AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.133
Data decisione, Autorità:
07.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.133
RG/sc
Lugano
7 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 20 settembre 2002
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1951, portiere di notte, il 23 febbraio 2001 essa ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita
(doc. AI _). Un'analoga precedente richiesta inoltrata il 31 maggio 2000 era
stata respinta dall'Ufficio AI in quanto prematura non essendo all'epoca ancora
trascorso l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica e una
perizia cardiologica, con progetto di decisione 9 luglio 2002 l'Ufficio AI,
richiamate le norme legali applicabili al caso di specie (segnatamente l'art.
28 LAI), ha respinto la domanda di prestazioni del 23 febbraio 2001 per i
seguenti motivi:
"
(…)
In considerazione degli atti medici specialistici
acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore,
non comporta alcuna incapacità lavorativa al lavoro.
L'attività lavorativa abituale può essere svolta
in misura completa.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta.
Le abbiamo presentato un progetto di decisione.
Prima di notificare una decisione munita dei mezzi di diritto, le diamo la
possibilità di presentare, entro due settimane, per iscritto o verbalmente, le
sue eventuali osservazioni o di richiedere ulteriori spiegazioni. È anche
possibile fissare un incontro, previo appuntamento." (Doc. AI _)
Con
scritti 2 e 24 agosto 2002 l’interessato, producendo un certificato del medico
curante, ha contestato la proposta di decisione (doc. AI _).
Ritenute
tali osservazioni ininfluenti, con provvedimento formale 10 settembre 2002
l'amministrazione ha confermato il progetto di decisione respingendo quindi la
richiesta di prestazioni (doc. AI _).
1.2. Rappresentato
dal __________, l'assicurato ha tempestivamente contestato la decisione
amministrativa, postulando l'annullamento della stessa ed il riconoscimento di
una rendita d’invalidità.
Dopo aver preso visione, in sede ricorsuale, dell'incarto AI, l'assicurato ha
evidenziato i seguenti punti di contestazione:
" (…)
FATTI
L'istante, in data 23/2/2000, presenta domanda di prestazioni AI;
(DOC _). Il dottor __________, insigne cardiologo, dichiara una inabilità
lavorativa per ischemia cardiaca al cinquanta per cento; (DOC _). Il datore di
lavoro, in data 28/9/01, dichiara che PA, a causa di
malattia, lavora al cinquanta per cento; (DOC _). Lo stesso medico fiduciario
dichiara il bisogno di una perizia psichiatrica; (DOC _). Il medico fiduciario
AI, dottor __________, stila una perizia completamente
sfavorevole all'A; (DOC _). Forte della sopradescritta perizia il segretario
AI, senza tener conto assolutamente da quanto dichiarato dal dottor __________,
esclude qualsiasi riqualifica; (DOC _). La dottoressa __________, psichiatra in
__________, afferma che FA presenta uno stato invalidante al cinquanta per
cento; (DOC _). Nonostante le patologie elencate l'A. si vedeva respingere la
richiesta di prestazioni; (DOC _).
CONSIDERANDI
Tenuto conto che l'A. è portatore di patologia psichiatrica e
cardiaca non si capisce come la Convenuta abbia voluto esclusivamente prendere
in considerazione il concetto medico-teorico e non
già medico-economico. Pur facendo empatia massima con i periti
della Convenuta come un portatore di deficit psico-fisici possa tranquillamente
lavorare per cinque notti consecutive." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 21 ottobre 2002 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del gravame,
osservando:
" L'assicurato,
impiegato quale portiere d'albergo, ha avanzato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita.
In corso di istruttoria l'interessato è stato sottoposto ad una
perizia psichiatrica, effettuata dal dottor __________ nel mese di gennaio del
corrente anno (doc. n. _ inc. AI), e ad una perizia cardiologica, eseguita dal
dottor __________ nel mese di maggio, sempre del 2002 (doc. n. _ inc. AI).
Entrambi i periti hanno giudicato che l'assicurato potrebbe
svolgere a tempo pieno la propria attività di portiere.
Con decisione 20 settembre 2002 la richiesta di prestazioni
assicurative è pertanto stata respinta.
L'assicurato ha prontamente contestato la suddetta presa di
posizione.
Riesaminato il caso lo scrivente Ufficio si limita a chiedere la
reiezione del gravame e la conseguente conferma della decisione in oggetto, non
offrendo i chiari esiti istruttori il minimo spunto di critica." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se ____________ ha diritto all'erogazione di
una rendita AI.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA
non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 20
settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991. pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag.
200ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.
2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, tesi Ginevra 1991, pag.
316ss. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza ivi citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid.
3a).
2.6. Alla luce
della refertazione medica acquisita agli atti Al a seguito della richiesta di
prestazioni ed attestante l'esistenza di affezioni psichiche e cardiologiche,
al fine di accertare l'effettivo stato di salute dell’assicurato, nonché le
eventuali conseguenze sulla sua capacità lavorativa, l'Ufficio AI ha incaricato
il dr. __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica __________ di esperire
una perizia psichiatrica, mentre ha affidato al dr. __________ l'incarico di
peritare l'assicurato dal profilo cardiologico.
Per
quanto riguarda l'aspetto psichico, dopo aver esposto una dettagliata anamnesi
e proceduto ad una completa valutazione psichiatrica, con rapporto 16 gennaio
2002 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, posta la
diagnosi di "sindrome mista ansiosa-depressiva (ICD 10:F 41.2) di lieve
entità", precisando come tale diagnosi non comporti una limitazione
della capacità lavorativa, ha osservato:
"
(…)
- Valutazione e prognosi
Si tratta di un paz. che non è mai stato in cura psichiatrica e
che nel 1993 ha subito un'operazione con la posa di cinque by-pass il cui
decorso post-operatorio è stato segnato da dolori toracali persistenti tuttora.
Tutte le visite cardiologiche post-operative sono sempre state soddisfacenti e
il paz., dopo un'interruzione del lavoro per alcuni mesi, nel 1993, ha
continuato a lavorare regolarmente a tempo pieno fino al mese di febbraio del
2000. Dal marzo del 2000 lavora al 50% sempre come portiere di notte, con
piena soddisfazione della Direzione dell'albergo.
Non sembra esserci stato un franco peggioramento della
sintomatologia dolorifica e neppure degli eventi ambientali o psicologici
particolari che in qualche modo possono essere ricollegati alla diminuzione
della capacità lavorativa.
Da un punto di vista cardiaco, gli è stata attestata
un'incapacità al 50% per i dolori toracali che lo disturbano durante tutta la
giornata.
E' una persona attiva che pratica regolarmente la bicicletta e
altre attività fisiche (sci di fondo, camminare) che ha saputo mantenere una
buona rete di contatti sociali. Non sono neppure riscontrabili preoccupazioni o
problemi a livello famigliare.
Da un punto di vista psichiatrico, abbiamo evidenziato una
sindrome ansiosa-depressiva di lieve entità, senza sintomi biologici.
Questa sintomatologia non comporta, da un punto di vista
psichiatrico, una limitazione della capacità lavorativa.
Per quanto concerne la diagnosi differenziale, non ci sono
le condizioni e i sintomi clinicamente significativi per un disturbo
dell'adattamento, considerato che l'evento stressante risale a molti anni
fa (1993) e che il paz. è riuscito a mantenere intatta la sua capacità
lavorativa totale, fino all'inizio del 2000. II decorso, a livello soggettivo,
ha segnato, secondo lo stesso paziente, un certo ricupero e l'acquisizione di
un migliore adattamento ("ho imparato a convivere con il dolore").
Anche un disturbo di somatizzazione (F 45.0) non entra in
considerazione perchè i sintomi dolorosi non sono riferiti a localizzazioni
diffuse ma sono essenzialmente centrati al torace. Non abbiamo del resto notato
delle lamentele riguardanti problemi intestinali. Non sono neppure presenti
sintomi sessuali, come indifferenza, disfunzioni dell'erezione o altro. Ricordo
infine che un disturbo di somatizzazione è praticamente sempre accompagnato da
un sintomo pseudo-neurologico, non limitato al dolore, che fa pensare a dei
sintomi di conversione.
Occorre infine precisare che il disturbo psicosomatico è
una categoria non più utilizzata nell'ICD 10 e che comunque la sintomatologia
presentata dal paz. ha poche somiglianze con i disturbi psicosomatici
classicamente definiti.
Può infine entrare in considerazione un cosiddetto disturbo
algico (F 45. 4) ma non abbiamo evidenziato alcun fattore psicologico che
abbia avuto un ruolo nell'esordio e nel mantenimento del dolore. Da un punto di
vista psichiatrico l'entità di tale disturbo non è tuttavia tale da
giustificare una limitazione della capacità lavorativa, considerato anche che
il paz. non presenta disturbi di personalità o altri sintomi nevrotici di
rilevanza clinica. (…)" (Doc. AI _, pag. 5-6)
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa e di integrazione, il perito ha
inoltre precisato:
"
(…)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
Da un punto di vista psichiatrico non abbiamo rilevato delle
menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una limitazione della
capacità lavorativa che tuttavia, dal punto di vista cardiologico, è stata
giudicata ridotta al 50% (rapporto prof. __________ del
6.10.2000).
E' pertanto esigibile, a livello psicologico e mentale,
un'attività al 100% nella professione abituale di portiere di notte. II
paz. è un collaboratore apprezzato e stimato e compie tuttora, anche nel tempo
libero, delle regolari attività fisiche. Non manifesta preoccupazioni
ipocondriache, ha una rete sociale intatta ed un ambiente famigliare
favorevole.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione
Da quanto detto sopra non occorre effettuare dei provvedimenti di
integrazione e non è neppure necessario procedere a dei provvedimenti
medici." (Doc. AI _ pag. 6-7)
Per
quanto attiene invece alla componente cardiologica, con referto 17 giugno 2002
il Prof. dr. __________, dopo dettagliata esposizione dei dati anamnestici e a
seguito degli esami cardiologici da esso eseguiti, posta la diagnosi di
" Diagnosi:
· Stato da piccolo
infarto miocardico nel 1993
· Stato da quintuplo
by-pass aorto coronarico 1993
· Conferma
coronarografica di pervietà dei by-pass aorto-coronarici
· Elettrocardiogramma
da sforzo massimale nella norma
· Ecocardiografia con
funzione normale del ventricolo sx
· Moderata
insufficienza della valvola mitralica
· Dolori
ossei sternali su stato da by-pass aorto-coronarico e da asportazione dei cerchiaggi
nel 1999
· Stato da operazione
di ernia inguinale bilaterale
· Stato da operazione
al setto nasale." (Doc. AI _, pag. 4)
ha osservato:
" Discussione
Il signor __________ ha presentato nel 1993 un piccolo infarto
miocardico. Una coronarografia successiva ha mostrato un'importante malattia
coronarica, per cui egli è stato sottoposto nell'aprile del 1993 a quintuplo
by-pass aorto coronarico. Dopo l'operazione e un periodo
di riabilitazione persistevano
dei dolori toracici in sede sternale, che non miglioravano dopo l'asportazione
dei cerchiaggi nel 1999.
Le condizioni cardiache del
paziente sono attualmente molto buone. In particolare egli riesce a compiere sforzi fisici importanti, per es. con la bicicletta, per lungo tempo e sostenendo sforzi importanti,
affrontando delle salite impegnative. Lo status cardiaco è normale.
L'elettrocardiogramma a
riposo è perfettamente nella norma.
Una prova cicloergometrica eseguita a sforzo massimale (175 Watt per 2
minuti) con buona reazione di polso e pressione arteriosa, non ha prodotto
sintomi coronarici e ha messo in evidenza una normalità del tratto ST, escludendo pertanto un'insufficienza coronarica. Pure l'ecocardiogramma ha mostrato un
ventricolo sx che si muove perfettamente in tutte le sue regioni, con una frazione
di eiezione normale. È unicamente presente una moderata insufficienza
mitralica, che attualmente non provoca un aumento della pressione polmonare
e pertanto non è rilevante ai fini della determinazione della capacità
lavorativa.
Sulla base di quanto sopra
esposto, ritengo che il paziente sia perfettamente abile al lavoro di
portiere notturno, attività che egli svolge prevalentemente in posizione
seduta, presso l'Albergo __________. Del resto anche il collega cardiologo,
prof. __________, si è espresso in questo senso in un recente
scritto.
Anche da un punto di vista
psichiatrico, il dr. __________ non ravvisa motivi per una riduzione della
capacità lavorativa.
In conclusione:
La normalità della riserva
coronarica e della funzione del ventricolo sx in questo paziente fa ritenere,
nonostante una moderata insufficienza mitralica, irrilevante ai fini della
capacità lavorativa, che il paziente può svolgere al 100% la sua attività di portiere notturno in un albergo. Pertanto la capacità lavorativa del paziente è
del 100%. Nemmeno dal punto di vista psichiatrico, secondo lo specialista dr.
__________, vi sono dei motivi per ritenere una riduzione della
capacità lavorativa." (Doc. AI _, pag. 4-5)
2.7. Con il
ricorso __________, richiamando in particolare le certificazioni risalenti
all'ottobre rispettivamente all'aprile 2000 del cardiologo dr. __________ e
della psichiatra dr.ssa __________ attestanti un'inabilità lavorativa del 50%,
contesta le risultanze peritali, rimproverando altresì all'amministrazione di
aver preso in considerazione unicamente gli aspetti medico-teorici e rilevando
come egli non sia in grado, a causa dei deficit psico-fisici, di poter lavorare
quale portiere di notte per cinque notti consecutive.
2.8. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; Pratique VSI
1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 nella
causa G.F. inedita, STFA 24.12.1993 nella causa S.H. inedita; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 347).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V
157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA
non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, RG über die IVG,
Zurigo 1997 pag. 230).
2.9. Relativamente
all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare
che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 102 V 165; ZAK 1984
pag. 607; Pratique VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a,
pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b).
Inoltre,
in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg.,
il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS
1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del
perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti i periti dr. __________ e dr. __________,
specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato.
Per quanto riguarda la componente psichica, conformemente ai criteri
d'affidabilità di una perizia psichiatrica elencati al considerando precedente,
lo specialista dr. __________ ha posto una diagnosi (sindrome mista
ansiosa-depressiva) secondo la classificazione ufficiale (ICD 10: F 41.2) e si
è pronunciato sulla gravità dell’affezione, giudicata di lieve entità. Egli ha
proceduto ad una dettagliata e approfondita valutazione psichiatrica,
escludendo l'esistenza di disturbi dell'adattamento, di somatizzazione come
pure di un disturbo psicosomatico (indicato per contro in un rapporto medico
dell'aprile 2000 del medico curante dr.ssa __________, allestito per conto
dell'assicurazione __________), precisando inoltre come un eventuale disturbo
algico possa sì entrare in considerazione ma che lo stesso non è tale da
giustificare una limitazione della capacità lavorativa e che non sono del resto
ravvisabili fattori psicologici che abbiano avuto un ruolo nell'esordio e nel
mantenimento del dolore.
Orbene,
alla luce dei criteri sopra evocati, alla perizia del dr._________, le cui
conclusioni in merito alla completa capacità lavorativa appaiono frutto di un
approfondito e dettagliato esame, non può che essere attribuita forza
probatoria piena, ritenuto, per quanto riguarda la diversa valutazione della
capacità lavorativa espressa dal medico curante nel suo rapporto 28 aprile
2000, allestito quindi quasi 2 anni prima rispetto all'indagine peritale in
oggetto, che in essa non è attestata, secondo quanto richiesto dalla succitata
giurisprudenza, l'esistenza di motivi atti a far ritenere essere in presenza di
un danno alla salute psichica di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro. Nessun ulteriore elemento agli atti permette per il resto di
considerare siccome arbitrario il convincente e motivato giudizio posto dal
perito sulla base di una accurata indagine.
2.11. Per quel che
concerne l'affezione cardiologica, nel suo referto 17 giugno 2002 il dr.
__________, dopo aver visitato e sottoposto l'assicurato ad esami cardiologici,
non ha ravvisato alcuna limitazione alla capacità lavorativa. In particolare,
lo specialista, rilevando uno "status cardiaco normale" ha
precisato come "le condizioni del paziente siano attualmente molto
buone" e come "egli riesce a compiere sforzi fisici
importanti, per es. con a bicicletta , per lungo tempo e sostenendo sforzi
importanti, affrontando delle salite impegnative". Egli ha quindi
osservato come "una prova cicloergometrica eseguita a sforzo massimale
…con buona reazione di polso e pressione arteriosa, non ha prodotto sintomi
coronarici e ha messo in evidenza una normalità del tratto ST, escludendo pertanto
un'insufficienza coronarica" e che "pure l'ecocardiogramma ha
mostrato un ventricolo sx che si muove perfettamente in tutte le sue regioni
con una frazione di eiezione normale". Il perito ha unicamente
riscontrato una "moderata insufficienza mitralica che attualmente non
provoca un aumento della pressione polmonare e pertanto non è rilevante ai
fini della determinazione della capacità lavorativa". In conclusione
il perito ha osservato che "il paziente sia perfettamente abile al
lavoro di portiere notturno, attività che egli svolge prevalentemente in
posizione seduta presso l'Albergo __________. Del resto anche il collega
cardiologo, prof. __________, si è espresso in questo senso in un recente
scritto".
Ora, in
simili circostanze, anche alla perizia cardiologica eseguita dal dr. __________
non può che essere attribuita forza probante piena ai fini del presente
giudizio secondo quanto prescritto dalla succitata giurisprudenza federale,
ritenuto non da ultimo che, come rilevato dal perito, pure il medico curante
dr. __________, nella sua più recente valutazione (rapporto 4 marzo 2002, doc.
AI _), contrariamente a quanto sembra voler sostenere l'insorgente, rispondendo
ad alcuni quesiti postigli dall'Ufficio AI in relazione alla sua precedente
valutazione dell'ottobre 2000, ha osservato:
" in
merito alla sua lettera dei 20.2.2002, ho rivisto il caso del sopracitato. Si
tratta di un paziente che già subito dopo l'intervento di quintuplo bypass
aortocoronarico eseguito in data 17.5.1993 aveva accusato dolori toracali
importanti, per cui appena dopo un mese era stato di nuovo sottoposto ad una
coronarografia che aveva messo in evidenza una permeabilità dei bypass.
II decorso era stato identico con toracalgie recidivanti che
portavano a situazioni di angoscia e di tensione, per cui erano state eseguite
diverse cicloergometrie che mostravano dei leggeri slivellamenti di ST.
La scintigrafia miocardica del 1998 aveva escluso un'ischemia
indotta da Dipiridamolo. Tuttavia, visto i disturbi importanti del paziente, lo
avevo presentato al PD Dr. __________, Cardiochirurgo, per la valutazione
dell'asportazione di cerchiaggi della toracotomia, asportazione che era
avvenuta in data 30.9.1999.
Dopo un breve periodo in cui la situazione sembrava migliorare, il
paziente ha riaccusato dolori toracali importanti, non sempre dipendenti dallo
sforzo. Per tale ragione è sempre stato mantenuto inabile al lavoro al 50%,
ritenendo di procedere con un compromesso tra i risultati obiettivi e la
situazione clinica. Evidentemente il lavoro segnalato nel rapporto non è
pesante. Se il Collega Dr. __________ ritenesse che la situazione psicologica e
psicosomatica del paziente sia irrilevante, non dovrebbero esservi da parte mia
ed in particolare dal punto di vista cardiologico degli ostacoli ad un aumento
dell'abilità lavorativa.
Inoltre non mi era nota l'attività sportiva del paziente, in
particolar modo il ciclismo ed escursioni. Se questa attività sportiva fosse
confermata, non avrei nessuna opposizione alla ripresa dell'attività lavorativa
normale." (Doc. AI _)
In
conclusione, alla luce delle risultanze peritali è da ritenere dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (RDAT
II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V
195, 121 V 208 consid. 6a, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che __________, per lo meno sino
all'emanazione del querelato provvedimento (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta
infatti la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto
e di diritto esistente sino al momento in cui esse sono state rese, cfr. pro multis
DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b), presenta una completa capacità al lavoro e, di
riflesso, al guadagno, ciò esclude il riconoscimento di prestazioni AI.
Ne consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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