AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.70
Data decisione, Autorità:
15.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00070
RG/sc
Lugano
15 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 giugno 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal
settembre 1977 __________, classe 1944, ha beneficiato di una rendita intera AI
per un grado d'invalidità del 100%, in seguito ridotta a mezza rendita per un
grado d'invalidità del 50% con effetto dal 1. gennaio 1979 (doc. AI _). Il
diritto alla mezza rendita è stato quindi confermato in occasione delle
successive procedure di revisione, da ultimo con decisione amministrativa 25
luglio 1994 (AI _) .
1.2. In esito
all'ultima procedura di revisione avviata nel dicembre 1999 su richiesta
dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi
accertamenti medici, per decisione 24 agosto 2001 ha confermato il diritto ad
una mezza rendita motivando:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado
d'invalidità
Diritto
alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per
cento almeno
un quarto
50 per
cento almeno
una mezza
66 2/3 per
cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che
l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente
attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato
al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado
d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado
d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente
esercitata o meno.
L'assicurato, beneficiario di una mezza rendita d'invalidità dal
1979, ha inoltrato una richiesta di aumento del grado d'invalidità il 13 dicembre
1999. Prima dell'insorgenza del danno alla salute, l'assicurato era attivo
quale operaio non qualificato. Dopo i dovuti accertamenti, si conclude che
l'assicurato è ritenuto abile al lavoro in attività leggere e adeguate, che non
richiedono una formazione specifica, in misura di almeno il 40%. Visto quanto
precede, si mantiene il versamento della mezza rendita, con un grado
d'invalidità del 60%.
Le osservazioni ed i rapporti medici inoltrati dal rappresentante
legale il 31 maggio 2001, attentamente valutati, non permettono di modificare
la nostra decisione." (Doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato, rappresentato dallo
studio legale __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità. Con il gravame viene fatto in particolare valere:
"
(…)
3.1. La
decisione 21 giugno 2001 dell'Ufficio invalidità del Cantone Ticino (cfr. doc.
_), deve essere annullata, in quanto il Signor __________ non può affatto
essere ritenuto abile al lavoro in attività leggere ed adeguate in misura di
almeno il 40%.
Infatti,
il dottor __________ nella sua lettera del 4 gennaio 2000 (cfr. doc. _),
ha affermato che la situazione clinica del Signor __________ durante gli
ultimi due anni, nonostante diversi periodi di fisioterapia presso la
clinica __________, è peggiorata considerevolmente, ciò che impedisce di
fatto al Signor __________ di eseguire anche i lavori più leggeri, visto e
considerato come esso si deve fermare a causa dei forti dolori dopo soltanto 30
minuti di attività.
Il
Dottor __________ ha poi confermato che il ricorrente ha un'inabilità
lavorativa pari al 100% a ‑partire dal 1997, come si può ben notare
dalla pagina 3 del rapporto 14 giugno 2000 del Centro di riabilitazione di
__________ (cfr. doc. _).
Mi
preme inoltre far rilevare a questo lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni, come il Signor __________ si sia sottoposto durante l'ultimo
anno ad altre tre operazioni presso la clinica __________ (cfr. la
documentazione del Dottor __________ di cui al doc. _), ad ulteriore
testimonianza del vistoso peggioramento clinico subito dal ricorrente in questo
ultimo periodo.
Infine,
la lettera 23 luglio 2001 del Dottor __________ (cfr. doc. _) dimostra
inequivocabilmente come il Signor _________ abbia diritto ad una rendita AI
intera.
Infatti,
il dottor __________ ha accertato come il Signor __________, "almeno
dal maggio 2000, risulta inabile al lavoro al 100% a causa di una sindrome
lombospondilogena cronica recidivante, discopatia con st.d. erniectomia L5-S1
('77), st.d. spondilodesi anteriore L5‑S1 (77) e sindrome cervicale su
cervicartrosi con dolori cronici invalidanti.
Il
paziente soffre inoltre di un diabete mellito tipo II non insulinodipendente,
una sindrome ansioso‑depressiva ed uno st.d. prostatectomia trans‑uretrale
in aprile '00 con in seguito diversi interventi urologici per calcificazioni
nella loggia prostatica.
Considerando
soprattutto i dolori cronici recidivanti ed i deficit funzionali alla colonna
cervicale e lombosacrale, ritengo il Signor __________ al 100% inabile al
lavoro con la prognosi di un lento peggioramento anche nel futuro."
3.2. Di
conseguenza, poiché la documentazione medica sopradescritta comprova in maniera
inequivocabile l'oggettivo peggioramento dello stato clinico del Signor
__________, con conseguente e determinante diminuzione della sua capacità di
guadagno (in effetti il Signor __________ ha un'inabilità lavorativa pari al
100%), si deve giocoforza concludere che il Signor __________ ha diritto ad una
rendita AI intera, in quanto il suo grado di invalidità è pari al 100%, e
pertanto di gran lunga superiore al 66,6% necessario per ottenere l'intera
rendita AI.
Bisogna
inoltre far notare a questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni,
che per il Signor __________ è praticamente impossibile se non addirittura
utopico, trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo per svolgere
qualsiasi tipo di attività lavorativa, poiché la sua scheda clinica rileva che
esso è completamente inabile al lavoro con un grado pari al 100%.
In
passato, il Signor __________ ha provato generosamente più volte a contattare
diverse ditte, senza però mai ottenere evidentemente una risposta affermativa,
anche perché la sua non più giovane età (57 anni!) e la sua formazione
professionale (operaio non qualificato), non lo favoriscono di certo nella
ricerca di un posto di lavoro.
3.3. In
conclusione, si chiede pertanto a questo lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni di annullare la decisione 21 giugno 2001 dell'Ufficio invalidità
del Canton Ticino (cfr. doc. _), e di concedere al Signor __________ una
rendita AI intera, visto e considerato come la sua situazione personale di
salute sia peggiorata in modo sostanziale e decisivo negli ultimi anni, tanto
da renderlo inabile al 100% per qualsiasi genere di attività lavorativa.
(Prove:
da doc. _ a doc. _, testi, perizia, richiamo e edizione
doc.)." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 4 ottobre 2001 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa
osservando:
"
(…)
L'assicurato, causa in particolare la persistenza di problematiche
cervicali e lombovertebrali, beneficia da anni di una mezza rendita di
invalidità, essendogli stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 50%.
Nel dicembre del 1999 l'interessato ha postulato un aumento della
rendita, asserendo che nel frattempo le proprie condizioni di salute avrebbero
subito un peggioramento. L'UAI ha respinto la richiesta, stabilendo che
l'inabilità non raggiunge il grado minimo che accorda il diritto ad una rendita
intera.
Prontamente insorto, l'assicurato ribadisce la propria richiesta,
producendo a sostegno alcuni certificati medici.
La controversia verte unicamente sulla valutazione medica.
Per quanto attiene al periodo successivo alla domanda, agli atti
risultano i certificati di due medici: il curante dott. __________ (certif.
4.1.2000, doc. n. _ inc. AI), ed il dottor __________, specialista in
neurochirurgia (certif. 27.3.2000, doc. n. _ inc. AI).
Il primo ha attestato un peggioramento delle condizioni fisiche
del paziente, senza quantificare però le conseguenze a livello di capacità
lavorativa.
Il dottor __________, confermando che peggioramento v'è stato,
specifica però che lo stesso è da considerarsi modico, concludendo ad una
capacità lavorativa del 40% in attività idonee.
In merito ai certificati medici prodotti con l'allegato
ricorsuale, si sottolinea innanzitutto che il certificato del dottor __________
prodotto sub doc. E è già stato considerato in ambito istruttorio.
Gli altri rapporti ‑ a mente dello scrivente Ufficio, nonché
del medico dello stesso, dottor __________ ‑ non sono atti a sovvertire
il giudizio espresso, non essendo in sostanza provata l'esistenza di patologie
invalidanti diverse o più gravi di quelle già considerate.
Per i dettagli rimandiamo comunque alla nota del dottor
__________, in annesso.
Infine, considerato come in concreto non è stato possibile
stabilire esattamente quanto l'assicurato avrebbe potuto guadagnare oggi senza
il danno alla salute, e considerato altresì che prima dell'insorgere
dell'invalidità lo stesso era comunque attivo in qualità di operaio non
qualificato, attività questa ancor oggi proponibile seppur in misura limitata,
il grado di invalidità è stato eccezionalmente determinato riprendendo il grado
di inabilità medico‑teorica." (Doc. _)
1.5. Prendendo
posizione sul parere medico prodotto dall'UAI con la risposta di causa, con
osservazioni 26 ottobre 2001, producendo a sua volta della documentazione
medica, l'insorgente ha precisato:
"
(…)
Si contesta nel modo più assoluto che la richiesta di aumento
della rendita Al dal 50% al 100% sia stata corredata da rapporti medici che
attestano una situazione di stazionarietà da parte del Signor __________, come
erroneamente sostenuto dal Dr. __________.
Infatti, la documentazione che il Signor __________ ha prodotto
con ricorso 24 agosto 2001 a questo lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni testimonia inequivocabilmente come la situazione clinica del
Signor __________ sia peggiorata considerevolmente ed in modo decisivo negli
ultimi anni, tanto da renderlo inabile al lavoro al 100%. Pertanto la
concessione di una rendita Al intera al Signor __________ è ampiamente
giustificata.
Per quanto riguarda i disturbi dell'apparato urogenitale
(prostata), non è assolutamente vero che le possibilità funzionali e
professionali del Signor __________ non sono limitate a causa di questi
problemi, come erroneamente sostenuto dal Dr. __________.
Bisogna sottolineare a questo lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni come il Signor __________ si sia sottoposto durante l'ultimo anno
a tre operazioni alla prostata presso la clinica __________, ad ulteriore
conferma del palese e vistoso peggioramento clinico subito dal ricorrente in
quest'ultimo periodo, ciò che impedisce di fatto al Signor __________ di
eseguire anche i lavori più leggeri.
Inoltre, non corrisponde al vero che il trasferimento del Signor
__________ da __________ a __________ abbia provocato una difficoltà
supplementare a quest'ultimo nel reperire un'attività lavorativa, come
affermato erroneamente dal Dr. __________ nelle sue annotazioni 18 settembre
2001.
In effetti, per il Signor __________ è praticamente impossibile se
non addirittura utopico, trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo per
svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, poiché la sua scheda clinica
rileva che esso è completamente inabile al lavoro con un grado pari al 100%.
Quindi non è tanto il cambiamento di domicilio del Signor
__________, bensì il suo stato di salute descritto sopra, che non consente a
quest'ultimo di eseguire alcun genere di attività lavorativa.
In passato, il Signor __________ ha provato generosamente più
volte a contattare diverse ditte sia a __________ sia a __________, senza però
mai ottenere evidentemente una risposta affermativa, anche perché la sua non
più giovane età (57 anni!) e la sua formazione professionale (operaio non
qualificato), non lo favoriscono di certo nella ricerca di un posto di
lavoro." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI
per un grado d'incapacità al guadagno del 65%.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30;
Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nella
fattispecie in esame, sulla scorta delle valutazioni mediche del dott.
__________, secondo cui l'assicurato - il cui stato di salute risulta essere
peggiorato rispetto al 1997 - presenta una capacità lavorativa in attività
leggere pari almeno al 40% (doc. AI _), ha stabilito un tasso d'invalidità del
60% e consequenzialmente confermato il diritto all'erogazione di una mezza
rendita, sinora riconosciuta per un grado d'invalidità del 50%.
Col
gravame l'insorgente contesta la valutazione medica posta alla base dell'atto
impugnato, adducendo sostanzialmente di essere inabile al lavoro in misura
completa in qualsiasi attività professionale, quindi anche in attività di tipo
leggero.
In casu
la questione a sapere se __________ presenta una capacità lavorativa in attività
leggere inferiore al 40% rispettivamente se egli, come sostenuto nel gravame,
sia da ritenere completamente inabile anche in siffatte attività, può rimanere
indecisa, all'assicurato dovendo infatti in ogni caso essere riconosciuto il
diritto ad una rendita intera per i motivi appresso esposti.
2.6. Come visto,
secondo l'art. 28 cpv. LAI, applicabile anche in caso di revisione della
rendita
"
l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Essi
devono inoltre fondarsi su medesimi criteri di valutazione, i fattori estranei
all'invalidità oppure il mercato del lavoro determinante devono essere
considerati in entrambi i redditi oppure tralasciati in entrambi (E. Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 57).
Ai fini
del calcolo dell'invalidità, secondo legge e giurisprudenza, dev’essere tenuto
conto del reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire considerando
il danno alla salute di cui soffre e quello che avrebbe potuto conseguire se il
danno non fosse subentrato (cfr. consid. 2.3).
2.6.1. Per quanto
riguarda, in specie, il calcolo del reddito da valido occorre quindi
prendere in considerazioni i reddito che l'assicurato avrebbe potuto
verosimilmente conseguire senza il danno alla salute.
A tale
riguardo, dagli atti all'inserto emerge che in occasione della procedura di
revisione conclusasi con sentenza 16 gennaio 1992 della AHV Rekurskommission
des Kantons Zürich, è stato accertato, sulla base degli accertamenti esperiti
dall'amministrazione zurighese, che il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza invalidità ammontava, nel 1989, a fr. 3000.- mensili, mentre
nel 1978 esso ammontava a fr. 2000 mensili (cfr. inc. AI).
Ora,
tenuto conto, conformemente a quanto deciso dal TFA nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 75, consid. 3a, dell'adeguamento all'indice dei salari nominali
dal 1990 al 2000 (cfr. La Vie économique, 11/2001, p. 85, tabella B10.3), il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità ammonta,
nel 2000, a fr. 47'904 (39'000 x 1856 : 1511).
2.6.2. Per quanto
riguarda invece la determinazione del reddito da invalido, nella specie
quello conseguibile in attività di tipo leggero, va ricordato che per
quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio
1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223)
questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando
approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in
attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento
completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la
manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
L'importo
di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000
(STCA 27 agosto 1996 in re J.M.; (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.; STCA
19.6.1998 in re E. M.; STCA 28.1.2000 in re B.C).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR
1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle
assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249
consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico
d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990.
Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel
febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad
un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata
dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.
Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti
economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle
circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi
precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.--
nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e
privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr.
33'725.--) per le donne.
2.7. In casu, pur
considerando una capacità lavorativa in attività leggere pari al 40%, tenendo
conto di una riduzione del 25% - corrispondente al tasso di riduzione ammesso
dal consulente in integrazione professionale dell'AI nella suo rapporto 8 maggio
2001 (doc. AI _), la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere
messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi
motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30
giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) - applicata al salario stabilito in
base alle citate tabelle sulla struttura dei salari (ISS) per siffatte attività
nel settore privato nel 1998 (45'390), considerata un'indicizzazione al 2000
(cfr. La Vie économique, cit., tabella B.10.3), in concreto il reddito
da invalido computabile ammonta a fr. 13'795 (45'390 x 1856 : 1832 x 40% x
75%).
Di
conseguenza, ritenuto un reddito da valido di fr. 47'904, il tasso d'invalidità
emergente dal raffronto di tale reddito con quello da invalido pari a fr.
13'795 é pari al 71,2%. Questo senza considerare probabili adeguamenti che
comporterebbero un aumento dei due redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno
in cui è stata emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire
l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità ((cfr. RCC 1991
pag. 332, RCC 1989 pag. 123, RCC 180 pag. 320), adeguamenti che verosimilmente
non apporterebbero una determinante modifica del grado d’invalidità.
Per
quanto riguarda la decorrenza del diritto ad una rendita intera, sulla base
degli atti medici all'inserto, occorre rilevare che il peggioramento delle
condizioni di salute giustificante l'esigibilità, nella misura del 40%, di
attività leggere adeguate, può verosimilmente essere fatto risalire a fine
marzo 2000, momento in cui risulta essere stato per la prima volta accertato,
in maniera convincente e motivata, un aggravamento della situazione clinica
rispetto al 1997 (cfr. i rapporti 27 marzo 2000 del dott. ___________ e 23
ottobre 200 del dott. __________, cfr. pure il certificato 23 luglio 2001 del
dott. __________ che attesta un aumento dell'incapacità al lavoro a far tempo
"almeno da maggio 00") e nel quale, come visto, l'incapacità al
guadagno dell'assicurato era almeno del 662/3.
Per il che
a __________ deve essere riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita
intera d'invalidità a far tempo dal 1. luglio 2000 (cfr. art. 88a cpv. 2 e
88bis cpv. 1 lett. a OAI).
Visto
l'esito del ricorso l'assicurato ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- per
spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ __________
ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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