AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2002.124
Data decisione, Autorità:
11.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.124
BS/sc
Lugano
11 luglio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 12 settembre 2002
emanati da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1943, muratore, presenta una sindrome lombovertebrale con discopatie
lombari multiple e alterazioni spondilosiche lombari. Egli è altresì affetto da
artrosi interaposifiaria, con sospetta anterolistesi (cfr. rapporto 14 maggio
1999 del dr. __________, doc. AI _).
Il 9 novembre 1999 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia
reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione 26 febbraio
2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha erogato all’assicurato una
mezza rendita dal 1° gennaio 2000 in quanto:
"
(…)
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto
si evince la completa inabilità nella sua professione di muratore, così come in
qualsiasi attività medio-pesante; attività lucrative leggere e con la
possibilità di adattare l'ergonomia e le pause, vi sarebbe un'abilità medico
teorica residua del 75%; attività leggere non possano tenere conto di
particolari prescrizioni di ergonomia l'abilità medico teorica si riduce al
50%.
Si effettua ora il calcolo della capacità di
guadagno confrontando il reddito effettivamente conseguito nell'attività volta
prima dell'insorgenza del danno alla salute, con quello che potrebbe ancora
percepire attività generiche che non richiedono qualifiche professionali e
rispecchiano le indicazioni mediche:
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 57500
con invalidità 22979
perdita di guadagno/grado d'invalidità 34521 = 60
%
====
A partire dal 01.01.2000 lei ha diritto ad una
mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI _)
Con
lettera 16 novembre 2001 __________, per il tramite del __________, ha
trasmesso un certificato del medico curante (dr. __________) il quale ha
dichiarato un’inabilità lavorativa dell’85% (doc. AI _).
Ritenuto tale atto medico influente, con due provvedimenti formali 12 settembre
2002 l’UAI ha confermato la mezza rendita dal 1° ottobre 2000 ed erogato una
rendita per figlio sino al 30 giugno 2002 (doc. AI _).
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA,
sempre rappresentato dal __________, chiedendo l’erogazione di una rendita
intera, precisando:
" Con delibera del progetto di assegnazione di rendita l'ufficio
invalidità riconosce al signor __________ il 60% d'inabilità.
Per converso nell'unita copia del certificato
medico, rilasciato dal
Dr. __________, è rilevabile un'incapacità
lavorativa dell'85%.
Preso atto anche dell'ulteriore aggravamento
dello stato generale di salute dell'assicurato riteniamo che al sig. __________
possa essere designata una rendita intera d'invalidità.
La discordante interpretazione del grado
d'invalidità delle parti - a nostro avviso - giustificherebbe una visita neutra
a carico della cassa di compensazione che possa stabilire l'effettiva inabilità
lavorativa dell'interessato." (Doc. _)
1.4. Mediante
risposta di causa 3 ottobre 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame,
osservando in particolare:
"
(…)
Esaminato il nuovo certificato proposto, lo
scrivente Ufficio conferma la propria decisione.
Lo stesso non è infatti atto a sovvertire il
giudizio espresso dal perito.
In effetti, fermo restando che una perizia
riveste comunque un valore probatorio superiore alle certificazioni stilate dai
curanti, nel presente caso si osserva i via abbondanziale che il certificato in
oggetto si limita ad elencare le patologie a carico dell'assicurato, e a
formulare in modo del tutto generico il relativo grado di inabilità.
Come tale non può quindi essere considerato un
valido mezzo di prova." (Doc. _)
1.5. Il 14
ottobre 2002 il ricorrente ha inviato al Tribunale un rapporto datato 10
ottobre 2002 del dr. __________, specialista in neurochirurgia e medico
curante, attestante un peggioramento dello stato di salute ed un’inabilità
lavorativa dall’11 gennaio 1999 (V/1).
1.6. Con
osservazioni 18 ottobre 2002 l’amministrazione ha allegato una nota del dr.
__________, medico dell’AI, il quale ritiene che il peggioramento indicato dal
dr. __________ non trova un correlato clinico e radiologico (VII/1).
1.7. In corso
d’istruttoria il TCA ha chiesto all’ex datore di lavoro di comunicare
l’ammontare del salario annuo lordo che l’assicurato avrebbe percepito, senza
il danno alla salute, nel 2001 e 2002 (IX), ricevendo risposta il 4 giugno 2003
(X).
Le risultanze sono state poi trasmesse alle parti per una presa di posizione
(XI).
Il 10 giugno 2003 l’UAI ha comunicato di non avere particolari osservazioni da
formulare (XII), mentre il ricorrente è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 12
settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI
corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag.
182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de
l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr.
__________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e
le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Nel rapporto 2 ottobre 2000 lo specialista in reumatologia ha posto la seguente
diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro: sindrome lombovertebrale
plurisegmentaria (più accentuata a destra che a sinistra) su importanti
alterazioni degenerative della colonna lombare a carattere diffuso con stenosi
plurisegmentaria del canale spinale senza sintomatologia di claudicatio;
coxartrosi di media entità bilateralmente, periatropatica omeroscapolare
tendinopatica con sintomatologia d’impingement alla spalla sinistra.
Dopo aver proceduto ad una dettagliata valutazione medica, in merito alla
capacità lavorativa dell’assicurato il dr. __________ è giunto alle seguenti
conclusioni riguardo alla capacità lavorativa:
"
Tenendo in considerazione quindi la molteplicità
di queste problematiche a livello dell'apparato locomotorio, ritengo che il
paziente debba essere considerato inabile al lavoro nella forma completa per
quanto riguarda la sua attività di muratore antecedentemente eseguita. Egli è
inabile in questa forma anche per qualsiasi altro tipo di attività lavorativa
cosiddetta medio-pesante. Per quanto riguarda un'attività lavorativa leggera,
vi sarebbe una capacità lavorativa residuale almeno del 75%. Si dovrebbe
comunque qui tener conto del fatto che il paziente non dovrebbe rimanere fermo
in piedi più di 15 minuti, non dovrebbe piegarsi ripetutamente in avanti con la
parte superiore del corpo e non dovrebbe utilizzare le braccia sopra
l'orizzontale. Penso qui a delle attività nell'ambito della funzione di
guardiano, eventualmente di portiere o di operaio non qualificato. Per un'attività
cosiddetta medio-leggera che non tiene in considerazione le limitazioni,
soprattutto a livello delle estremità superiori e quindi richieda l'utilizzo
delle braccia sopra l'orizzontale nonché dei movimenti ripetuti con le stesse
ed il fare forza con le braccia a più riprese, il paziente deve essere ritenuto
inabile al lavoro nella forma del 50%. Penso qui a delle attività anch'esse
nell'ambito della professione di meccanico non qualificato o operaio non
qualificato oppure quale magazziniere." (Doc. _)
Ritenuto
quindi che l’assicurato è da considerare abile al 50% in attività leggere senza
adattamento ergonomico e senza la possibilità di pausa, l’amministrazione ha
proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 60%
conferente il diritto ad una mezza rendita d’invalidità(doc. AI _).
2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di
fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente
(DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni
invalidanti di cui il ricorrente è portatore.
Egli ha
compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla
base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla capacità di lavoro in attività leggere adeguate del 75%
rispettose dei limiti funzionali descritti, rispettivamente del 50% in attività
medio-leggere non rispecchianti le indicazioni del perito. L’assicurato infatti
non è stato ritenuto abile nella sua precedente professione pesante di
muratore.
contesta la valutazione peritale facendo innanzitutto riferimento al
certificato 7 novembre 2001 del suo medico curante, già prodotto in sede
amministrativa (doc. AI _).
Rettamente con la risposta di causa l’amministrazione ha sottolineato come in
tale scarno certificato il dr. __________ si limita ad elencare le patologie
lamentate dal suo paziente, indicando in modo generico il grado d’inabilità
dell’85%.
Nella nota 22 novembre 2001 il servizio medico regionale dell’AI (SMR) aveva
del resto già rilevato che la coxartrosi bilaterale indicata nel citato
certificato era stata valutata dal perito d’entità media, che la TAC lombare
non aveva permesso, a dispetto di quanto scritto dal dr. __________, di
evidenziare ernie discali e che la stato dopo dieci anni dall’intervento di
resezione di un aneurisma dell’aorta addominale e l’ipereosinofilia idiopatica
non influiva sulla capacità lavorativa (doc. AI _).
Infine, va rilevato come già il 20 maggio 1999 il dr. __________, medico
fiduciario della cassa malati __________, aveva ritenuto che
“sul piano medico-teorico, resta una capacità lavorativa residua del 50% ma
eventualmente anche superiore in una professione medioleggera, che non preveda
sforzi da compiere con la schiena e permetta frequenti cambiamenti di
posizione” (doc. AI _), ciò che è stato confermato dal perito.
2.9. Pendente
causa l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 10 ottobre 2002 del dr.
__________, specialista in neurochirurgia, in cui quest’ultimo ha concluso:
"
(…)
Concludendo,
questo paziente di 59 anni, fruente di una rendita AI al 50%, presenta una
situazione lombare complessa, caratterizzata da importanti alterazioni
degenerative (pseudospondilolistesi L5/S1, canale spinale lombare
secondariamente stenotico in particolare a livello L4/L5, spondilartrosi importante
e diffusa, protrusioni discali mediane a livello L3/L4 e L4/L5) e da disturbi
ingravescenti, che interpreto dovuti anche a una claudicatio intermittens
spinalis.
Soggettivamente o oggettivamente vi è stato un
peggioramento dal 1999 al 2002, per cui ritengo, che al paziente, già incapace
al lavoro al 100% dall'11.01.1999, debba essere assegnata una rendita AI piena
(al 100%) come del resto già espresso nella mia valutazione del 14.05.1999.
Sottolineo, che il signor __________ è stato
operato nel 1991 con protesi vascolare a livello dell'aorta addominale distale
per una stenosi serrata della stessa.
Comunque, affinché la valutazione sia completa,
consiglio, che il signor __________ venga sottoposto ad un indagine radiologica
della colonna lombare, più precisamente a radiogrammi lombari convenzionali
eretti nelle due proiezioni standard, funzionali laterali in massima
inclinazione e reclinazione e a una MRI lombare.
Restando a disposizione per ulteriori complementi
di informazione, porgo i miei più distinti saluti." (Doc. _)
Chiamato
a pronunciarsi in merito, nella nota 23 ottobre 2002 il dr. __________ ha
ritenuto che il peggioramento attestato non è correlato da un riscontro clinico
e radiologico e che questo dovrà essere oggetto di una nuova valutazione
(VII/1).
Occorre
rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 12
settembre 2002 - , ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V
366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia
procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a
condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso
(RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989
pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Come rettamente rilevato dal medico
dell’amministrazione, il succitato rapporto medico non fornisce elementi certi
per determinare un eventuale peggioramento (VII/1).
Del resto, il dr. __________ ha evidenziato l’insorgenza di nuovi sintomi avvenuti
dal 1999 al 2000 ( “ Dal 1999 al 2000, insorgenza di nuovi sintomi, ossia
dolore gluteale sinistro con irradiazione nell’inguine sinistro ….”),
concludendo che “soggettivamente e oggettivamente vi è stato un
peggioramento dal 1999 – 2002…..” (V/D), senza tuttavia specificare,
ad esempio, quando è avvenuto il deterioramento dello stato di salute.
Nondimeno lo stesso specialista ha ritenuto che per una valutazione completa è
necessario che l’assicurato venga sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche.
Incontestato è il fatto che il ricorrente non può più esercitare la sua
precedente attività di muratore. Il dr. __________ non si pronuncia sul grado
d’inabilità lavorativa in attività adeguate, come del resto non l’ha fatto nel
rapporto 14 maggio 1999 (doc. AI _). Su tale aspetto, invece, il dr. __________
ha fornito una dettagliata ed esaustiva valutazione, cui va data piena
adesione.
Determinante è che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che, nel
lasso di tempo tra la perizia del dr. __________ (2 ottobre 2000) e la resa
della decisione contestata (12 settembre 2002), l'assicurato presenta
un'incapacità al lavoro in attività adeguate rispecchianti le indicazioni
mediche superiore al 50%.
Si giustifica tuttavia la trasmissione degli atti all’UAI affinché valuti,
mediante nuovi accertamenti medici, se vi è un rilevante peggioramento ai fini
di una revisione ex art. 41 LAI.
2.10. Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario
dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale muratore
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da
invalido).
Secondo una recente sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in
ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione
su opposizione). L’Alta Corte ha altresì precisato che l’amministrazione è
comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a
esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia
eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad
un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(cfr. STFA inedite 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01; cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Dal rapporto 13 ottobre 2001 del consulente in integrazione professione risulta
che il calcolo dell’invalidità è stato eseguito con riferimento ai redditi del
1998: reddito da valido (__________) di fr. 57'000.-- e fr. 22'979.-- quale
reddito da invalido.
A tale calcolo non può essere fatta adesione.
Come visto poc’anzi, determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il
momento dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto anche conto delle modifiche
rilevanti sino all’emanazione della provvedimento contestato. Secondo costante
giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali si fonda di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell’emanazione della
decisione amministrativa (DTF 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il momento determinante per il calcolo dell’invalidità è il 1°
ottobre 2000, giorno in cui è sorto il diritto alla rendita.
Interpellato dal TCA, il 4 giugno 2003 l’ex datore di lavoro ha comunicato che,
secondo il conteggio per l’indennità giornaliera dell’assicurazione malattia,
il guadagno assicurato nel 2000 ammontava a fr. 51'700.--.
Nel 2002 __________ avrebbe percepito, senza il danno alla salute e
conformemente al Contratto collettivo di categoria, fr. 61'000.-- annui (X).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività
adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Applicabile è comunque il valore mediano
(valore centrale; cfr. DTF 126 V 77 consid. 3b/bb).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21
questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali
pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la
structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in
attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima
di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo
al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA
inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le
donne.
Va al proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di
questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali
suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un
principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali
(Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica
regionale (cfr.TFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G., I 475/01).
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei
dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario
mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore
settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella
B9.2, pag. 88), per un’attività
leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027:
40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per
le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico
l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr.
36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e
pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.--
riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i
rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag.
348).
Partendo da un salario statistico di fr. 25'249.-- (50% di 50’498), tenuto
conto della riduzione di rendimento del 10% ammessa
dalla consulente in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 13
ottobre 2001 (cfr. doc. AI _) - la cui valutazione non
è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo
TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione
(cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B pag. 5; DTF 126 V 75) - si giunge ad un reddito da invalido di fr. 22'724.
Da un raffronto di tale dato con un reddito da invalido di
fr. 51'700.-- risulta un’incapacità al guadagno del 56% (51700– 22724 x 100 : 51700), conferente il diritto ad una mezza rendita.
Allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo procedere ad un
aggiornamento dei dati salariali al 2002, momento della decisione contestata.
Conformemente alla giurisprudenza
federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) i fr. 50'498.-- evinti dalle citate tabelle
salariali del 2000, adeguati al 2002 (momento della decisione impugnata) in
base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 6/2003”, Tabella B10.3,
pag.99) ammontano a fr. 52'593.--
(50498 x 1933 : 1856).
Partendo dunque da un reddito da invalido di 23'666 (50% di 52'593 meno il 10%
di riduzione di rendimento) e da un salario ipotetico di fr. 61’000.--, il
grado d’invalidità risulta essere del 61,2% (61000
– 23666 x
100 : 61000).
Ne consegue che l’UAI ha rettamente erogato una mezza rendita non presentando
l’assicurato un’incapacità al guadagno almeno del 66 2/3%.
2.11. L'assicurato
ha chiesto al TCA di ordinare una perizia neutra a carico dell’AI (cfr. doc.
I).
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario
procedere ad una perizia giudiziaria.
Sulla
scorta dei precedenti considerandi, essendo confermata la decisione contestata,
il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Gli atti
sono trasmessi all’amministrazione conformemente al consid. 2.9.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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