AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.63
Data decisione, Autorità:
28.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00063
RG/sc
Lugano
28 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 10 luglio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dall'ottobre
1976 al gennaio 1979 __________, classe 1937, ha beneficiato di una rendita
intera AI per un grado d'invalidità del 75% (AI _). A far tempo dal 1. dicembre
1989 egli è stato nuovamente posto al beneficio di una rendita per
un'invalidità del 40% (AI _). Tale grado è stato successivamente confermato in
sede di revisione con provvedimento 20 luglio 1994.
Per
decisione 16 gennaio 1998 è stato aumentato il grado d'invalidità al 50% con
effetto dal 1. luglio 1996, mente con decisione 15 giugno 2000 è stata
riconosciuta un'invalidità del 100% dal 1. febbraio al 31 maggio 2000. Dal 1.
giugno 2000 l'assicurato beneficia quindi di una mezza rendita per un grado
d'invalidità del 50% (AI _).
1.2. In esito ad
una successiva procedura di revisione avviata su richiesta dell'assicurato nel
febbraio 2001, esperiti accertamenti medici ed economici , di cui si dirà - per
quanto necessario - nei considerandi successivi, per decisione 10 luglio 2001
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha confermato il diritto ad una mezza
rendita per un grado del 50% motivando:
"
(…)
Se il gravo d'invalidità di un beneficiario di
rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita,
quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41
LAI.
Dalla documentazione agli atti ed in particolare
dalla visita medica eseguita presso lo studio del Servizio Medico Regionale AI
il 29.5.2001 non risulta un peggioramento dello stato di salute tale da
giustificare un aumento del grado AI.
Nella professione di meccanico risulta infatti
ancora un'incapacità del 50%.
Viene pertanto riconfermato l'attuale diritto a
mezza rendita AI."
(Doc. AI _)
1.3. Con tempestivo
ricorso 7 agosto 2001 l'assicurato - rappresentato dal __________ - ha
impugnato la decisione dell’amministrazione chiedendo l'assegnazione di una
rendita intera d'invalidità.
Nel
gravame è esposto:
"
(…)
- Con
domanda del 9 aprile 1990, il ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazioni
assicurative per invalidità, domanda accolta con il riconoscimento del diritto
a una mezza rendita d'invalidità. Nel corso del mese dì maggio 2001, il
ricorrente tramite suo medico di fiducia presentava domanda di revisione.
chiedendo un aumento alla rendita intera. Dopo gli accertamenti di rito,
l'intimata giungeva alle conclusioni che le condizioni di salute dell'assicurato
erano immutate rispetto alle precedenti valutazioni e pertanto con decisione
del 10 luglio 2001 respingeva la domanda.
Prove: atti
dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione. impugnata 10.7.2001
- La
ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere invalido in misura
completa già dal 1998. A sostegno di questa sua posizione si riserva di
produrre nel minor tempo possibile relazione medico‑specialistica. E'
pertanto da ammettere un diritto alla rendita intera d'invalidità con
decorrenza ancora da stabilire alla luce della documentazione specialistica.
Prove: relazione medica, segue
-
Alla luce dei
considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto.
-
La decisione
impugnata data del 10 luglio 2001. Il ricorso è tempestivo.
Prove: come sopra
- Il __________ è valido rappresentante del ricorrente.
Prove: mandato di patrocinio
- Nel caso di
accoglimento del ricorso al ricorrente è assegnata un'adeguata indennità per
ripetibili." (Doc. _)
1.4. Con risposta
20 agosto 2001 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:
" in
sede di revisione l'assicurato ‑ già a beneficio di una mezza rendita
d'invalidità ‑ ha sostenuto che le proprie condizioni di salute avrebbero
subito un peggioramento, ciò che avrebbe dovuto giustificare un aumento del
grado di invalidità.
Al fine di fare il punto alla situazione, l'assicurato è stato
sottoposto ad una visita ambulatoriale presso il Servizio medico regionale
(SMR) dell'Al.
Il medico incaricato, dottor __________, ha ritenuto che dal punto
di vista reumatologico la situazione è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto alla precedente valutazione effettuata dal dottor __________.
Per quanto attiene alle altre patologie presentate dal ricorrente,
ed in particolare agli esiti di un intervento chirurgico effettuato nel
novembre del 1999, non si è ritenuto vi fossero limitazioni tali da
giustificare un aumento del grado di inabilità lavorativa.
In definitiva quindi il ricorrente è stato giudicato ancora abile
al 50% nell'attività di meccanico precedentemente svolta.
Nella decisione impugnata, prendendo atto del giudizio espresso
dal SMR, dal quale non aveva motivo alcuno per scostarsi, l'UAI ha quindi
confermato il precedente grado di inabilità.
D'altro lato si rilevi come nel proprio allegato ricorsuale
l'assicurato si limiti a contestare genericamente le conclusioni espresse dallo
scrivente Ufficio, senza fornire alcuna prova a proprio sostegno." (Doc.
_)
1.5. Con scritto
30 agosto 2001 il rappresentante dell'assicurato ha chiesto la sospensione
della procedura sino all'inoltro della documentazione medica relativa ad una
visita specialistica ortopedica cui l'interessato si sottoporrà in data non
ancora stabilita, ma sicuramente non prima del mese di novembre 2001 (V). Con
osservazioni 12 settembre 2001 l'UAI ha dal canto suo ritenuto superflua l'assunzione
di ulteriori atti medici (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità chiesta da
__________. Con l'atto impugnato, in sede di revisione l'UAI ha infatti
confermato il precedente grado d'incapacità al guadagno del 50% e il
conseguente diritto ad una mezza rendita AI.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
·
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
·
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, p. 258).
2.6. Nel caso in
esame, sulla scorta del rapporto d'esame eseguito dal Servizio medico regionale
dell'AI (SMR) - quale servizio medico istitutito a norma del nuovo art. 69 cpv.
4 OAI, in vigore dal 1. gennaio 2001, cui gli Uffici AI possono affidare
l'esecuzione di esami medici nell'ambito dell'esame del diritto a prestazioni -
l'UAI ha confermato il precedente grado d'invalidità del 50% e il conseguente
diritto ad una mezza rendita.
L'insorgente
dal canto suo contesta la liceità del provvedimento, adducendo in sostanza che
il peggioramento delle sue condizioni di salute giustifica l'erogazione di una
rendita intera d'invalidità.
2.7. In concreto,
dal rapporto SMR datato 30 maggio 2001 emerge che l'assicurato è affetto da:
"
(…)
- Diagnosi con influsso sulla CL
Sindrome lombo‑vertebrale cronica su disturbi statici e
degenerativi.
Stato dopo operazione ernia ombelicale (2000).
- Diagnosi senza influsso sulla CL
Gastroesofagite da reflusso recidivante.
Diverticolosi del sigma.
Adiposità (BMI 32).
Stato dopo colecistectomia per colelitiasi (1979).
Epatite C cronica.
Stato dopo dilatazione coronarica per angina pectoris atipica e
infarto anteriore non transmurale (1989).
Stato dopo operazione caviglia destra per frattura bimalleolare
(1982).
Stato dopo operazione ginocchio sinistro per lesione ligamento
collaterale mediale (1975).
Condropatia retropatellare residuale.
Stato varicoso di lieve entità arto inferiore destro.
Tabagismo.
Ipertensione arteriosa trattata.
Iperlipidemia trattata. (…)" (Doc. AI _, pag. 3)
In merito
alla capacità al lavoro e ad un eventuale peggioramento dello stato di salute
rispetto alla situazione che ha giustificato la precedente assegnazione di una
mezza rendita d'invalidità, nel rapproto viene osservato:
"
(…)
- Discussione
Dalla documentazione a disposizione, mi permetto le seguenti prese
di posizione.
L'assicurato ha svolto l'attività di meccanico al 50% fino al
febbraio 2000. Per quattro mesi gli viene riconosciuta una rendita maggiore
sino al 24.08.2000. Dal quel periodo non svolge più nessuna attività lucrativa
per problemi di salute e anche in relazione con la vendita dell'officina.
Presenta due patologie con influsso sulla capacità lavorativa: la
patologia reumatologica lombare di entità degenerativa su disturbi statici.
L'esame odierno non permette di valutare un peggioramento riguardevole in
confronto all'esame effettuato nel 1994 dal Dr. __________, che mostra le
medesime limitazioni. Per queste limitazioni, l'assicurato è ritenuto abile al
massimo al 50% nella sua precedente professione.
Da notare che in mancanza di valutazioni radiologiche recenti, la
nostra valutazione è prevalentemente clinica.
L'altra patologia invalidante riguarda lo stato dopo l'operazione
di ernia ombelicale. Intervento seguito da un buon decorso e dopo un periodo di
normale convalescenza e con diminuzione del peso, notiamo una buona ripresa
funzionale. Per questa patologia ritengo indicato una limitazione in un lavoro
medio‑pesante con sollevamento pesi di oltre i 15 kg. Questa limitazione
si sovrappone a quella indotta dal problema della schiena, per cui non
giustifica un aumento del grado di invalidità.
La patologia gastrointestinale che sembra causare disturbi
notevoli, ma di entità non durevole, non viene considerata invalidante.
Per tutte le altre patologie, la situazione clinica è
sovrapponibile agli accertamenti precedenti, per questo non ritengo che abbiano
un influsso di peggioramento sull'invalidità già giudicata in precedenza."
(Doc. AI _, pag. 3-4)
Agli atti figurano pure
alcune certificazioni del medico curante dott. __________, gastroenterologo.
Con un primo certificato
datato 22 gennaio 2001 e prodotto quale istanza di revisione, detto sanitario
ha attestato:
" Il
paziente è sotto una rendita di invalidità del 50% dal 24.02.2000.
Durante gli ultimi mesi la situazione globale, in particolare per
i problemi di schiena sono ancora peggiorati.
Attualmente il paziente non è più in grado di lavorare come
meccanico dove ha fatto ultimamente solo consulenze dal 1998 dove aveva smesso
l'attività in proprio.
Quindi chiedo una nuova valutazione della invalidità." (Doc.
AI _)
Con successivo rapporto 12
febbraio 2001 il dott. __________ ha posto la seguente diagnosi:
"
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa: da
quando?
- Chondropatia patella sinistra, instabilità ST
dopo
diversi interventi. 1975
- Lombalgie recidivanti ST da "numerosi" tentativi
terapeutici senza beneficio". 1982
- Adipositas 95 kg. - 175 cm.
Diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità
lavorativa: da quando?
Splenomegalia. inizio?
'79?
(Doc. AI _)
indicando un'incapacità
lavorativa del 100% in qualsiasi attività a far tempo dal 1. gennaio 2000.
Infine con rapporto 19
maggio 2001 il dott. __________ ha precisato i seguenti periodi di inabilità
lavorativa:
"
(…)
Inabilità
dal
AI
Grado
%
Motivo
26.07.99
16.08.99
100
Dolori
lombari
22.11.99
31.12.99
100
Operazione
ernia ombelicale
01.01.2000
01.03.2000
100
Riconvalescenza
post.
op.
01.06.2000
15.06.2000
100
Ricaduta
dolori lombari
24.08.2000
31.12.2000
100
Ricaduta
lombalgia,
disturbi gastrointestinali
(Doc. AI _, pag. 1)
osservando che:
"
(…)
Valutazione:
Nella situazione globale non ritengo indicato di
tentare a reintegrare il paziente dell'età di 63 anni in realtà il paziente è
inabile al 100% dal 1998." (Doc. AI _, pag. 2)
2.8. Per quanto
riguarda la valenza probatoria da attribuire a un rapporto medico, è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- rechts, Berna
1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del
mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto
qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F; cfr. anche STFA del 12
novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14
aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in
re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.9. In casu,
il rapporto d'esame clinico del SMR, su cui l'UAI ha fondato il querelato
provvedimento, soddisfa i requisiti esposti al precedente considerando. Esso,
dopo approfondita e completa esposizione dei dati anamnestici, sulla base di
dettagliato esame oggettivo delle condizioni di salute e tenuto conto della
totalità dei disturbi lamentati dall'assicurato, conferma sostanzialmente, per
quanto riguarda la patologia reumatologica lombare, che lo stato di salute
dell'assicurato non ha subito rilevanti modifiche rispetto alla precedente
valutazione effettuata nel maggio/luglio 1994 dal dott. __________, la quale
era stata posta alla base della decisione 20 luglio 1994 con cui
l'amministrazione aveva confermato, in sede di revisione, l'esistenza di una
incapacità al lavoro, e di riflesso, di una capacità al guadagno pari al 40%
(doc. AI _). Tale percentuale era per altro già stata stabilita con precedente
decisione 24 giugno 1991, dopo gli accertamenti medici eseguiti dal SAM nel
marzo 1991 (doc. AI _).
Per
quanto riguarda invece la patologia relativa allo stato dopo operazione di
ernia ombelicale, eseguita nel novembre 1999, nel referto SMR è precisato che
dopo l'intervento vi è stato un buon decorso con una ripresa funzionale dopo un
periodo di normale convalescenza e che le limitazioni dovute a tale patologia
(inesigibilità di lavori medio-pesanti comportanti il sollevamento di pesi
oltre i 15 kg) si sovrappongono a quelle riconducibili all'affezione
reumatologica lombare. Infine, in merito ai disturbi gastrici, gli stessi sono
stati giudicati di natura non invalidante in quanto di entità non durevole.
Le
certificazioni dei medico curante dott. __________ - attestanti una completa
incapacità lavorativa già a far tempo dal 1998, prima in relazione soprattutto
alla patologia lombare, poi anche all'affezione dovuta allo stato dopo
operazione di ernia ombelicale (cfr. doc. AI _) - non paiono idonee a
sovvertire l'esito della presente procedura.
Esse si
limitano in realtà a rilevare, in maniera generica e non sufficientemente
circostanziata, un'incapacità lavorativa del 100%, senza fornire elementi di
valutazione, fondati su approfonditi accertamenti medici, che permettono di
concludere che vi é stato un peggioramento delle condizioni di salute e delle
conseguenze sulla capacità al lavoro rispetto alle precedenti valutazioni.
Nelle
certificazioni del dott. __________ non sono quindi ravvisabili argomentazioni
che possono in qualche modo sostanziare le sue conclusioni e che dimostrano in
maniera convincente e oggettivabile l'esistenza di una incapacità al lavoro
superiore a quella accertata sia in occasione della precedente procedura di
revisione che in sede d'esame da parte del SMR.
Inoltre,
nella misura in cui la valutazione del dott. __________ del 19 maggio 2001
attesta - come è dato di capire - che lo stato di salute e le sue conseguenze
invalidanti (incapacità al lavoro del 100%) erano già tali a far tempo dal
1998, la stessa non può essere ritenuta decisiva ai fini del presente giudizio,
ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.4), il fatto che una situazione
rimasta sostanzialmente invariata venga in seguito giudicata in maniera diversa
non è sufficiente per giustificare una revisione della rendita.
Inoltre,
già in occasione della precedente procedura di revisione, in esito alla quale è
stata confermata un'incapacità del 50%, con rapporto 18 gennaio 2000 anche il
dr. __________ aveva evidenziato come l'intervento di ernioplastica, il cui
decorso è stato giudicato privo di complicazioni, non costituiva motivo per una
revisione della rendita (cfr. doc. AI _).
In simili
circostanze, gli atti medici all'inserto consentono di ritenere siccome
dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121
V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996
LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che non vi è stata una modifica
rilevante dello stato di salute dell'assicurato e che quindi, rispetto a quanto
stabilito nella precedente decisione, il grado d'incapacità al guadagno di
__________ non ha subito una modifica tale da incidere in maniera rilevante sul
diritto alla rendita.
2.10. Visto quanto
sopra, potendo già decidere sulla base degli atti medici contenuti
nell'incarto, questo TCA non reputa necessario procedere ad ulteriori
accertamenti medici, né attendere l'esito di eventuali nuovi esami
preannunciati dall'assicurato.
A
proposito va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag.
202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del
27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.,
sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991
in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF
(RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162
consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Il
ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione querelata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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