AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.101
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.101
BS/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 24 giugno 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1942, dal 1993 soffre di disturbi alla schiena (cfr. rapporto 4 gennaio
2000 del medico curante, dr. __________, doc. AI _).
Dal 1984 al 1999 egli ha lavorato presso la ditta __________ come autista, per
passare nel 1996 al reparto magazzino con la funzione di “ aiuto spedizione,
magazziniere e smistamento merce nei reparti” ( cfr. questionario 7 gennaio
2000 dell’ex-datore di lavoro, doc. AI _ e lettera 30 marzo 1999 della
__________ all’assicurato contenuta negli atti della cassa di disoccupazione,
doc. AI _).
Il 10 dicembre 1999 l’assicurato ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere
delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica a cura del dr.__________, con progetto di decisione 6 agosto 2001
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda in quanto
l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI _).
Avendo __________, per il tramite dell’allora patrocinatore, comunicato di
essere in cura psichiatrica dal mese di agosto 2001 (doc. AI _),
l’amministrazione ha quindi annullato il progetto di decisione e proceduto ad
ulteriori accertamenti.
Dopo aver acquisito agli atti il rapporto 26 ottobre 2001 della psichiatra
curante, dr.ssa __________, che conclude per una piena incapacità lavorativa
(doc. AI _), l’UAI ha incaricato il dr. __________, dell’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale di __________, di eseguire una perizia psichiatrica.
In esito a tale accertamento specialistico e tenuto conto delle precedenti
risultanze mediche, mediante un altro progetto di decisione datato 6 maggio 2002,
l’amministrazione ha statuito quanto segue:
"
(…)
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in
particolare dai rapporti peritali stilati dal Dr. __________ e dal Dr.
__________ risulta che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa e di
guadagno del 30 % dal dicembre 1998 e del 40 % dall'agosto del 2001. Il diritto
ad un quarto di rendita AI sorge quindi unicamente a partire dal 1.8.2002 (art.
29 cpv. 1 lett. b)." (cfr. doc. AI _)
Con scritto 3 giugno 2002 l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, ha
contestato il progetto di decisione, chiedendo il riconoscimento di una rendita
intera (doc. AI _).
Dopo aver comunicato all’avv. __________ che le predette osservazioni non sono
state ritenute rilevanti (doc. AI _), con provvedimento formale 24 giugno 2002
l’UAI ha confermato il diritto al quarto di rendita dal 1° agosto 2002,
precisando che :
"
(…)
Se, alla scadenza del termine di carenza di un
anno, l'assicurato presenta sempre un'incapacità di lavoro e di guadagno
aprendo il diritto alla rendita, sarà possibile inoltrare una nuova domanda con
una semplice lettera." (cfr. doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa 24 giugno 2002 è tempestivamente insorto __________,
sempre rappresentato dall’avv. __________, postulando in via principale
l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita dal 1999.
In via
subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori
accertamenti medici.
A motivazione del proprio gravame e facendo riferimento alle attestazioni della
psichiatra curante e del dr. __________, medico di fiducia della cassa malati
__________, l’assicurato ha segnatamente osservato:
"
(…)
I primi due medici si sono ripetutamente espressi
a favore del riconoscimento di una incapacità lavorativa di almeno il 50 %. Il
medico incaricato dall'AI ha per contro attestato un'incapacità lavorativa del
30 %, postulando comunque il riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 40
%. E' importante sottolineare che nel caso in esame il parere del medico
curante, che meglio tutti conosce lo stato di salute del proprio paziente, è
confermato dal parere del medico di fiducia dell'assicurazione malattia, che
normalmente si esprime piuttosto a sfavore del paziente, nell'interesse
dell'assicurazione e del datore di lavoro. E' pure importante sottolineare che
al temine del proprio referto, anche il medico incaricato dall'UAI, giunge alla
conclusione che al qui ricorrente dovrebbe essere riconosciuto un grado di
inabilità lavorativa del
40 %." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante
risposta di causa 5 settembre 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame,
precisando:
"
(…)
Orbene, in corso di istruttoria è stata dapprima
effettuata una perizia reumatologica (doc. n. _ a inc. AI). L'incaricato,
dottor __________, ha giudicato che in attività medio- leggera, quale era per
esempio quella precedentemente esercitata (cf. anche doc. n. _ inc. AI),
l'assicurato risulta inabile al massimo al 30 %.
E' sì vero, come afferma il ricorrente, che il
perito ha ventilato la possibilità di riconoscere un'inabilità superiore (40
%). Veniva però anche specificato chiaramente che i motivi posti alla base di
tale proposta esulano dal campo strettamente medico, non potendo pertanto
essere tenuti in considerazione.
L'aspetto psichico è stato parimenti oggetto di
attenta analisi. L'assicurato è infatti stato sottoposto a perizia
psichiatrica, eseguita dal dottor __________ nel mese di aprile del corrente
anno (doc. n. _ inc. AI).
In tal ambito si è oggettivata la presenza di
un'inabilità lavorativa del 40 %, apparsa nel mese di agosto dell'anno
precedente.
Come più volte rammentato, in presenza di diversi
medici, l'amministrazione fonda il proprio giudizio sull'avviso del perito il
quale, oltre a possedere una conoscenza specifica del settore in esame, fornisce
un parere del tutto imparziale.
In merito poi all'obiezione secondo la quale il
grado di inabilità psichica andrebbe sommato a quello riscontrato dal
reumatologo, si sottolinea che il sapere se nel caso di specie i diversi gradi
di inabilità vadano o meno sommati è una questione che spetta esclusivamente al
medico determinare.
In definitiva lo scrivente Ufficio ritiene che la
fattispecie sia stata oggetto di investigazioni mediche complete e dettagliate,
ciò che implica la piena bontà della decisione impugnata, nonché l'inutilità di
procedere ad ulteriori indagini circa lo stato di salute del ricorrente."
(cfr. doc. _)
1.5. In data 23
settembre 2002 il rappresentante dell’assicurato ha presentato le proprie
osservazioni alla risposta di causa, chiedendo l’assunzione di diversi testi
(V).
Il 26 settembre 2002 l’UAI ha ribadito la propria posizione (VII) ed il 10
ottobre 2002 ha trasmesso la documentazione medica prodotta in occasione
dell’ulteriore domanda di prestazioni presentata dall’assicurato il 26 agosto
2003 dopo l’inoltro del presente gravame (cfr. doc. AI _) (VIII).
Infine,
il 29 ottobre 2002 l’avv. __________ ha inoltrato delle contro-osservazioni
(X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 24 giugno
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid.
2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.
2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nell’ambito dell’istruttoria amministrativa, __________ è stato
sottoposto ad un esame reumatologico a cura del dr. __________.
Nel rapporto 12 marzo 2001 lo specialista in reumatologia, posta la diagnosi
principale di sindrome lombospondilogena, discopatia ed ernia discale, stato
dopo possibile irritazione radicolare S1 a sinistra e aggravazione della
sintomatologia, in merito alla valutazione della capacità lavorativa ha
rilevato (sottolineatura del redattore):
" (…)
II paziente presenta attualmente una sindrome lombospondilogena a
livello della gamba di sinistra senza sicuri segni per una compressione di tipo
radicolare. L'esame clinico mostra piuttosto una problematica di tipo
tendomioghelotico. Vi sono comunque anche degli indizi di una certa
aggravazione della sintomatologia, soprattutto per quanto riguarda la prova
della forza a livello dell'estremità inferiore di sinistra, dove il paziente
non innerva spontaneamente. Anche la deambulazione sulla punta dei piedi e sui
talloni è piuttosto atipica con tendenza alla caduta non spiegabile con dei
problemi a livello neurologico. L'esame clinico mostra poi una buona mobilità
della colonna vertebrale nella zona lombare. Vi è una dolenzia alla
mobilizzazione degli ultimi due segmenti lombari e vi è stranamente una
dolenzia alla palpazione a livello del gluteo di destra. II paziente non si è
mai lamentato di disturbi a livello del gluteo destro ma sempre ed unicamente a
sinistra. L'esame radiologico da me eseguito della colonna lombare non mostra
alterazioni degenerative importanti. Vi è una condrosi a livello
del segmento L4/L5 con una leggera pseudoretrolistesi di L4 su L5,
eventualmente accentuata anche dalla presenza di una scoliosi destro convessa.
Vi è una condrosi anche al segmento L5/S1 con leggera spondilosi anteriore. La
TAC della colonna lombare ripetuta a due riprese nel 1998 ha evidenziato quale
reperto principale, un'ernia discale mediana reccessale sinistra L5/S1 con
discreti segni di sofferenza radicolare S1 a sinistra. A più riprese il
paziente era stato in cura riabilitativa stazionaria presso la Clinica
__________, sempre con una buona risposta terapeutica. Egli era stato
dichiarato sempre alla dimissione abile al lavoro nella forma completa. Egli
svolgeva presso la __________ un'attività lavorativa da considerare
medio-leggera quale postino interno, portinaio ed inizialmente autista addetto
al trasporto persone.
Tenendo in considerazione questi fattori sopraelencati ritengo
che il paziente debba essere riconosciuto al massimo inabile al lavoro per
un'attività cosiddetta medio-leggera nella forma del 30%.
Tenendo in considerazione eventualmente l'età piuttosto
avanzata del paziente e quindi le difficoltà anche sociali di trovare
un'attività lavorativa se pure parziale, si potrebbe giungere ad un'incapacità
lavorativa del 40% massimo." (cfr. AI _)
L’assicurato è stato poi
peritato dal dr. __________ dell’Organizzazione sociopsichiatrica
cantonale di __________ (doc. AI _).
Nel dettagliato e completo referto 11 aprile 2002, lo specialista in
psichiatria, dopo aver esposto un’esaustiva anamnesi e proceduto a tre incontri
con l’assicurato ed a colloqui con il di lui figlio, nonché col medico curante
e con la d.ssa __________ __________, ha posto la seguente diagnosi: episodio
depressivo di media gravità (F32.1) con sintomi biologici (doc. AI _ pag. 7).
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha
precisato:
"
(…)
Le menomazioni qualitative e quantitative a
livello psicologico e mentale sono legate all'episodio depressivo di media
gravità, presente dall'agosto 2001. Le terapie effettutate non hanno portato ad
un miglioramento della capacità di lavoro del paziente. Considerate anche le
scarse risorse personali e gli evidenti limiti intellettivi, permane
un'incapacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, del 40 %, che, con
grande probabilità, non è suscettibile di miglioramenti in futuro." (cfr.
doc. AI _)
Vista
l’età, le risorse personali, la condizione clinica e le motivazioni del
paziente, il perito ha ritenuto inutile proporre dei provvedimenti integrativi
(doc. AI _ pag. 9).
Facendo decorre un’incapacità lavorativa del 40% dal mese di agosto 2001, con
la decisione contestata l’UAI ha posto il ricorrente al beneficio di un quarto
di rendita dal 1° agosto 2002.
L’assicurato contesta il grado di abilità lavorativa posta dall’amministrazione
alla base del provvedimento impugnato.
2.7. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti i periti dr. __________ e dr. __________,
specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità al lavoro
dell’assicurato nell’ultima attività lucrativa di magazziniere.
Per quel
che concerne la problematica somatica, __________ oppone alla valutazione del
dr. __________ il rapporto 4 gennaio 2000 del suo medico curante, dr.
__________, il quale ha certificato un’abilità lavorativa massima del 50% dal
22 febbraio 1999, chiedendosi nel contempo se “un’invalidità nella misura
del 70% non sia più indicata per questo paziente” (doc. AI _).
Anche il medico fiduciario della cassa malati __________, dr. _________, dopo
aver visitato il ricorrente ha confermato un’inabilità del 50% e ritenuto
giustificata “la domanda d’invalidità del 50%” (cfr. scritto 22 novembre
1999 in doc. AI _). Nel rapporto 16 novembre 2001 alla __________, dopo aver
preso conoscenza della perizia del dr. _, egli ha confermato la sua
valutazione di riconoscere un’inabilità del 50%, dichiarandosi dispiaciuto “
di quanto ha deciso la commissione AI”, senza aver comunque motivato la sua
divergente valutazione rispetto a quella del perito (doc. ).
Orbene, secondo questo TCA i succitati pareri medici, tra l’altro stesi non da
specialisti, non sono idonei a mettere in dubbio il dettagliato ed
approfondito, nonché motivato giudizio peritale, cui va dato pieno valore
probatorio (cfr. consid. 2.7.).
Va del resto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato
nel ricorso non è stato licenziato al 30 giugno 1999 per
motivi di salute (cfr. lettera 30 marzo 1999 della __________ al ricorrente,
doc. AI _).
Inoltre, è opportuno ricordare come a più riprese egli abbia soggiornato presso
la clinica __________ per una cura riabilitativa, da ultimo nel febbraio 1999,
e che dopo ogni dimissione egli ha potuto riacquistare la piena capacità
lavorativa (cfr. rapporto 23 febbraio 1999 della clinica __________ contenuto
nel plico doc. AI _). Già per questo motivo la richiesta ricorsuale di
erogazione di una mezza rendita dal 1999 non è giustificata.
Vero che nel rapporto 12 marzo 2001 il dr. __________ ha individuato degli “indizi
di una certa aggravazione della sintomatologia, soprattutto per quanto riguarda
la prova della forza a livello dell’estremità inferiore a sinistra” (doc.
AI _ a pag. 4), ma è altrettanto vero che tale problematica, insieme alle altre
affezioni riscontrate, sono state considerate nella valutazione del grado
d’inabilità del 30% in attività medio-leggere, come lo è stata l’ultima
occupazione presso la __________ ( “ Tenendo in considerazione
questi fattori sopraelencati ritengo che il paziente debba essere riconosciuto
al massimo inabile al lavoro per un'attività cosiddetta medio-leggera nella
forma del 30%”, cfr. doc. AI pag. 24 pag. 5). In qualità
di magazziniere, per la circolazione della merce egli utilizzava infatti
carrelli pesanti al massimo due chili, imballava le bustine da seduto e
saltuariamente era impiegato quale autista (cfr. attestato 7 gennaio 2000 del
datore di lavoro, doc. AI _).
Da
ultimo, il ricorrente ha sottolineato come il perito abbia consigliato il
riconoscimento di un’inabilità lavorativa del 40% e questo per via dell’età
avanzata e per motivi sociali (“ Tenendo in considerazione eventualmente
l’età piuttosto elevata del paziente e quindi le difficoltà anche sociali di
trovare un’attività lavorativa se pure parziale, si potrebbe giungere ad
un’incapacità lavorativa del 40% massimo” cfr. doc. AI _ a pag. 5). Come
rettamente rilevato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, tale
proposta non può essere presa in considerazione poiché esula dal campo
strettamente medico.
Stante quanto detto sopra, a mente del TCA, non vi è alcun valido motivo per
mettere in dubbio la valutazione peritale circa l’inabilità al 30% in attività
medie-leggere.
2.9. Per quel che concerne la componente psichica,
__________ fa riferimento al referto 26 ottobre 2001 della sua psichiatra
curante, dr.ssa __________ (doc. AI _). In quell’atto, la specialista in
psicologia e psichiatria, una volta certificato di aver in cura l’assicurato
dal 29 agosto 2001, ha diagnosticato un episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici.
Per quel che concerne la prognosi ed il giudizio sulla capacità lavorativa,
essa ha concluso:
"
(…)
La prognosi del paziente appare sfavorevole è
attualmente da considerarsi inabile al 100 % dall'inizio dell'anno per la
sindrome abulico apatica.
Già da anni (Dicembre 1998), è inabile al 50 %;
il disinvestimento personale dal lavoro e dalla sfera sociale hanno contribuito
a cronicizzare la sua situazione. Non è ancora prevedibile una ripresa al 50
%." (cfr. doc. AI _)
Nell’ultimo
rapporto 7 ottobre 2002 all’UAI la d.ssa __________ ha fatto presente che la
terapia eseguita non ha portato alcun miglioramento della sintomatologia
depressiva, precisando che :
"
(…)
Come già ribadito nel mio
precedente rapporto, ritengo che la prognosi lavorativa di questo paziente sia
sfavorevole, in considerazione della sintomatologia depressiva presentata
grave, della sintomatologia dolorosa e dell'esito negativo delle terapie fino a
oggi effettuate.
Non ritengo vi possano essere
dei miglioramenti delle condizioni di salute tali da portare ad un aumento
della capacità di lavoro.
Continuo a considerare il
paziente inabile al lavoro al 100 %. Ritengo sia indicata una rendita
intera." (cfr. doc. _)
Infine, il ricorrente ha prodotto un certificato datato 22 agosto 2002 del dr. med.
__________, anch’egli psichiatra e psicoterapeuta, del seguente tenore:
"
(…)
Dopo aver visitato il paziente in due sedute (8.8.2002 e
14.8.2002), posso confermare: la perizia della Dott.essa __________ del
26.10.2001, sul stato di salute del summenzionato paziente.
L'attuale stato psichico conferma la diagnosi, e
purtroppo la prognosi rimane sfavorevole, malgrado un trattamento
psichiatrico nel ultimo anno, e da considerare inabile 100% al lavoro.
L'unica imprecisione che la perizia contiene è la data errata
(1.4.2000) del licenziamento. Quest'ultimo è stato eseguito immediatamente il
31.3.1999 (con pagamento fino il 30.6.1999). Il paziente era precedentemente
inabile al lavoro del 50%, dal dicembre 1998." (cfr. doc. AI _)
Pertanto, la principale divergenza tra il perito, da una parte, e la d.ssa
__________ ed il dr. __________, dall’altra, è la valutazione della gravità
dell’episodio depressivo; mentre il primo lo definisce di “media gravità”, gli
altri due sanitari lo ritengono di entità “grave”.
Orbene, nel referto 11 aprile 2002 il dr. __________ ha rilevato che
(sottolineatura del redattore):
"
la visita psichiatrica
(quella del 28 agosto 2001 presso la d.ssa __________, n.d.r.) è avvenuta
qualche settimana dopo che al paziente era stato sottoposto il progetto di
risoluzione da parte dell’AI, ciò che depone per il carattere reattivo della
depressione. La sintomatologica psichiatrica non ha comportato
un’ospedalizzazione e le visite mediche ambulatoriali avvengono con una
frequenza di una volta al mese “ . (Doc. AI _ pag. 8).
A
mente di questa Corte questi due elementi (mancata ospedalizzazione e visita
ambulatoriale mensile) depongono piuttosto a favore di un episodio depressivo,
legato appunto al primo progetto di decisione, d’entità medio-grave, così come
pertinentemente qualificato dal perito.
Non va comunque dimenticato che per la stesura del circostanziato ed
approfondito rapporto il dr. __________ ha visto l’assicurato tre volte ed ha
avuto colloqui con il medico curante ed la d.ssa __________.
Quest’ultima non può del resto essere seguita allorquando nel rapporto 7
ottobre 2002 (reso tra l’altro dopo la pronunzia della decisione contestata:
per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui esse sono state rese cfr. DTF 127 V 251
consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99
V 102) fa risalire l’incapacità lavorativa psichiatrica al 1° gennaio 2001,
allorquando, come visto, l’episodio depressivo è avvenuto nel mese di agosto
2001. Non solo, l’assicurato ha iniziato il trattamento ambulatoriale al 29
agosto 2001 (doc. AI _).
Vero che il dr. __________ ha visto l’assicurato due volte, tra l’altro dopo la
resa della decisione impugnata, ma la sua valutazione non è così approfondita e
esaustiva come il referto peritale. Cionondimeno non può essere escluso che
tale rapporto possa essere preso in considerazione nell’ambito della nuova domanda
del 21 agosto 2002 (doc. AI _).
Determinante è comunque che tra la perizia del dr. __________ e la decisione
contestata l’assicurato presenti un’inabilità lavorativa del 40% in qualsiasi
attività.
Infine, per quel che concerne la valutazione globale della capacità lavorativa,
a giusta ragione in sede di risposta l’amministrazione ha rimarcato come le
singole incapacità lavorative non possono essere sommate. Spetta piuttosto al
medico fare una simile valutazione (su tale punto cfr. RDAT 2002 I no.72), ciò
che è stato fatto dal dr.__________, del Servizio medico regionale dell’AI.
Egli ha infatti valutato come la limitazione psichiatrica del 40% sia
conglobata nella limitazione reumatologica del 30% in attività medio-leggere
(doc. AI _).
Pertanto, rispecchiando i referti specialistici del dr.
__________ e dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), ai quali può esser fatto
riferimento per la pronuncia del presente giudizio, è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b), che a far da tempo dal 1° agosto 2001 ____________ presenta
un’incapacità lavorativa del 40%. Trascorso l’anno di attesa durante il quale
l’assicurato ha presentato un’inabilità lavorativa del 40%, rettamente l’UAI
gli ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° agosto 2002. Egli può tuttavia
beneficiare di una mezza rendita nella misura in cui sono adempiuti i requisiti
per un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 cpv. 1bis LAI. Spetterà pertanto
all’amministrazione di procedere a tale accertamento mediante l’invio
dell’apposito formulario.
Ne
consegue che la decisione contestata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
2.10. L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria e
l’audizione testimoniale, eventualmente per iscritto, dei dr. __________ e
__________ in modo che possano esprimere con precisione in merito alla loro
valutazione. Egli ha parimenti chiesto di sentire il dr. __________ e la d.ssa
__________ sul grado d’inabilità lavorativa per disturbi psichici nella misura
in cui “ anche questi aspetti debbano essere già valutati in questa sede,
benché attualmente oggetto d’esame da parte dell’UAI “ (cfr. doc. _).
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF
122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla
luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad una perizia giudiziaria né all’audizione dei medici curanti, né del medico
della__________.
Non è parimenti necessario sentire il dr. __________ il quale è intervenuto
dopo l’emissione della decisione contestata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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