AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.144
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.144
cs/cd
Lugano
4 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2002
di
contro
le decisioni dell'11 ottobre 2002 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1938, è al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre
1996.
Con due
decisioni dell'11 ottobre 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità intera mensile di
fr. 1'576 (fr. 1'615 dal 2001), con effetto dal 1° febbraio 1999 e di una
rendita completiva per la moglie __________, di fr. 473 al mese dal 1° maggio
2000 (fr. 485 dal 2001).
Le
prestazioni sono state calcolate in base ad un reddito annuo medio di fr.
40'788, una durata di contribuzione di 37 anni e una scala di rendita 44, ossia
la massima prevista.
Lo stesso
giorno l'UAI ha emesso due ulteriori decisioni con le quali ha fissato la
rendita completiva dovuta dal 1.12.1996, a favore della ex-moglie __________,
dalla quale ha divorziato nel dicembre 1998 (cfr. incarto Cassa).
1.2. L'assicurato
è tempestivamente insorto contro le prime due decisioni, facendo valere quanto
segue:
"
quando ho ricevuto la decisione ho chiesto
informazioni, tramite terze
persone, le quali, dopo aver assunto le
precisazioni del caso mi spiegarono che si tratta di una riduzione dovuta al
fatto che parte delle prestazioni AVS-AI ecc. pagate dal sottoscritto fino alla
durata del matrimonio, con le nuove disposizioni, dovevano essere trasferite
alla ex moglie.
Mi venne anche detto che comunque avrei ricevuto
una decisione motivata, contro la quale avrei potuto fare ricorso.
Di conseguenza ho atteso ed ora ho ricevuto la
decisione.
Contro la citata decisione di riduzione della
rendita inoltro ricorso per i seguenti motivi:
-
la dec. A, allegata, non è motivata.
separazione avvenuta nell'anno 1981. Divorzio, vedasi decisione Pretore
1.2.99, allegato B.
dopo la separazione, da voci incontrollate ma di fede degna, mi risulta
che la moglie ha lavorato per circa due anni nel Cantone dei Grigioni ed in
seguito, verso l'anno 1984, ha aperto un esercizio pubblico (a ).
Prima del matrimonio, con il sottoscritto, aveva lavorato circa 12-13 anni
presso l'.
Non
mi è possibile essere preciso, dato che le informazioni non vengono date, a
causa della protezione dei dati per il fatto di non entrare nella sfera
privata.
Non ritengo corretto che mi si riduca la rendita di 364.-- al mese, dato
che la ex moglie ha pagato i suoi contributi ed io i miei. Inoltre, nella
decisione di divorzio, si è detto chiaramente che le parti si danno atto di non
avere nessuna reciproca pretesa per qualsiasi titolo. Quindi cosa centrano i
contributi pagati dal sottoscritto.
Sempre
sulla decisione si dice anche che le parti rinunciano reciprocamente a far
valere qualsiasi pretesa a titolo di liquidazione del regime matrimonio, ritenuto
quindi che ognuno è riconosciuto esclusivo proprietario dei beni in suo
possesso.
Inoltre chiedo di conoscere il modo in cui è
stato fatto il calcolo. Non si può infatti pretendere che un cittadino, non
pratico di questa materia, possa comprendere il cambiamento peggiorativo della
rendita.
Chiedo quindi che la decisione dell'11.10.02
venga annullata e sia ripristinata la precedente.
Per quanto concerne quella della moglie
__________, chiedo, con la presente, che si proceda all'adeguamento della
stessa sulla base dell'esito del presente ricorso."
(cfr. doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 10
gennaio 2003 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Con le contestate decisioni, l'ufficio AI ha riconosciuto
all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'576.-- dal 1°
febbraio 1999, aumentata in seguito a fr. 1'615.-- dal 1° gennaio 2001 e una
rendita completiva per la moglie di fr. 473.-- dal 1° maggio 2000, aumentata a
fr. 485.-- dal 1° gennaio 2001.
Contro queste decisioni è stato interposto il ricorso 28 ottobre
2002 mediante il quale l'assicurato non ritiene corretto che gli si riduca la
rendita di fr. 364.-- al mese, dato, a suo dire, che la ex moglie ha pagato i
suoi contributi ed io i miei.
Il ricorso non è accoglibile.
DR n. 5688
Se la rendita deve essere ricalcolata a causa del divorzio, la
cassa che versa la rendita emette subito un estratto dal CI del/dei
precedente/i coniuge/i. Finché non è conclusa la procedura dello splitting,
essa versa provvisoriamente la rendita secondo i redditi ripartiti durante il/i
matrimonio/i.
Questo calcolo provvisorio può essere effettuato in base
all'estratto del CI e alle indicazioni dell'incarto della rendita.
Quando è conclusa la procedura dello splitting, la rendita deve
essere ricalcolata secondo il N. 5689 seg.
DR n. 5689
La precedente scala delle rendite è determinante anche per il
calcolo della nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti
fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente
l'insorgere dell'evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base
alle regole e tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita.
Infine, il reddito è completato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e
AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla data della
mutazione (cosiddetto aggiornamento della rendita).
Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi
dell'incapacità lavorativa esercitano un'attività lucrativa, hanno diritto a
una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato
a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però
assegnata soltanto se l'altro coniuge:
a. presenta almeno un anno intero di contributo;
oppure
b. ha il
domicilio e la residenza abituale in Svizzera (art. 34 cpv. 1 LAI).
Nel caso specifico, l'ufficio ha correttamente rivisto le
decisioni dell'assicurato conformemente alle disposizioni previste, ossia nuova
rendita personale più completiva moglie dopo "splitting" e assegna-zione
di una rendita completiva retroattivamente al 1° dicembre 1996 riguardante la
ex moglie __________, in quanto non pagata precedentemente.
Dopo consultazione con il signor __________ il quale ha ricevuto
procura dall'assicurato (vedi lettera Fax del 3 settembre 2002 agli atti), si è
altresì concordato che l'importo percepito a torto per l'assegnazione di una
rendita senza "splitting", fosse compensato con gli arretrati di suo
diritto per il mancato pagamento della suddetta completiva per la ex moglie.
Così facendo all'assicurato rimaneva uno scoperto a saldo del
debito nei nostri confronti di fr. 313.-- che il signor __________ ha
liquidato, mediante la proposta di trattenere in due mensilità quanto ancora
dovuto." (cfr. doc. _)
1.4. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito
(doc. _ seg.).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato importanti modifiche anche della LAI e che tuttavia non sono
applicabili al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni
sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il
momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 20
marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003
nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P.,
H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid.
1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il
capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia
al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase
se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32
OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.4. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il
1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. Con il
ricorso in esame il ricorrente afferma innanzitutto di aver subito una
riduzione della rendita invalidità fissata precedentemente, facendo
contestualmente valere che le decisioni impugnate non sarebbero
sufficientemente motivate.
Egli
afferma inoltre che secondo la convenzione di divorzio le parti hanno stabilito
di non avere alcuna reciproca pretesa, contestando implicitamente lo splitting
effettuato dalla Cassa, e rileva che la ex-moglie, negli anni '80, avrebbe
lavorato.
Al fine
di chiarire la fattispecie, il TCA, in data 3 luglio 2003 ha posto alla Cassa
le seguenti domande:
"
(…)
-
Le due decisioni impugnate dell'11 ottobre 2002 annullano e
sostituiscono decisioni prese precedentemente? In caso di risposta positiva, a)
quali decisioni sono state sostituite e per quale motivo nelle decisioni
impugnate non vi è alcuna indicazione dell'annullamento e della sostituzione e
b) le rendite hanno subito una riduzione? c) Se le rendite hanno subito una
riduzione, sono stati chiesti degli importi in restituzione? In caso di
risposta positiva è stata emessa una decisione formale di restituzione
(allegare l'eventuale decisione)? Se non è stata emessa alcuna decisione, per
quale motivo?
-
L'assicurato afferma che la sua ex-moglie avrebbe anch'essa
lavorato durante il matrimonio ed in modo particolare dopo la separazione:
A voi risulta che l'ex-moglie ha lavorato (se sì, quando)? E'
stato fatto lo splitting (per favore, indicare gli importi oggetto di
splitting)?." (cfr. doc. _)
Con
risposta dell'11 luglio 2003 l'amministrazione ha affermato:
"
- sì, le due decisioni impugnate dell'11
ottobre 2002 annullano e
sostituiscono
le decisioni precedenti del 22.02.1999 per l'assicurato e del 25.05.2000 della
moglie signora __________; purtroppo in occasione dell'emissione delle
decisioni l'ufficio ha omesso di indicare le date riguardanti le decisioni
sostituite; le rendite hanno subito una riduzione per quanto riguarda l'importo
mensile dopo il divorzio e l'ufficio ha compensato quanto pagato a torto, per
una parte sulle decisioni 11.10.2002 (fr. 535.-- / fr. 13731.--) e il resto con
due trattenute di fr. 157.-- sul mensile di novembre 2002 e fr. 156.-- sul
mensile di dicembre 2002 come concordato con l'assicurato nella lettera fax del
3 settembre 2002;
sì, effettivamente la ex moglie ha lavorato durante il matrimonio e pertanto
abbiamo proceduto allo splitting per il periodo dal 1968 anno seguente il
matrimonio al 1998 anno precedente il divorzio; a tal proposito potete
verificare gli allegati alla presente (conto individuale signora __________ e
foglio di calcolo 3.09.2002)." (cfr. doc. _)
All'insorgente
è stata data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito (doc.
_). Contestualmente gli è stato trasmesso, per una verifica, il foglio di
calcolo.
L'assicurato
è rimasto silente.
2.6. L'interessato,
come visto, fa valere che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.
Va
rammentato che il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), impone all'autorità di
pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può essere ritenuta
sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi
l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd;124 V
81 consid. 1a con riferimenti).
Nel caso
di specie, come emerge dall'impugnativa, il ricorrente è stato in grado di
comprendere la portata delle decisioni e di contestarle innanzi al TCA. Tant'è
che nel ricorso sono stati evidenziati i motivi che hanno spinto l'interessato
a censurare l'operato dell'amministrazione.
Va poi
rilevato come nelle proprie decisioni la Cassa ha chiaramente indicato
l'ammontare della rendita e i parametri sui quali si è fondata per il calcolo
della stessa (in particolare: computo dei redditi, reddito annuo medio
determinante in franchi, durata di contribuzione computabile, scala delle
rendite applicabili, grado d'invalidità e conteggio delle prestazioni).
Su questo
punto il ricorso va di conseguenza respinto.
2.7. Va ora
esaminato se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'ammontare delle
rendite contestate e, in caso di risposta affermativa, se la Cassa poteva
riesaminare le precedenti decisioni.
Come
visto in precedenza, le rendite sono calcolate in base al periodo di
contribuzione e al reddito annuo medio (consid. 2.3.).
Nel caso
di specie, in seguito allo scioglimento del matrimonio con __________, sposata
nel 1967, la Cassa ha ricalcolato la rendita dell'insorgente dal 1.2.1999 (cfr.
anche DR n. 5689 segg.).
Va qui
rammentato che la precedente scala delle rendite è determinante per il calcolo
della nuova rendita, mentre i redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti
fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre che precede
l'insorgere dell'evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base
alle regole e tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita.
Infine, il reddito è completato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e
AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla data della
mutazione (cfr. DR. n. 5689).
2.8. Periodo
di contribuzione
Per il
calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, classe 1938, fa stato il
periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1959 (anno susseguente il compimento
del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1995 (anno precedente l'insorgere del
diritto alla rendita AI).
Dall'esame
dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un
periodo di contribuzione di 37 anni, corrispondente alla scala di rendita massima,
ossia la 44.
2.9. Reddito
annuo medio
Occorre
ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già
detto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante
dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e
dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio
periodo di contribuzione.
Va qui
evidenziato, come emerge dal foglio di calcolo e dalla risposta dell'11 luglio
2003 della Cassa (doc. _) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 29
quinquies cpv. 3 LAVS, l'amministrazione ha proceduto allo splitting del
reddito conseguito dall'insorgente e dalla ex moglie dal 1968 (anno seguente il
matrimonio) al 1995 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita) e
dunque anche di quei redditi che la ex-moglie dell'assicurato ha guadagnato
negli anni '80.
Per
contro, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non ha valore
alcuno circa la ripartizione dei redditi per il calcolo della rendita AI,
trattandosi in concreto di applicare norme di diritto pubblico preminenti
rispetto alle convenzioni sottoscritte dalle parti.
Nel caso
di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurato, compreso lo splitting, relativi al
succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 662'410. Da rilevare che
dopo l'emanazione delle decisioni impugnate la Cassa ha ricevuto un conto
supplementare, che porta il reddito a fr. 671'886, che tuttavia, come si vedrà,
nulla muta per quanto concerne l'ammontare della rendita (cfr. fogli di calcolo
del 3.9.2002 e del 28.10.2002).
La somma
dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurato è avvenuta nel 1959 e, dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l'1.676.
L'importo
rivalutato va poi diviso per i 37 anni di contribuzione per un importo, nel
1996, di fr. 30'435 (671'886 X 1.676 : 37), che aggiornato al 1999 ammonta a
fr. 31'533 (cfr. tabella di conversione delle rendite).
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).
L’assicurato
ha avuto una figlia nel 1969.
Gli
accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il
compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere
dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
In concreto vanno
attribuiti accrediti dal 1970 (anno susseguente la nascita della figlia) al
1985 (anno del compimento del 16esimo anno di età).
Infatti nessun
accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da rilevare infine che
l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli
anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies
cpv. 3 LAVS).
La media
dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente
formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Ne consegue quindi che
all'assicurato vanno computati 16 mezzi accrediti per un importo, nel 1999, di
fr. 7'823 (1005 X 12 X 3 X 16/2 : 37 anni).
Per cui
il reddito annuo medio ammonta a fr. 39'798 (fr. 31'533 + 7'823 = 39'356
arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel
1999 e a fr. 40'788 nel 2001, per una prestazione di fr. 1'576 nel 2000 e una
completiva per la moglie di fr. 473, rispettivamente di fr. 1'615 dal 2001 e
fr. 485 per la moglie, come calcolato dalla Cassa.
Per cui
il calcolo della Cassa si rivela corretto.
2.10. Va ora
esaminato se l'amministrazione poteva rivedere le decisioni precedenti,
cresciute in giudicato, con le quali, in data 22 febbraio 1999 aveva assegnato
all'assicurato una rendita mensile di fr. 1'849 dal 1999 e in data 25 maggio
2000 aveva posto la seconda moglie, dal 1° maggio 2000, al beneficio di una
rendita completiva di fr. 555 mensili e se poteva chiedere di conseguenza la
restituzione, tramite compensazione con le rendite già versate, delle
prestazioni versate in troppo.
Conformemente
ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in
giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel
merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta
un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. DTF 126 V 42).
Nel caso
di specie le precedenti decisioni erano senza dubbio errate poiché
l'amministrazione non aveva tenuto conto dello splitting in seguito al divorzio
del ricorrente nel calcolare le rendite dovute dal 1999.
Va poi
evidenziato come l'assicurato dal febbraio 1999 al settembre 2002 ha percepito
fr. 82'322 (1'849 X 23 + 1'895 X 21) in luogo di fr. 70'163 (1'576 X 23 + 1'615
X 21) per quanto concerne la sua rendita e fr. 16'389 (555 X 8 + 569 X 21) in
luogo di fr. 13'969 (473 X 8 mesi + 485 X 21) per quanto concerne la rendita
completiva della moglie, ossia complessivamente fr. 14'579 (82'322 - 70'163 +
16'389 - 13'969).
Da
rilevare che l'importo dovuto è stato in gran parte compensato con la rendita
cui l'ex-moglie dell'assicurato aveva diritto dal dicembre 1996 al gennaio 1999
e che, a torto, non era stata versata in precedenza, per un totale complessivo
di fr. 14'266, per cui, restavano da restituire unicamente fr. 313 (cfr.
incarto cassa), che l'amministrazione ha dedotto dalle rendite di novembre e
dicembre 2002 con l'accordo dell'insorgente (doc. _).
In queste
circostanze, considerata l'ingente somma ricevuta a torto nel periodo oggetto
del contendere (fr. 14'759) e rilevato come le precedenti decisioni del 22
febbraio 1999 e del 25 maggio 2000 erano senza dubbio errate nella misura in
cui il calcolo delle rendite non teneva conto di tutti i parametri ed in
particolare del divorzio del 1999, la Cassa poteva riconsiderare le decisioni e
chiedere la restituzione degli importi versati erratamente.
Il
ricorso va di conseguenza respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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