AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.52
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00052
cs/sc
Lugano
31 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 25 maggio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con una
decisione del 25 maggio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto
__________, classe 1943, al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr.
1'592 con effetto dal 1.1.1999 fino al 30.9.1999, e una rendita completiva per
la moglie di fr. 478.
La
prestazione è stata calcolata sulla base di un reddito annuo medio determinante
di fr. 41'004 e una durata di contribuzione di 35 anni, corrispondente alla
scala di rendite 44.
Con
un'altra decisione del 25 maggio 2001 l'UAI ha assegnato all'assicurato una
rendita semplice d'invalidità di fr. 1'624 dal 1° ottobre 1999 (fr. 1'664 dal
1.1.2001). Il calcolo è stato effettuato in base ad un reddito annuo medio
determinante di fr. 44'496 ed alla scala di rendite 44 (periodo di
contribuzione di 35 anni).
1.2. Contro le
predette decisioni è tempestivamente insorto l'assicurato rilevando quanto
segue:
"
(…)
Sono costretto con questa Decisione a vivere
sotto la soglia della povertà elemosinando da un ufficio all'altro, visto che
mi è stata riconosciuta un'invalidità per malattia (100%) e non una rendita per
anzianità.
Avendo avuto negli ultimi anni uno stipendio
effettivo di Fr. 5'500.-- mensili e ora con questa Decisione mi trovo una
rendita di Fr. 1'624.-- mensili, non auguro a nessuno una decisione simile
vivendo in questo Paese, altrimenti saremmo costretti ad arrivare al penultimo
stadio." (Doc. _)
1.3. Con risposta
del 19 luglio 2001 la Cassa propone di respingere il gravame e osserva in
particolare:
" Con
le contestate decisioni l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato una rendita
semplice d'invalidità di fr. 1'592.‑ mensili più una rendita completiva
per la moglie di fr. 478.‑ mensili per il periodo dal 1° gennaio 1999 al
30 settembre 1999.
Dopo il divorzio passato in giudicato il 21 settembre 1999, la
rendita mensile si è modificata in fr. 1'624.-, mensili per il 1999/2000 e fr.
1'664.‑ mensili dal 1° gennaio 2001.
Contro queste decisioni è stato interposto il ricorso 20 giugno
2001, mediante il quale il ricorrente ritiene insufficiente l'importo
assegnatogli quale rendita d'invalidità.
Il ricorso non è accoglibile.
(…)
Nel caso specifico, l'ufficio ha proceduto ad un primo calcolo
della rendita (beneficiario sposato) sulla base degli anni di contribuzione
dell'assicurato registrati sul suo conto individuale personale per il periodo
1° gennaio 1964 ‑ 31 dicembre 1998. Risulta pertanto un periodo
contributivo di 35 anni (33 anni da attività lucrativa e 2 anni da attività
lucrativa in gioventù) come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente
di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________
una rendita d'invalidità di fr. 1'592.‑ mensili e una rendita completiva
per la moglie di fr. 478.‑ dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999.
Un secondo calcolo si è poi reso necessario a far tempo dal 1°
ottobre 1999 (beneficiario divorziato), calcolo quest'ultimo effettuato
considerando la ripartizione dei redditi per il periodo di matrimonio e
l'assegnazione di bonifici transitori come previsto dalla legge. Ritenuta
acquisita la scala massima delle rendite, ossia la 44, la differenza dal
calcolo precedente è data dal reddito annuo medio che risulta essere di fr.
44'496.‑ per una rendita mensile di diritto di fr. 1'624.‑ dal 1°
ottobre 1999 aumentata poi a fr. 1'664.‑ a far tempo dal 1° gennaio 2001.
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza degli
importi assegnati quale rendita ordinaria semplice d'invalidità.
Qualora l'assicurato si trovasse in condizioni economiche
disagiate ha la possibilità di chiedere una prestazione complementare
allestendo il formulario di richiesta reperibile presso l'agenzia AVS del
comune di domicilio." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al
50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei
casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis
LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40
per cento.
Il diritto
alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui
l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%
oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro
per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI.
Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale
secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.
36 cpv. 3 LAI).
Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora
compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita
d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3
per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37
cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione
previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di
un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il
compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto
l'insorgente è stato posto al beneficio di una prestazione assicurativa AI con
effetto dal 1° gennaio 1999. In seguito al divorzio, la cui decisione è
cresciuta in giudicato nel settembre 1999, la prestazione è stata ricalcolata
per il periodo successivo al 1° ottobre 1999.
L'assicurato
contesta l'ammontare delle rendite stabilite con le decisioni impugnate,
facendo valere in particolare che il suo ultimo stipendio ammontava a fr. 5'500
mensili (doc. _).
Va qui
preliminarmente rammentato che l'importo della prestazione dipende dal periodo
di contribuzione e dal reddito annuo medio dell'assicurato (cfr. consid. 2.4. e
art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il reddito conseguito precedentemente non corrisponde
quindi necessariamente all'ammontare della prestazione assicurativa.
Giova
inoltre sottolineare che in concreto è necessario procedere a due calcoli
distinti.
Dapprima
va calcolata la rendita cui ha diritto l'insorgente dal 1.1.1999 al 30.9.1999,
sulla base del suo periodo di contribuzione e del suo reddito annuo medio.
Successivamente,
per la prestazione dovuta dal 1° ottobre 1999, la rendita di __________ va
invece fissata tenendo conto della ripartizione dei redditi conseguiti nel
corso del matrimonio (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS) e degli accrediti
transitori per le persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 (lett. c
cpv. 2 disp. trans. della 10.a revisione dell'AVS).
2.6.1. Periodo di
contribuzione (rendita precedente il divorzio)
Come
visto (consid. 2.4), per determinare gli anni interi di contribuzione di una
persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal
1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come
evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data d'inizio
dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020).
Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra
il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del
diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita.
Nella
fattispecie in esame per __________, classe 1943, fa stato il periodo di
contribuzione dal 1° gennaio 1964 (anno susseguente il compimento del 20.o anno
di età) al 31 dicembre 1998 (anno precedente l'insorgere dell'evento
assicurato).
Dall’esame
dei conti individuali dell'insorgente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che egli presenta un periodo di
contribuzione di 35 anni (le lacune sono infatti state colmate con i contributi
versati prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni, conformemente
all'art. 52 b OAVS).
.
In base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio
ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala
di rendita 44, che è la massima prevista.
2.6.2. Reddito
annuo medio (rendita precedente il divorzio)
Occorre
ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già
detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi
da attività lucrativa e, se l'assicurato ha avuto figli, dagli accrediti per
compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.
Nel caso
di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurato relativi al succitato periodo, giungendo
così all'importo di fr. 969'560.
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la
determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio
(cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurato è avvenuta nel 1964.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere
l'1.460. L'importo rivalutato va poi diviso per i 35 anni effettivi di
contribuzione (969'560 x 1.460 : 35), per un reddito annuo di fr. 40'445, che
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS
ammonta a fr. 41'004.--.
Di
conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio
delle citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr.
41'004, ammonta a fr. 1'592.--, con una rendita completiva per la moglie di fr.
478.--, come calcolato dalla cassa.
In queste circostanze la
decisione impugnata che fissa la rendita fino al 30 settembre 1999 merita
conferma.
2.6.3. Calcolo
della rendita successiva al divorzio
Con
sentenza, cresciuta in giudicato il 21 settembre 1999, i coniugi __________
hanno divorziato. Di conseguenza, la rendita va ricalcolata, con effetto dal 1°
ottobre 1999 sulla base della nuova situazione dell'insorgente (cfr. art. 31
LAVS).
Va
anzitutto rilevato che la scala di rendita fissata in precedenza, ossia la 44,
vale anche per la prestazione assegnata a far tempo dal 1° ottobre 1999 (cfr.
art. 31 LAVS e DR, marg. 5687 segg., in particolare marg. 5689).
Il
reddito annuo medio determinante va invece ricalcolato, in base alla
ripartizione e attribuzione dei redditi conseguiti nel corso del matrimonio
(art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS). Al reddito nuovamente determinato
andranno poi aggiunti gli accrediti transitori (lett. c cpv. 2 disp. trans.
10.a revisione dell'AVS).
La Cassa
dopo aver proceduto alla ripartizione e attribuzione dei redditi conseguiti nel
corso del matrimonio dal 1° gennaio 1967 (anno susseguente il matrimonio, cfr.
art. 50 b cpv. 3 OAVS) al 31 dicembre 1998 (anno precedente il divorzio, cfr.
art. 50 b cpv. 3 OAVS), è giunta ad un reddito di fr. 815'830.
Come
visto, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in
funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione
dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30
cpv. 1 LAVS). In concreto il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.460.
L'importo rivalutato va poi diviso per i 35 anni effettivi di contribuzione
(815'830 x 1.460 : 35), per un reddito annuo di fr. 34'032.
Per
calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle persone divorziate nate
prima del 1° gennaio 1953 si computa inoltre un accredito transitorio se non
sono stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno
16 anni (lett. c cpv. 2 disp. trans. 10.a revisione della LAVS). L'accredito
transitorio è pari a mezzo accredito per compiti educativi all'insorgere
dell'evento assicurato. Esso può essere computato al massimo per il numero di
anni preso in considerazione per la determinazione della scala delle rendite
dell'avente diritto. Complessivamente gli accrediti transitori e quelli per
compiti educativi non possono mai superare né la durata contributiva
determinante per la scala delle rendite né essere considerati per un periodo
superiore a 16 anni (marg. 5610 delle direttive UFAS sulle rendite).
In
concreto, da quanto precede, è pertanto possibile attribuire al ricorrente 16
accrediti transitori.
Gli
accrediti transitori sono da determinare secondo la seguente formula (che
corrisponde al conteggio dell’accredito per compiti educativi dell’art. 29
sexies cpv. 2 LAVS, cfr. consid. 2.5):
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero anni con acc. trans.
durata di
contribuzione computabile
(N. 5612
delle direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS)
il tutto
diviso per due.
In
concreto la media degli accrediti transitori ammonta a 8'270 (1005 X 12 X 3 X
16 : 35 : 2).
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 42'302.--
(34'032 + 8'270) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo
le tabelle UFAS, ammonta a fr. 43'416.--.
Di
conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio
delle citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr.
43'416 (44'496 dal 2001), ammonta a fr. 1'624 dal 1.10.1999 al 31.12.2000 e di
fr. 1'664 dal 1.1.2001, come calcolato dalla Cassa.
In queste circostanze
anche la decisione che fissa l'ammontare della rendita con effetto dal
1.10.1999 merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. __________
afferma infine di vivere sotto la soglia della povertà.
Come
ricordato dall'UAI nella risposta di causa, se egli dovesse trovarsi in
condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere - qualora non l'avesse già
fatto - l'erogazione di una prestazione complementare.
La
domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto
all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
La
richiesta sarà accolta, mediante separata decisione, impugnabile al TCA, nella
misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto
dalla legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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