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Numero d'incarto:
32.2002.106
Data decisione, Autorità:
04.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00106
RG/sc
Lugano
4 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Considerato in fatto e in diritto che
-
per
decisione datata 15 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha
assegnato a __________ una rendita semplice d'invalidità (grado d'invalidità
75%) di fr. 443.-- mensili a decorrere dal 1° agosto 2000 (fr. 454.-- dal 1°
gennaio 2001). La rendita è stata determinata sulla base della scala di rendita
18, un periodo di contribuzione di 3 anni e 11 mesi e un reddito annuo medio di
fr. 16'068.--. Nella decisione l'UAI ha quindi precisato che trattasi di
rendita ordinaria parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o
incompleti (dal 1990 al 1996);
-
con
ricorso datato 25 agosto 2002 al TCA - consegnato alla posta il 29 agosto 2002
(cfr. busta d'impostazione) - la madre dell'assicurata, evidenziando essa
stessa la tardività del gravame, ha tuttavia in sostanza rilevato da un lato
come durante il ritenuto periodo di anni di contribuzione mancanti i contributi
siano stati versati (l'assicurata avrebbe svolto in tale periodo un'attività
lavorativa al 50%), dall'altro come l'unico introito costituito dalla rendita
attualmente di fr. 454.-- mensili non permetta all'interessata di far fronte a
spese mensili fisse di oltre fr. 1'220.--;
-
secondo l'art.
84 cpv. 1 LAVS, qui applicabile per analogia in virtù del rimando di cui l'art.
69 LAI, contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione gli
interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione;
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il termine di ricorso è perentorio;
-
secondo
la prassi il termine di ricorso decorre il giorno seguente la notifica della
decisione (art. 20 LPA in relazione con l'art. 96 LAVS; cfr. DTF 119 V pag. 8 =
Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). Se l’ultimo giorno del termine è un
sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3
LPA);
-
gli atti
scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa,
a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 LPA).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139
consid. 1, pag. 142-144).
Se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid.
2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994 ° 98
pag. 355, Nr. 12);
-
in casu,
per ammissione dell'insorgente medesima, il ricorso interposto contro la
decisione 15 maggio 2002 e consegnato alla posta in data 29 agosto 2002, è
manifestamente tardivo;
-
in simili
circostanze questo TCA non entra nel merito del gravame, la decisione
contestata essendo cresciuta in giudicato;
-
nell'atto
ricorsuale l'insorgente evidenzia tuttavia come la fattispecie sia a suo dire
suscettibile di essere riesaminata sia a motivo dell'asserita non corretta
determinazione del periodo contributivo ritenuto ai fini del calcolo della
rendita, sia in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui essa
versa;
-
a tale
riguardo giova ricordare che per quanto attiene alla modifica di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato, ritenuta sin dall'inizio errata, secondo
giurisprudenza essa può o deve essere modificata dall'autorità che l'ha
pronunciata a) in via di riesame, quando sul merito non si
sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza
dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 122 V 21
consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; DTF 117 V 12 consid.
2a, DTF 115 V 186 consid. 2c; RAMI 1992 pag. 118 consid. 4a), b)
nell'ambito della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche
per l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (STFA non pubbl. del 31 ottobre
1996 in re E. P.; SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119
V 184; DTF 115 V 186; DTF 110 V 292 consid. 1);
-
ritenuto
che in sede ricorsuale l'insorgente ha manifestato la sua determinazione a
voler mantenere la richiesta volta ad una correzione della querelata decisione
anche qualora il gravame venisse respinto, si giustifica, per ragioni di
competenza nel senso sopra indicato, la trasmissione dell'atto 25 agosto 2002
all'UAI quale autorità amministrativa che ha pronunciato la decisione,
cresciuta in giudicato, di cui è chiesta la modifica;
-
riguardo
all'asserita impossibilità per l'assicurata di far fronte al proprio
sostentamento con la rendita assegnatale, la quale costituirebbe la sua unica fonte
di reddito, è bene ricordare che qualora dovesse trovarsi in condizioni
economiche disagiate, essa può sempre chiedere - qualora non l'avesse già fatto
-
l'erogazione di una prestazione complementare.
La
domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto
all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
Tale
richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA,
nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite
imposto dalla legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non
è ricevibile in quanto tardivo.
2.- L'atto 25
agosto 2002 è trasmesso all'UAI per ragioni di competenza.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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