AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.89
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00089
BS/nh
Lugano
22 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 settembre 2001
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1965, ha lavorato in fabbriche di prodotti farmaceutici ed in ditte di
elettronica.
A seguito dei dolori nella zona cervicale e scapolare, il 24 novembre 1999 essa
ha presentato una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti.
Dal 1° gennaio 2001 lavora al 50% quale cassiera in un grande magazzino.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici, con progetto di decisione 3 luglio 2001
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni
in quanto:
"
Dalla documentazione medica acquisita
all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________ in
data 19.02.2001, si evince l'inabilità lavorativa del 30% nella professione
svolta precedentemente nel settore farmaceutico ed al 20% nell'attuale
professione quale cassiera in un grande magazzino, in attività che rispecchiano
le indicazioni mediche (evitare posizioni statiche prolungate, sollevamento o
trasporto superiore ai 10 chili e non in modo ripetitivo, lavori ripetitivi con
gli arti superiori e particolarmente sopra l'orizzontale) vi sarebbe una
riduzione d'esigibilità del 15%; il grado d'invalidità è pertanto inferiore
alla percentuale minima del 40% che darebbe diritto ad un quarto di
rendita." (doc. AI _)
Prendendo posizione in merito a tale progetto di
decisione, con scritto 26 luglio 2001 il medico curante dell’assicurata ha rilevato
che per motivi di salute la sua paziente ha dovuto cessare l’attività di
operaia al 100%, per cui ha accettato un posto al 50% quale cassiera. Visto che
nonostante la somministrazione di medicamenti la sintomatologia dolorosa non è
cessata, il dr. __________ ritiene data un’inabilità del 50% (doc. AI _).
Su richiesta dell’UAI, con lettera 21 agosto 2001 il dr. __________ ha
precisato che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata è
subentrato dopo la visita peritale. Ricordato che a quell’epoca la paziente
beneficiava di una cura antireumatica (Celebrex), rilevatasi poi inefficace, il
medico curante ha dunque sostenuto che la sintomatologia è riapparsa nel mese
di marzo/aprile (doc. AI _).
L’amministrazione ha in seguito chiesto alla d.ssa __________ di prendere
posizione sul parere del medico curante.
Il 5 settembre 2001 essa ha escluso un peggioramento e convalidato l’inabilità
lavorativa del 30% accertata dal perito (doc. _).
Con provvedimento formale 19 settembre 2001 l’UAI ha quindi confermato la
proposta decisionale (doc. AI _).
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite
del suo legale, postulando in via principale il riconoscimento di un grado
d’invalidità superiore al 50%. In via subordinata essa ha chiesto che gli atti
vengano rinviati all’UAI affinché accerti lo stato di salute in assenza del
farmaco Celebrex e dopo un periodo di attività lucrativa al 50%.
Innanzitutto l’assicurata contesta le conclusioni della perizia del dr.
__________ in quanto:
"
Quest'ultimo ha valutato l'inabilità lavorativa
dalla ricorrente senza tenere in considerazione due elementi essenziali per la
valutazione dello stato di salute.
In primo luogo egli non ha tenuto conto della
terapia medicamentosa di Celebrex che in quel momento era ancora efficace,
alleviando il dolore percepito dalla paziente. Si noti che alla voce medicamenti,
il rapporto del 19 febbraio 2001 indica "nessuno". Il medico
interpellato dall'amministrazione avrebbe senz'altro dovuto valutare lo stato
di salute della ricorrente, ipotizzando l'assenza dei benefici dati dal
Celebrex. Tale medicamento non era infatti stato somministrato all'epoca della
domanda di prestazioni AI e tale medicamento non dava più alcun beneficio
all'epoca del progetto di decisione, rispettivamente della decisione formale. E
in assenza del medicamento la sintomatologia dolorosa è molto più intensa,
tanto da rendere impossibile lo svolgimento di un'attività lavorativa al 100% e
forse anche al 50%.
In secondo luogo il dott. __________ non ha
tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva ripreso a lavorare, peraltro al
50%, solo da un mese, dopo un periodo di disoccupazione. Il dott. __________ ha
ben messo in evidenza che la sintomatologia dolorosa era strettamente connessa
con l'attività lavorativa. Dopo periodi di riposo, essa diminuiva per
peggiorare dopo la ripresa del lavoro. Anche di questo fatto andava dunque
tenuto conto.
L'inabilità al lavoro del 30% doveva dunque
essere proporzionalmente aumentata, tenendo in considerazione che al momento
della visita la ricorrente beneficiava di due fattori che riducevano molto i
dolori altrimenti costanti."
__________ contesta altresì le conclusioni della
dott.ssa __________:
"
La ricorrente contesta pure le conclusioni alle
quali giunge la dott.ssa __________, in un rapporto lapidario, senza aver
peraltro eseguito un esame approfondito. Quest'ultima osserva correttamente che
la sintomatologia è sempre stata di intensità variabile.
Essa sbaglia però dove dice che la valutazione
del dott. __________ dev'essere confermata. Si ribadisce che quest'ultima
valutazione è stata fatta in un periodo in cui la ricorrente stava
relativamente bene a causa di due elementi straordinari e irripetibili, quali
il periodo di riposo precedente la perizia e la cura medicamentosa al Celebrex.
La valutazione doveva semmai essere fatta oggi, dopo oltre 6 mesi di attività
lavorativa al 50% e senza i benefici del Celebrex. Il peggioramento di salute
dal 12 febbraio 2001 è evidente e non può essere negato, così come non può
essere negato che lo stato di salute era peggiore rispetto a febbraio 2001
anche al momento della domanda di prestazioni AI."
Pertanto, secondo la ricorrente, l’UAI non avrebbe “dunque dovuto decidere
sulla base della proposta della dott.ssa __________, senza sottoporre la
ricorrente ad una nuova perizia medica approfondita. Così facendo esso non ha
tenuto in debita considerazione i concreti indizi che il medico curante ha
sottolineato a comprova di un'inabilità lavorativa maggiore e non ha tenuto in
debita considerazione che il rapporto del dott. __________ presenta lacune che
andavano approfondite."
1.4. Mediante
risposta 14 novembre 2001 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame.
Facendo riferimento alle censure dell’assicurata, l’amministrazione ha
osservato che:
"
Per quanto attiene alla prima questione, appare
innanzitutto quantomeno strano che il perito abbia espressamente dichiarato che
la paziente non assumeva alcun farmaco. Ad ogni modo, il farmaco avrebbe svolto
una funzione inibitrice nei confronti della sintomatologia dolorosa, quindi
sulle constatazioni soggettive. Il perito ha per contro fondato le proprie
conclusioni su esami obiettivi (visita, radiografie, …). In altri termini ha
basato il proprio giudizio su esami oggettivi.
Per quanto attiene alla seconda obiezione, il
perito ha espresso il proprio giudizio sulla base dello stato di fatto al
momento in cui è stata effettuata la visita. Sicuramente non gli si può
rimproverare di non aver saputo quantificare un eventuale peggioramento che le
circostanze avrebbero potuto implicare.
Dal punto di vista dello scrivente Ufficio la
perizia merita quindi piena conferma.
Per quel che concerne poi l'asserito
peggioramento, si rileva come agli atti non figurino elementi atti a comprovare
tale mutamento. Anzi, il curante sembrerebbe al contrario attestare uno stato
pressoché stabile. In effetti, nel primo rapporto 14 dicembre 1999 dichiarava
che la paziente presentava un'incapacità lavorativa del 50% (CF. doc. n. _ inc.
AI). Nella presa di posizione che ha fatto seguito all'emissione del progetto
di decisione (doc. n. _ inc. AI), ha sottolineato come la paziente sia
"inabile al lavoro almeno al 50%".
Al proposito si rimanda altresì alla nota del
nostro medico, dottor __________, in annesso." (III)
1.5. Con
osservazioni del 5 dicembre 2001 alla riposta di causa, la ricorrente ribadisce
le proprie richieste ricorsuali.
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi,
la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una
proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica
e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non
incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di
accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie,
l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nel caso
concreto, al fine di accertare lo stato di salute di __________ e le eventuali
ripercussioni sull’abilità lavorativa, l’amministrazione ha incaricato il dr.
__________ di eseguire una perizia reumatologica.
Nel rapporto 19 febbraio 2001 il perito ha in particolare posto la seguente
diagnosi: fibromialgia, sindrome cervico-spondilogena cronica, incipiente
discopatia C4/C5e C5/C6; dorso lombalgie croniche comuni.
Riguardo alla valutazione globale dello stato di salute dell’assicurata, il
dr. __________ ha precisato:
"
Discussione:
La signora __________ mostra una fibromialgia. La
diagnosi può essere posta secondo i criteri ACR 1990 sulla base di dolori
cronici diffusi (assiali e ai 4 quadranti) in presenza di 14/18 punti di
fibromialgia dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg. Non si cono
elementi per una malattia reumatologica infiammatoria e non è conosciuta una
ipotireosi o un'epatite C.
La fibromialgia influisce sulla capacità
lavorativa attraverso i dolori cronici diffusi, i disturbi del sonno e la
stanchezza.
La signora __________ presenta una sindrome
cervico-spondilogena cronica. All'esame clinico la mobilità cervicale è
normale, vi è un
lieve aumento del tono muscolare a livello della
muscolatura paravertebrale cervicale, nessun elemento per una
neuro-compressione. Le radiografie standard realizzate mostrano un discopatia
C4/C5 e C5/C6. Si tratta di un reperto relativamente comune il cui significato
va relativizzato. Circa il 25% di pazienti asintomatiche tra i 30 e i 40 anni
mostrano almeno una discopatia. L'importa soggettiva dei dolori è da ricondurre
alla problematica della fibromialgia.
Anche le lombalgie croniche vanno interpretate
nell'ambito della fibromialgia. L'esame clinico è normale. Le radiografie
standard a nostra disposizione non mostrano reperti patologici di
rilievo."
(doc. AI _)
Per quel
che concerne la valutazione sull’abilità lavorativa, lo specialista ha
rilevato:
"
Abilità al lavoro
Dal punto di vista reumatologico teorico,
particolarmente nelle attività precedentemente svolte di operaia nel settore
farmaceutico, la signora __________ è inabile al lavoro nella misura del 30%.
Anche per lavori che implichino posizioni
statiche obbligatoriamente non ergonomiche prolungate, come nel controllo
qualità e nella saldatura di piccoli pezzi per l'elettronico oppure in lavori
che implichino movimenti ripetitivi con gli arti superiori particolarmente
sopra all'orizzontale, la signora __________ è inabile al lavoro nella misura
del 30%. Per lavori mediamente pesanti e lavori che implichino posizioni statiche
prolungate ma relativamente ergonomiche come il lavoro attuale di cassiera in
un grande magazzino, la signora _________ è inabile al lavoro nella misura del
20%. Per lavori leggeri, adatti, cioè lavori che evitino posizioni statiche
prolungate, in cui la paziente non sia chiamata a sollevare o trasportare più
di 10 kg e non in modo ripetuto, che evitino lavori ripetitivi con gli arti
superiori e particolarmente sopra l'orizzontale, l'assicurata è inabile al
lavoro nella misura del 15%." (doc. AI _)
Infine, egli ha proposto diverse misure per
migliorare lo stato di salute dell’assicurata.
Con il
presente gravame, __________ contesta le conclusioni della perizia.
2.5. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230, cfr. SVR 2000 IV no. 10).
2.6. Nel caso in
esame, dopo attenta disamina degli atti, questo TCA non può che conferire alla
perizia del dott. __________ forza probatoria piena. Conformemente ai criteri
giurisprudenziali sopra ricordati, il referto in parola è infatti completo,
approfondito, chiaro nell'esposizione, logico nonché motivato nelle conclusioni
circa la capacità al lavoro dell’assicurata.
Dopo
dettagliato esame anamnestico e completa esposizione dei reperti clinici e
radiologici, il perito ha quindi ritenuto un’inabilità lavorativa del 30% nella
professione di operaia svolta precedentemente dall’assicurata nel settore
farmaceutico ed in attività con posizioni statiche prolungate non ergonomiche.
Con riferimento all'attività attualmente esercitata di cassiera in un grande
magazzino, lo specialista ha concluso per un'incapacità del 20%. Infine, in
attività leggere svolte secondo le indicazioni mediche, l’inabilità lavorativa
è ridotta al 15%.
L’assicurata contesta tale valutazione sostenendo che il perito non ha
considerato che al momento della visita stava relativamente bene a seguito
degli effetti di una terapia medicamentosa (Celebrex) e del fatto che aveva da
poco ripreso a lavorare.
Orbene, per quel che concerne il primo punto, a prescindere dal fatto che
durante la visita l’assicurata ha dichiarato di non assumere alcun farmaco
(alla voce medicamenti il perito ha indicato “nessuno”), tale omissione non è
comunque idonea a ribaltare la valutazione peritale, tantomeno a metterla in
discussione.
Come rettamente sottolineato dall’UAI in sede di risposta, se il farmaco ha
avuto una funzione inibitrice della sintomatologia dolorosa soggettiva, il dr.
__________ ha comunque fondato la propria valutazione su riscontri oggettivi,
quali la visita, le radiografie. Del resto la somministrazione di un farmaco
non incide sul giudizio per quel che concerne la diagnosi di un affezione.
Inoltre, nel capitolo “discussione” lo specialista ha del resto rilevato i
punti di dolori accusati dell’assicurata (“ La signora __________ mostra una
fibromialgia. La diagnosi può essere posta secondo i criteri ACR 1990 sulla
base di dolori cronici diffusi (assiali e ai 4 quadranti) in presenza di 14/18
punti di fibromialgia dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg”) per
cui non può essere sostenuto che la conclusione peritale è stata influenzata da
elementi estranei e irripetibili.
Parimenti ininfluente è il secondo punto in questione.
Se al momento della visita per l’assicurata il lavoro di cassiera al 50%
risultava sopportabile, come giustamente evidenziato dall’amministrazione, al
perito non può essere rimproverato di non aver previsto un’esacerbazione della
sintomatologia dolorosa dovuta alla continuazione della stessa attività.
L’eventualità
di un peggioramento sarà comunque oggetto di discussione nel prossimo
considerando.
2.7. Con
certificati 26 luglio e 21 agosto 2001 il dr. __________ ha sostenuto un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurata avvenuto dopo la perizia
poiché:
"
Durante quel periodo la signora __________ ha
avuto ancora un beneficio della cura antireumatica con Celebrex che poi è
diventato inefficace, così a partire dal mese di marzo-aprile la sintomatologia
dolorosa è riapparsa ed è peggiorata progressivamente nonostante l'assunzione
di antireumatici non steroidali.
I disturbi lamentati consistono in dolori
cervico-brachiali e dolori tendinomiotici a livello della colonna
cervico-toraco-lombare."
(doc. AI _)
Invitata dall’UAI a prendere posizione sul parere del medico curante, in data 5
settembre 2001 la d.ssa __________ ha rilevato:
"
La valutazione peritale del dr. __________
conclude ad un'incapacità lavorativa variante tra il 15 ed il 30% secondo
l'attività lavorativa considerata, in ragione di una fibromialgia.
Le considerazioni del dr. __________ portano su
un aggravamento della sintomatologia dolorosa cervicale, toracale e lombare
tale sintomatologia dolorosa è sempre stata presente, in intensità variabile,
ed è l'elemento principale che ha portato alla diagnosi di fibromialgia. Non vi
sono dunque nuovi elementi, anamnestici, clinici o paraclinici che attestino di
un peggioramento dello stato di salute dell'A. dopo l'esame peritale del
12.02.2001.
Si conferma un'inabilità lavorativa del 30%, non
vi sono provvedimenti professionali da intraprendere." (doc. _)
Con
lettera 17 ottobre 2001 il medico curante ha nuovamente precisato che “ il
peggioramento della sintomatologia è avvenuto dopo la perizia del 12.2.01 ed
era legato strettamente al lavoro effettuato" (doc. _).
Orbene, dal punto di vista diagnostico le certificazioni del medico curante non
contengono elementi nuovi e diversi da quelli già accertati in sede di perizia.
Secondo il dr. __________ ciò che è cambiato è l’intensità dei dolori a seguito
della cura antireumatica rilevatasi inefficiente e la continuazione
dell’attività lucrativa. Nel certificato 21 agosto 2001 egli ha tuttavia
attestato che “ a partire dal mese di marzo-aprile la sintomatologia dolorosa
è riapparsa ed è peggiorata progressivamente nonostante l’assunzione di
antireumatici non steroidali.”, (doc. AI _), mentre il 17 ottobre 2001 ha
dichiarato che “in seguito la terapia medicamentosa è divenuta inefficace ed
i dolori sono aumentati” ( sottolineature del redattore, doc. _).
Va tuttavia ricordato che una modifica dello stato di salute deve avere
un’incidenza sull’incapacità al guadagno. In merito l'art. 88a LAI prescrive
che:
"
Se la capacità al guadagno dell’assicurato
migliora o la grande invalidità di cui è affetto si attenua, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (capoverso 1).
In caso di aggravamento dell’incapacità al
guadagno o della grande invalidità, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia
(capoverso 2)."
Inoltre,
come rettamente rilevato dall’UAI, dagli atti risulta che il medico curante ha
certificato uno stato di salute pressoché stabile. Difatti nel rapporto 14
dicembre 1999 egli ha certificato un’inabilità lavorativa del 50% dal 18 agosto
1998 (doc. AI _), confermata nella presa di posizione 26 luglio 2001 al
progetto di decisione (“Attualmente, dopo sei mesi di lavoro, lamenta dei
dolori continui alla schiena, alle spalle, alle braccia e pure una cefalea
spondilogena. Anche gli antireumatici non steroidali non tolgono la
sintomatologia dolorosa. In questa situazione la signora _________ è
sicuramente inabile al lavoro almeno al 50%”, doc. AI _).
In queste circostanze, dunque, agli atti non vi sono degli elementi attestanti
un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata.
Pertanto, sulla base delle risultanze
della perizia del
dr. __________, alla quale va fatta piena adesione, secondo il TCA, è da ritenere dimostrato, con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali ( cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid.
8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211) che l’assicurata nella
propria professione di operaia presenta un’inabilità lavorativa, e di riflesso, un’incapacità al guadagno del 30%, rispettivamente
un’incapacità lavorativa del 20% quale cassiera.
Non raggiungendo l’invalidità di __________ il minimo pensionabile (40%),
l’amministrazione rettamente ha rifiutato la richiesta di prestazioni.
2.8. Con il gravame
__________ ha chiesto al TCA di ordinare una perizia medica specialistica.
Al proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992
in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13
maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 vCF, ora esplicitato dall'art. 29 cpv. 2 nuova
Costituzione (RCC 1986
pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid.
2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché la
documentazione agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del
presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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