AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.98
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00098
BS/sc
Lugano
22 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 11 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l’invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1945, è affetta da problemi respiratori e reumatologici.
In data 22 ottobre 1997 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere
delle prestazioni assicurative AI per adulti (doc. AI _).
La richiesta è stata respinta dall’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI)
mediante decisione 22 dicembre 1997.
L’amministrazione aveva infatti accertato un grado d’invalidità del 25% (doc.
AI _).
Adita dall’assicurata, con sentenza 30 aprile 1999 il TCA ha accolto il ricorso
e rinviato gli atti all’UAI per ulteriori accertamenti medici ed economici
(doc. AI _).
Esperiti i suddetti accertamenti, con decisione 25 settembre 2000 l’UAI ha
posto l’assicurata al beneficio di un quarto di rendita dal 1° gennaio 1998. Il
grado d’invalidità del 41% è stato determinato partendo da una limitazione del
40% in attività di venditrice e del 42% quale casalinga (doc. AI _). La
decisione è crescita in giudicato.
1.2. __________
ha chiesto la revisione della rendita ed ha prodotto il certificato 26 febbraio
2001 del dr. __________ in cui attesta un aggravamento della sintomatologia ed
un’inabilità lavorativa quale salariata del 70% (doc. AI _).
Nel successivo rapporto 9 aprile 2001 il medico curante ha poi precisato di
ritenere l’assicurata inabile al 70% nell’attività salariata e al 50% quale
casalinga (doc. AI _).
1.3. Con proposta
di decisione 21 settembre 2001 l’UAI ha respinto la domanda di revisione
poiché:
"
Dalla documentazione medica raccolta agli atti
non risulta un peggioramento dello stato di salute tale da giustificare un
aumento del quarto di rendita attualmente corrisposto.
Non vi sono in effetti segni evidenti di peggioramento né della patologia
reumatologica né di quella polmonare:
Quale venditrice, quindi in attività non pesante e che non espone l’assicurata
ad agenti irritanti, freddo e fumo, viene confermata un’incapacità del 40%.“
(Doc. AI _).
Mediante
provvedimento formale dell’11 ottobre 2001 l’amministrazione ha confermato
quanto contenuto nella proposta decisionale.
Con osservazioni 29 ottobre 2001 l’assicurata, per il tramite dell’avv.
__________, contesta la posizione dell’amministrazione.
Facendo riferimento agli attestati del dr. __________, essa conclude per
un’invalidità del 60% con conseguente diritto ad una mezza rendita.
In risposta, l’8 novembre 2001 l’UAI ha comunicato al legale dell’assicurata
che:
"
a seguito dello scritto del 29.10.2001 abbiamo
ritrasmesso il dossier dell'assicurata in oggetto al nostro Servizio Medico
Regionale.
Purtroppo nuovi elementi oggettivi di
peggioramento dello stato di salute non vengono presentati.
Si conferma quindi un'incapacità del 40% quale
venditrice sulla base della perizia stilata dai medici del SAM di Bellinzona
nel gennaio del 2000 e un'incapacità del 42% nello svolgere le faccende
domestiche conformemente all'esito dell'inchiesta esperita al domicilio
dell'assicurata nel corso del mese di giugno 2000.
Se del caso potrà quindi essere interposto
ricorso contro la decisione dell'11.10.2001." (Doc. AI _)
1.4. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre
rappresentata dall’avv. __________, ed ha chiesto l'assegnazione di una mezza
rendita d’ invalidità.
A motivazione del gravame essa ha segnatamente rilevato che:
"
Il certificato medico 26 febbraio 2001 del Dr.
_________, nel quale egli attesta un'inabilità al lavoro in attività di
professione salariata almeno nella misura del 70%, e il rapporto di decorso 23
aprile 2001, sempre del Dr. __________, nel quale si certifica un'inabilità
lavorativa nella misura del 70% quale salariata e nella misura del 50% nelle
sue funzioni di casalinga, fanno sì che i parametri per individuare il grado
d'invalidità, alla luce degli atti medici qualificanti l'intervenuto
peggioramento, debbano così essere ora rivisti:
grado d'invalidità
complessivo 60%
==="
(Doc. _)
1.5. Mediante
risposta 27 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso perché:
"
(…)
In concreto, gli unici certificati agli atti sono
quelli redatti dal curante.
Per quanto attiene al valore probatorio di
rapporti redatti dai medici di fiducia, si premette che secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio
questi attestano a favore dei propri pazienti (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts im sozialversicherungsrecht, p. 230).
Ad ogni modo, la nuova documentazione medica è
stata vagliata dal Servizio medico regionale (SMR), il quale in sostanza ha
ritenuto non siano stati offerti elementi che giustifichino un diverso giudizio
del caso (cf. rapp. 5,9.2001, doc. n. _ inc. AI)." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se lo stato di salute della ricorrente ha subito un
peggioramento da giustificare l’aumento del grado d’invalidità.
Va innanzitutto ricordato che l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel
senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Infine,
per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.4. Nel caso in
esame, l’assicurata ritiene che il suo stato di salute è peggiorato in modo da
determinare un aumento del grado d’invalidità.
Essa fa riferimento al certificato 28 febbraio 2001 del dr. ________ che ha
attestato quanto segue:
"
ho rivisto ripetutamente anche nel corso degli
ultimi mesi la sopraccitata paziente la quale presenta d'una parte sempre più
frequenti crisi asmatiche che necessitano ripetute terapie medicamentose ed in
particolare terapie con corticoidi per bocca e d'altra parte delle lesioni
cutanee diffuse eczematose nel quadro di multiple allergie.
Queste due importanti patologie, che tendono a
peggiorare malgrado un appropriato trattamento, incidono sicuramente in modo
significativo sulla capacità lavorativa di questa paziente. Quale salariata, in
queste condizioni, ritengo che la paziente debba essere considerata inabile al
lavoro almeno nella misura del 70%. Segnalo poi che questa paziente vedova non
può, finanziariamente, permettersi di esercitare unicamente l'attività di
casalinga ma dovrebbe, per ragioni finanziarie, svolgere un'attività lavorativa
quale salariata a tempo pieno." (Doc. AI _)
Nel
successivo rapporto 23 aprile 2001 all’UAI, il medico curante ha nuovamente
certificato un peggioramento dello stato di salute della sua paziente e
rilevato “frequenti crisi di asma bronchiale, eczema endogeno che conducono
a mio avviso ad una inabilità lavorativa al 50% quale casalinga ed al 70% quale
salariata” (doc. AI _).
L’amministrazione ritiene invece che non vi sono motivi oggettivi per ammettere
un peggioramento dello stato di salute della ricorrente. In particolare essa si
riferisce al rapporto 5 settembre 2001 del dr. __________ del Servizio medico
regionale (SMR) il quale ha evidenziato:
"
Trattasi di un A 56enne che è al beneficio di un
quarto di rendita per un problema respiratorio e reumatologico. Questa
valutazione è stata effettuata con il sistema misto (venditrice/casalinga).
Un certificato del MC segnala un peggioramento
del problema respiratorio. Dal certificato si può capire che l'A necessità più
frequente cure medicamentose per l'apparizione più frequente di problemi
respiratori. Nella perizia SAM il pneumologo indicava la necessità in questa
paziente di una cura continua, stimulando la compliance dell'A. In questa
situazione di trattamento costante si potrà definire con più precisione l'IL. I
test respiratori effettuati dal pneumologo mostravano un ricupero funzionale
quasi normale. Il Mc non da informazioni precise sull'entità e la frequenza di
queste crisi che sono un elemento importante per valutare l'IL.
Possiamo prendere posizione dicendo che anche
considerando l'A come salariata non sono presenti elementi oggettivi nel certificato
del MC per un peggioramento della situazione polmonare.
In quanto venditrice: attività non considera
medio-pesante e che non espone l'A con agenti irritanti, freddo, fumo e sforzi,
possiamo quasi determinare un IL inferiore al 40%.
Ma questa IL viene giustificata anche della
presenza di una patologia reumatica che per ora non viene segnalata cambiata.
Per me possiamo confermare che il peggioramento
segnalato non giustifica un cambiamento della rendita." (Doc. AI _)
Occorre
innanzitutto ricordare che nella perizia 14 gennaio 2000 il SAM (referto che è
stato alla base della decisione del 25 settembre 2000) ha fatto capo al dr.
__________, Capo-servizio del reparto di pneumologia dell’Ospedale __________.
Nel rapporto 30 dicembre 1999 lo specialista aveva in particolare avuto” l’impressione
che la situazione di relativa instabilità della paziente sia in parte dovuta ad
una terapia non ottimale” e suggerito che “la paziente possa usufruire
di una terapia asmatica più mirata con l’introduzione ad esempio del
corticosteroide tipico non al bisogno ma costantemente, eventualmente con
l’aggiunta di un broncodilatatore retard (..), eventualmente nella forma in
combinazione con Seretide”. (Doc. AI _).
Nel certificato 26 settembre 2001 il dr __________ ha comunque attestato che,
nonostante le terapie corticoidi (suggerite dal dr. __________) le crisi
asmatiche si sono ripetute, come pure le formazioni allergiche (“ presenta
da una parte sempre più frequenti crisi asmatiche che necessitato terapie
medicamentose ed in particolare terapie coritcoidi per bocca e d’altra parte
delle lesioni cutanee diffuse eczematose nel quadro di multiple allergie”,
doc. AI _).
Ora, è vero che nello scritto 5 settembre 2001 il dr. __________ ha sostenuto
che il medico curante “non dà informazioni precise sull’entità e la
frequenza di queste crisi (asmatiche ndr) che sono un elemento importante per
valutare l’incapacità lavorativa “ (cfr.doc. AI _). Tuttavia,
secondo il TCA, la fattispecie merita di essere ulteriormente approfondita
poiché, vista la sintomatologia confermata dal dr. __________, non è da
escludere l’insorgenza di un peggioramento con eventuali ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’assicurata, sia nella sua precedente attività di
venditrice che quale casalinga.
Ne consegue dunque che tale accertamento specialistico risulta essere
necessario, per cui è opportuno rinviare gli atti all'amministrazione affinché
proceda in tal senso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto
viene retrocesso all'UAI per nuova decisione dopo l'esperimento degli
accertamenti come al consid. 2.4.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà all’assicurata fr. 1’000.-- di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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