AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.6
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00006
BS/gm
Lugano
21 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 3 gennaio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
ottobre 1995 __________, di professione ausiliaria di pulizie presso le scuole
di __________, è beneficiaria di una mezza rendita AI con un grado d'invalidità
del 50% a seguito del morbo di Crohn, malattia manifestatasi nel 1989 (cfr.
decisione 12 aprile 1996 in doc. AI _).
1.2. Nel novembre
1997, dietro richiesta dell'assicurata, è stata avviata la procedura di
revisione.
Dal mese di dicembre 1996 essa soffre di un tendinite calcarea alla spalla
sinistra (cfr. certificato 7 aprile 1998 dr. __________ in doc. AI ).
Il 26 luglio 1998 l'assicurata ha subito un infortunio, riportando la frattura
dell'osso sacro. Il caso è stato assunto dall'_________ cha ha accertato
un'inabilità lavorativa del 100 % a decorrere dal 26 luglio 1998, del 50% dal
31 agosto 1998 al 9 settembre 1998 (cfr. doc. AI _).
Su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) __________ è stata
peritata dal dr. med. Dr. __________, fisiatra e specialista in reumatologia,
che ha valutato un'incapacità lavorativa al 50% nella professione di donna di
pulizia (cfr. rapporto 24 giugno 1999 in doc. AI _).
Con proposta di decisione 10 agosto 1999 l'UAI ha quindi confermato la mezza
rendita AI ritenendo infatti che lo stato di salute dell'assicurata non è
peggiorato (cfr. doc. AI _).
A seguito dell'opposizione dell'interessata, l'amministrazione ha annullato la
proposta di decisione e si è rivolta al medico curante dr. med. __________
(doc. AI _), il quale ha certificato un "peggioramento del problema del
colon, che aggiunge limiti alla capacità lavorativa" , consigliando quindi
di consultare uno specialista (doc. AI _).
Di conseguenza l'UAI ha affidato al Servizio di accertamento medico
dell'Assicurazione Invalidità (SAM) l'esecuzione di una perizia
pluridisciplinare.
Con rapporto 6 marzo 2000 i periti del SAM hanno concluso per un'incapacità
lavorativa globale del 50% (cfr. doc. AI _).
Nel frattempo, il 4 febbraio 2000 l'assicurata è stata vittima di un incidente
della circolazione nel quale ha riportato un trauma distorsivo cervicale.
1.3. Con proposta
di decisione 21 novembre 2000 l'UAI ha respinto la domanda di revisione poiché:
"
(…)
Dopo attento esame della documentazione medica
specialistica acquisita all'incarto risulta che il suo stato di salute non ha
subito un peggioramento, dall'assegnazione della rendita (01.10.1995) ad oggi,
tale da giustificare l'aumento del grado d'invalidità.
Ci sono stati effettivamente, tra il 1997, 1998 e
1999, dei periodi di completa incapacità di lavoro ma tuttavia gli stessi non
sono mai stati superiori alle 4-6 settimane. (…)" (doc. AI _)
Con
lettera 1 ° dicembre 2000 l'assicurata ha informato l'UAI di doversi sottoporre
ad ulteriori ed approfonditi esami che dovrebbero motivare la sua opposizione
alla proposta di decisione (doc. AI _). Conseguentemente l'amministrazione le
ha comunicato di tenere in sospeso la procedura fino al 31 dicembre in attesa
dei risultati medici (doc. AI _).
Non
avendo ricevuto alcuna documentazione, con provvedimento formale 3 gennaio 2001
l'UAI ha confermato la proposta decisionale.
1.4. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, per il tramite
della __________ protezione giuridica, postulando l'erogazione di una rendita
intera.
Dopo aver
riassunto gli atti medici figuranti nell'incarto, la ricorrente ha rilevato
quanto segue:
"
3. L'UAI raggiunge dei convincimenti in
contraddizione con gli atti.
-
E' confermato e
mai è stato contestato, che già solo a seguito del morbo di Crohn, la
ricorrente è incapace al lavoro in misura del 50%, con diritto ad eguale
rendita d'invalidità.
-
Neppure è
contestato che sono presenti altre disfunzioni di natura fisica e
psichica.
In particolare,
ammesse anche dai periti del SAM, influiscono sulla capacità lavorativa,
quantomeno, la periartropatia omeroscapolare e lo stato dopo trauma
distorsivo cervicale.
I diversi
medici che si sono chinati su questo caso, concordano sul fatto che la periartropatia
omeroscapolare comporta, da sola, un'invalidità del 50%. Quest'invalidità va ad
aggiungersi a quella del 50% riconosciuta per il morbo di Crohn.
Basterebbe
questo fatto, per rendere incomprensibile la valutazione conclusiva dei periti
del SAM, in contraddizione con loro stessi, e la successiva decisione dell'UAI,
per il quale non vi sarebbe stato un peggioramento concreto dello stato di
salute della ricorrente.
Se - come
interpretiamo - l'invalidità al 50% per il problema alla spalla, va valutata in
relazione alla restante capacità lavorativa del 50%, già detratto quanto
attiene al morbo di Crohn, ne consegue che l'incapacità lavorativa e relativa
invalidità, è del 75%.
Conformemente
ai disposti legali, un'invalidità del 75% comporta il riconoscimento di una
rendita intera.
-
Occorre
tuttavia non perdere d'occhio la problematica conseguita dall'incidente
della circolazione del 04.02.2000. Il caso è ancora aperto dal punto di
vista medico e, ad un anno dall'evento, la ricorrente continua a soffrirne,
tanto che qualsiasi attività le è oggi preclusa.
-
Altrettanto si
dica per quanto i periti del SAM, anche se ammettendone l'esistenza,
considerano che non influisca sulla capacità lavorativa, ossia la distimia
reattiva cronica, attualmente in remissione, la modica sindrome lombovertebrale
di tipo tendomiotico, la pregressa sindrome del tunnel carpale al polso sin.,
lo stato dopo strumectomia nel 1987.
E' certamente
vero che presi in forma a sé stante, queste problematiche non comporterebbero
un'incapacità lavorativa. Occorre però porle nel contesto che si è presentato,
laddove ogni pur piccolo e nuovo fattore presente, comporta un aggravio della
situazione complessiva, sino a comportare un sicuro aumento dell'invalidità già
riconosciuta, ed a divenire un peso insopportabile. In questo contesto si pone
pure la problematica psichica suesposta.
- Neppure può
essere accettata l'esposizione dei periti del SAM e la decisione UAI, per
quanto riguarda i periodi di completa incapacità al lavoro della ricorrente, da
loro indicati come mai superiori alle 4-6 settimane.
Abbiamo già
visto come il medico curante, ma non solo, abbia a più riprese riferito di
periodi continui di totale incapacità al lavoro, per uno o più motivi, già dal
1997.
Gli stessi
periti del SAM, affermando che "non abbiamo atti medici specifici in
merito" scrivono che durante queste ricadute "è possibile" che
la capacità lavorativa sia stata dello 0% durante 4‑6 settimane, periodo
poi ripreso nella querelata decisione.
Avessero
esaminato i rapporti che pure figurano agli atti UAI, avrebbero dovuto
concludere diversamente. Ad esempio: il 12.06.1998 il medico curante attesta
che "la pz. è attualmente inabile al 100% per malattia dal 1.10.97"
cioè da oltre 8 mesi. Concetto ripreso nel certificato del 18.11.1998, quando
confermò che "Resta inabile al 100%", ossia, in quel momento, da
oltre 1 anno!
Bisogna dunque
concludere per una lunga e totale incapacità lavorativa, che comporta il
riconoscimento della rendita d'invalidità.
- Riteniamo
dimostrato che la ricorrente ha diritto ad una rendita d'invalidità al 100%;
laddove i Giudici di codesto lodevole Tribunale non raggiungessero tale
convincimento, consideriamo opportuno l'allestimento di una perizia medica
multidisciplinare neutra. (…)" (doc. _)
1.5. Mediante
risposta 10 aprile 2001 l'UAI propone di respingere il gravame sulla base delle
seguenti argomentazioni:
"
(…)
Agli atti figura una prima perizia eseguita nel giugno del 1999
dal dottor __________, specialista reumatologo (doc. n. _ inc. AI), in base
alla quale l'assicurata risultava inabile al 50%. Lo specialista ha tenuto in
debita considerazione i diversi disturbi sofferti dalla paziente, ed in
particolare il morbo di Crohn ed una sindrome da impingement cronica alla
spalla sinistra. A seguito di opposizione al progetto di decisione, nell'ambito
della quale la ricorrente sosteneva che le proprie condizioni di salute erano
peggiorate, lo scrivente Ufficio ha ordinato una perizia pluridisciplinare
presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona (doc. n. _ inc.
AI). Anche secondo i periti del SAM l'assicurata è inabile al 50%.
In considerazione del fatto che sia la prima che la seconda
perizia sono state stabilite secondo i canoni imposti dalla citata
giurisprudenza, risultando in particolare chiare, coerenti e dettagliate, ed in
considerazione altresì del fatto che le valutazioni sono concordanti, l'UAI non
ha ragione alcuna per discostarsene. La decisione impugnata appare quindi
corretta.
Ad ogni buon conto si è ritenuto opportuno sottoporre l'atto
ricorsuale al SAM. Quest'ultimo ha confermato interamente le osservazioni
precedentemente espresse (cf. rapporto in annesso).
Per quanto attiene infine al trauma discorsivo cervicale che la
ricorrente ha subito nel febbraio dello scorso anno, si rileva come i
certificati stilati dal dottor __________ non evidenzino limitazioni funzionali
tali da essere considerate invalidanti. (…)" (doc. _)
1.6 Con
osservazioni 17 aprile 2001 il rappresentante della ricorrente ha confermato il
gravame (doc. _).
Il 22 maggio 2001 egli ha prodotto un certificato del dr. med. __________
sull'attuale stato di salute della ricorrente (doc. _).
Interpellata dal TCA, mediante lettera 12 giugno 2001 l'amministrazione ha
osservato che:
"
Per quanto attiene al rapporto presentato dal
dottor __________, non siamo in grado di esprimerci.
Infatti, gli esiti dell'infortunio 4 febbraio
2000 non hanno potuto essere considerati nell'ambito della perizia SAM, essendo
il sinistro verificato solo qualche giorno prima dell'effettuazione della
stessa.
Si rileva ad ogni modo che le problematiche
connesse al sinistro sono state sollevate solo in ambito ricorsuale.
In particolare, l'unica nota del medico curante,
dottor __________, prodotta a seguito della perizia, e prima dell'emanazione
della decisione formale (cf. doc. n. _ inc. AI), non accenna ad alcun fattore
post infortunistico.
In tal senso lo scrivente Ufficio poteva a buon
diritto fondare la propria presa di posizione sulle risultanze della perizia
SAM."
(doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il grado d'incapacità al guadagno
del 50% e quindi il diritto ad una mezza rendita AI.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nella
fattispecie in esame l'amministrazione ha dunque incaricato il Servizio di
accertamento dell'Assicurazione Invalidità (SAM) di peritare l'assicurata.
Dal referto 6 marzo 2000 (doc. AI _) risulta come i medici del SAM abbiano
posto le seguenti diagnosi:
"
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Morbo di Crohn diagnosticato nel 1989
con
- recidive nel 1994, 1998 e 1999.
Periartropatia omeroscapolare sin. su
Stato dopo recente trauma distorsivo
cervicale.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Distimia reattiva cronica, attualmente
in remissione.
Modica sindrome lombovertebrale di tipo
tendomiotico.
Pregressa sindrome del tunnel carpale al
polso sin.
Stato dopo strumectomia nel 1987, situazione eutireotica
con terapia sostitutiva." (doc. AI _)
Avvalendosi degli atti medici elencati al punto B della perizia, dopo aver
eseguito alcuni esami (punto D perizia) e facendo proprie le risultanze del
consulto psichiatrico 2 marzo 2000 del dr. __________ e quello
gastroentorologico del 23 febbraio 2000 del dr. __________, i periti hanno
osservato quanto segue:
" (…)
Presso quest'A. è nota dal 1989 una ileo - colite cronica (morbo
di Crohn) e nel suo decorso ha avuto tre recidive nel 1994, 1998 e l'ultima nel
1999. Sia nel 1989, sia nel 1999 l'A. ha necessitato un trattamento sistemico
con Prednisone. Abbiamo presentato quest'A. al nostro consulente
gastroenterologo dr. __________, il quale attualmente, la ritiene in fase di
remissione clinica ed esprime l'impressione che i disturbi non siano peggiorati
in confronto dell'inizio delle malattia. Risulta chiaro che durante le
ricadute, quest'A. abbia una sintomatica più pronunciata e che pertanto la sua
capacità lavorativa può diminuire notevolmente. Attualmente il grado di
capacità lavorativa dal punto di vista gastrointestinale, è valutato al 50% al
massimo. Durante le fasi acute delle ricadute, il grado di capacità lavorativa
può però raggiungere anche lo 0%. Per quanto invece riguarda l'aspetto
prognostico, il dr. __________ afferma che al punto attuale delle conoscenze,
non vi è alcuna terapia definitiva per il morbo di Crohn e che pertanto, la
probabilità d'ulteriori ricadute è senz'altro alta.
Patologia reumatologica
L'A. è stata valutata in sede peritale dal dr. __________ FMH
reumatologia lo scorso mese di giugno 1999 (vedasi atti). L'attuale esame
clinico ci permette di confermare le conclusioni reumatologiche espresse
allora. Non vi sono reperti clinici riferibili a sinoviti, i parametri
infiammatori del laboratorio, risultano solo minimamente elevati. Possiamo
pertanto ribadire che, la sindrome algica lamentata alla spalla ed al polso
sin., non sono in relazione con la malattia cronica intestinale. Alla spalla
sin. si tratta piuttosto di una periartrite omeroscapolare di tipo tendinotico
con modico attrito sottoacromiale, mentre a livello del polso, i reperti
clinici sono minimi, e si tratta molto probabilmente degli esiti di una
sindrome del tunnel carpale. I disturbi invece lamentati a livello lombare sono
in regressione e attualmente constatiamo unicamente una modica sindrome
tendomiotica senza segni per spondilartrite, né conflitto discoradicolare, né
instabilità segmentale. In considerazione delle patologie descritte, riteniamo
che, il grado di capacità lavorativa dell'A., in special modo per la sua
funzione di donna di pulizie, sia ragionevolmente limitata nella misura del 50%
al massimo. Questa limitazione si argomenta, come già descritto dal perito
reumatologo dr. __________, dalle difficoltà nell'elevazione e rotazione del
braccio sin. (difficoltà ad eseguire lavori con braccio elevato oltre
l'orizzontale, sollevare o trasportare pesi oltre i 5 kg, specialmente se con
il braccio teso).
Al momento dell'esame peritale, l'A. presenta gli esiti di un
recente trauma distorsivo cervicale (l'A. ha affermato di essere stata vittima
di un tamponamento alla guida di un'autovettura in data __________.2000).
Constatiamo una limitazione della motilità cervicale con ipertono della
muscolatura paravertebrale, senza invece deficit neurologici. L'A. è
attualmente in cura dal proprio medico curante e pertanto la nostra valutazione
medico - teorica non tiene conto di questa patologia ancora in evoluzione.
Sul piano psichiatrico l'A. è stata pure l'oggetto di
un'esauriente esplorazione psichiatrica da parte del nostro consulente, il
quale attualmente, non evidenzia la presenza di psicopatologie limitanti il
grado di capacità lavorativa dell'A. L'A. è tuttora in terapia dal dr.
__________ con il quale abbiamo preso contatto e il quale ci ha confermato
l'assenza di limitazioni psichiatriche del grado di capacità lavorativa.
(…)" (doc. AI _)
Tenuto
conto delle diverse valutazioni specialistiche, il SAM ha proceduto ad una
valutazione globale del grado di capacità lavorativa della ricorrente,
evidenziando che:
"
(…)
Dagli atti in nostro possesso sappiamo come l'A., a partire dal 1.
ottobre 1995, è beneficiaria di una rendita d'invalidità del 50%.
Da allora il grado di capacità lavorativa ha presentato due
temporanei peggioramenti tra il 1997 e il 1998 e nel maggio 1999. Durante
queste ricadute è possibile che il grado di capacità lavorativa (non abbiamo
atti medici specifici in merito), sia risultata dello 0% per un periodo di 4-6
settimane. Sappiamo che l'A. ha ben reagito al trattamento con steroidi
sistemici, per cui, dopo questo periodo di trattamento intensivo, il grado di
capacità lavorativa è di nuovo valutabile nella misura del 50%. Attualmente
l'A. si trova in un periodo di remissione e il grado di capacità lavorativa è
sicuramente del 50%.
Gli ulteriori sviluppi del grado di capacità lavorativa che si
deve probabilmente attendere in futuro, dipenderanno dall'evoluzione del morbo
del Crohn per il quale, purtroppo, non esiste una terapia definitiva e pertanto
la probabilità d'ulteriori ricadute è senz'altro alta. (…)" (doc. AI _)
Infine, i
periti hanno escluso l'esecuzione di provvedimenti integrativi come pure la
consegna di mezzi ausiliari per migliorare il grado di capacità lavorativa
della peritata.
2.6. La
ricorrente contesta le risultanze della perizia del SAM, basandosi soprattutto
sui certificati del medico curante dr. __________, in particolare quelli datati
12 giugno 1998 (doc. _) e 18 novembre 1998 (doc. AI _) attestanti una totale
incapacità lavorativa continua a causa delle affezioni alla spalla e
all'intestino.
Inoltre,
l'assicurata ritiene che se l'invalidità del 50% a seguito del problema della
spalla va valutata in relazione alla restante capacità lavorativa, tenuto conto
dell'inabilità del 50% derivante dal morbo di Crohn, l'invalidità globale
risulterebbe quindi del 75% con conseguente riconoscimento di una rendita
intera.
Altresì ritiene come il trauma cervicale a seguito dell'incidente del 4
febbraio 2001, caso ancora aperto dal punto di vista medico, incida
sull'incapacità lavorativa.
Da ultimo contesta che le ricadute, accompagnate da un'inabilità totale, non
siano state superiori alle 4-6 settimane.
2.7. Va precisato
che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 123 V 176, DTF 122 V 161,
104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre
1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1
p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs‑ rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo
stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire
da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il
TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in
materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere
dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122
V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un'altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI
2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda il medico di
fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente
(U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.8. Nel caso in
esame, dalla perizia del SAM risulta come gli specialisti abbiano compiutamente
valutato le diverse affezioni lamentate dall'assicurata sulla base della
documentazione medica preesistente e di accertamenti approfonditi e completi,
sia dal profilo gastroenterologico che reumatologico.
Essi sono giunti a conclusioni logiche e motivate sia dal profilo clinico che
per quel che concerne la capacità al lavoro.
Per quel che concerne la problematica alla spalla, i periti hanno fatto
riferimento alla perizia 10 settembre 1999 del reumatologo dr. __________. Nel
referto lo specialista accerta che la sindrome da impingment alla spalla
provoca una moderata limitazione delle elevazioni e delle rotazioni con dolenza
a livello del tendine che limitano determinate attività fisiche, precisando
dunque che " in particolare esiste difficoltà ad eseguire lavori con il
braccio elevato oltre la orizzontale ( in particolare lavare vetri, lavare e
spolverare pareti e mobili, stendere il bucato e simili) così come sollevare e
trasportare pesi oltre i cinque chilogrammi, soprattutto se con il braccio
teso", limitazioni che giustificano un'inabilità lavorativa del 50%
come "proposto dal medico curante Dr. __________ e confermato dal Dr.
__________ nel suo scritto del 12 gennaio 1999 " (cfr. rapporto 24
giugno 1999 doc. AI _ pag. 7).
Dal punto di vista gastroenterologico, nel rapporto 23 febbraio 2000 del dr.
__________, per quanto riguarda i disturbi legati alla malattia di Crohn si
legge: "la paziente dice di avere una stanchezza anormale. Ha raramente
febbre. Generalmente ha solo una sensazione di fastidio nell'addome e, qualche
volta al mese, ha delle coliche addominali…. Alla domanda specifica perché non
riesce a fare il suo lavoro di donna delle pulizia dice che il problema principale
è la stanchezza nonché il dolore della spalla sinistra e nella schiena".
Dopo aver rilevato che alla "visita trovo una paziente in buono stato
generale. L'addome è di grandezza normale, senza deformità. Alla palpazione non
si sente un effetto massa, ne una dolenzia particolare. I rumori addominali
sono normali", il sanitario conclude che "Non ho l'impressione
che i disturbi siano peggiorati in confronto all'inizio della malattia. È
chiaro che durante le ricadute la paziente abbia una sintomatica più pronunciata
e che la sua capacità lavorativa può però raggiungere anche il 100%."
Considerato che al momento del consulto "la paziente sembra essere in
fase di remissione clinica", il sanitario ha quindi valutato
un'incapacità lavorativa del 50% unicamente per quel che concerne la malattia
intestinale (cfr. doc. AI _).
Per quel che concerne la valutazione globale dell'inabilità lavorativa, come
visto in precedenza, i periti hanno concluso per un'inabilità del 50%.
In particolare, nella presa di posizione 6 aprile 2001 al ricorso, il dr.
__________ del SAM osserva che:
"
(…)
- Il
giurista ricorrente postula il riconoscimento di un'invalidità del 75%
confermandosi a suo avviso ai disposti legali; argomenta tuttavia questa
valutazione con la somma delle separate valutazioni sul grado di capacità
lavorativa agli atti (50% di incapacità per il problema reumatologico alla
spalla, 50% per il problema gastroenterologo). Dal punto di vista medico -
teorico non vi è alcun argomento clinico - valetudinario per operare in questo
modo. Spetta infatti al perito SAM, valutare se esista o no un'interazione
negativa fra i vari danni alla salute psichica e fisica di un A. In questo caso
non esiste alcun argomento medico - teorico a favore di un potenziamento
interattivo tra la patologia reumatologica alla spalla sin. (di modica entità
all'arto non dominante) e la patologia gastroenterologica (valutazione basata
piuttosto sugli aspetti prognostici incerti che non sull'attuale reale
limitazione professionale).(…)" (doc. _)
Ora, i certificati
del medico curante, dr. __________, non sono idonei a sovvertire le conclusioni
della perizia del SAM.
In quello del 18 novembre 1998 il sanitario ha posto la seguente valutazione:
"
(…)
Valutazione: mi sembra che oggi la situazione sia
stabile per la malattia cronica del colon. L'anamnesi racchiude indizi per
alternanza di periodi migliori a peggiori.
Per il Chron ritengo giustificato il mantenimento
dell'attuale invalidità del 50%.
Come previsto non vi è al momento attuale un
ulteriore miglioramento dei sintomi legati alla patologia degenerativa alla
spalla sx.
Di fatto la resa come personale di pulizia nella
scuola viene ulteriormente diminuita. Mi sembra giustificato un aumento
ulteriore del giudizio di invalidità, resta tuttora inabile al 100% (metà
Chron, metà spalla)." (doc. AI _)
senza
comunque motivare, dal punto di vista medico, la somma delle incapacità
parziali relative alla spalla ed all'intestino.
Infine, nel certificato 4 aprile 2000 il medico curante, dopo aver preso atto
della perizia, insiste per un'incapacità lavorativa totale per malattia
basandosi sostanzialmente sulle dichiarazioni dell'assicurata, senza comunque
prendere posizione sui peggioramenti temporanei costatati dai periti del SAM
tra il 1997 e 1998 e nel maggio 1998.
2.9. Ritenuto che
se da un punto di vista reumatologico e gastroenterologico le conclusioni del
SAM possono essere condivise, non lo sono invece dal profilo psichiatrico.
In merito, i periti del SAM sostanzialmente hanno fatto riferimento al consulto
15 febbraio 2000 del dr. __________, il quale ha accertato "una
remissione della sua (dell'assicurata ndr) reazione depressiva e dal punto di
vista psichiatrico non presenta alcuna inabilità lavorativa, con la prognosi a
medio e lungo termine favorevole" (cfr. rapporto 2 marzo 2000 allegato
alla perizia SAM doc. AI _).
Nella perizia multidisciplinare gli stessi specialisti hanno rilevato che: "L'A.
è tuttora in terapia dal dr. __________ con il quale abbiamo preso contatto e
il quale ci ha confermato l'assenza di limitazioni psichiatriche del grado di
capacità lavorativa " (cfr doc. AI _ pag. 11 ).
Nel rapporto 2 giugno 2000 lo stesso dr. __________ ha invece certificato un
grado di incapacità lavorativa dal 50-70% sulla base della seguente
motivazione:
"
(…)
Sembra che la signora chieda una revisione in
quanto non è d'accordo con la recente decisione dell'AI di accordarle una
rendita solo al 50%.
Per quel che concerne la situazione psichica,
nonostante i gravi problemi soprattutto relazionali in passato (ha dovuto
affrontare da sola la cura della famiglia con tre figli adolescenti) e gli
attuali problemi con l'amico, bisogna constatare che la signora __________ ha
comunque notevoli risorse psichiche; in momenti di crisi è sempre venuta da me
per discutere e trovare soluzioni; ha di per sé buone risorse.
Per quel che concerne la sua situazione fisica e
soprattutto le paure che ne derivano, la stessa mi sembra molto compromessa.
Dal punto di vista pratico-sociale la signora, nonostante la motivazione da
parte mia e l'impegno che lei stessa ci mette, non riesce a trovare un lavoro
confacente; bisogna anche aggiungere che è oggettivamente molto difficile
trovare un lavoro anche in previsione delle probabili recidive che potrebbe
fare a causa del morbo di Crohn.
Dal punto di vista strettamente psichiatrico non
vi è una capacità lavorativa superiore a quella già definita dal punto di vista
fisico.
E per quanto riguarda il piano fisico lascio
valutare ai miei colleghi.
Personalmente comunque, vista la situazione fisica
abbastanza compromessa e soprattutto l'impossibilità pratico-sociale di trovare
un altro lavoro, considerato anche l'intervento cui dovrà sottoporsi, ho la
sensazione che l'incapacità lavorativa potrebbe anche situarsi al 70%, ma
ripeto devo lasciar giudicare ciò ai colleghi della medicina somatica.
(…)" (doc. AI _)
Pertanto,
contrariamente a quanto asserito dal SAM, il dr. __________ ha valutato
un'incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico di almeno 50%, che potrebbe
situarsi anche al 70%.
In queste circostanze è dunque determinante chiarire le contraddizioni tra le
due valutazioni, ad esempio sottoponendo al dr. __________ il rapporto dello
psicologo curante, per giungere ad una conclusione convincente in merito
all'inabilità dal punto di vista psichico.
Altrettanto da accertare, in caso di un'eventuale inabilità solo per motivi
psichiatrici del 50%, sono le ripercussioni sul grado d'inabilità globale.
Sarà comunque compito dell'amministrazione procedere a queste incombenze anche
tenuto conto, come si vedrà al considerando seguente, del rinvio per
accertamenti in relazione al decorso dell'infortunio del 4 febbraio 2000.
2.10. In data 4
febbraio 2000 l'assicurata è stata vittima di un tamponamento.
Occorre ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta
la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze
ivi citate).
Essendo l'evento infortunistico avvenuto precedentemente all'emanazione della
decisione contestata, lo stesso deve essere preso in considerazione ai fini del
presente giudizio.
Le relative ripercussioni di questo incidente non sono state valutate
dai periti (cfr. perizia pag. 10 in fine). Nella citata lettera 6 aprile 2001
il dr. __________ del SAM ha infatti scritto che "Non posso per conto
esprimermi sulla problematica relativa al trauma distorsivo cervicale subito
dall'A. dieci giorni prima del suo arrivo presso il SAM, problematica allora in
fase di trattamento" ( cfr. doc. _).
Nel rapporto 13 maggio 2001 del dr. __________, trasmesso pendente causa
dall'assicurata, il medico curante ha diagnosticato quanto segue:
"
(…)
Dopo il trauma in questione la paziente lamenta
in sostanza quali attuali residui i seguenti disturbi:
-
cervicalgie
-
sensazione e dolori pseudoradicolari all'arto
superiore sx
-
ipoparestesie con impressione di caldo/freddo
all'arto sup. sx
-
disturbi ricorrenti dell'equilibrio di tipo sia
soggettivo che oggettivo
-
cefalea verosimilmente spondilogena
-
fibromialgie nella regione cervicale, arti
superiori, regione dorsale
-
disturbi del sonno e dell'umore
Per tale ragione ho attestato l'inabilità
lavorativa come da certificati. (…)" (doc. _)
precisando
che:
"
(…)
Sicuramente il conflitto acromioclaveare alla
spalla sinistra e destra preesistente all'incidente non è stato causato da
quest'ultimo semmai aggravato nelle sue manifestazioni o semplicemente questo
si associa a quei sintomi che, come abbiamo visto, sono originati dalla regione
cervicale e quindi ben distinguibili come anatomai e come meccanismo
patofisiologico e direi anche come descrizione.
A quest'ultimo proposito ricordo che spesso la
paziente per limiti di ordine socioculturale a volte fa fatica a trovare parole
che ben definiscono i suoi disturbi, usando spesso perifrasi o interrompendo la
descrizione in lacrime perché, a suo dire, nessuno le crede (elemento questo di
dominio psichiatrico: atteggiamento rivendicativo, a tratti persecutorio…).
Quindi in conclusione sino a quando non sarà
dimostrato il contrario ritengo, in linea di principio e sulla base delle constatazioni
e del racconto anamnestico, credibile la signora __________ quando dice di non
riuscire a lavorare a causa dei disturbi post-traumatici." (doc. _)
Orbene, è
vero che nel rapporto 4 aprile 2001 il medico curante non ha accennato ad alcun
fattore postinfortunistico (cfr. doc. Ai _), ma è altrettanto vero che tale
scritto era una presa di posizione alla perizia del SAM nella quale tale
problematica non è stata affrontata.
Fatto sta che alla luce del citato certificato medico, secondo il TCA, non si
può escludere che il trauma distorsivo subito possa avere avuto delle
ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata, ausiliaria di
pulizie.
Ne consegue dunque che tale accertamento risulta essere necessario, per cui è
opportuno rinviare gli atti all'amministrazione affinché proceda in tal senso,
unitamente alle incombenze di cui al consid. 2.9.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione
perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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