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Numero d'incarto:
32.2002.13
Data decisione, Autorità:
31.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00013
RG/sc
Lugano
31 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in fatto
e in diritto
-
che
__________, classe 1925, domiciliata a __________, il 5 novembre 2001 ha
presentato un'istanza tendente all’erogazione di un assegno per grandi invalidi
in ambito AVS;
-
che con
decisione 12 dicembre 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto il diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio con
effetto dal 1 novembre 2000;
-
che con
il presente tempestivo gravame l'assicurata, rappresentata dalla figlia,
contesta la fondatezza dell'atto impugnato e postula il riconoscimento di un
assegno per grande invalido di grado elevato;
-
che con
scritto 28 gennaio 2002 l'UAI ha comunicato a questo TCA di aver erroneamente
emanato la decisione 12 dicembre 2001, ritenuto che la competenza a statuire
sul diritto all'assegno litigioso spetta alla Cassa cantonale di compensazione,
l'interessata essendo al beneficio di una rendita AVS (III);
-
che
giusta l'art. 42 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1997;
"
gli assicurati con domicilio e dimora abituale
in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo
secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la
legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad
un assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al più presto, dal primo
giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al
più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la
rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS,
oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis
della legge sull'AVS rimane applicabile."
Per
l'art. 43bis LAVS inoltre
"
1Hanno
diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che
presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro
gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione
militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una
rendita di vecchiaia.
2Il diritto all'assegno
per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni
sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande
invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso
si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1
non sono più adempiute.
3L'assegno per
grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di
vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.
4Il grande
invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino
alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un
assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.
4bisIl
Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per
grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la
grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio(A).
5Le disposizioni
della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità
(art. 42 LAI) sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla
valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione
invalidità(90) di determinare, per le casse di compensazione, il
grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può prolungare
prescrizioni complementari(C)."
L'art. 63
cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti
che
incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi
invalidi;
- che in
simili condizioni quindi, atteso che l'assicurata beneficia di una rendita di
vecchia, in virtù del tenore dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e 43bis cpv. 5 LAVS
autorità competente a statuire sul diritto all'assegno per grandi invalidi non
era tanto l'Ufficio AI, a cui la Cassa doveva far capo per determinare il grado
di invalidità, bensì la Cassa di compensazione, in quanto si tratta di un
assegno per grandi invalidi a carico dell'AVS (U. Kieser, Bundesgesetz über die
Alters- und Hinterlassenenversicherung, Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1996, p. 180 e
giurisprudenza citata).
Del resto
anche le direttive dell'UFAS precisano che
"
l'assegno per grandi invalidi va fissato e
pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la
prestazione complementare" (no. 2022);
- che ne
consegue che la decisione in esame, emanata da un'autorità incompetente, va
considerata nulla (DTF 114 V 327), l'incarto dovendo di conseguenza essere
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, per ragioni di
competenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
decisione é nulla per
incompetenza dell'autorità che l'ha emessa.
2.- L'incarto è
trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragione di
competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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