AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.99
Data decisione, Autorità:
29.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00099
BS/sc
Lugano
29 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2001
di
contro
la decisione del 15 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 12
ottobre 2000 __________, classe 1947, di professione operaia, ha presentato una
domanda volta all’ottenimento di una prestazioni per adulti dell’AI.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 25
settembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto tale
domanda in quanto:
"
(…)
Dalla documentazione medica acquisita
all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________ in
data 17.06.2001 si evince la completa inabilità nella sua ultima professione
tuttavia, attività generiche parzialmente sedentarie che rispecchiano le
indicazioni mediche e non richiedono qualifiche professionali specifiche sono
esigibili in misura completa.
Nel confronto dei redditi che segue, seppur
ammettendo il massimo delle deduzioni consentite dalla giurisprudenza (25%) sul
reddito ancora esigibile, il grado d'invalidità permane al disotto del minimo
richiesto per l'erogazione di una rendita d'invalidità (40%).
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 32359
con invalidità 25190
perdita di guadagno/grado di prestazioni è
respinta. 7169 = 22%
====
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è
respinta." (Doc. AI _)
L’assicurata non ha presentato delle osservazioni in merito al menzionato
progetto di decisione.
Con provvedimento formale del 15 ottobre 2001 l’UAI ha quindi confermato la
reiezione della domanda di prestazioni assicurative (Doc. AI _).
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, chiedendo il
riconoscimento di una rendita intera.
A motivazione della richiesta ricorsuale essa ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Mi sono sottoposta a tre operazioni per poter
stare meglio, con la speranza di tornare alla mia vita di sempre. Purtroppo
dopo l'ultima operazione le cose non sono cambiate di molto. Già al mattino ho
dolori che si irradiano fino alla schiena, dopo circa mezz'ora che sono in
piedi sento mancare la forza sulle gambe specialmente in quella sinistra, con
la conseguenza che cedendomi cado. È quindi necessario l'utilizzo delle
stampelle che mi limitano nei movimenti e nelle cose che devo svolgere.
Sono a chiedermi quindi, come posso svolgere
un'attività generica parzialmente sedentaria, che vada a coprire il 78%, se
passo molte ore della giornata seduta con le gambe sollevate proprio per lenire
il doloro alla schiena e alle gambe. (…") (Doc. _)
1.3. Mediante
risposta 27 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame in
quanto:
"
(…)
l’amministrazione poteva a buon diritto fondare
le proprie conclusione sugli accertamenti esperiti dal dottor __________. Gli
stessi risultano in effetti esaurienti ed affidabili.
D’altro lato, l’assicurata non ha in questa sede
prodotto alcun nuovo documento atto ad inficiare le valutazioni del
perito.”(Doc. _).
1.4. Con scritto
7 dicembre 2001 il medico curante dell’assicurata ha aggiornato lo stato di
salute della propria paziente e trasmesso delle lastre, nonché il risultato di
una TAC lombare (doc. _).
Mediante
lettera 14 gennaio 2002 l’UAI comunica di aver esaminato la nuova
documentazione medica e ritenuto che la stessa non fornisca in sostanza nuovi
elementi di valutazione.
Pertanto ha chiesto di confermare la reiezione del gravame (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi,
la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una
proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica
e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non
incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di
accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie,
l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare
in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti
legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2
LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. A seguito
della domanda AI, l’amministrazione ha sottoposto __________, affetta da gonartropatia
severa bilaterale, ad una perizia reumatologica al fine di valutare il suo
stato di salute e di accertare un’eventuale inabilità lavorativa.
Nel rapporto 17 giugno 2001 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha
posto la seguente diagnosi:
"
(…)
- Diagnosi
Gonartrosi grave bilaterale con valgismo su
· esito da resezione subtotale del menisco laterale
particolarmente anteromediale in artroscopia a destra il 2.11.1999
· esito da resezione artroscopica di plica
mediale a destra il 6.6.2000
· rottura del legamento crociato anteriore a
destra
· esito da trauma distorsivo al ginocchio
destro il 22.10.1999
· esito da meniscectomia laterale anteromediale e resezione di
plica sinoviale in artroscopia a sinistra il 27.11.2000
· obesità (peso 70 kg / statura 147 cm)
Sindrome fibromialgica generalizzata primaria.
Tendenza all'aggravazione.
Diabete mellito non insulinodipendente noto dal
2000. (…)"
(Doc. AI _, pag. 10)
Per quel
che concerne la valutazione della capacità lavorativa, il perito ha rilevato
che:
"
(…)
Nell'attività lavorativa svolta fino alla data
del trauma menzionato il 22.10.1999, come operaia prevalentemente in piedi
davanti al nastro nella produzione di articoli monouso, la paziente allo stato
di salute attuale, è inabile al lavoro nella misura del 100 %.La stessa
attività potrebbe essere ripresa nella misura del 100 % qualora l'assicurata
venisse sottoposta ad un impianto di protesi totale alle ginocchia bilaterali,
venisse ricondizionata in seguito in un centro di riabilitazione con riduzione
del peso corporeo onde limitare ulteriormente il carico sulle estremità
inferiori. È comunque sconsigliabile il portare pesi oltre i 10 kg anche in un
prossimo futuro.
La paziente è abile al lavoro a partire da subito
nella misura del 100 % in un'attività lavorativa dove può star seduta durante
tutte le ore lavorative o al meno in parte di esse (almeno durante il 50 %). È
sconsigliabile un lavoro che richiede il portare pesi in posizione curva del
rachide, l'accovacciarsi, il salire o scendere scale ripetitivamente. (…) (Doc.
AI _, pag. 10-11)
Sulla
base di questa perizia, l’UAI ha dunque ritenuto l’assicurata totalmente
inabile nella sua precedente professione di operaia, ma pienamente abile
in attività generiche e parzialmente sedentarie rispecchianti le indicazioni
mediche.
2.5. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr.
Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p.
31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.6. Nell’evenienza
concreta, secondo il TCA, alla perizia 17 giugno 2001 del dr. __________ non
può che essere attribuita valenza probatoria piena. Lo specialista ha infatti
proceduto ad una completa ed approfondita valutazione dello stato di salute
dell’assicurata considerando la totalità dei disturbi riscontrati.
Inoltre egli ha espresso un motivato e logico giudizio sull’incidenza del danno
alla salute sulla capacità lavorativa dell’assicurata, evidenziano dunque una
totale inabilità nella professione esercitata precedentemente. Il perito l’ha
tuttavia ritenuta abile al 100% in attività sedentarie ed in impieghi dove
possa rimanere seduta almeno la metà delle ore lavorative, sconsigliando lavori
che richiedono il portare pesi superiori ai 10 kg, come pure tenere una
posizione curva del rachide e stare accovacciati ripetutamente, salire e
scendere le scale.
__________ sostiene di non poter rimanere in piedi a causa dei dolori alla
schiena ed alle gambe e che per lenire tali dolori è costretta a passare molte
ore seduta con le gambe sollevate.
Orbene,
quanto affermato dalla ricorrente corrisponde a quanto valutato del perito.
Infatti, il dr. __________ ha escluso che l’assicurata possa continuare a
lavorare in piedi (“le gonartrosi gravi bilaterali descritte, non permettono
più alla paziente di esercitare un’attività lucrativa prevalentemente in
piedi”), ritenendo comunque esigibile un’attività sedentaria.
Del resto
quest’ultima attività è stata considerata proponibile sia dal dr. __________
(cfr. certificato 19 dicembre 2000, risposta alla domanda sulle attività
proponibili, doc. AI _) che dalla dr.ssa __________ (cfr. certificato 22
dicembre 2000, doc. AI _).
Con lettera 7 dicembre 2001 la d.ssa __________ ha in particolare rilevato che
dalla scorsa estate alla sua paziente sono “subentrati dolori lombari
irradiante agli arti con blocco algico lombare” per poi concludere che “purtroppo
non sono in possesso della valutazione del dr. __________ e nemmeno a
conoscenza se la valutazione è stata eseguita anche per le problematiche
lombari” (doc. _).
Come rettamente espone il medico dell’AI nella sua nota del 10 gennaio 2002
(doc. _), la problematica all’apparato locomotore è stata considerata dal dr.
__________ nell’anamnesi (pag. 3 perizia 17 giugno 2001), nelle constatazioni
oggettive (pag. 4), negli esami radiologici (pag. 5) e nella valutazione (pag.
8 e 9).
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia- cui non può che essere attribuita
forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
(cfr. consid. 2.5) - è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel
campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142
consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994
pag. 210/211) che ____________ è pienamente abile al 100% in attività
sedentarie ed in impieghi dove può rimanere seduta almeno la metà delle ore
lavorative, rispettanti le indicazioni mediche.
2.7. Confermata dunque la piena esigibilità in simili
attività sedentarie e leggere, al fine di determinare il grado d’invalidità,
occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.
Per quel che concerne il reddito da valido, dall’attestato 13 agosto
2000 del datore di lavoro risulta che nel 1999 la ricorrente ha percepito fr.
32'358,80 di salario (doc. AI _).
Riguardo
al reddito da invalido, considerato che l'assicurata non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la
relativa determinazione può essere ricavata dai dati statistici salariali (DTF
126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
In
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza 4 settembre 2000 pubblicata in SVR
2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica
("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998”), il salario
ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a
fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le
donne.
Ora, come visto, nel caso in esame il reddito di fr. 33'587.‑‑ si
riferisce al 1998. Conformemente alla giurisprudenza
federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a), questo importo, adeguato al 1999 in
base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 9/2001”, Tabella
B10.3, pag. 85), ammonta a
fr. 33’806.--- ( 33’587 x 2156 : 2142).
Inoltre, applicando la riduzione di rendimento massima del 25% il salario da
invalido corrisponde a fr. 25'354.-- (75% di 33’806).
Pertanto, dal raffronto di tale reddito con quello da valido di
fr. 32’359 emerge un’incapacità al guadagno del 21, 6 % (32'359 – 25’354
x 100 : 32'359), non conferente il diritto ad una rendita d’invalidità.
Questo senza considerare gli adeguamenti che apporterebbero un aumento dei due
redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno in cui è stata emanata la
decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini
del calcolo dell'invalidità), adeguamenti che verosimilmente non
comporterebbero una determinante modifica del grado d’invalidità.
In queste circostanze, dunque, la
decisione contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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