AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.140
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.140
RG/sc
Lugano
18 giugno
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2002
di
contro
la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Per
decisione 11 ottobre 2002 l'UAI ha assegnato a __________ una rendita per un
grado d'invalidità del 75% con effetto dal 1. marzo 2001. Contestualmente
l'amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con
prestazioni fornite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(_______) per fr. 13'010 rispettivamente dalla __________ per fr. 8'743.
1.2. Con
tempestivo ricorso 18 ottobre 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione
amministrativa contestando la compensazione operata a favore dell'__________ e
della __________.
Queste le
motivazioni del gravame:
"
Dalla documentazione in possesso dell'ufficio
sociale di Lugano, risulta che alla sottoscritta, doveva essere versato la
somma di
fr. 24'586.--. Ciò non è avvenuto. Il versamento
sul mio conto bancaria corrisponde a fr. 4'127.--. Sempre per il tramite
dell'Ufficio succitato ho potuto appurare che il rimanente (cioè 20'459 fr.) è
stato trattenuto in parte dell'ufficio sociale e in parte dalla __________.
La sottoscritta non ha mai ricevuto nessuna
comunicazione riguardanti le prestazioni di invalidità, tantomeno richieste da
parte degli enti, a mezzo lettera.
Questo vizio di forma ha impedito alla
sottoscritta di interporre ricorso e richiedere il condono in merito
all'ammontare del dovuto agli enti.
È assolutamente inaccettabile quanto è stato
deciso e agito.
Con il presente ricorso, chiedo la restituzione
della somma di fr. 20'586.-- trattenuti deliberatamente senza nessuna
giustificazione scritta." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 8 gennaio 2003 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame osservando:
"
(…)
Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un
istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o
privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera
possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che
devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo:
Sono considerati anticipi che possono essere
direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi
Ø le
prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita
che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto
la restituzione diretta al terzo che le ha concesse.
Il terzo che ha concesso anticipi e che ne
rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto all'ufficio
AI competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione
di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183
(VSI 1993 p. 89).
Nel caso specifico, per quanto riguarda la
__________, contrariamente a quanto asserito dall'assicurata, la stessa
__________ ha notificato una lettera in data 28 settembre 2002 quale bonifico
di una rendita AI e decisione di restituzione che l'assicurata non ha
contestato.
Per quanto riguarda l'ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento, la signora __________ ha dato la sua approvazione
per un'eventuale compensazione con arretrati AI (vedi formulario di
compensazione)." (Doc. _)
1.4. Su richiesta
del TCA in data 5 maggio 2003 l'__________ ha trasmesso l'incarto relativo a
__________ (IX), rispettivamente con scritto 14 maggio 2003 ha risposto ad
alcuni quesiti del TCA (X, XI). Alle parti è quindi stato assegnato un termine
per presentare osservazioni nel merito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a
favore dell'__________ per fr. 13'010 rispettivamente a favore della __________
per fr. 8'743.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Questa
legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la
giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto
di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante
della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA del 9
gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366 consid. 1b).
Ne
consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso l'11 ottobre
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile
anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere
compensati con delle prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett.
a ):
-
i
crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i
crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF,
LADI, LAMAL (lett. c).
Questa
norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma
anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla
compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid.
2a, 1986 pag. 304 consid. 3b, 1971 pag. 478, 1961 pag. 117 consid. 1).
La
possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di
debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal
punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla
prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, 1956 pag. 194; Valterio,
Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, Tome II,
Losanna 1988, pagg. 235 e 237).
La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Anche se
la legge non lo precisa, la compensazione con la rendita può essere operata
solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca
il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF
115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag.
238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle
rendite).
Giusta
l’art. 47 cpv. 1 LAVS, le rendite e gli assegni per grandi invalidi
indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso non può essere
chiesto se l’interessato era di buona fede e se la restituzione costituisce un onere
troppo grave.
Il cpv. 2
recita che il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a
contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del
fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il
diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per
il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo é determinante.
Contrariamente
al tenore letterale della disposizione, si tratta qui di termini di perenzione
(DTF 111 V 135ss.).
Secondo
una consolidata giurisprudenza, la succitata disposizione é applicabile, per
analogia, nell’assicurazione malattia (DTF 103 V 152 consid. 4; RAMI
1993 K 924 pag. 177 consid. 3b, 1995 K 955, pag. 7 consid. 3).
2.5. Per l'art.
50 cpv. 1 LAI:
"
Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono
applicabili, per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro
compensazione."
L'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20
capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto,
costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate
possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato
anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del
versamento a terzi.
Il
versamento di prestazioni a terzi, invece che all'assicurato, configura quindi
un'eccezione al divieto generale della cessione di prestazioni previsto
all'art. 20 cpv. 1 LAVS (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 289 ; DTF 118 V 88 consid. b,
per il periodo in cui la disposizione summenzionata non era ancora entrata in
vigore).
L'art.
85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:
"
1 I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
2 Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto
o dalla legge.
3 Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
La
disposizione succitata, dal titolo "versamento dell'arretrato di una
rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrata in vigore nel
1994, è stata dichiarata conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima
istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Essa codifica in particolare la
prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla
giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere
effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi
versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma
summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che
l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale
avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b;
Meyer- Blaser, op. cit., pag. 289; STFA del 10 maggio 2000 nella
causa K., del 3 dicembre 1993 nella causa W. pag. 4).
Da un
punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la
giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi
precedenti l'1 gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meyer-Blaser,
op. cit., pag. 289).
2.6. Per quanto
riguarda la contestata compensazione a favore della________, dagli atti risulta
che, in attesa della decisione sulla rendita AI, l'assicurata dal 20 aprile
2000 all'8 agosto 2001 ha beneficiato di prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione versate dalla __________ sotto forma di indennità perdita di
guadagno a seguito di malattia.
A seguito del riconoscimento, tramite l'impugnata decisione 11 ottobre 2002, di
una rendita AI con effetto dal 1. marzo 2001, per decisione 27 settembre 2002
(cresciuta in giudicato) la __________ ha chiesto all'assicurata la
restituzione, tramite l'Ufficio AI, delle indennità versate nel periodo 1.
marzo 2001 - 8 agosto 2001 per complessivi fr. 8'743.90 (cfr. incarto Cassa).
Come spiegato nella menzionata decisione, la restituzione è dovuta al fatto
che, a seguito del riconoscimento retroattivo dell'invalidità, l'assicurato è
stato considerato non collocabile.
In tal senso, secondo la menzionata cassa malati, egli non ha diritto alle
indennità da parte della __________ (cfr. art. 8 delle Condizione generali di
assicurazione (GCA) riportate nella decisione della __________) ritenuto che
con il nascere del diritto alla rendita AI è cessato il rapporto di
assicurazione (art. 5 cpv. 2 CGA).
Orbene,
la domanda di compensazione è stata presentata all'UAI dalla __________
mediante formulario ufficiale (modulo 318.183i) in data 27 settembre 2002, ciò
che risulta conforme alle regole disciplinanti la procedura di comunicazione e
di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AI agli organi esecutivi di
altre assicurazioni sociali, in specie degli assicuratori malattia (cfr. cifra
marg. 10049, 10052 delle Direttive sulle rendite; cfr. Circolare concernente la
compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di
prestazioni delle casse malati riconosciute). Come risulta dalla decisione di
restituzione, ai sensi degli art. 5 e 8 delle CGA, con il riconoscimento di
una rendita d'invalidità il ricorrente non ha più diritto alle indennità.
Dagli
atti emerge che la __________ ha avuto conoscenza della rendita AI a seguito
della comunicazione 9 settembre 2002 con cui l'UAI ha reso noto il diritto
dell'assicurata al pagamento retroattivo di prestazioni assicurative per il
periodo marzo 2001 - settembre 2002 (cfr. incarto Cassa). Parimenti, con
scritto di medesima data l'UAI ha reso noto all'assicurata di aver trasmesso
alla __________ il formulario relativo alla richiesta di eventuali
compensazioni (cfr. inc. Cassa).
Giusta i combinati articoli 50 cpv. 1 LAI e 20 cpv. 2 lett. c LAVS i crediti
per la restituzione di indennità dell'assicurazione contro le malattie possono
essere compensati con prestazioni scadute dell'AI (cfr. consid. 2.4; cfr.
Circolare, cit., cifra marg. 1003).
La
facoltà di compensare rendite AI arretrate con prestazioni già versate dalla
__________ si fonda quindi sull'art. 20 cpv. 2 LAVS, scopo di tale disposizione
essendo quello di evitare un sovraindennizzo a seguto dell'erogazione di
prestazioni AI e garantire inoltre la restituzione di prestazioni a torto
versate (RAMI 1989 K. 805 pag. 189; STFA del 27 dicembre 2001
nella causa P., I 603/01).
Il diritto alla compensazione della __________ essendo un diritto legale (art.
20 cpv. 2 LAVS), non è richiesto il consenso scritto da parte dell'assicurato
alla compensazione.
La
compensazione effettuata dall'UAI delle rendite arretrate con il credito in
restituzione di prestazioni erogate dalla __________ appare pertanto corretta,
eventuali contestazioni circa la fondatezza o l'ammontare della pretesa di
restituzione potendo essere fatte valere tramite ricorso contro la decisione di
restituzione dell'assicuratore sociale e ciò anche nel caso in cui detta
decisione venisse emanata successivamente alla decisione di compensazione,
ritenuto che in caso di accertamento dell'inesistenza del credito di
restituzione l'assicuratore potrà essere tenuto a versare all'assicurato quanto
a suo tempo compensato (in argomento cfr. Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung,
in: Koller/Müller/Zimmerli (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, Basilea 1998, pag. 87; RCC 1989 332ss; STCA 5 giugno
2001 nella causa D.; Circolare, cit., cifra marg. 2008; STFA del 23
agosto 2000 nella causa D., I 136/00, del 9 maggio 2003 nella causa M., consid.
6.2.2, I 728/01).
2.7.
2.7.1. Per quanto
riguarda la compensazione a favore dell', dagli atti all'inserto
risulta che il versamento di prestazioni arretrate AI assegnate all'assicurato
ai sensi dell'art. 85bis OAI è stato chiesto dall' in data 18
settembre 2002 tramite relativo formulario per un importo complessivo di fr.
13'010 concernente prestazioni assistenziali erogate nel periodo 1 marzo 2001 -
31 ottobre 2002 (cfr. inc. Cassa; cfr. anche inc. USSI sub. doc. _).
Alla luce
delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando
precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i presupposti
per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'__________ a
compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b
OAI, la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entrando per contro in linea
di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'________ si
fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di
prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V
31 consid. 5; STFA del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid.
4b).
Nell'ipotesi
in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il
consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto
previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art.
85bis OAI (cfr. consid. 2.5), non è previsto alla lett. b dell'articolo
d'Ordinanza succitato.
Del resto
anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento retroattivo può
essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita.
L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile
determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il
caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione
dell'assicurato (Pratique VSI 1994 pag. 61).
E' quindi
irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, sapere se,
con la sottoscrizione del formulario sottopostole dall'__, l'assicurata
abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni all'____.
2.7.2. In casu, la
domanda di compensazione è stata presentata dall'________ in data 18 settembre
2002 tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a
quanto stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.5; cfr. DTF
123 V 31 consid. 5).
Va ora
verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'________
dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti
dell'UAI conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b.
Sul concetto
di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è recentemente
pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99,
riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La
sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000,
p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen
der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten
Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto
cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid. 2c).
La
questione relativa al concetto del "diritto inequivocabile al
rimborso" era inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista
dell'arbitrio, in DTF 123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di
una questione di diritto cantonale, in particolare dell'applicazione della
legge sull'assistenza del Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva
precisato che:
"
Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene Auffassung
der kantonale Istanz wonach das zürcherische Gesetz über die öffentliche
Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges
Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV
enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht. (…)"
In quel
caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti
dell'assicurato.
Nella
sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che
(consid. 5b.bb p. 7):
"
Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die
Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich
gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen
erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale
Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung
eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b
IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie
erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser
Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett.
a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene
Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus,
welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑
etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten
zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit
der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus,
sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher
die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV
ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte
Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der
Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ
festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht'
gesprochen werden kann. (…)" (la
sottolineatura è nostra).
Il TFA ha inoltre
aggiunto (consid. 5c):
"
Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter
gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes
Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung
muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."
Alla luce
della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati
all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere
previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o
condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio
assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato) (STCA
del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002 nella
causa G., 32.2002.08).
2.7.3. Nel Canton
Ticino l'art. 33 della Legge sull'assistenza sociale, nel suo tenore in
vigore sino al 31 gennaio 2003, prevede che chi, dopo i diciott’anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali,
è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo
e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua
situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano
sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.
La legge
prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del
coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e gli eredi (cfr. art. 36-40
Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei
confronti dell'UAI.
In simili
condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno
sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere
dedotto dalla Legge sull'assistenza sociale cantonale, nella sua versione in
vigore sino al 31 gennaio 2003, in quanto il presupposto del diritto
inequivocabile al rimborso nei confronti dell'UAI non risulta adempiuto (STCA
del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.00106, del 10 giugno 2002 nella
causa G, 32.2002.08, del 10 febbraio 2003 nella causa O., 32. 2002.103).
2.7.4. Nella citata
sentenza del 10 maggio 2000 nella causa K., consid. 5c) il TFA ha però pure
precisato che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado
l'assenza di una base legale espressa, nel caso in cui
"
(…)
Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten
Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische
Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehIender ausdrücklicher
gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter
ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit
zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlichlich.
(…)"
Nella
sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, nella causa W. consid. 2c,
p. 5, si legge in particolare:
"
Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK
im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560.‑ nur
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig
später für die gleiche Zeit von der Invalidenversicherung gewährten Rente
erbrachte. Darin liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskommission,
nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen
doch ‑ auch im Bereich der weiter gehenden Vorsorge, zu welcher der
feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK‑Statuten zählt ‑ nicht befugt,
über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE
118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbescheid vom 1. Mai
1990 stellt vielmehr einen blossen Erledigungsvorschlag dar, gegen welchen
der Versicherte keine Einwände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen Erledigungsweise
bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung mit Art. 29 der EVK‑Statuten
steht, nicht einverstanden gewesen, so hätte er dagegen innert vernünftiger
Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenermassen nicht getan hat, ist
Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret ergangenen, dem konkret
ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem Verrechnungsvorbehalt
mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende Rechtgrundlage zu
betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL ein eindeutiges
Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der Rente
einzuräumen."
2.7.5. Secondo
l'art. 2 della legge sull’assistenza
sociale
"
Le prestazioni assistenziali
secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della
previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione
previste da altre leggi cantonali."
Come il
TCA ha già avuto modo di rilevare nelle sentenze citate al consid. 2.7.3,
questa disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla
giurisprudenza citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni
assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come
nel caso del giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa
pensioni alle prestazioni AI.
In
concreto dagli atti dell'__________ risulta che l'Ente ha assegnato
all'interessata prestazioni assistenziali, riservandosi espressamente il
diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che gli sarebbero
state versate in seguito, per i mesi da settembre 2001 a settembre 2002
(pendente lite l'__________ ha precisato che la prestazione relativa al mese di
ottobre 2002, contrariamente a quanto indicato in sede di richiesta di
compensazione, non è stata versata, cfr. doc. _), per un importo complessivo di
fr. 12'153.95.
Ne
consegue che, gli arretrati di rendita AI riferendosi al periodo 1. marzo 2001
- 30 settembre 2002, la compensazione di fr. 12'153.95 operata a favore dell'__________
per prestazioni assistenziali erogate nel medesimo periodo deve essere
riconosciuta, ritenuto che una limitazione della compensazione sulla base del
principio giurisprudenziale secondo cui la compensazione con la rendita può
essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la
rendita non intacca il minimo vitale (cfr. consid. 2.4.) non entra in linea di
conto nel caso di specie, nel periodo cui si riferisce il versamento delle
rendite arretrate l'assicurata avendo beneficiato di prestazioni assistenziali
tramite le quali è così stata garantita la copertura del proprio minimo
esistenziale (DTF 121 V 126; STFA del 18 maggio 1992 nella causa
N. consid. 2b, I 255/91).
Occorre
infine ancora rilevare che controversie sull'esistenza e sull'ammontare della
pretesa di restituzione, e quindi anche sull'ipotizzata richiesta
(dell'assicurata nei confronti dell'ente interessato) di "condono"
dell'obbligo di rimborso (cfr. ricorso), deve essere risolta tra queste parti,
l'Ufficio AI non essendo autorizzato a statuire su tale problematica, ma
unicamente ad eseguire la compensazione alla luce della normativa federale
applicabile. Anche la questione circa l'asserita mancata comunicazione
all'assicurata della richiesta di restituzione da parte dell'ente, prima che
l'Ufficio competente si fosse pronunciato sul diritto a prestazioni ed avesse
operato la trattenuta, non può quindi essere risolta in questa sede, all'________
non potendo del resto essere riconosciuta veste di parte nella presente
procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
E' riconosciuta una compesazione a favore dell'__________ limitatamente
all'importo di fr. 12'153.95.
§§ Per il
resto la decisione impugnata é confermata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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