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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.11
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00011
bs/cd
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 8 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto,
in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1948, a seguito di un infortunio occorso nel 1951 ha subìto una
lesione del cristallino sinistro e da allora è costretto a portare degli
occhiali.
In data 21 agosto 2000 l'assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni
AI volta in particolare al rimborso dei costi di un paio d’occhiali e delle
relative visite mediche (doc. AI _).
1.2. Con progetto
di decisione 19 dicembre 2001, confermato mediante provvedimento formale 8
gennaio 2002, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta
motivando:
"
Giusta l'articolo 21 della legge federale per
l'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari (OMAI) o
a quelli che possono essere assimilati ad una delle categorie menzionate in
questa lista. Inoltre, l'assicurazione prende a carico solo i mezzi ausiliari
di un modello semplice e adeguato.
Le spese d'occhiali, di lenti a contatto, di
protesi e di supporti plantari sono prese a carico dell'assicurazione
unicamente se questi mezzi ausiliari sono il complemento importante di
provvedimenti sanitari dall'AI.
Dalla documentazione acquisita all'incarto non
risulta che lei sia al beneficio di provvedimenti sanitari riconosciuti
dall'AI.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta.
In caso di difficoltà finanziarie o altro,
__________ la consiglierà volentieri dietro sua richiesta." (Doc. _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, chiedendo
l'assunzione da parte dell'AI delle spese sia per l’acquisto di un nuovo paio
di occhiali, che per le visite mediche.
In particolare egli ha rilevato :
"
(…)
Vi faccio anche presente che nel 1951 ebbi un infortunio causandomi lesioni
all'occhio sinistro in cui persi la vista, e quindi mi sento penalizzato da
tale decisione A.I.
Se una assicurazione A.I. rifiuta una richiesta
di presa a carico giustificata deve esserci una corretta valutazione.
Ogni richiesta dubbia deve essere sottoposta al
medico di fiducia, e questo non dovrebbe succedere. (Fonte: Wenn medizinische Laien
Doktor splielen Patrick Gut, K. Tip-20/2000)." (Doc. _)
1.4. Mediante
risposta 7 febbraio 2002 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
gravame, rilevando in particolare:
"
(…)
In altri termini, la presa a carico di mezzi
ausiliari quali occhiali o lenti a contatto non può essere concessa
indipendentemente da un provvedimento sanitario ex art. 12 o 13 LAI.
Considerato che nella fattispecie il ricorrente
non è stato posto a beneficio d'alcun provvedimento sanitario (del resto
nemmeno richiesto), a giusta ragione la domanda è stata respinta."
(Doc. _)
1.5. Con lettera
16 febbraio 2002 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
I
provvedimenti di integrazione sono:
a) i provvedimenti sanitari;
b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) la somministrazione di mezzi ausiliari;
e) il pagamento di indennità giornaliere.
Fra i
provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i
mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).
In virtù
dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in
un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per
esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per
studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale.
Giusta la
2a frase dell'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurazione sopperisce alle spese per
protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un
complemento essenziale ai provvedimenti sanitari di integrazione (cfr. DTF
119 V 225 consid. 3c). Tale condizione è stata voluta dal legislatore al fine
di evitare abusi che non potrebbero altrimenti essere impediti considerata la
notevole diffusione di tale mezzo ausiliario (cfr. BBl 1958 II 1260; cfr. DTF
124 V 10 consid. 5b, bb).
Inoltre
giusta la cifra 7.01* dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'AI del 29 novembre 1976 (OMAI), gli occhiali vengono considerati
mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di
provvedimenti sanitari d'integrazione".
L'assicurato,
che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per
spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria
persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali
mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito dal Consiglio federale (art.
21 cpv. 2 LAI).
I mezzi
ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e
adeguato.
L'assicurato
sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo
ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza
invalidità, l'assicurata può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21
cpv. 3 LAI).
2.3. In virtù
della delega legislativa contenuta nell'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha
emanato l'art. 14 OAI.
Secondo
questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art.
21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni
complementari riguardanti:
a. la consegna dei mezzi ausiliari;
b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili
rese indispensabili dall'invalidità;
c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze
persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.
Il
Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la
summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).
Giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti
tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha
diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo
se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le
mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di
assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel
numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; DTF 121 V 260 consid. 2b
con riferimenti; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La lista
contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le
categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare
per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o
semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; 117 V 181
consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b).
2.4. Nel caso in
esame, dagli atti non si evince che __________ ha beneficiato, né beneficia di
provvedimenti integrativi sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI (anche se non
necessariamente eseguiti dall'AI, ma i cui presupposti di presa a carico da
parte di quest'ultima siano adempiuti, cfr. DTF 105 V 147 consid. 1 con
riferimenti).
Non risulta quindi che la richiesta di occhiali è da mettere in relazione con
lo svolgimento di un provvedimento sanitario, per cui la consegna degli stessi
non è da considerare come completamento del predetto provvedimento.
Al proposito,
va ricordato che la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari
nell’assicurazione invalidità (CMAI), edita dall’UFAS, precisa che si tratta di
un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione se, unitamente
all’esecuzione di un provvedimento sanitario secondo gli art. 12 o 13 LAI, la
consegna di occhiali o di lenti a contatto risulta necessaria e se il successo
di un provvedimento sanitario dell’AI è garantito solo con l’uso di occhiali o
lenti a contatto
(sottolineatura del redattore, cfr. marg. 7.01.3*/ 7.02.3* CMAI).
Pertanto, non rappresentando gli occhiali in lite un complemento essenziale
ai provvedimenti sanitari di integrazione giusta l'art. 21 cpv. 1, 2a
frase LAI e la cifra 7.01* dell'allegato OMAI, gli stessi, come le relative
visite mediche di controllo della vista, non possono essere assunti dall'AI
(cfr. consid. 2.2).
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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