e a condizione che venga sottoposta ad una terapia adeguata,
l'assicurata nella sua ultima professione di inserviente di pulizia presenta,
dal profilo strettamente reumatologico, una capacità lavorativa residuale
almeno dell'80%, a partire da subito.
In un'attività con carichi variabili (carico
massimo: 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza
movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, in un
lavoro senza movimenti ripetitivi con il braccio sinistro oltre il piano
orizzontale e/o senza mansioni monotone con il polso, sarebbe abile al lavoro
in misura del 100% con un rendimento massimo, a partire da subito." (Doc.
AI _, pag. 7)
In esito
alle succitate valutazioni specialistiche, l’amministrazione ha pertanto
ritenuto che l’assicurata non presenta più una perdita di guadagno
pensionabile, per cui con effetto dal 1° ottobre 2002, vale a dire tre mesi
dopo il miglioramento attestato dal dr. __________, ha soppresso l’erogazione di
qualsiasi prestazione.
Per quel
che concerne invece il periodo precedente, l’UAI ha riconosciuto una mezza
rendita dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2002 (cfr. nota SMR doc. AI _),
tenendo conto delle inabilità lavorative attestate dal medico curante (cfr.
doc. AI _).
Col
gravame la ricorrente contestata la valutazione dell’UAI, sostenendo che
l’aspetto oncologico non è stato debitamente tenuto in considerazione. Essa ha
in particolare evidenziato che:
"
(…)
Nemmeno la perizia reumatologica eseguita il 25
giugno 2002, porta alcun elemento nuovo; anzi un elemento nuovo lo porta a
favore della ricorrente, poiché alla fine il Dr. __________ pone la ricorrente
dal profilo strettamente reumatologico abile al lavoro in misura dell'80%,
tenuto conto però di parecchie restrizioni, tra cui la più vistosa che sarebbe
quella di "portare l'apposita stecca immobilizzante prescritta dal
reumatologo curante durante le attività che tendono a sollecitare il poso
sinistro".
La novità in favore della ricorrente è quella che
il Dr. __________ poneva la ricorrente
abile al lavoro in misura totale (sempre dal punto di vista strettamente
reumatologico) e senza alcuna restrizione, mentre il Dr. __________ dichiara un
80% con la restrizione di cui sopra, che significa lavorare con il polso
sinistro praticamente inutilizzabile perché bloccato.
Nemmeno il Dr. __________ si esprime sulla
incapacità lavorativa dichiarata dallo __________; si limita a prenderne atto
(si veda quanto espresso a pag. 2 della perizia del 25 giugno 2002).
Ora, visto che la discrepanza fra la valutazione
espressa dallo __________ e quella degli altri medici non é ancora stata
colmata, abbiamo chiesto alla Dr.ssa med. __________, di chiarire la portata
dei certificati medici precedenti. In data 5 novembre abbiamo ricevuto il
certificato che alleghiamo al presente ricorso, dal quale emerge in modo
inequivocabile la definitività delle limitazioni funzionali, dovute allo
svuotamento ascellare sinistro in seguito ad intervento di mastectomia per
carcinoma mammario.
Ne deriva quindi che la ricorrente deve essere
considerata definitivamente invalida in misura del 50%." (Doc. _, pag.
4-5)
Con la
risposta di causa l’amministrazione ha chiesto una reformatio in pejus della
decisione contestata, nel senso di non riconoscere la mezza rendita nemmeno per
il periodo 1 marzo 2000 – 30 settembre 2002, sostenendo che dall’esame della
documentazione medica specialistica acquisita si può dedurre una capacità
lavorativa dell'80% dal mese di maggio 2000.
Questa
Corte ha quindi ordinato l'esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura
del __________.
2.9. Dal referto
26 aprile 2004 (XXXV) risulta che il __________ si è avvalso di tre
consultazioni specialistiche esterne (chirurgica, reumatologica e
psichiatrica).
Sulla
base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli
accertamenti medici eseguiti, i periti hanno posto la seguente diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
"
(…)
- D i a g n o s e n
4.1. DIAGNOSEN
MIT WESENTLICHER EINSCHRÄNKUNG DER ZUMUTBAREN ARBEITSFÄHIGKEIT
Status nach Mamma-Karzinom links
-
invasiv-duktal,
initial pT2 pN1 (2/14) M0, G3, Hormonrezeptor positiv
-
Status
nach Tumorektomie und axillärer Lymphknoten-Dissektion am, 05.08.1998
-
Status
nach subkutaner Mastektomie mit Prothesen-Implantation am 25.08.1998
-
Status nach Chemotherapie. Tamoxifen-Therapie.
aktuell:
-
keine Hinweise für Rezidiv-Tumor oder
Fern-Metastasen
-
diskretes
Arm-Lymphödem, Zeichen der Kompression des Plexus brachialis
-
kosmetisch wenig befriedigendes
Operationsresultat.
Ausgedehntes myofasziales Schmerzsyndrom
(wahrscheinlich Vorstufe einer Fibromyalgie)
-
chronische
Nacken-Schulter-Thorax-Arm-Schmerzen links
-
Perarthropathia humeroscapularis tendopathica
rechts
-
rezidivierendes myotendinotisches Lumbovertebralsyndrom
Anhaltende leichte bis mittlere depressive Störung
mit somatischem Syndrom bei schweren psychosozialen Belastungen und als Folge
einer Anpassungsstörung nach Mamma-Karzinom. (…)"
(Doc. _, pag. 18)
2.9.1. Nella
valutazione chirurgica-oncologica il dr. __________ evidenzia in particolare che l’assicurata non presenta alcuna
forma tumorale recidivante. Egli ha poi descritto in dettaglio le limitazioni
funzionali del braccio sinistro, concludendo per una capacità lavorativa del
50% nella sua attività di inserviente di pulizia ed in altre attività adeguate
(cfr. rapporto 27 febbraio 2004)
2.9.2. Posta la
dettagliata diagnosi reumatologica riportata al consid. 2.9, anche lo
specialista in reumatologia, dr. __________, ritiene la paziente inabile al 50%
nella sua attuale professione, ma abile all’80% in un’attività leggera e
variata (cfr. rapporto 4 marzo 2004).
2.9.3. Nel rapporto
2 aprile 2004 lo psichiatra dr. __________ ha invece diagnosticato una sindrome
depressiva reattiva di grado medioleggero per via della trascorsa difficile
infanzia e per le difficoltà di adattamento alla malattia tumorale
(“Anhaltende leichte bis mittlere depressive Störung mit somatischen Syndrom
bei schwieriger Kindheit und als Folge einer Anpassungsstörung nach
Mamma-Karzinom, ICD-10 F32.11”, cfr. rapporto pag. 3).
Nell’attuale
attività lo specialista ha valutato un’incapacità lavorativa al massimo del
50%, facendo presente che in caso di perdita di lavoro l’assicurata non potrebbe
più riprendere qualsiasi altra professione (“ Aus psychiatrischen Gründen
besteht grundsätzlich noch höchstens eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit. Sollte die
Explorandin ihre jetztige Stelle verlieren, gilt sie für eine neue Stelle nicht
mehr vermittelbar”, risposta no 6 della convenuta), salvo in un ambiente
protetto (“ Für eine andere Tätigkeit ist sie nicht vermittelbar ausser in
einem geschützten oder beschützenden Rahmen”, risposta no.6 della
ricorrente).
2.9.4. Tenuto
conto delle succitate risultanze, il __________ ha quindi proceduto ad una
valutazione globale del grado di capacità lavorativa della ricorrente,
evidenziando quanto segue:
"
(…)
- B e u r t e i l u n g d e r A r b e i t s f ä h i g k e i t
5.1. ARBEITSFÄHIGKEIT IN BISHERIGER
TÄTIGKEIT
Die Versicherte ist als
Putzfrau im Pavillon der Kantonalen Psychiatrischen Klinik __________ weiterhin
zu 50% arbeitsfähig.
5.2. ARBEITSFÄHIGKEIT BEI ANDERER TÄTIGKEIT
Gemäss unserer
ganzheitlichen Beurteilung kann Frau _________ sowohl aus somatischen wie aus
psychiatrischen Gründen ihr jetziges Pensum von 50% nur knapp erbringen. Die
Versicherte möchte aber unbedingt ihre Arbeitstätigkeit auf dieser Basis
aufrechterhalten. Unser Psychiater, der einerseits der Ansicht ist, dass die
Versicherte sich am Rande ihrer Ressourcen bewege ist andererseits damit
einverstanden, dass die Versicherte dieses Pensum von 50% aufrechterhält, um
nicht ein soziales Kontaktnetz zu verlieren. Er beurteilt aber klar, dass die
Versicherte in keiner anderen Tätigkeit mehr arbeitsfähig wäre und über kein
Eingliederungspotential mehr verfügen würde, wenn sie ihre jetzige Arbeit
verlieren würde.
Es besteht also keine
Arbeitsfähigkeit in einer anderen Tätigkeit; die Versicherte kann sich
allenfalls nicht mehr neu orientieren, sie kann nicht mehr umgeschult werden.
5.3. MÖGLICHKEITEN
ZUR VERBESSERUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT DURCH MEDIZINISCHE ODER BERUFLICHE
MASSNAHMEN
Medizinische Massnahmen
Durch medizinische Massnahmen
kann die Arbeitsfähigkeit nicht verbessert werden.
Die Versicherte bedarf
weiterhin der regelmässigen onkologischen Kontrolle.
Berufliche Massnahmen
Entfallen.
5.4. MUTMASSLICHER
BEGINN DER REDUZIERTEN ARBEITSFÄHIGKEIT
Die durch uns in obigem
Umfang attestierte Arbeitsfähigkeit von 50% können wir zurückdatieren auf den
20.04.1999, ab welchem Datum die Versicherte ihre Arbeit auf dieser Basis
wieder aufgenommen hat; zuvor war sie wegen der Mamma-Karzinom-Operation vom
August 1998 und der Folgetherapien zu 100% arbeitsunfähig.
5.5. PROGNOSE
Die Prognose muss differenziert betrachtet
werden:
Beim Mamma-Karzinom mit
axillären Lymphknotenmetastasen handelt es sich um eine maligne Erkrankung.
Auch jetzt, bald sechs Jahre nach Operation/Chemotherapie muss die Prognose
mit Vorsicht gestellt werden, da ein Rezidiv leider immer noch möglich ist.
Unser Psychiater
fürchtet, dass sich die Ressourcen der Versicherten in absehbarer Zeit
erschöpfen könnten. (…)"
(Doc. _, pag. 19.20)
Riassumendo, i periti ritengono l’assicurata inabile al 50% nella
professione di inserviente di padiglione, con una prognosi poco favorevole,
escludendo l’esigibilità di qualsiasi altra attività adeguata, come pure
l’adozione di provvedimenti professionali.
Essi
hanno fatto decorrere l’inizio dell’incapacità lavorativa dal 20 aprile 1999,
allorquando l’interessata ha ripreso a lavorare al 50%.
2.10. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. Meyer-Blaser, op.
cit, pag. 230).
2.11. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A;
SVR 1998 LPP Nr. 16 pag. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF
122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32
consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le
conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale
contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal
medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.12. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni del __________ basate su un
approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurata.
I periti
sono giunti ad una logica conclusione in merito alla parziale (50%) incapacità
lavorativa globale dell’assicurata nell’attività di inserviente di padiglione
presso l’__________, attività che comprende la pulizia di 16/ 20 camere di
pazienti, delle scale, dei corridoi ecc. (perizia pag. 11).
Convincenti
sono anche le conclusioni sulla non collocabilità dell’insorgente in qualsiasi
attività lucrativa – peraltro già ventilata dal consulente in integrazione con
rapporto 25 aprile 2002 ( doc. AI _) - a seguito del suo stato psichico.
In simili
circostanze, dunque, alla perizia del __________ deve essere attribuita forza
probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.11).
Pertanto,
è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a,
112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
_____________ presenta un’incapacità al guadagno del 50%, con conseguente
diritto ad una mezza rendita.
Per quel
che concerne la decorrenza della rendita, se da una parte i periti hanno
fissato l’inizio della rilevante incapacità al lavoro dal 20 aprile 1999,
dall’altra va fatto presente che la mezza rendita è stata erogata nella
precedente procedura mediante decisione 14 dicembre 1999 con effetto dal 1°
agosto al 30 settembre 1999 (doc. AI _), avendo il giorno successivo
l’assicurata ripreso a tempo pieno l’attività d’inserviente di padiglione, per
poi ridurla, per motivi di salute, al 50% a partire dal 1° aprile 2000 (doc. AI
_).
Ne
consegue che __________ ha diritto alla mezza rendita dal 1° aprile 2000,
in applicazione dell’art. 29bis OAI.
Il citato
articolo prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento
del grado d’invalidità e che l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni,
presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.
A titolo
di chiarezza va comunque fatto presente che il risultato a cui si è giunti non
mette in discussione la precedente rendita erogata nei mesi di agosto e
settembre 1999 (cfr. doc. AI _).
Visto l'esito del ricorso, l'assicurata,
rappresentata da un sindacato, ha diritto al versamento di fr. 1’500 a titolo
di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ __________
ha diritto ad una mezza rendita dal
1°
aprile 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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