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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.14
Data decisione, Autorità:
04.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00014
BS/cd
Lugano
4 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 16 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Ritenuto in fatto:
-
che con
decisione 14 novembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha chiesto
a __________ la restituzione di
fr. 2’250.— a seguito dell’erroneo calcolo della rendita d’invalidità relativo
al periodo 1° ottobre 1997 - 31 ottobre 2001 (doc. _).
La decisione è cresciuta in giudicato;
-
che il 16
gennaio 2002 l’amministrazione, pur ritenendo adempiuto il requisito della
buona fede, ha respinto la domanda di condono, negando il presupposto
dell'onere troppo grave (doc. _);
-
che
contro quest’ultima decisione amministrativa è tempestivamente insorta
l’assicurata, per il tramite del signor __________, postulando il
riconoscimento dell’onere troppo grave e, quindi, il condono della somma da
restituire.
Secondo l’insorgente l’amministrazione non ha in particolare computato la spese
dentarie e non ha correttamente determinato le indennità dell’assicurazione
contro la disoccupazione, rilevando che a partire da metà febbraio quest’ultima
cesserà di versare le prestazioni assicurative;
-
che con
risposta 19 aprile 2002 l’amministrazione ha rideterminato il calcolo
dell’onere gravoso accogliendo in parte le censure dell’assicurata, osservando
quanto segue:
" Nel
caso in specie, l'ufficio ha riverificato il calcolo dell'onere troppo grave ed
ha apportato delle rettifiche e meglio:
alla cifra no. 3009 DPC
del foglio di calcolo, inserendo il premio cassa malati conformemente
all'allegato VI DR valori al
1 °
gennaio 2002 ossia fr. 4'368.-;
alla cifra no. 3011 DPC
del foglio di calcolo, inserendo il corretto premio di contributo AVS/AI/IPG
per l'anno 2002 ossia fr. 397.-;
alla cifra no. 2087 DPC
del foglio di calcolo, inserendo globalmente fr. 21'264.-
riferiti a fr. 10'983.- quale CP
(fr. 915.25 x 12) e fr. 10'281.- quale DISO
(fr. 5'997.60 (06/12 2001) : 7 x 12).
Si osserva comunque che, pur con le modifiche effettuate in sede
ricorsuale segnatamente a quanto elencato sopra, la concessione del condono non
può comunque essere accordata in quanto anche nel nuovo calcolo il reddito
annuo da considerare, determinato secondo le disposizioni in materia di
prestazioni complementari, oltrepassa i limiti fissati secondo gli art.2, cpv.
1 e 3 LPC." (Doc. _)
-
che il 4
maggio 2002 l’assicurata ha ribadito quanto sostenuto in sede di ricorso (doc.
_);
-
che su
richiesta del TCA, il signor __________ ha prodotto della documentazione (doc.
_), sulla quale l’amministrazione si è pronunciata il 16 maggio 2002 (doc. _);
Considerato in diritto:
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
che
oggetto del contendere è il condono dei fr. 2'250.— che l’assicurata deve
restituire in virtù della decisione 14 novembre 2001, cresciuta in giudicato;
-
che
secondo l'art. 47 LAVS (applicabile anche nell’assicurazione per l’invalidità,
a seguito del rinvio contenuto all’art. 49 LAI) affinché sia concesso il
condono dell'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti
cumulativamente i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 p. 313; SVR 1995
AVS Nr. 61 p. 182 consid. 4):
·
l'interessato ha percepito la prestazione
indebita in buona fede;
·
la restituzione gli imporrebbe un onere troppo
grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Il
requisito dell'onere gravoso è in particolare legato alla situazione economica
della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base
alle sue capacità finanziarie.
Esso
dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (DTF 122
V 140 consid. 3c; DTF 116 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata);
- che
contrariamente al principio generale secondo cui il giudice accerta la
fattispecie così come risulta al momento dell’emanazione della decisione sul
condono, nel caso dell’esame dei presupposti del condono, è rilevante l’istante
in cui la restituzione deve effettivamente avvenire, poiché l’onere troppo
grave può intervenire anche posteriormente alla decisione di restituzione (DTF
110 V 27, cfr. anche Mayer-Blaser, Die Rückererstattung von
Sozialverischerungsleistungen, in ZBJV 1995, nota 85 a pié pagina pag. 488 ).
Il
giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo
se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo
la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; 107 V 80
consid. 3b; Mayer-Blaser, op. cit., pag. 488/89);
- che ai
sensi dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (applicabile nella LAI, cfr. art. 85 cpv. 3
OAI) si ammette un caso di rigore quando le spese riconosciute in materia di
prestazioni complementari non superano i limiti di reddito ai sensi della LPC
(cfr. anche art. 2 LPC).
Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1)."
L'art. 23 OPC AVS-AI prescrive che, di regola, per il calcolo della prestazione
complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile
precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata
la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato;
-
su
richiesta del TCA, il 13 maggio 2002 il rappresentante dell’assicurata ha
trasmesso la dichiarazione (18 maggio 2002) della Cassa Disoccupazione
___________ con cui è stata attestata l’erogazione di prestazioni assicurative
fino al 12 febbraio 2002 ed i relativi conteggi (doc. _);
-
che in
merito alla succitata documentazione, con lettera 16 maggio 2002, l’UAI ha
rilevato:
"
(…)
ci riferiamo al vostro scritto del 13 maggio scorso con il quale
ci avete inviato la dichiarazione della Cassa Disoccupazione __________, nella
quale si attesta che all'assicurata sono state versate le indennità di disoccupazione
fino al 12 febbraio 2002. A tal proposito e dopo ulteriori verifiche (ufficio
regionale di collocamento di __________), abbiamo appurato che la signora
__________ non risulta più collocabile in quanto inabile al lavoro al 100%.
Pertanto riteniamo che all'assicurata, al momento del calcolo
dell'onere troppo grave, non deve essere computato alcun reddito quale
indennità di disoccupazione e di conseguenza la domanda di condono debba essere
accolta." (Doc. _)
- che al
momento attuale, in cui l’assicurata dovrebbe restituire i fr. 2’250, i redditi
determinanti ex art. 3c LPC non coprono le spese riconosciute giusta l’art. 3b
LPC e quindi il presupposto dell’onere gravoso è adempiuto.
Ne consegue che la decisione contestata deve essere annullata e la domanda di
condono accolta. Può pertanto restare irrisolta la questione circa il metodo di
calcolo dell’indennità di disoccupazione percepite dall’insorgente ed il
mancato computo delle spese dentarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La decisione contestata è annullata .
§§ A __________ sono condonati fr. 2’250.--.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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